Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Titolo: Disposizioni in materia di cooperazione dello Stato italiano con la Corte penale internazionale - A.C. 1439 - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale
Riferimenti:
AC N. 1439/XVI     
Serie: Note per la I Commissione affari costituzionali    Numero: 281
Data: 12/04/2011
Descrittori:
TRIBUNALE PENALE INTERNAZIONALE     
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

 

12 aprile 2011

 

n. 281

Norme per l’adeguamento alle disposizioni dello Statuto istitutivo della Corte penale internazionale

A.C. 1439 e abb.

Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale

 

Numero del progetto di legge

A.C. 1439

Titolo

Norme per l’adeguamento alle disposizioni dello Statuto istitutivo della Corte penale internazionale

Iniziativa

Parlamentare

Iter al Senato

No

Numero di articoli

22

Date:

 

adozione quale testo base

24 marzo 2011

richiesta di parere

6 aprile 2011

Commissione competente

II Commissione (Giustizia)

Sede e stato dell’iter

Concluso l’esame degli emendamenti

Iscrizione nel programma dell’Assemblea

27 aprile 2011

 

 


Contenuto

Il provvedimento costituisce testo unificato delle proposte di legge C. 1439 Melchiorre, C. 1782 Di Pietro, C. 2445 Bernardini e C. 1695 Gozi.

Esso reca disposizioni volte all’adeguamento dell’ordinamento interno allo Statuto della Corte penale internazionale, ratificato dall’Italia con legge 12 luglio 1999, n. 232 ed entrato in vigore il 1° luglio 2002.

Lo Statuto costituisce lo strumento normativo primario per disciplinare le finalità, la struttura ed il funzionamento della Corte penale internazionale; esso individua i principi posti alla base dell’attività giurisdizionale in materia e disciplina, in particolare, le procedure di cooperazione tra la Corte e gli Stati ai fini dello svolgimento di atti di indagine sul territorio di uno Stato nonché il ruolo degli Stati nell’esecuzione delle pene irrogate dalla Corte.

Il Titolo I del testo unificato reca le disposizioni generali, in particolare individuando le autorità competenti e le modalità di cooperazione con la Corte penale internazionale.

Il ruolo di autorità centrale per la cooperazione è attribuito al Ministro della giustizia (art. 2), al quale spetta quindi ricevere le richieste di cooperazione e dar seguito ad esse conformemente alle previsioni dello Statuto e previa intesa con i Ministri interessati (in particolare, in base all’articolo 22, con il Ministro della difesa per i reati commessi da militari italiani o in loro danno).

Se il Ministro è l’autorità di riferimento dal punto di vista politico e amministrativo, la corte d’appello di Roma concentra su di sé le competenze giudiziarie; le richieste formulate dalla Corte penale internazionale sono, infatti, trasmesse dal Ministro al procuratore generale presso la corte d’appello di Roma (art. 4). A tali autorità giudiziarie vanno sostituite le corrispondenti autorità giudiziarie militari (il PG presso la corte d’appello militare di Roma e la corte d’appello militare di Roma) se la richiesta di collaborazione riguarda reati commessi da militari italiani in servizio o considerati tali ai sensi del codice penale militare di pace (art. 22).

Con riferimento alle modalità di esecuzione della cooperazione con la Corte penale internazionale, la Corte d’appello di Roma dà corso alla richiesta con decreto, delegando un giudice all’attuazione (art. 4). Vengono disciplinati, tra gli altri, i seguenti profili (artt. 4-7 e 9): l’accompagnamento coattivo di testimoni e periti non comparsi; l’assistenza del procuratore generale della corte d’appello al Procuratore della corte penale internazionale nello svolgimento di attività da eseguire nel territorio dello Stato; la trasmissione, con il consenso dello Stato estero interessato, di atti e documenti riservati provenienti dal medesimo Stato; la sospensione della trasmissione di atti giudicati dal Ministro idonei a compromettere la sicurezza nazionale; la possibile trasmissione di atti e documenti relativi a procedimenti penali, coperti dal segreto istruttorio; l’immunità temporanea del testimone o dell’imputato che debba essere presente in Italia, in esecuzione di una richiesta della Corte; l’accesso al gratuito patrocinio da parte della persona nei cui confronti la Corte penale internazionale procede; la possibilità per il procuratore generale presso la corte d’appello di Roma di partecipare, se richiesto, alle consultazioni con la Corte penale internazionale previste dallo Statuto.

L’articolo 8 disciplina invece l’ipotesi di richieste da parte dell’autorità giudiziaria italiana alla Corte internazionale (ex art. 93, par. 10 dello statuto): la richiesta è formulata per il tramite del procuratore generale presso la corte d’appello di Roma, che si rivolgerà a sua volta al Ministro della giustizia. Se il Ministro non provvede alla rogatoria internazionale entro 30 giorni il PG presso la corte d’appello può trasmettere direttamente la richiesta alla Corte internazionale, informando il Ministro.

 

Il Titolo II disciplina la consegna alla Corte penale internazionale di persone che si trovino sul territorio italiano.

Se la Corte penale internazionale ha emesso un mandato di arresto ovvero una sentenza di condanna a pena detentiva a carico di una persona che si trovi sul territorio italiano, il procuratore generale presso la Corte di appello di Roma chiede alla stessa Corte d’appello l’applicazione della misura della custodia cautelare in carcere (art. 10); la Corte d’appello provvede con ordinanza ricorribile in Cassazione. Eseguita la misura, entro 5 giorni, il presidente della Corte di appello identifica la persona e verifica il suo consenso alla consegna alla Corte penale internazionale (si applicano le disposizioni previste dal codice di procedura penale per l’estradizione).

