Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Titolo: Istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore dell'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore - A.C. 2699-ter e abb. - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale
Riferimenti:
AC N. 2699-TER/XVI   AC N. 1964/XVI
AC N. 3544/XVI   AC N. 3589/XVI
Serie: Note per la I Commissione affari costituzionali    Numero: 273
Data: 23/03/2011
Descrittori:
ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA DELLA RESPONSABILITA' CIVILE   AUTOVEICOLI
CICLI E MOTOVEICOLI   FRODE
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni
Altri riferimenti:
AS N. 414/XVI   AS N. 507/XVI

 

23 marzo 2011

 

n. 273

Istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore dell’assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore

A.C. 2699-ter e abb.

Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale

 

 

 

 

Numero del progetto di legge

2699-ter,1964, 3544 e 3589

Titolo

Istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore dell’assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore

Iniziativa

parlamentare

Iter al Senato

Si (S. 414 T.U. con S. 507)

Numero di articoli

6

Date:

 

adozione quale testo base

15 marzo 2011

richiesta di parere

15 marzo 2011

Commissione competente

VI (Finanze)

Sede e stato dell’iter

Sede referente – Concluso l’esame degli emendamenti

Iscrizione nel programma dell’Assemblea

No

 

 


Contenuto

Il testo unificato delle proposte di legge A.C. 2699-ter (approvata dal Senato) 1964, 3544 e 3589 reca disposizioni finalizzate alla prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore dell’assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore.

L’articolo 1 istituisce e disciplina, presso l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, una struttura di prevenzione delle frodi nel settore delle assicurazioni RCA.

Tale struttura è costituita da un gruppo di lavoro e da un archivio informatico (comma 2).

Si demanda a un decreto del Ministro dello sviluppo economico l’istituzione e la disciplina del gruppo di lavoro (comma 3), avente tra l’altro i seguenti compiti:

·   analisi e valutazione sia delle informazioni provenienti dall’archivio informatico (cfr. infra), sia di quelle fornite dalle imprese di assicurazione;

·         collaborazione con le forze di polizia e l’autorità giudiziaria ai fini dell’esercizio dell’azione penale in materia di frodi assicurative;

·         promozione di iniziative per la prevenzione e il contrasto di fenomeni fraudolenti;

·         formulazione di proposte di modifica della normativa in materia di frodi.

I membri del gruppo (comma 4) sono designati tra persone in possesso di specifiche esperienze professionali nel contrasto ai fenomeni fraudolenti ovvero nel settore assicurativo.

Per quanto riguarda l’archivio informatico di cui dovrà avvalersi il gruppo di lavoro per la propria attività (comma 5), di esso è titolare l’ISVAP, con affidamento della gestione a CONSAP SpA. Le disposizioni in commento indicano le banche dati cui è collegato l’archivio (tra cui la banca dati degli attestati di rischio e quella dei sinistri, il Pubblico registro automobilistico e il Casellario centrale infortuni presso l’INAIL), consentendo di individuarne ulteriori con decreto ministeriale. L’archivio è articolato in due sottosistemi (comma 6): il primo analizza le informazioni presenti nella banca dati, mentre il secondo è un modulo informatico di allerta volto a evidenziare i rischi di frode.

Si demandano (comma 7) a un provvedimento secondario le modalità di connessione con le banche dati e le modalità di gestione, conservazione e accesso all’archivio. Tra gli obblighi intestati in capo alle imprese di assicurazione in connessione con l’archivio (comma 8), si ricorda il dovere di mettere a disposizione gli elementi informativi relativi ai contratti contenuti nelle proprie banche dati.

Le norme proposte intendono garantire la collaborazione tra la struttura di prevenzione e le altre autorità coinvolte nell’ambito antifrode (comma 9); affidano all’ISVAP il compito di determinare l’assetto organizzativo e il funzionamento dell’istituenda struttura (comma 10); recano l’obbligo, ove le informazioni raccolte contengano riferimenti a professionisti iscritti ad appositi albi, di trasmetterle ai relativi ordini professionali ai fini dell’esercizio di eventuali azioni disciplinari (comma 11).

