Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento istituzioni | ||||
Titolo: | Conservazione, restauro, recupero e valorizzazione di monumenti e celebrazione di eventi stotici di rilevanza nazionale - A.C. 4071 - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale | ||||
Riferimenti: |
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Serie: | Note per la I Commissione affari costituzionali Numero: 290 | ||||
Data: | 19/04/2011 | ||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni |
19 aprile 2011 |
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n. 290 |
Conservazione,
restauro, recupero e valorizzazione di monumenti e celebrazione di eventi
storici
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Numero del progetto di legge |
4071 |
Titolo |
Disposizioni per la conservazione, il restauro, il recupero e la valorizzazione di monumenti e per la celebrazione di eventi storici di rilevanza nazionale |
Iniziativa |
Parlamentare |
Iter al Senato |
No |
Numero di articoli |
11 |
Date: |
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adozione quale testo base |
6 aprile 2011 |
richiesta di parere |
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Commissione competente |
VII (Cultura) |
Sede e stato dell’iter |
Terminato l’esame in sede referente |
Iscrizione nel programma dell’Assemblea |
No |
La pdl prevede una serie di interventi volti alla conservazione, al restauro, al recupero e alla valorizzazione di monumenti e luoghi significativi per la memoria civile e storica dell’Italia, nonché iniziative per la celebrazione di ricorrenze ad alcuni di essi riconducibili.
L’art. 1 autorizza la spesa di € 4,6 mln annui per il 2012 e il 2013 per interventi di manutenzione e conservazione del Duomo di Milano e delle sue pertinenze. Gli interventi sono attuati dalla Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano[1], la quale, per il tramite della competente soprintendenza[2], è tenuta a trasmettere al Ministero per i beni e le attività culturali il programma degli interventi, i suoi eventuali aggiornamenti, nonché – entro il 31 marzo di ciascun anno – una relazione sugli interventi effettuati nell’anno precedente e sull’impiego del relativo finanziamento.
L’art. 6 della L. n. 444/1998 aveva autorizzato a favore della Veneranda Fabbrica limiti di impegno decennali pari a 5 mld di lire dal 1999 e 5 mld di lire dal 2000 per la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del Duomo.
L’art. 2propone la realizzazione di interventi di recupero, restauro e valorizzazione (anche mediante lo sviluppo di attività agricole e artigianali) del patrimonio storico, architettonico, artistico, culturale e religioso del complesso monastico di San Giovanni Battista del Monte Venda[3], inclusi il censimento e l’inventario del materiale documentario e librario già appartenente all’antica biblioteca del monastero. A tale scopo, è autorizzata la spesa di € 500 mila annui per il 2012 e il 2013.
Il programma
degli interventi, al pari degli eventuali aggiornamenti, è predisposto dalla Fondazione Monte Venda ONLUS – proprietaria,
in base alla relazione, dell’area[4] - e
approvato dal MIBAC, sentito il parere
della competente soprintendenza[5].
Con riferimento agli interventi di restauro, si ricorda che il dovere di conservazione del
patrimonio culturale è richiamato tra i principi del Codice dei beni culturali[6]. In particolare, gli articoli da
Rispetto a tale procedura, dunque, la pdl ne delinea una alternativa.
L’art. 3 concerne l’istituzione
della Fondazione del Museo nazionale
di psichiatria del San Lazzaro di Reggio
Emilia, cui viene concesso un contributo di € 500 milaannui per il 2012 e il 2013. L’istituzione della Fondazione è promossa dal MIBAC, d’intesa con la regione
Emilia-Romagna, con le province e i comuni di Modena e di Reggio Emilia, con
altri comuni delle medesime province interessati, e con l’azienda sanitaria
locale di Reggio Emilia. Scopo della Fondazione è conservare e valorizzare il
patrimonio architettonico, storico e documentario degli ex Istituti
psichiatrici San Lazzaro di Reggio Emilia, mediante la realizzazione di una struttura museale e la promozione di ricerche
e altre iniziative culturali relative alla storia della psichiatria e degli
istituti di cura.
