Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Titolo: Disposizioni urgenti in materia di cultura, stampa e televisione, spettro radioelettrico, nucleare, Cassa depositi e prestiti, ed enti del Servizio sanitario nazionale dell'Abruzzo - D.L. 34/2011 - A.C. 4307 - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale
Riferimenti:
AC N. 4307/XVI   DL N. 34 DEL 31-MAR-11
Serie: Note per la I Commissione affari costituzionali    Numero: 291
Data: 02/05/2011
Descrittori:
ABRUZZI   ATTIVITA' CULTURALI
BENI CULTURALI ED ARTISTICI   CASSA DEPOSITI E PRESTITI ( CDP )
ENERGIA NUCLEARE   RADIOTELEVISIONE
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE   STAMPA
TELECOMUNICAZIONI   TUTELA DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni
Altri riferimenti:
AS N. 2665/XVI     

 

2 maggio 2011

 

n. 291

Disposizioni urgenti in materia di cultura, stampa e televisione, spettro radioelettrico, nucleare, Cassa depositi e prestiti, ed enti del Servizio sanitario nazionale dell’Abruzzo

D.L. 34/2011 – A.C. 4307

Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale

 

Numero del disegno di legge di conversione

4307

Numero del decreto-legge

34

Titolo del decreto-legge

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, recante disposizioni urgenti in favore della cultura, in materia di incroci tra settori della stampa e della televisione, di razionalizzazione dello spettro radioelettrico, di moratoria nucleare, di partecipazioni della Cassa depositi e prestiti, nonché per gli enti del Servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo

Iter al Senato

Si

Numero di articoli:

 

testo originario

8

testo approvato dal Senato

8

Date:

 

emanazione

31 marzo 2011

pubblicazione in Gazzetta ufficiale

31 marzo 2011

approvazione del Senato

20 aprile 2011

assegnazione

22 aprile 2011

scadenza

30 maggio 2011

Commissione competente

V (Bilancio), VII (Cultura)

Stato dell’iter

sede referente in corso di esame

 

 


Contenuto

Gli articoli 1 e 2 dispongono in materia di cultura.

In particolare, l’articolo 1, c. 1, autorizza spese aggiuntive a carattere permanente, a decorrere dal 2011, per complessivi 236 milioni di euro.

Si tratta di: 149 milioni di euro annui per il Fondo unico per lo spettacolo[1]; 80 milioni di euro annui per la manutenzione e conservazione dei beni culturali; 7 milioni di euro annui per interventi in favore di enti ed istituzioni culturali.

Il c. 2 esclude il FUS e le risorse destinate alla manutenzione e conservazione dei beni culturali dalle dotazioni finanziarie di bilancio cui si applicano le eventuali riduzioni lineari previste dall’articolo 1, c. 13, della legge di stabilità 2011 al fine di compensare le eventuali minori entrate derivanti dalle operazioni di cessione delle frequenze radioelettriche.

Il c. 3 abroga le disposizioni che avevano introdotto un contributo speciale di un euro sui biglietti cinematograficiper il periodo 1° luglio 2011-31 dicembre 2013 (D.L. 225/2010).

I commi  4 e 5 recano la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle disposizioni in favore del settore culturale e cinematografico, di cui ai c. 1 e 3, provvedendo ad aumentare l’aliquota dell’accisa su alcuni prodotti energetici, in particolare sulla benzina, sulla benzina con piombo e sul gasolio usato come carburante.

L’articolo 2 reca misure finalizzate a potenziare le funzioni di tutela dell’area archeologica di Pompei.

In particolare, il c. 1 dispone l’adozione, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, di un programma straordinario di interventi conservativi di prevenzione, manutenzione e restauro. Il piano è predisposto dalla Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e Pompei, su proposta del Direttore generale per le antichità, previo parere del Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici, ed è adottato dal Ministro per i beni e le attività culturali

Il c. 2 individua le risorse per il finanziamento del programma straordinario, prevedendo la possibilità di utilizzare una quota delle risorse derivanti dal Fondo aree sottoutilizzate (FAS) spettanti alla regione Campania, nonché una quota dei fondi disponibili nel bilancio della Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e Pompei, che verrà determinata con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali. La quota da destinare al programma straordinario di manutenzione da parte della Regione è individuata dalla medesima regione nell’ambito del Programma di interesse strategico regionale.

