Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Titolo: Accordo di assistenza giudiziaria in materia penale con l'Albania - A.C. 4024 - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale
Riferimenti:
AC N. 4024/XVI     
Serie: Note per la I Commissione affari costituzionali    Numero: 266
Data: 03/03/2011
Descrittori:
ALBANIA   COOPERAZIONE TECNICA
DIRITTO PENALE   RATIFICA DEI TRATTATI
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

 

3 marzo 2011

 

n. 266

Accordo di assistenza giudiziaria in materia penale
con l’Albania

A.C. 4024

Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale

 

Numero del progetto di legge

A.C. 4024

Titolo

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania, aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 ed alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, ed inteso a facilitarne l'applicazione, fatto a Tirana il 3 dicembre 2007, con Scambio di Note effettuato a Tirana il 18 e 19 settembre 2008

Iniziativa

Governo

Iter al Senato

No

Numero di articoli

4

Date:

 

adozione quale testo base

-

richiesta di parere

23 febbraio 2011

Commissione competente

III Commissione (Affari esteri e comunitari)

Sede e stato dell’iter

In corso di esame in Commissione in sede referente

Iscrizione nel programma dell’Assemblea

No

 


Contenuto

L’Accordo in esame, firmato a Tirana il 3 dicembre 2007, con Scambio di Note effettuato a Tirana il 18 e 19 settembre 2008, intende completare e rendere più agevole l’applicazione della Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957[1] e della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959[2] nei rapporti bilaterali tra Italia e Albania. Intese di questo tipo, stipulate ai sensi dell’articolo 26, comma 3, della Convenzione europea di assistenza giudiziaria e ai sensi dell’articolo 28, comma 2 della Convenzione europea di estradizione[3], sono già state concluse con due paesi europei, Austria e Germania, e ratificate rispettivamente con legge 9 giugno 1977, n. 628 e legge 11 dicembre 1984, n. 969. Sulla base della sola convenzione europea in materia penale è stato poi stipulato un accordo con un altro paese membro del Consiglio d’Europa, la Svizzera, ratificato dall’Italia con la legge 5 ottobre 2001, n. 367. Nei rapporti con questi paesi si applicano inoltre le disposizioni contenute nella Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen.

Per quanto riguarda l’estradizione, l’Accordo tra Italia e Albania si propone – come specificato nell’ATN allegata al disegno di legge in esame – di superare la riserva apposta da quel paese ai sensi dell’articolo 6 della Convenzione europea di estradizione che disciplina l’estradizione di cittadini delle singole Parti contraenti.

Per quanto riguarda invece l’assistenza penale, l’Accordo in esame mira ad estendere ai rapporti con l’Albania le disposizioni degli Accordi di Schengen, della Convenzione UE di assistenza giudiziaria del 29 maggio 2000 e del Protocollo a tale Convenzione relativo alle informazioni bancarie, del 16 ottobre 2001.

 

L’Accordo si compone di ventitré articoli, raggruppati in sei Titoli.

L’articolo I, unico a comporre il Titolo I, enuncia i rapporti con le altre convenzioni in materia, di cui completa e facilita le disposizioni (v. supra).

Il Titolo II contiene disposizioni relative alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria.

L’articolo II contiene disposizioni relative alle procedure riguardanti le richieste di assistenza e prevede che la Parte richiesta osserva le formalità indicate dalla Parte richiedente, salvo i casi indicati; come specificato nella relazione illustrativa che accompagna il provvedimento, questa norma modifica il contenuto dell’art. 3 della Convenzione europea di assistenza giudiziaria (laddove prevede che l’esecuzione della rogatoria avverrà nelle forme previste dalla legislazione della Parte richiesta) al fine di poter utilizzare pienamente le prove provenienti dall’estero.

L’articolo III prevede che la notifica degli atti giudiziari avvenga a mezzo posta o, in alcuni casi, tramite le autorità competenti della Parte richiesta.

L’articolo IV consente la trasmissione diretta delle rogatorie, effettuate per iscritto, tra le autorità giudiziarie territorialmente competenti eliminando così il passaggio intermedio delle autorità centrali; tali richieste debbono essere contestualmente inviate, per quanto riguarda l’Italia, alla Direzione generale della giustizia penale, ufficio II, del Ministero della giustizia.

