Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Titolo: Protocollo alla Convenzione con il Governo della Federazione russa per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali - A.C. 4135 - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale
Riferimenti:
AC N. 4135/XVI     
Serie: Note per la I Commissione affari costituzionali    Numero: 275
Data: 29/03/2011
Descrittori:
DOPPIA IMPOSIZIONE SUI REDDITI   EVASIONI FISCALI
RUSSIA   TRATTATI ED ACCORDI INTERNAZIONALI
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

 

29 marzo 2011

 

n. 275

Protocollo alla Convenzione con il Governo della Federazione russa per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio
e per prevenire le evasioni fiscali

A.C. 4135

Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale

 

Numero del progetto di legge

A.C. 4135

Titolo

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo Aggiuntivo, del 9 aprile 1996, fatto a Lecce il 13 giugno 2009

Iniziativa

Governo

Iter al Senato

Si (A.S. 2170)

Numero di articoli

3

Date:

 

adozione quale testo base

 

richiesta di parere

23 marzo 2011

Commissione competente

III Commissione (Affari esteri)

Sede e stato dell’iter

In corso d’esame in Commissione

Iscrizione nel programma dell’Assemblea

No

 


Contenuto

Il disegno di legge in esame, approvato dal Senato il 3 marzo 2011, reca la ratifica del Protocollo, fatto a Lecce il 13 giugno 2009, di modifica della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo Aggiuntivo del 9 aprile 1996, a suo tempo ratificato con la legge 370 del 9 ottobre 1997, in vigore dal 30 novembre 1998.

In base alla relazione introduttiva ed all'Analisi tecnico-normativa che accompagnano il disegno di legge presentato al Senato (A.S. 2170) scopo principale del Protocollo in commento è quello di emendare l'articolo 27 della Convenzione italo-russa del 1996, costituendo una nuova base giuridica per intensificare la cooperazione amministrativa in materia di scambio di informazioni per una più efficace lotta all'evasione fiscale, principalmente attraverso il superamento dell'opposizione del segreto bancario, secondo i più recenti standard adottati anche dall’OCSE.

Il risultato di tale intervento rappresenta un elemento utile all’inclusione della Federazione russa in un elenco di Stati cooperativi dal punto di vista fiscale e del segreto bancario (white list)[1] che si prevede di prossima emanazione.

 

In relazione ai contenuti specifici del Protocollo, esso si compone di quattro articoli.

L'articolo I, che riguarda il campo di applicazione oggettivo della vigente Convenzione fiscale,sostituisce in parte il paragrafo 3 dell'articolo 2 dell'Accordo del 1996aggiornando l'elenco delle imposte considerate: tra le imposte italiane l'imposta regionale sulle attività produttive, IRAP[2] sostituisce le non più vigenti imposta locale sui redditi e imposta sul patrimonio netto delle imprese.

L'articolo II include nelle definizioni generali di cui all'articolo 3 della Convenzione italo-russa del 1996 il Ministero italiano dell'economia e delle finanze, indicato quale autorità principale per la gestione dell'Accordo, prendendo atto della mutata denominazione e organizzazione dei Dicasteri finanziari del nostro Paese.

L'articolo III dispone la sostituzione dell’articolo 27 della Convenzione del 1996 in materia di scambio di informazioni. In particolare, rispetto al testo attualmente vigente si prevede che lo scambio di informazioni riguardi anche le imposte prelevate dalle articolazioni politiche interne o dagli enti locali dei due Stati. Si prevede inoltre che le informazioni ricavate dallo scambio di informazioni possano essere comunicate, in deroga all’obbligo generale di segretezza, anche alle persone o autorità incaricate del controllo delle attività di accertamento, riscossione o altre procedure relative a tali imposte, nonché delle relative decisioni di ricorso e non più solamente alle persone o autorità incaricate di tali attività. Infine, vengono introdotti nell’articolo 27 due nuovi paragrafi. Il nuovo paragrafo 4 rafforza gli obblighi di cooperazione e informazione delle Parti nella lotta all'evasione fiscale: è infatti previsto, tra il resto, che se a uno dei due Stati viene richiesto dall’altro di raccogliere informazioni, il primo dovrà dare corso alla richiesta anche qualora tali informazioni non siano rilevanti per i propri fini fiscali interni. Inoltre, in base al nuovo paragrafo 5, si prevede che uno Stato contraente non possa rifiutarsi di fornire informazioni in quanto esse siano in possesso di una banca o di un'altra istituzione finanziaria.

L'articolo IV, infine, disponendo in tema di entrata in vigore del Protocollo, parte integrante della Convenzione del 1996, stabilisce che esso dispieghi i propri effetti il primo giorno del mese successivo al ricevimento della seconda delle due notifiche che le Parti si scambieranno in ordine al completamento delle procedure richieste dalla propria legislazione interna.

 

Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica del Protocollo di modifica della Convenzione italo-russa del 1996 per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali si compone di tre articoli.

L’articolo 1 reca l'autorizzazione alla ratifica del Protocollo.

L’articolo 2 reca il relativo ordine di esecuzione. L'articolo 3, infine, prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica per il giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

 

Relazioni allegate

Oltre che dalla relazione introduttiva e dalla relazione tecnica, il disegno di legge è corredato da un’Analisi tecnico-normativa.

 

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento si inquadra nell’ambito delle materie di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera a) (politica estera e rapporti internazionali dello Stato) della Costituzione, demandate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

 


 

Servizio Studi – Dipartimenti Istituzioni e Affari esteri

( 066760-9475 – *st_istituzioni@camera.it

I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

File: cost275-AC4135.doc



[1] La white list è un elenco degli Stati  aperti allo scambio di informazioni con gli altri Stati in materia tributaria.

[2] Istituita con D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.