L’art. 4 è volto al riconoscimento quale monumento nazionale del Campo di concentramento di Fossoli (MO). Alla Fondazione ex campo di Fossoli[9] è assegnato un contributo di € 300 mila annui per il 2012 e il 2013, per interventi conservativi e di recupero, nonché per la promozione di attività di ricerca storica sulle fasi di utilizzazione del Campo dal 1942 al 1970[10]. Il medesimo articolo, altresì, assegna al Tempio Ossario di Timau[11] un contributo di € 80 mila annui per il 2012 e il 2013.
La normativa vigente non prevede una specifica procedura da porre in essere per la dichiarazione di monumento nazionale. Al contempo, il Codice dei beni culturali definisce inalienabili i beni del demanio culturale “dichiarati monumenti nazionali a termini della normativa all’epoca vigente” (art. 54), e fa salve le leggi aventi specificamente ad oggetto monumenti nazionali (art. 129)[12].
Nei casi analoghi più recenti si è provveduto con DPR, su proposta del MIBAC[13]
L’art. 5 autorizza una spesa € 400 mila annui per il 2012 e il 2013, finalizzata alla realizzazione di interventi di conservazione, restauro e valorizzazione culturale, ambientale e turistica del Sacro Eremo e del Cenobio di Camaldoli - ubicati nel comune di Poppi (AR) - nonché delle opere ivi custodite e dei fondi antichi della biblioteca e dell’archivio. Gli interventi comprendono l’adeguamento alla normativa in materia di sicurezza e abbattimento delle barriere architettoniche.
L’art. 6 autorizza una spesa di € 2,2 mln annui per il 2012 e il 2013 per la realizzazione di interventi di restauro e valorizzazione architettonica, culturale, paesaggistica e turistica della Rocca di Canossa[14] e dei territori matildici – come definiti dal c. 2 del medesimo articolo – nonché per la celebrazione, nel 2015, del IX centenario della morte della contessa Matilde di Toscana, mediante iniziative di studio sulla sua figura[15].
Per le finalità indicate, gli artt. 5 e 6 istituiscono presso il MIBAC appositi comitati, cui compete adottare il programma degli interventi (e gli eventuali aggiornamenti), comunicarlo al MIBAC e curarne l’esecuzione. Per gli interventi relativi alla Rocca di Canossa, l’art. 6 precisa che il piano esecutivo degli stessiè definito dal MIBAC con le regioni interessate, attraverso specifici accordi di programma quadro.
Rispettivamente all’art. 5, c. 2 e all’art. 6, c. 3, è stabilita la composizione dei comitati: un presidente, designato dal Presidente del Consiglio dei ministri tra soggetti con provata competenza nel campo della valorizzazione dei beni culturali; rappresentanti del MIBAC e dei ministeri competenti in materia di ambiente e turismo (oltre che, nel Comitato per gli interventi relativi a Canossa, del MIUR); rappresentanti delle regioni e delle province interessate; i sindaci dei comuni interessati; esperti nel settore della tutela e della valorizzazione dei beni culturali, nonché, limitatamente al comitato per gli interventi relativi a Canossa, nel settore della storia medievale,scelti dal MIBAC tra docenti e ricercatori universitari. Del comitato per gli interventi relativi a Camaldoli fa parte anche il Priore generale della Congregazione.