Il c. 3 autorizza l'assunzione di personale per la realizzazione del programma suddetto - anche in deroga a talune norme di blocco delle assunzioni nel pubblico impiego - ricorrendo alle graduatorie in corso di validità.

Il c. 4 autorizza la Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e Pompei ad avvalersi, per l'attuazione del programma di interventi conservativi urgenti nell'area di Pompei, della società ALES, mediante la stipula di apposita convenzione che, nel rispetto della normativa comunitaria, potrà prevedere l'affidamento diretto alla società di servizi tecnici, compresi quelli attinenti all'attuazione del programma.

I commi da 5 a 7 recano disposizioni volte ad accelerare la realizzazione del programma straordinario di interventi, nonché per favorire le relative sponsorizzazioni.

In particolare, il c. 5 dimezza i termini di presentazione delle richieste di invito e delle offerte previsti dagli artt. 70, 71, 72 e 79 del codice dei contratti pubblici e prevede quale requisito sufficiente per l’affidamento dei lavori il progetto preliminare, salvo diverso avviso del responsabile del procedimento.

Il c. 6 dispone che gli interventi previsti dal programma che ricadono all’esterno del perimetro delle aree archeologiche sono dichiarati di pubblica utilità, indifferibili e urgenti e possono essere realizzati, ove occorra, in deroga alle previsioni degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale vigenti, sentiti la regione e il comune territorialmente competenti.

Il c. 7 disciplina i contratti di sponsorizzazione per favorire l’apporto di risorse finanziarie da parte di soggetti privati per la realizzazione del programma straordinario.

Il c. 8 consente al Ministro per i beni e le attività culturali di provvedere, con proprio decreto, a trasferire risorse tra le disponibilità giacenti sui conti di tesoreria delle Soprintendenze speciali ed autonome, al fine di assicurarne l'equilibrio finanziario.

L’articolo 3 apporta modifiche all’articolo 43, comma 12, del testo unico dei servizi di media audiovisivi, che prevede fino al 31 dicembre 2010 - termine prorogato al 31 marzo 2011 dal D.L. 225/2010 - il divieto per i soggetti che esercitano l'attività televisiva in ambito nazionale attraverso più di una rete, di acquisire partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani o partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani.

L’articolo in esame, oltre a prorogare il divieto fino al 31 dicembre 2012, ridefinisce l’ambito di applicazione dello stesso divieto, prevedendo che esso si applichi ai soggetti che esercitano l'attività televisiva in ambito nazionale su qualunque piattaforma che, sulla base dell'ultimo provvedimento di valutazione del valore economico del Sistema integrato delle comunicazioni (SIC) adottato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, hanno conseguito ricavi superiori all'8 per cento di tale valore. Viene inoltre introdotta una deroga al divieto qualora la partecipazione riguardi imprese editrici di giornali quotidiani diffusi unicamente in modalità elettronica.

L’articolo 4 differisce al 30 settembre 2011 il termine per stabilire il calendario definitivo per la transizione alla trasmissione televisiva digitale terrestre, e detta una nuova disciplina di assegnazione delle frequenze radiotelevisive, anche in riferimento alla gara per i servizi di comunicazione elettronica mobili in larga banda.

L’articolo 5 reca disposizioni in materia di impianti nucleari. Nella versione originaria, tale articolo disponeva – “allo scopo di acquisire ulteriori evidenze scientifiche sui parametri di sicurezza in ambito comunitario” - la sospensione, per la durata di un anno, delle disposizioni del decreto legislativo 31/2010 concernenti la localizzazione e la realizzazione di impianti nucleari.

Nel corso d’esame presso l’Assemblea del Senato è stato però approvato un emendamento governativo interamente sostitutivo (5.800) che ha sostanzialmente modificato l’articolo. Il nuovo testo, rubricato “Abrogazione di disposizioni relative alla realizzazione di nuovi impianti nucleari”, in luogo della c.d. moratoria nucleare, inizialmente prevista, cancella dall’ordinamento tutta una serie di disposizioni in materia di impianti nucleari contenute in più leggi del quadriennio 2008/2011 (DL 112/2008, legge 99/2009, d.lgs 31/2010, d.lgs 41/2011).

In particolare, viene disposta la cancellazione del programma in materia di impianti di produzione di energia nucleare ed è integralmente riformulata la norma sulla strategia energetica nazionale.

