Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento istituzioni | ||||
Titolo: | Norme in materia di previdenza e tutela della maternità per gli atleti non professionisti - A.C. 4019 - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale | ||||
Riferimenti: |
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Serie: | Note per la I Commissione affari costituzionali Numero: 285 | ||||
Data: | 19/04/2011 | ||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni |
19 aprile 2011 |
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n. 285 |
Norme in materia di
previdenza e tutela della maternità
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Numero del progetto di legge |
A.C. 4019 – Nuovo testo |
Titolo |
Norme in materia di previdenza e di tutela della maternità per gli atleti non professionisti |
Iniziativa |
Parlamentare |
Iter al Senato |
No |
Numero di articoli |
3 |
Date: |
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adozione quale testo base |
12 aprile 2001 |
richiesta di parere |
12 aprile 2001 |
Commissioni competenti |
VII Commissione (Cultura) e XI Commissione (Lavoro) |
Sede e stato dell’iter |
Sede referente – concluso esame emendamenti |
Iscrizione nel programma dell’Assemblea |
No |
Il nuovo testo unificato delle proposte di legge AA.C. 4019 e abb. detta norme in materia di previdenza e di tutela della maternità per gli atleti non professionisti.
Il provvedimento si compone di 3 articoli.
L’articolo 1 prevede che gli atleti e le atlete non professionisti, non iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza, che abbiano praticato per almeno un anno discipline di interesse nazionale, (come individuate dal regolamento di attuazione della legge previsto all’articolo 3), possono riscattare a fini previdenziali i periodi di svolgimento dell'attività sportiva durante i quali abbiano conseguito esclusivamente redditi di cui all’articolo 67, comma 1, lettera m), del DPR n. 917/1986 (Testo unico delle imposte sui redditi), ossia indennità di trasferta, rimborsi forfetari di spesa, nonché premi e compensi erogati ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche. I predetti periodi sono riscattabili, in tutto o in parte, fino ad un massimo di cinque anni. Nel caso di esercizio della facoltà di cui al presente comma, la misura del trattamento pensionistico complessivo a carico degli enti previdenziali pubblici è determinata esclusivamente secondo le regole di calcolo del sistema contributivo.
L’articolo 2 riconosce agli atleti e alle atlete in possesso dei medesimi requisiti stabiliti all’articolo 1, il diritto ad una indennità di maternità, pari all'80 per cento del minimale di reddito degli iscritti alla gestione esercenti attività commerciali, per i periodi di congedo di maternità previsti dal testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e ad una indennità pari al 30 per cento del minimale di reddito degli iscritti alla gestione esercenti l'attività commerciale, per i successivi sei mesi di astensione facoltativa, da esercitare entro il primo anno di vita del bambino. A fronte di tale beneficio gli atleti e le atlete sono tenuti a versare INPS, in apposita evidenza contabile separata, per l'intera durata dell'attività praticata, un contributo obbligatorio annuo pari allo 0,46 per cento del minimale di reddito degli iscritti alla gestione esercenti l'attività commerciale.
L’articolo 3 rimette a un regolamento, da adottare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti l’INPS e il CONI, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, la definizione delle modalità di attuazione della legge.
Trattandosi di proposte di legge di iniziativa parlamentare alle stesse è allegata la sola relazione illustrativa.
Non vi sono lavori legislativi in corso sulla materia.
I profili che vengono in evidenza nel testo in esame attengono prevalentemente alla materia “previdenza sociale”, rimessa alla competenza esclusiva dello Stato dall’art. 117, secondo comma, lett. o), Cost.
L’articolo 3 rimette a un regolamento, da adottare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti l’INPS e il CONI, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, la definizione delle modalità di attuazione della legge.
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