Al
riguardo, si ricorda che l’art. 9
del Codice dei beni culturali
dispone che per i beni culturali
appartenenti ad enti ed istituzioni della
Chiesa cattolica (o di altre confessioni religiose), il Ministero e, per
quanto di competenza, le regioni, provvedono, relativamente alle esigenze di
culto, d’accordo con le rispettive
autorità. Si osservano, altresì, le disposizioni stabilite dalle intese
concluse ai sensi dell’art. 12 dell’Accordo di modificazione del Concordato
lateranense, ovvero dalle leggi emanate sulla base delle intese sottoscritte
con le confessioni diverse dalla cattolica. L’intesa con
I comitati sono preposti, altresì, ad adottare il programma scientifico-culturale per le celebrazioni, rispettivamente, del millenario della fondazione dell’Eremo e del Cenobio di Camaldoli nel 2012 (art. 6, c. 4) e del nono centenario della morte della contessa Matilde diToscana nel 2015 (art. 7, c. 5), a trasmetterlo al Ministero e a curarne l’esecuzione. A tali fini, la composizione dei due organi è integrata da esperti in discipline storiche e letterarie, scelti dal MIBAC tra docenti e ricercatori universitari. L’art. 7 prevede, altresì, che partecipi al comitato afferente a Canossa un rappresentante della Fondazione Centro italiano di studi sull’alto medioevo[16]. Ai membri dei comitati, che vengono nominati con DPCM, non spettano compensi o rimborsi spese. Alle eventuali spese di funzionamento degli organi si provvede nell'ambito degli stanziamenti rispettivamente autorizzati. I comitati sono sciolti all’atto del completamento degli interventi, per la realizzazione dei quali gli organi possono avvalersi anche delle risorse eventualmente conferite da amministrazioni statali, regioni interessate, enti locali o altri soggetti pubblici o privati.
Sull’argomento
si ricorda che
Gli articoli 5 e 6 delineano, dunque, procedure alternative rispetto a quelle previste dalle disposizioni normative vigenti, riferite all’intervento finanziario dello Stato e alle modalità di erogazione del contributo nel caso di beni di proprietà di enti e istituzioni ecclesiastiche, nonché all’istituzione di comitati per lo svolgimento di celebrazioni.
L’art. 7 prevede la realizzazione di interventi di conservazione, restauro e valorizzazione dell'area archeologica di Paestum[17] e, a tal fine assegna alla provincia di Salerno la cifra di € 1 mln annuiper il 2012 e il 2013. La programmazione e l’attuazione degli interventi sono demandate alla Soprintendenza per i beni archeologici delle province di SA, AV, BN e CE.
Gli artt. 8, 9 e 10 autorizzano, ciascuno, la spesa di € 200 mila annui per il 2012 e il 2013 per interventi di restauro, rispettivamente, della chiesa di San Salvatore in Monopoli[18] (per la quale si prevedono anche interventi conservativi), del complesso monastico della Raccomandata in Modica (RG)[19] e dell’”Area Cocco” nella necropoli di Tuvixeddu (CA).
L’art. 8 affida gli interventi relativi alla chiesa di San Salvatore alla Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di BA, BAT e FG sulla base del programma dalla medesima predisposto.
L’art. 9 stabilisce che i relativi interventi sono attuati dal comune di Modica, sulla base di un programma definito d’intesa con la competente Soprintendenza[20] e comunicato al MIBAC.
Gli interventi previsti dall’art. 10 sono attuati dalla Soprintendenzaper i Beni Archeologici per le province di Cagliari e Oristano, sulla base del programma già avviato e finanziato con risorse ARCUS[21] (art. 10).
L’art. 11 reca disposizioni di copertura finanziaria dell’onere, pari a € 10.180.000 annui per ciascuno degli anni 2012 e 2013.
La proposta è corredata di relazione illustrativa.
La disciplina recata dalla pdl riguarda gli ambiti della tutela e valorizzazione dei beni culturali e ambientali, della promozione e organizzazione delle attività culturali e del turismo.