In considerazione degli eventi sismici dell’aprile 2009, l’articolo 6 modifica il parametro annuale su cui computare il limite percentuale della spesa per il personale degli enti del servizio sanitario della regione Abruzzo con contratti a tempo determinato o con tipologie di contratto di lavoro flessibile (limite pari al 50 per cento della spesa sostenuta per le medesime finalità nel 2010). Si demanda l’effettiva disciplina della fattispecie alla fonte dell’ordinanza di protezione civile.

L'articolo 7, modificato nel corso dell’esame al Senato, è volto ad ampliare l’ambito di operatività della Cassa depositi e prestiti S.p.a, al fine di consentire alla stessa di assumere partecipazioni in società di rilevante interesse nazionale che risultino solide dal punto di vista economico-patrimoniale e caratterizzate da adeguate prospettive di redditività.

La definizione dei requisiti, anche quantitativi, che devono possedere le predette società ai fini dell’eventuale acquisizione è demandata ad un decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, che deve essere trasmesso alle Camere.

Le predette partecipazioni possono essere acquisite dalla CDP anche attraverso veicoli societari, fondi di investimento partecipati dalla Società ed eventualmente da società private o controllate dallo Stato o enti pubblici.

 

Relazioni allegate o richieste

Il decreto-legge è corredato di relazione illustrativa e relazione tecnica, mentre non sono presenti né la relazione sull’analisi tecnico-normativa (ATN), né la relazione sull’analisi di impatto della regolamentazione (AIR).

La relazione illustrativa, difformemente da quanto disposto dall’articolo 9, comma 3, del regolamento di cui al decreto del presidente del Consiglio dei ministri 11 settembre 2008, n. 170, non “contiene il riferimento alla disposta esenzione [dall’obbligo di redazione della relazione AIR] e alle sue ragioni giustificative”, né “indica sinteticamente la necessità ed i previsti effetti dell’intervento normativo sulle attività dei cittadini e delle imprese e sull’organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni, dando conto della eventuale comparazione di opzioni regolatorie alternative”.

 

Precedenti decreti-legge sulla stessa materia

Con riguardo al settore “cultura”, con vari D.L. sono stati disposti stanziamenti volti ad integrare l’importo del FUS (D.L. 223/2006 - L.248/2006; D.L. 225/2010 - L. 10/2011) ea consentire interventi sul patrimonio culturale (D.L. 7/2005 - L. 51/2006); con analogo strumento sono stati modificati l’ammontare dei contributi ad enti culturali (D.L. 93/2008 - L..126/2008; D.L. 78/2010 - L. 122/2010) e l’assetto gestionale della Soprintendenza archeologica di Pompei (D.L. 273/2005 - L. 51/2006).

Con riferimento alla proroga disposta dall’articolo 3, si è già citato il D.L. 225/2010.

In materia di energia nucleare il più recente precedente di DL in materia di energia nucleare è costituito dall’articolo 7 del DL 112/2008 (conv. dalla legge 133/2008) che ha introdotto e disciplinato l’istituto della “Strategia energetica nazionale”. Tale norma viene abrogata dal comma 2 dell’articolo 5 del DL 34/2011 in esame, mentre il comma 8 del medesimo art 5 reca una nuova disciplina della “Strategia energetica nazionale”.

In relazione all’articolo 7 si segnala che negli ultimi anni il Legislatore, attraverso atti di decretazione d’urgenza, ha apportato numerose modifiche al regime giuridico della Cassa depositi e prestiti, in larga parte finalizzate ad ampliarne l’operatività, sia in termini di oggetto sociale sia con riferimento alle possibilità di utilizzo dei fondi provenienti dalla raccolta postale. Le diposizioni introdotte sono le seguenti: articolo 22 del DL n. 185/2008 (L. n. 2/09); articolo 3, c. 4-bis, del DL n. 5/2009 (L. n. 33/09); articolo 2, c. 235, legge finanziaria 2010 (L. n. 191/2009); articolo 3, c.3, DL n. 39/2009 (L. n. 77/09); articolo 8 DL n. 78/2009 (L. n. .102 2009 ).

 

Collegamento con lavori legislativi in corso

Con riferimento all’articolo 2, comma 2, si segnala che è all’esame della Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale lo schema di decreto legislativo (n.328) recante l’attuazione dell’articolo 16 della legge delega n.42/09 in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione degli squilibri economici e sociali, che prevede, agli articoli 4 e 5, una nuova denominazione e nuovi criteri per la programmazione del Fondo per le aree sottoutilizzate (rinominato “Fondo per lo sviluppo e la coesione sociale”).