La misura della custodia cautelare in carcere può essere disposta provvisoriamente, anche prima che pervenga dalla Corte internazionale la richiesta di consegna, purché la stessa Corte abbia fornito elementi idonei a identificare con certezza la persona e abbia annunciato l’intenzione di richiederne la consegna(art. 13). In tal caso, la custodia cautelare sarà revocata se entro 60 giorni la Corte internazionale non richiede la consegna.

La misura della custodia cautelare è revocata (art. 11) se:

- dall’inizio dell’esecuzione è trascorso un anno senza che la Corte di appello si sia pronunciata;

- la Corte d’appello si è pronunciata negando la consegna;

- sono trascorsi 45 giorni dal consenso dell’interessato alla consegna e il Ministro della giustizia non ha ancora emesso il decreto per realizzare la consegna;

- sono trascorsi 15 giorni dalla data fissata per la consegna e questa non è avvenuta.

 

Per l’esecuzione della consegna è necessario il consenso dell’interessato ovvero una pronuncia favorevole della Corte di appello (contro la cui decisione è esperibile il ricorso per cassazione anche per il merito) (art. 12). Il giudice italiano può negare la consegna nelle seguenti ipotesi: la Corte penale internazionale non ha emesso una sentenza irrevocabile di condanna né un provvedimento restrittivo della libertà personale; non vi è identità fisica tra la persona richiesta e quella oggetto della procedura di consegna; per lo stesso fatto e la stessa persona è stata pronunciata in Italia una sentenza irrevocabile; il fatto in relazione al quale la consegna è richiesta non è compreso nella giurisdizione della Corte penale internazionale, a patto che la consegna non debba far seguito ad una sentenza definitiva della Corte stessa. Nel caso in cui venga eccepito il difetto di giurisdizione della Corte penale internazionale, la Corte d’appello di Roma dovrà sospendere il procedimento in attesa di una pronuncia della medesima Corte penale.

Sia nell’ipotesi di consenso dell’interessato, sia in quella di favorevole pronuncia della Corte d’appello di Roma, spetta al Ministro della giustizia – con proprio decreto - provvedere entro 45 giorni alla consegna, prendendo accordi con la Corte penale internazionale sul tempo, il luogo e le concrete modalità.

 

Il Titolo III del testo unificato disciplina il profilo dell’esecuzione dei provvedimenti della Corte penale internazionale.

La competenza a conoscere dell’esecuzione del provvedimento ai sensi dell’art. 665, comma 1, c.p.p. è attribuita alla Corte d’appello di Roma (art. 14).

Nel caso in cui l’Italia sia individuata dalla Corte internazionale come Stato di espiazione di una pena detentiva, il Ministro della Giustizia comunica alla Corte penale internazionale se la designazione è stata accettata e trasmette gli atti al procuratore generale presso la Corte di appello (art. 15).

L’esecuzione della pena avverrà in base all’ordinamento penitenziario italiano (L. n. 354 del 1975) e in conformità allo statuto ed al regolamento della Corte penale internazionale; il Ministro della giustizia, previa consultazione con la Corte internazionale, potrà disporre che il trattamento penitenziario del detenuto segua le disposizioni speciali dettate dall’art. 41-bis dell’ordinamento penitenziario, adottando comunque i provvedimenti necessari ad assicurare la libertà e la riservatezza delle comunicazioni tra il detenuto e la Corte internazionale (art. 16).

Il Ministro della giustizia dovrà inoltre trasmettere alla Corte penale internazionale ogni richiesta del detenuto di accesso a qualsivoglia beneficio penitenziario o misura alternativa alla detenzione; se la Corte internazionale ritenga di non consentire l’accesso ad una misura prevista dal nostro ordinamento, il Ministro potrà chiedere alla Corte di disporre il trasferimento del condannato in altro Stato (art. 17).

Con riferimento al luogo di espiazione della pena, questa potrà avvenire in base all’articolo 19 in una sezione speciale di un istituto penitenziario ovvero in un carcere militare.

Nell’ambito della cooperazione fra le autorità italiane e la Corte internazionale, il Ministro della giustizia deve tempestivamente comunicare alla Corte ogni notizia riguardante il detenuto, con particolare riferimento ad eventuali decessi, evasioni o scarcerazioni per espiazione della pena (art. 18).

L’articolo 20 del testo unificato, modificato nel corso dell’esame in sede referente, dispone anche in ordine all’esecuzione delle pene pecuniarie: su richiesta del procuratore generale, la Corte d’appello di Roma può provvedere all’esecuzione della confisca dei profitti e dei beni disposta dalla Corte internazionale; i beni confiscati vengano messi a disposizione della Corte penale internazionale per il tramite del Ministero della giustizia. Il medesimo articolo 20 dispone anche in merito all’esecuzione degli ordini di riparazione a favore delle vittime (art. 75 Statuto), o per il risarcimento delle persone illegalmente arrestate o ingiustamente condannate (art. 85 Statuto); in tal caso, l’esecuzione avviene secondo le forme e i contenuti stabiliti dalla Corte penale internazionale.

Nel caso di difficoltà nell’esecuzione di provvedimenti sopra indicati, viene disciplinata la procedura di consultazione con la Corte penale internazionale, la cui finalità è anche di conservazione dei mezzi di prova (art. 21).

 

Relazioni allegate

Le proposte di legge confluite nel testo unificato sono corredate della relazione illustrativa.

 

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il contenuto del testo unificato è riconducibile alle materie politica estera e rapporti internazionali dello Statogiurisdizione e norme processuali; ordinamento penale, , di competenza esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lett. a) ed l), Cost.).

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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