L’art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. ha annoverato la “tutela dei beni culturali” tra le materie di competenza esclusiva dello Stato (prevedendo, altresì, la possibilità di attivare, su iniziativa della regione interessata, ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell’art. 116, terzo comma, Cost.), mentre l’art. 117, terzo comma, Cost., ha incluso la “valorizzazione dei beni culturali e ambientali, promozione e organizzazione di attività culturali”, tra le materie di legislazione concorrente. Ciò significa che in tali materie lo Stato può emanare solo disposizioni legislative di principio, la cui attuazione è affidata alle regioni. Inoltre, l’art. 118, terzo comma, Cost., ha devoluto alla legge statale il compito di disciplinare “forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali” tra Stato e regioni.
Con
riferimento al riparto di competenze sopra delineato,
La materia del turismo spetta alla competenza residuale delle Regioni (art. 117, quarto comma, Cost.; cfr., ex multis, sentenze n. 197/2003, n. 90/2006, n. 214/2006 e n. 94/2008).
Con specifico riguardo alle disposizioni di cui all’articolo 9 del testo in esame che prevede uno stanziamento per la realizzazione di interventi di restauro di un complesso monastico nel comune di Modica (RG), va ricordato che lo Statuto della Regione siciliana (approvato con R.D.Lgs. n. 455 del 1946) attribuisce all’Assemblea la competenza legislativa esclusiva in materia di conservazione delle antichità e delle opere artistiche, di musei, biblioteche e accademie (art. 14, lett. n), nei limiti delle leggi costituzionali dello Stato.
Ai sensi delle norme di attuazione (DPR n. 637 del 1975), l'amministrazione regionale esercita nel territorio della regione tutte le attribuzioni delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato in materia di antichità, opere artistiche e musei, nonché di tutela del paesaggio. A tal fine, gli atti previsti dalle leggi di tutela sono adottati dall'amministrazione regionale, che ne dà comunicazione, per conoscenza, al MIBAC.
Dall’altro lato si segnala che la disposizione in esame prevede per la definizione del programma di interventi di restauro l’intesa con la competente Soprintendenza, organo periferico dell’Assessorato regionale.
Al riguardo si ricorda che con L.R. 1 agosto 1977, n. 80 sono state varate le norme per la tutela, la valorizzazione e l’uso sociale dei beni culturali, assegnando, tra l’altro, le competenze in materia all’Assessorato regionale dei beni culturali e ambientali. Con la medesima legge sono state, altresì, istituite Soprintendenze per i beni culturali ed ambientali che costituiscono organi periferici dell'Assessorato regionale e sostituiscono, a tutti gli effetti, le Soprintendenze trasferite alla Regione ai sensi dei DD.P.R. 30 agosto 1975, nn. 635 e 637[22].
L’art. 9 della Costituzione
prevede che
Gli artt. 5, c. 5, e 6, c. 6, prevedono che i componenti dei rispettivi comitati sono nominati con DPCM.
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File: cost290-AC4071.doc
[1]
[2] Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di: MI, BG, CO, LC, LO, MB, SO e VA.
[3] Il Monte Venda è situato nel comune di Galzignano (PD). La relazione chiarisce che il monastero è stato definitivamente abbandonato dai monaci nel 1916 e che, attualmente, si trova in stato di avanzata rovina.
[4]
[5] Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Venezia, Belluno, Padova e Treviso.
[6] Ai sensi dell’art. 29, la conservazione è assicurata mediante una coerente e programmata attività di studio, prevenzione, manutenzione e restauro, intendendo per restauro l'intervento diretto sul bene attraverso un complesso di operazioni finalizzate all'integrità materiale ed al recupero, alla protezione ed alla trasmissione dei suoi valori culturali.
[7] Gli interventi
conservativi volontari, decisi su iniziativa del proprietario, sono subordinati
ad autorizzazione del Soprintendente
ed eseguiti dal proprietario (art. 31). Gli interventi conservativi imposti,
ordinati dal Ministero attraverso
[8] Nel caso di interventi conservativi volontari, a richiesta dell’interessato, il soprintendente si pronuncia, in sede di autorizzazione, anche sull’ammissibilità dell’intervento al contributo finanziario statale.
