Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Titolo: Sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni - A.C. 54 - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale
Riferimenti:
AC N. 54/XVI     
Serie: Note per la I Commissione affari costituzionali    Numero: 260
Data: 09/02/2011
Descrittori:
COMUNI   CONTRIBUTI PUBBLICI
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

 

9 febbraio 2011

 

n. 260

Sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni

A.C. 54

Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale

 

Numero del progetto di legge

A.C. 54

Titolo

Sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni

Iniziativa

Parlamentare

Iter al Senato

--

Numero di articoli

13

Date:

 

adozione quale testo base

22 settembre 2010

richiesta di parere

3 febbraio 2011

Commissione competente

V e VIII (Bilancio e Ambiente)

Sede e stato dell’iter

Sede referente - Concluso l’esame degli emendamenti

Iscrizione nel programma dell’Assemblea

No

 


Contenuto

Il testo della proposta riproduce il testo dell’AC 1174 della XIV legislatura, presentata da deputati appartenenti a tutti i gruppi parlamentari e approvata pressoché all'unanimità dalla Camera dei deputati. Anche nella XV legislatura il testo è stato ripresentato e l'iter si è concluso con l'approvazione della sola Camera dei deputati (AS 1516, XV legislatura).

In data 22 settembre 2010,in esito ai lavori del Comitato ristretto, è stato approvato un nuovo testo della proposta. Il nuovo testo, come risultante dalla votazione degli emendamenti, si compone di 13 articoli.

 

L’articolo 1 precisa le finalità generali del provvedimento (comma 1):

§      promuovere e di sostenere lo sviluppo economico, sociale, ambientale e culturale dei piccoli comuni;

§      garantire l’equilibrio demografico del Paese, favorendo la residenza in tali comuni e contrastandone lo spopolamento;

§      tutelarne e valorizzarne il patrimonio naturale, rurale, storico-culturale e architettonico;

§      favorire l'adozione di misure in favore dei cittadini residenti e delle attività produttive, con particolare riferimento al sistema di servizi territoriali, in modo da incentivare anche l'afflusso turistico.

I commi 2 e 3 definiscono, rispettivamente, le competenze delle regioni a statuto ordinario e a statuto speciale.

L’articolo 2 definisce l’ambito di applicazione, che comprende alcune tipologie di comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti. Con successivo DPCM, previa intesa in Conferenza unificata e parere parlamentare, è definito l’elenco dei comuni, che viene aggiornato ogni 3 anni.

Come esplicitato dalla rubrica dell’articolo, l’articolo 3 reca una serie di disposizioni che trova applicazione con riguardo non soltanto ai piccoli comuni come definiti dal precedente art. 2, ma a tutti i comuni aventi popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti.

In particolare, ai sensi del comma 1 non si applicano a tali comuni alcune disposizioni in materia di programmazione dei lavori pubblici.

Si segnala che il DPR n. 207 del 2010 (recante Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163), che entrerà in vigore l’8 giugno 2011, prevede l’abrogazione del DPR n. 554 del 1999; la disciplina prevista dagli articoli citati dalla lettera b) del comma 1 dell’articolo 3 sarà conseguentemente sostituita dagli articoli 11 e 13 del DPR 207/2010.

Il comma 2 concerne l’attività amministrativa di valutazione dei responsabili degli uffici e dei servizi. Il comma 3 autorizza l’uso della rete telematica, gestita dai concessionari del Ministero dell’economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, per l’attività di incasso e di trasferimento di somme. Ai sensi del comma 4, i piccoli comuni possono stipulare convenzioni con le diocesi cattoliche e con le rappresentanze delle altre confessioni religiose che hanno concluso intese con lo Stato italiano per la salvaguardia e per il recupero dei beni culturali, storici, artistici e librari degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti. Il comma 5 prevede che tali comuni possono acquisire, al valore economico definito dall'ufficio tecnico erariale territorialmente competente, o stipulare intese finalizzate al recupero di alcuni beni immobili. Il comma 6, con l’obiettivo di favorire il riequilibrio anagrafico nei piccoli comuni, autorizza il governo a novellare l’art. 30, relativo alla dichiarazione di nascita, del D.P.R. 396/2000[1], sull’ordinamento dello stato civile, affinché le nascite registrate nel comune di residenza dei genitori o di uno di essi, siano considerate, ai soli fini statistici, come avvenute in quest'ultimo comune. Ai sensi del comma 7, infine, sono previste apposite prescrizioni e previsioni in sede di definizione dei piani paesaggistici.