L’articolo 2 reca modifiche al codice delle assicurazioni private (D.Lgs. 209 del 2005). In primo luogo (comma 1) viene introdotta la possibilità per le imprese assicurative di richiedere l’ispezione del veicolo prima di stipulare il contratto di assicurazione obbligatoria RC per i veicoli a motore; in tal caso è disposta una riduzione delle tariffe. Per quel che riguarda l’attestazione dello stato del rischio consegnata annualmente dall’impresa al contraente, essa deve contenere (comma 2) anche la specificazione della tipologia di danno eventualmente liquidato e può essere trasmessa per via telematica. Inoltre, il regolamento ISVAP concernente le indicazioni su tale attestazione deve obbligatoriamente prevedere (in luogo della sola possibilità di prevederlo) la trasmissione delle informazioni riportate sull'attestato di rischio alle banche dati finalizzate al controllo sull'assunzione dei contratti di assicurazione obbligatoria RC. E’ modificata anche la disciplina del risarcimento del danno (comma 3), in particolare per quanto concerne l’ispezione del veicolo danneggiato e la sua eventuale riparazione. Viene introdotta una specifica procedura, atta a consentire all’impresa di assicurazioni di non presentare offerta di risarcimento ove dalla consultazione della banca dati sinistri siano riscontrati almeno due “parametri di significatività” (in sostanza, ove emergano elementi sintomo di frode). Inoltre, si prevede che il soggetto danneggiato non possa sottrarsi agli accertamenti strettamente necessari alla stima del danno, in pendenza dei termini per la formulazione dell’offerta da parte della compagnia assicuratrice.

Infine (comma 4) si autorizza il Governo a recare le opportune modifiche regolamentari alla disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale (DPR n. 254 del 2006) al fine di raccordarlo con le modifiche testé introdotte.

L’articolo 3 sanziona le condotte volte alla distruzione, falsificazione o alterazione dei dati contenuti nell’archivio informatico (comma 1) nonché le condotte che ostacolano il collegamento tra l’archivio e le banche dati (comma 2). Viene inasprito il trattamento sanzionatorio previsto per la falsa attestazione di invalidità per sinistri stradali (modificando l’articolo 10-bis del D. L. 78 del 2010): a tal fine si prevede l’applicazione, agli esercenti le professioni sanitarie che attestino falsamente uno stato di invalidità conseguente ad incidente stradale, sia di sanzioni penali che di misure disciplinari (queste ultime nei confronti dei dipendenti di strutture sanitarie pubbliche o convenzionate).

L’articolo 4 reca misure volte a contrastare la contraffazione dei contrassegni assicurativi RC auto: a tal fine è prevista una progressiva dematerializzazione dei contrassegni (comma 1) e la loro sostituzione o integrazione con sistemi elettronici o telematici.

Viene inoltre disposta la formazione di un elenco dei veicoli a motore che non risultano coperti dall’assicurazione per la responsabilità civile verso terzi (comma 3); il Ministero dei trasporti (attraverso la Direzione generale per la motorizzazione) comunica ai proprietari tale circostanza, informandoli circa le conseguenze previste a loro carico nel caso in cui tali veicoli siano posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate.

Inoltre, la disposizione (comma 4) introduce le seguenti, ulteriori modalità di rilevazione dell’obbligo di assicurare i veicoli per la responsabilità civile:

- dispositivi, apparecchiature e mezzi tecnici per il controllo del traffico e per il rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di circolazione, approvati o omologati ai sensi del Codice della strada (D.Lgs. 285 del 1992);

- dispositivi e apparecchiature per il controllo a distanza dell’accesso nelle zone a traffico limitato;

- altri sistemi per la registrazione del transito dei veicoli sulle autostrade o sulle strade sottoposte a pedaggio.

La violazione deve essere documentata con sistemi fotografici, di ripresa video o analoghi che, nel rispetto delle esigenze correlate alla tutela della riservatezza personale, consentano di accertare lo svolgimento dei fatti costituenti illecito amministrativo, nonché i dati di immatricolazione del veicolo ovvero il responsabile della circolazione.

L’articolo 5 istituisce un sistema di valutazione sull’impatto economico del sistema di prevenzione delle frodi. A tal fine (comma 1) a carico delle imprese assicuratrici sono previsti periodici obblighi informativi nei confronti dell’ISVAP, relativi - tra l’altro - al numero dei sinistri per i quali si è ritenuto di svolgere approfondimenti in relazione al rischio di frodi, all’utilizzo dell’archivio informatico integrato e alle misure organizzative interne adottate o promosse per contrastare le frodi. Anche sulla base di tali adempimenti, l’ISVAP trasmette annualmente alle Camere una relazione sull’attività svolta dalla struttura di prevenzione (comma 2). Inoltre, si obbligano le imprese di assicurazione autorizzate ad esercitare il ramo responsabilità civile autoveicoli terrestri ad indicare, nella Relazione o nella Nota integrativa allegata al bilancio annuale, una stima circa la riduzione degli oneri per i sinistri derivante dall’accertamento delle frodi conseguente all’istituzione della struttura medesima (comma 3).

L’articolo 6 reca disposizioni di natura finanziaria. In particolare, per far fronte agli oneri derivanti dall’istituzione della struttura antifrode e dalle misure anticontraffazione relative ai contrassegni, si dispone l’aumento del contributo di vigilanza a carico delle imprese di assicurazione autorizzate ad esercitare il ramo responsabilità civile autoveicoli terrestri (commi 1 e 2).

