Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento istituzioni | ||||
Titolo: | Accordo di assistenza giudiziaria in materia penale con l'Albania - A.C. 4024 - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale | ||||
Riferimenti: |
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Serie: | Note per la I Commissione affari costituzionali Numero: 266 | ||||
Data: | 03/03/2011 | ||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni |
3 marzo 2011 |
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n. 266 |
Accordo di
assistenza giudiziaria in materia penale
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Numero del progetto di legge |
A.C. 4024 |
Titolo |
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra |
Iniziativa |
Governo |
Iter al Senato |
No |
Numero di articoli |
4 |
Date: |
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adozione quale testo base |
- |
richiesta di parere |
23 febbraio 2011 |
Commissione competente |
III Commissione (Affari esteri e comunitari) |
Sede e stato dell’iter |
In corso di esame in Commissione in sede referente |
Iscrizione nel programma dell’Assemblea |
No |
L’Accordo in esame, firmato a Tirana il 3
dicembre 2007, con Scambio di Note effettuato a Tirana il 18 e 19 settembre
2008, intende completare e rendere più agevole l’applicazione della Convenzione
europea di estradizione del 13 dicembre 1957[1] e della Convenzione
europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959[2] nei rapporti bilaterali
tra Italia e Albania. Intese di questo tipo, stipulate ai sensi dell’articolo
26, comma 3, della Convenzione europea di assistenza giudiziaria e ai sensi
dell’articolo 28, comma 2 della Convenzione europea di estradizione[3],
sono già state concluse con due paesi europei, Austria e Germania, e ratificate
rispettivamente con legge 9 giugno 1977, n. 628 e legge 11 dicembre 1984, n.
969. Sulla base della sola convenzione europea in materia penale è stato poi
stipulato un accordo con un altro paese membro del Consiglio d’Europa,
Per quanto riguarda l’estradizione, l’Accordo tra Italia e Albania si propone – come specificato nell’ATN allegata al disegno di legge in esame – di superare la riserva apposta da quel paese ai sensi dell’articolo 6 della Convenzione europea di estradizione che disciplina l’estradizione di cittadini delle singole Parti contraenti.
Per quanto riguarda invece l’assistenza penale, l’Accordo in esame mira ad estendere ai rapporti con l’Albania le disposizioni degli Accordi di Schengen, della Convenzione UE di assistenza giudiziaria del 29 maggio 2000 e del Protocollo a tale Convenzione relativo alle informazioni bancarie, del 16 ottobre 2001.
L’Accordo si compone di ventitré articoli, raggruppati in sei Titoli.
L’articolo I, unico a comporre il Titolo I, enuncia i rapporti con le altre convenzioni in materia, di cui completa e facilita le disposizioni (v. supra).
Il Titolo II contiene disposizioni relative alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria.
L’articolo II contiene disposizioni relative
alle procedure riguardanti le richieste di assistenza e prevede che
L’articolo III prevede che la notifica degli atti giudiziari avvenga a mezzo posta o, in alcuni casi, tramite le autorità competenti della Parte richiesta.
L’articolo IV consente la trasmissione diretta delle rogatorie, effettuate per iscritto, tra le autorità giudiziarie territorialmente competenti eliminando così il passaggio intermedio delle autorità centrali; tali richieste debbono essere contestualmente inviate, per quanto riguarda l’Italia, alla Direzione generale della giustizia penale, ufficio II, del Ministero della giustizia.
Le richieste sono tuttavia inviate tramite le autorità centrali quando riguardino, ad esempio, il trasferimento o il transito di detenuti ai sensi dell’articolo 11 della Convenzione europea di assistenza giudiziaria.
L’articolo V prevede uno scambio spontaneo di informazioni tra le autorità giudiziarie competenti delle Parti anche in assenza di richiesta in tal senso.
In base all’articolo VI possono essere restituiti allo Stato richiedente i beni provenienti da un reato, in particolare al fine della restituzione alla parte lesa.
È inoltre previsto che si possa dare esecuzione a una rogatoria per mezzo di collegamento audiovisivo (articolo VII); i testimoni e i periti, qualora non sia possibile effettuare una videoconferenza, potranno essere sentiti anche attraverso il telefono (articolo VIII).
Si prevede la possibilità di utilizzare squadre investigative comuni (articolo X) per lo svolgimento di indagini penali e di fare ricorso ad operazioni sotto copertura (articolo XI).
L’Accordo prevede anche lo scambio di
informazioni sui conti e l’esercizio di un controllo sulle operazioni bancarie
di persone fisiche o giuridiche oggetto di un’indagine penale.
Il Titolo III, costituito dal solo articolo
XVIII, consente l’estradizione di
cittadini perseguiti da una delle Parti contraenti per un reato o ricercati per
l’esecuzione di una pena. Viene così superata
L’articolo XIX, Titolo IV, impegna le parti a regolare il trasferimento dei procedimenti penali sulla base della Convenzione europea sul trasferimento delle procedure penali del 1972[4].
Il Titolo V (articoli da XX a XXII) è dedicato alla tutela dei dati personali, il cui trattamento deve essere garantito dalle Parti in una misura che non può essere inferiore a quella stabilita dalla Convenzione europea del 1981 sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati a carattere personale.
Il Titolo VI (articolo XXIII) dispone
l’entrata in vigore dell’accordo per il primo giorno del mese successivo alla
data di ricezione della seconda notifica. L’accordo, anche se non denunciato,
cesserà comunque di essere in vigore dal momento in cui
Il disegno di legge in esame è composto di quattro articoli. I primi due contengono l’autorizzazione alla ratifica e il relativo l’ordine di esecuzione dell’Accordo con l’Albania aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione del 1957 e alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 1959.
L’articolo 3 contiene la norma di copertura finanziaria. All’onere, valutato in 1.403.480 euro annui a partire dal 2011, si farà fronte mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nel programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli Affari esteri.
L’articolo 4 dispone l’entrata in vigore della legge per il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Al disegno di legge di ratifica sono allegate una Analisi tecnico-normativa (ATN) e una Analisi dell’impatto sulla regolamentazione (AIR).
Il provvedimento è riconducibile alla materia – attribuita alla potestà legislativa esclusiva dello Stato – “politica estera e rapporti internazionali dello Stato”, di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera a),Cost..
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File: cost266-AC4024.doc
[1]Ratificata con legge 30 gennaio 1963, n. 300.
[2]Ratificata con legge 23 febbraio 1961, n. 215.
[3]“Le Parti contraenti potranno concludere tra loro soltanto accordi bilaterali o multilaterali relativi all’assistenza giudiziaria in materia penale per completare le disposizioni della presente Convenzione o per facilitare l’applicazione dei principi in essa contenuti”.
[4]