L’articolo 4 è volto a garantire, nei piccoli comuni, l’efficienza e la qualità di attività e servizi essenziali, con l’obiettivo di fronteggiare la rarefazione di servizi al cittadino che si riscontra in tali realtà territoriali e che determina la condizione di “disagio insediativo” cui la proposta di legge intende porre rimedio.

L’articolo 5 detta norme per la valorizzazione nei piccoli comuni dei prodotti agroalimentari tradizionali o tipici che presentino particolari legami con il territorio.

L’articolo 6 intende agevolare la realizzazione dei progetti informatici riguardanti i piccoli comuni, sia singolarmente, sia in forma associata. Infatti, si prevede che tali progetti abbiano la precedenza nell’assegnazione dei finanziamenti pubblici destinati ai programmi di e-government.

L’articolo 7 reca disposizioni volte a garantire l’erogazione dei servizi postali nei piccoli comuni.

Ai sensi del comma 4, inoltre, il Ministro delle comunicazioni può introdurre nel contratto di servizio con la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo l’obbligo di prestare attenzione, nella programmazione televisiva nazionale e locale, alle realtà storiche, artistiche, sociali, economiche ed enogastronomiche dei piccoli comuni, garantendo nei medesimi comuni un'adeguata copertura del servizio.

L’articolo 8 reca misure volte a sostenere le istituzioni scolastiche presenti nei piccoli comuni. Inoltre, il comma 2 riguarda la cessione di attrezzature utilizzabili nelle scuole.

Ai sensi dell'articolo 9, le regioni possono prevedere agevolazioni, anche in forma tariffaria, a favore dei comuni in cui la disponibilità di risorse idriche reperibili o attivabili sia superiore ai fabbisogni per i diversi usi.

Il comma 2 rende facoltativa l'adesione alla gestione unica del servizio idrico integrato per i comuni con popolazione fino a 3.000 (anziché 1.000) abitanti inclusi nel territorio delle comunità montane.

L’articolo 10 istituisce e disciplina il Fondo per l’incentivazione della residenza nei piccoli comuni, alimentato con le maggiori entrate derivanti da una lotteria ad estrazione istantanea denominata «Piccoli comuni».

L’articolo 11 dispone l’istituzione di un fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni destinato al finanziamento di interventi finalizzati a:

- tutelare l’ambiente ed i beni culturali;

- disporre la messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e degli istituti scolastici;

- promuovere lo sviluppo economico e sociale;

- incentivare l’insediamento di nuove attività produttive e a realizzare investimenti.

L’articolo 12 reca la clausola di neutralità finanziaria mentre l’articolo 13 fa salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono alle finalità della presente legge ai sensi di quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.

 

Relazioni allegate

La pdl è accompagnata dalla relazione illustrativa.

 

Collegamento con lavori legislativi in corso

Si ricorda che il disegno di legge "Individuazione delle funzioni fondamentali di Province e Comuni, semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative, Carta delle autonomie locali, razionalizzazione delle Province e degli Uffici territoriali del Governo. Riordino di enti ed organismi decentrati" (AC 3118, approvato il 30 giugno 2010 e trasmesso al Senato, AS 2259) reca norme in materia di piccoli comuni.

In particolare:

 - ai fini della legge, sono considerati piccoli comuni i comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti (art. 20);

- sono introdotte norme in materia di procedimento di appalto di lavori pubblici (art. 21);

- è prevista una semplificazione dei documenti finanziari e contabili (art. 22).