[9] Costituita nel 1996 per recuperare e valorizzare il Campo.
[10]Il Campo di Fossoli, istituito
nel 1942, durante
[11] L’Ossario contiene le spoglie di circa 1.700 soldati italiani e austriaci caduti durante la prima guerra mondiale.
[12] In altra circostanza, il MIBAC ha evidenziato (Cfr. nota Ufficio legislativo, prot. 9206 del 6 marzo 2006) come non sia casuale la scelta del Codice di “menzionare i monumenti nazionali in sede di disciplina della circolazione, piuttosto che nell’ambito delle disposizioni concernenti i modi di individuazione dell’oggetto della tutela. Tale scelta connota la considerazione del monumento nazionale non come distinta tipologia di ‘cosa’ suscettibile di essere riconosciuta ‘bene culturale’. Si evidenzia, infatti, come significativamente già la legge di tutela n. 1089 del 1939, “in luogo della definizione di monumento nazionale si preoccupava invece di introdurre nel sistema la nozione di interesse storico-relazionale attraverso la previsione della ordinaria procedura di ‘notifica’ per le cose immobili che presentassero un interesse particolarmente importante ‘a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell’arte e della cultura in genere’. Tale scelta è stata riconfermata dal Codice nel quale, mentre si è provveduto ad assicurare ai monumenti nazionali, riconosciuti tali nelle forme giuridiche consone all’ordinamento dell’epoca (legge o decreto), la tutela rafforzata tipica dei beni culturali di maggiore rilevanza, si è però confermata l’incongruenza del ricorso a tale nozione per l’accertamento della sussistenza del grado di interesse storico-artistico richiesto dalla legge per la operatività degli istituti della tutela”. Peraltro, si evidenzia che ciò “non esclude che il legislatore possa riconoscere valore storico o culturale ad un immobile, al limite anche qualificandolo monumento nazionale”.
[13] Si tratta del DPR 2.10.2003, Dichiarazione di monumento nazionale per il cimitero delle vittime del Vajont, in Longarone, nonché dei due DPR, entrambi del 18.3.2008, recanti, Dichiarazione di “Monumento nazionale” dell’antica area di San Pietro Infine, e Dichiarazione di “Monumento nazionale” dell’isola di Santo Stefano.
[14] Il Castello di Canossa - situato nella provincia di RE -ospita attualmente il museo nazionale “Naborre Campanini”, che conserva vari reperti portati alla luce dagli scavi effettuati dopo l’acquisizione da parte dello Stato, nel 1878, e la successiva dichiarazione di monumento nazionale dei resti del Castello e della rupe.
[15] Il Castello e il museo
nazionale sono stati oggetto di un progetto
di valorizzazione – avviato, nel 2009, dalla
Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell’Emilia-Romagna in
collaborazione con
[16] Il CISAM è una Fondazione con personalità giuridica di diritto privato.
[17] Patrimonio mondiale UNESCO del 1998.
[18] La chiesa di san Salvatore fu costruita probabilmente nel 313. Fu parrocchia dal 1573 al 1921. Dopo essere stata abbandonata e più volte saccheggiata, oggi conserva ancora la bussola, la cantoria e l’altare centrale.
[19] Modica fa parte dal 2002 del patrimonio mondiale UNESCO. L’ex convento della Suore della Raccomandata è ormai in disuso da dodici anni ed è di proprietà comunale.
[20]Soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Ragusa.
[21] Dal sito ARCUS si evince che si prevedono interventi di pulizia, scavo e trattamenti conservativi della struttura e delle decorazioni a stucco e dipinte della tomba romana e di decorazioni a stucco e dipinte di altre tombe monumentali della necropoli di Tuvixeddu, per un importo di 300 mila euro per l’anno 2011.
[22] Merita,
peraltro, segnalare che