Con riferimento all’articolo 4, si segnala che l’articolo 13, comma 3, del disegno di legge comunitaria 2010 (AC 4059-A), all’esame della Camera, reca una modifica dell’articolo 15 del testo unico dei servizi di media audiovisivi eradiofonici, con la quale si prevede che l’operatore di rete televisiva su frequenze terrestri in tecnica digitale in ambito locale può concedere capacità trasmissiva ai fornitori di servizi di media audiovisivi autorizzati in ambito nazionale.

 

Motivazioni della necessità ed urgenza

Il preambolo del decreto-legge evidenzia la straordinaria necessità ed urgenza di adottare disposizioni in tema di intervento finanziario dello Stato in favore della cultura e del potenziamento delle funzioni di tutela dell’area archeologica di Pompei, in materia di divieto di incroci tra settore della stampa e settore della televisione, di razionalizzazione dello spettro radioelettrico, di moratoria nucleare, di partecipazioni della Cassa depositi e prestiti, nonché per gli enti del Servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo.

Con riferimento all’articolo 5 - in relazione al quale né la Relazione governativa al disegno di legge di conversione, né gli interventi dei rappresentanti del Governo svolti durante la discussione del DL 34/2011 al Senato, recano specifiche indicazioni sulla necessità e urgenza – si segnala, per altro, che il Consiglio europeo del 24-25 marzo 2011, intervenendo sul tema della sicurezza nucleare dopo l’incidente alla centrale giapponese di Fukushima, ha sottolineato la necessità di procedere, in via prioritaria, al riesame della sicurezza di tutte le centrali nucleari della UE.

 

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Le disposizioni degli articoli 1 e 2riguardano gli ambiti della tutela e valorizzazione dei beni culturali e ambientali e della promozione e organizzazione delle attività culturali. L’articolo 117, secondo comma, lett. s), Cost. ha annoverato la “tutela dei beni culturali” tra le materie di competenza esclusiva dello Stato (prevedendo, altresì, la possibilità di attivare, su iniziativa della regione interessata, ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, Cost.), mentre l’articolo 117, terzo comma, Cost., ha incluso la “valorizzazione dei beni culturali e ambientali, promozione e organizzazione di attività culturali”, tra le materie di legislazione concorrente. Ciò significa che in tali materie lo Stato può emanare solo disposizioni legislative di principio, la cui attuazione è affidata alle regioni. Inoltre, l’articolo 118, terzo comma, Cost., ha devoluto alla legge statale il compito di disciplinare “forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali” tra Stato e regioni.

Con riferimento al riparto di competenze sopra delineato, la Corte costituzionale nelle sentenze nn. 478/2002 e 307/2004 ha evidenziato che lo sviluppo della cultura corrisponde a finalità di interesse generale, “il cui perseguimento fa capo alla Repubblica in tutte le sue articolazioni (articolo 9 Cost.), anche al di là del riparto di competenze per materia fra Stato e regioni”.

Con specifico riferimento all’articolo 1, comma 1, le lettere b) e c) autorizzano rispettivamente stanziamenti per la manutenzione e la conservazione dei beni culturali e per interventi in favore di enti ed istituzioni culturali senza specificarne le modalità attuative. Sul punto la Commissione parlamentare per le questioni regionali, nel parere reso il 13 aprile 2011 sul provvedimento, ha formulato un’osservazione nel senso di valutare “l’opportunità di stabilire che siano sentiti gli enti locali nella fase di attuazione delle suddette disposizioni” .

Si segnala peraltro che è stato accolto nel corso dell’eame al Senato l’ordine del giorno G1.101 (testo 2), con il quale il Governo si è impegnato, tra l’altro nella fase dell'attuazione delle disposizioni di cui alle lettere b) e c), ad acquisire il parere degli enti locali interessati.

Con riferimento all’articolo 1, comma 1, lett. b) e c) potrebbe dunque valutarsi l’opportunità di segnalare alle Commissioni di merito l’opportunità di prevedere,  il parere degli enti locali interessati.

 

Con riguardo all’articolo 2, il comma 5 è volto a regolare le modalità di intervento a tutela dell’area archeologica di Pompei per l’affidamento di lavori, servizi e forniture.

Tale disciplina appare riconducibile alla materia “tutela della concorrenza” attribuita dalla Costituzione alla competenza statale esclusiva (articolo 117, secondo comma, lett. e).