Per quanto concerne, la copertura degli oneri derivanti dalla creazione dell’elenco dei veicoli non assicurati e l’invio delle relative comunicazioni (di cui al già citato articolo 4, comma 2), quota parte delle maggiori entrate derivanti dal predetto aumento è versata all’entrata del bilancio dello Stato e successivamente riassegnata ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (comma 3)

L’ISVAP è tenuto a inviare annualmente al Ministro dell’economia e delle finanze ed al Ministro dello sviluppo economico una relazione sui mezzi finanziari necessari per lo svolgimento dell’attività della struttura di prevenzione, nonché il rendiconto finanziario della gestione della struttura (comma 4).

Viene esplicitamente vietato alle imprese di traslare sui premi assicurativi l'onere della maggiorazione del contributo; la vigilanza sul rispetto della predetta disposizione è affidato all’ISVAP (comma 5).

 

Relazioni allegate

Il testo unificato si riferisce a proposte di legge di iniziativa parlamentare, corredate, pertanto, della sola relazione illustrativa.

 

Collegamento con lavori legislativi in corso

Lo schema di D.Lgs. n. 321, recante “Modifiche ed integrazioni al D.Lgs. n. 141/2010, per l’istituzione di un sistema pubblico di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo, con specifico riferimento al furto d’identità” istituisce un sistema antifrode avente struttura analoga a quello previsto dalle proposte in esame (articolato in un gruppo di lavoro e in un archivio informatico). Su tale schema la VI Commissione (Finanze) della Camera ha espresso parere favorevole, con condizioni e osservazioni, in data 16 febbraio 2011.

 

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

La disciplina recata dal provvedimento appare riconducibile alle materie ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali e ordinamento civile (articolo 117, secondo comma, lettere g) ed l),Cost.), ascritte alla competenza legislativa esclusiva statale.

 

Attribuzione di poteri normativi

Le proposte in commento demandano a diversi provvedimenti di rango secondario l’attuazione delle norme recate. In particolare:

§          l’articolo 1 demanda a un decreto del Ministero dello Sviluppo economico l’istituzione e la disciplina dettagliata del gruppo di lavoro (comma 3), nonché la nomina (comma 4) del relativo soggetto responsabile; con analogo provvedimento (adottato, però, sentito l’ISVAP e il Garante privacy) sono stabilite le modalità di connessione tra l’archivio e le banche dati pubbliche e private con rilevanza antifrode;

§          l’articolo 1, comma 10, demanda a un regolamento dell’ISVAP l’organizzazione e il funzionamento della struttura di prevenzione delle frodi;

§          l’articolo 2, comma 4, autorizza il Governo a modificare il DPR n. 254 del 2006, (regolamento recante la disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale) al fine di coordinare le norme ivi contenuta con le proposte in esame;

§          l’articolo 4, comma 1, affida a un regolamento del Ministro dello sviluppo economico (di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito l’ISVAP) la definizione delle modalità per la progressiva dematerializzazione dei contrassegni assicurativi;

§          l’articolo 4, comma 3, demanda a un provvedimento del Direttore generale per la Motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la determinazione delle modalità di effettuazione delle comunicazioni ai proprietari dei veicoli non assicurati;

§          l’articolo 4, comma 4, affida a un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (d’intesa con il Ministro dello sviluppo economico, sentiti l’ISVAP e il Garante privacy per i profili di riservatezza) la determinazione delle caratteristiche dei nuovi sistemi di rilevamento a distanza delle violazioni relative agli obblighi di assicurazione RC;

§          l’articolo 6, comma 1, demanda a un decreto del Ministero dell’economia e delle finanze - MEF (sentito l’ISVAP) l’aumento del contributo di vigilanza a carico delle imprese di assicurazione autorizzate ad esercitare il ramo RC autoveicoli terrestri; ad un  provvedimento del MEF (sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti) è affidata l’assegnazione di parte delle maggiori entrate derivanti dall’aumento del predetto contributo ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di coprire l’onere derivante dalle disposizioni che istituiscono l’elenco dei veicoli non assicurati;

Si segnala inoltre che le disposizioni in commento (articolo 1, comma 5) prevedono che la gestione dell’archivio informatico sia disciplinata da apposita convenzione stipulata tra il Ministero dello sviluppo economico e la CONSAP SpA. Inoltre (articolo 1, comma 9) si prevede che la struttura antifrode si avvalga, nell’esercizio delle proprie funzioni, della collaborazione delle forze di polizia sulla base di apposito protocollo d’intesa stipulato tra Ministero dello sviluppo economico e Ministero dell’interno.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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File: cost273-AC2699ter.doc