Le richieste sono tuttavia inviate tramite le autorità centrali quando riguardino, ad esempio, il trasferimento o il transito di detenuti ai sensi dell’articolo 11 della Convenzione europea di assistenza giudiziaria.

L’articolo V prevede uno scambio spontaneo di informazioni tra le autorità giudiziarie competenti delle Parti anche in assenza di richiesta in tal senso.

In base all’articolo VI possono essere restituiti allo Stato richiedente i beni provenienti da un reato, in particolare al fine della restituzione alla parte lesa.

È inoltre previsto che si possa dare esecuzione a una rogatoria per mezzo di collegamento audiovisivo (articolo VII); i testimoni e i periti, qualora non sia possibile effettuare una videoconferenza, potranno essere sentiti anche attraverso il telefono (articolo VIII).

Si prevede la possibilità di utilizzare squadre investigative comuni (articolo X) per lo svolgimento di indagini penali e di fare ricorso ad operazioni sotto copertura (articolo XI).

L’Accordo prevede anche lo scambio di informazioni sui conti e l’esercizio di un controllo sulle operazioni bancarie di persone fisiche o giuridiche oggetto di un’indagine penale. La Parti non possono opporre il segreto bancario per rifiutare la collaborazione a seguito di una richiesta di assistenza giudiziaria in materia penale (articoli da XIV a XVII).

Il Titolo III, costituito dal solo articolo XVIII, consente l’estradizione di cittadini perseguiti da una delle Parti contraenti per un reato o ricercati per l’esecuzione di una pena. Viene così superata la Dichiarazione dell’Albania contenuta nello strumento di ratifica della Convenzione europea di estradizione, depositato il 19 maggio 1998, con la quale si riservava la possibilità di rifiutare l’estradizione dei suoi cittadini (salvo diverse disposizioni contenute in accordi internazionali dei quali l’Albania sia parte contraente).

L’articolo XIX, Titolo IV, impegna le parti a regolare il trasferimento dei procedimenti penali sulla base della Convenzione europea sul trasferimento delle procedure penali del 1972[4].

Il Titolo V (articoli da XX a XXII) è dedicato alla tutela dei dati personali, il cui trattamento deve essere garantito dalle Parti in una misura che non può essere inferiore a quella stabilita dalla Convenzione europea del 1981 sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati a carattere personale.

Il Titolo VI (articolo XXIII) dispone l’entrata in vigore dell’accordo per il primo giorno del mese successivo alla data di ricezione della seconda notifica. L’accordo, anche se non denunciato, cesserà comunque di essere in vigore dal momento in cui la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale e quella di estradizione non avranno più effetto tra le parti contraenti.

 

Il disegno di legge in esame è composto di quattro articoli. I primi due contengono l’autorizzazione alla ratifica e il relativo l’ordine di esecuzione dell’Accordo con l’Albania aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione del 1957 e alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 1959.

L’articolo 3 contiene la norma di copertura finanziaria. All’onere, valutato in 1.403.480 euro annui a partire dal 2011, si farà fronte mediante riduzione  dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nel programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli Affari esteri.

L’articolo 4 dispone l’entrata in vigore della legge per il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Relazioni allegate

Al disegno di legge di ratifica sono allegate una Analisi tecnico-normativa (ATN) e una Analisi dell’impatto sulla regolamentazione (AIR).

 

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento è riconducibile alla materia – attribuita alla potestà legislativa esclusiva dello Stato – politica estera e rapporti internazionali dello Stato, di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera a),Cost..

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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File: cost266-AC4024.doc



[1]Ratificata con legge 30 gennaio 1963, n. 300.

[2]Ratificata con legge 23 febbraio 1961, n. 215.

[3]“Le Parti contraenti potranno concludere tra loro soltanto accordi bilaterali o multilaterali relativi all’assistenza giudiziaria in materia penale per completare le disposizioni della presente Convenzione o per facilitare l’applicazione dei principi in essa contenuti”.

[4] La Convenzione, firmata dall’Italia il 26/5/2000, non è stata ratificata.