Peraltro secondo la giurisprudenza della Corte le disposizioni relative ai contratti pubblici “non integrano una vera e propria materia, ma si qualificano a seconda dell'oggetto al quale afferiscono” e pertanto possono essere ascritti, di volta in volta, a potestà legislative statali o regionali (sentenza numero 303 del 2003). Secondo la Corte “Non è, dunque, configurabile né una materia relativa ai lavori pubblici nazionali, né tantomeno un ambito materiale afferente al settore dei lavori pubblici di interesse regionale … L'attività di programmazione di tali lavori non essendo una materia a sé stante, né risultando riconducibile ad uno specifico ambito materiale, segue il regime giuridico proprio della realizzazione delle relative opere, le quali possono rientrare, a seconda dei casi, in settori di competenza esclusiva statale o residuale delle Regioni ovvero ripartita tra Stato e Regioni”. (sentenza n. 401 del 2007).

Nel caso di specie l’articolo 2, comma 5, detta una disciplina derogatoria al codice dei contratti pubblici con riferimento alla realizzazione di interventi a tutela dell’area archeologica di Pompei e dunque a tutela dei beni culturali, materia che rientra tra quelle ascrivibili alla competenza esclusiva statale.

Si segnala peraltro che sul punto la Commissione parlamentare per le questioni regionali, nel parere reso il 13 aprile 2011, ha formulato una condizione volta a richiedere in relazione alle previsioni di cui all’articolo 2, comma 5 “accordi tra Stato e Regine, attraverso lo strumento dell’intesa”.

Il comma 6 del medesimo articolo 2 prevede che gli interventi previsti dal programma che ricadono all’esterno del perimetro delle aree archeologiche sono dichiarati di pubblica utilità, indifferibili e urgenti e possono essere realizzati, ove occorra, in deroga alle previsioni degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale vigenti, sentiti la regione e il comune territorialmente competenti.

L'ambito di incidenza della norma in esame è rappresentato dalla urbanistica, riconducibile alla materia “governo del territorio”, assegnata dal terzo comma dell’art. 117 alla competenza concorrente dello Stato e delle regioni.

La Corte Costituzionale ha più volte affermato (si veda la sentenza n. 401 del 2007) che, se è pur vero che «la parola “urbanistica” non compare nel nuovo testo dell'art. 117», nondimeno «ciò non autorizza a ritenere che la relativa materia non sia più ricompresa nell'elenco del terzo comma», facendo parte, appunto, del governo del territorio (sentenza numero 303 del 2003; nello stesso senso vedi, ex multis, anche le sentenze numeri 383 e 336 del 2005).

Sul punto il parere delle Commissione parlamentare per le questioni regionali reso il 13 aprile 2011, ha formulato una condizione volta a richiedere in relazione alle previsioni di cui all’articolo 2, comma 6 “accordi tra Stato e Regine, attraverso lo strumento dell’intesa”.

Si segnala al riguardo l’opportunità di valutare le disposizioni di cui al comma 6 dell’articolo 1 alla luce delle competenze regionali in materia urbanistica, con riferimento alla previsione del coinvolgimento delle Regioni limitato al parere e non esercitato tramite lo strumento dell’intesa.

 

Con riferimento agli articoli 3 e 4, la materia “ordinamento della comunicazione” è attribuita, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, Cost., alla competenza legislativa concorrente Stato-regioni. Le norme vanno peraltro anche ricondotte a finalità di tutela della concorrenza, materia attribuita alla competenza esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettera e). Per l’articolo 3 rilevano, inoltre, competenze individuate dal Trattato delle Comunità europee, in base alle quali sono stati adottati strumenti normativi volti ad armonizzare la legislazione dei singoli Stati membri.

L’articolo 5 – sia nella versione originaria che in quella sostanzialmente modificata dal Senato – detta norme in materia di energia nucleare e, in particolare, in tema di localizzazione e realizzazione degli impianti sia di produzione che di smaltimento di rifiuti radioattivi. L’articolo 117 della Costituzione, al terzo comma, qualifica la “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia” come materia di legislazione concorrente Stato-Regioni, e ugualmente materia di legislazione concorrente è il “governo del territorio” cui, come ha precisato la sentenza n. 278/2010 della Corte costituzionale, afferisce “tutto ciò che attiene all’uso del territorio e alla localizzazione di impianti o attività”; rientra però al contempo nella competenza legislativa esclusiva dello Stato la “tutela dell’ambiente e dell’ecosistema”, tematica con la quale strettamente si intreccia quella attinente all’energia nucleare e alla quale va in particolare ricondotta, come ha ancora precisato la sentenza costituzionale succitata, la realizzazione di impianti di smaltimento di rifiuti radioattivi. La legittimità costituzionale della legislazione statale e regionale 2008-2011 in tema di energia nucleare è stata a più riprese vagliata dalla Corte Costituzionale: In particolare, con sentenza n. 278/2010, la Corte ha respinto i ricorsi di numerose Regioni cheavevano impugnato alcune disposizioni della legge 99/2009 in materia nucleare e in particolare la norma di delega di cui all'articolo 25. Inoltre la Corte, con sentenza n. 331/2010, ha dichiarato illegittime le leggi regionali con cui Puglia, Basilicata e Campania avevano vietato l'installazione sul loro territorio di impianti di produzione di energia nucleare, di fabbricazione di combustibile nucleare e di stoccaggio di rifiuti radioattivi. Successivamente, invece, la Corte ha dichiarato l’illegittimità dell’articolo 4 del decreto legislativo 31/2010 nella parte in cui non prevede che la Regione interessata, anteriormente all’intesa con la Conferenza Unificata, esprima il proprio parere in ordine al rilascio dell’autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio degli impianti nucleari (sentenza n. 33/2011, che peraltro ha dichiarato inammissibili o infondate tutte le altre numerose questioni di legittimità costituzionale poste dalle Regioni ricorrenti con riferimento al citato decreto legislativo). Infine, la Corte (sentenza n. 28/2011) ha dichiarato ammissibile un referendum abrogativo contro la costruzione di nuove centrali nucleari in Italia.

Con riferimento all’articolo 6, che reca disposizioni a sostegno degli enti del servizio sanitario della regione Abruzzo, prevedendo misure a favore del personale a tempo determinato e con tipi di contratto di lavoro flessibile, viene in rilievo, oltre all’ambito di “tutela della salute”, oggetto di competenza legislativa concorrente ai sensi dell’articolo 117, comma 3, Cost., l'ambito "ordinamento civile e penale", oggetto di competenza legislativa esclusiva ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera l), essendo inclusa in tale ambito, per costante giurisprudenza della Corte costituzionale (cfr. sentenza n. 50 del 2005), la materia "mercato del lavoro".

L’articolo 6, comma 1, al secondo periodo, demanda la definizione della disciplina introdotta dal primo periodo del medesimo comma (che modifica, con riferimento alla sola regione dell’Abruzzo, il parametro su cui computare per l’anno 2011 il limite percentuale di spesa per il personale e per la stipula di alcune tipologie contrattuali di lavoro flessibile fissato dal primo e dal secondo periodo del comma 28 dell’articolo 9 del decreto legge n. 78 del 2010) ad un’ordinanza di protezione civile. Andrebbe valutata l’opportunità di verificare tale previsione, sia con riguardo alla necessità di una disciplina applicativa (si tratta esclusivamente di fare riferimento come parametro all’anno 2010 anziché al 2009) sia con riguardo alla congruità dello strumento prescelto.

Con riferimento all’articolo 7, la materia rientra tra quelle di competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell’articolo 117, comma 1, lettere e), (moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie) ed l) (giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa) della Costituzione.

 

Attribuzione di poteri normativi

L’articolo 2, c. 2, dispone che con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali è determinata la quota dei fondi disponibili nel bilancio della Soprintendenza speciale per Napoli e Pompei da destinare alla realizzazione del programma straordinario previsto dal comma 1. Il c. 8 prevede che con decreto dello stesso Ministro possono essere disposti trasferimenti di risorse tra le disponibilità depositate sui conti di tesoreria delle Soprintendenze speciali e autonome.

L’articolo 6 prevede l’intervento di una ordinanza di protezione civile.

L’articolo 7 dispone che con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabiliti i requisiti delle società oggetto di possibile acquisizione da parte di Cassa depositi e prestiti.

Relativamente all’articolo 7, potrebbe valutarsi l’opportunità di fissare un termine per l'emanazione del decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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File: cost291-AC4307.doc



[1]    Per effetto degli incrementi disposti dal D.L. in esame e, limitatamente al 2011, dal D.L. n. 225 del 2010, l’importo del FUS per il triennio 2011-2013 - a legislazione vigente - è così rideterminato: 2011: € 422,6 mln; 2012 e 2013: € 411,5 mln.