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Le disposizioni della pdl in esame appaiono prevalentemente riconducibili alle disposizioni dettate dall'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, che prevede che lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati comuni, province, città metropolitane e regioni per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale e per rimuovere gli squilibri economici e sociali, nonché alle materie «sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie».

Le disposizioni degli articoli 7 (Servizi postali e programmazione televisiva pubblica) e 8 (Istituti scolastici) sembrano inoltre afferire alle materie, rispettivamente, dell’ordinamento della comunicazione e dell’istruzione demandate alla competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni. In tali materie lo Stato si limita a dettare i principi fondamentali, lasciando alle regioni la definizione della normativa di dettaglio.

 

L’articolo 8, comma 1 prevede la possibilità per le regioni e gli enti locali di stipulare convenzioni con gli uffici scolastici regionali del Ministero dell’istruzione per finanziare il mantenimento in attività, in deroga alla normativa statale, degli istituti scolastici statali con sede nei comuni di cui all’articolo 2, che dovrebbero essere chiusi o accorpati in base alle disposizioni vigenti.

Secondo la giurisprudenza costituzionale, il dimensionamento sul territorio della rete scolastica, sulla base dei principi stabiliti con legge statale, risulta ascrivibile alla competenza legislativa delle regioni, trattandosi di disciplinare «situazioni legate a valutazioni coinvolgenti le specifiche realtà territoriali delle regioni» (sentenza n. 200 del 2009).

 

Con riferimento all’articolo 8, comma 1, andrebbe valutata l’opportunità di chiarire che le convenzioni tra enti locali e Ministero dell’istruzione per il mantenimento degli istituti scolastici presuppongono un coinvolgimento della regione, titolare della competenza sul dimensionamento sul territorio della rete scolastica.

 

Rispetto degli altri princìpi costituzionali

L’articolo 3, comma 4, prevede che i piccoli comuni possono stipulare, con le diocesi cattoliche e con le rappresentanze delle altre confessioni religiose che hanno concluso intese con lo Stato italiano, convenzioni per la salvaguardia ed il recupero dei beni culturali, storici, artistici e librari degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti; le convenzioni possono essere finanziate dal Ministero per i beni e le attività culturali.

Si ricorda la Corte costituzionale ha giudicato costituzionalmente illegittime, per violazione degli articoli 3 e 8, primo comma, Cost., le disposizioni di due leggi regionali che prevedevano benefici in favore delle confessioni religiose per la realizzazione di edifici di culto e di attrezzature destinate a servizi religiosi, nella parte in cui subordinavano l’accesso ai benefici all’esistenza di un’intesa per la regolazione dei rapporti con lo Stato (sentenze n. 195 del 1993 e n. 346 del 2002).

Secondo le citate sentenze, «un intervento generale ed autonomo dei pubblici poteri che trova la sua ragione e giustificazione - propria della materia urbanistica - nell'esigenza di assicurare uno sviluppo equilibrato ed armonico dei centri abitativi e nella realizzazione dei servizi di interesse pubblico nella loro più ampia accezione, che comprende perciò anche i servizi religiosi", ed ha l'effetto di facilitare "le attività di culto, che rappresentano un'estrinsecazione del diritto fondamentale ed inviolabile della libertà religiosa", non può introdurre come elemento di discriminazione fra le confessioni religiose che aspirano ad usufruirne, avendone gli altri requisiti, l'esistenza di un'intesa per la regolazione dei rapporti della confessione con lo Stato.»

 

Attribuzione di poteri normativi

Ai sensi dell’art. 2, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa in sede di Conferenza unificata è definito l'elenco dei piccoli comuni.

Ai sensi dell’art. 3, co. 4, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, previo parere della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti i criteri di accesso ai finanziamenti per la salvaguardia e per il recupero dei beni culturali, storici, artistici e librari degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti.

L’art. 10 demanda a decreti del Ministero dell’economia e delle finanze la ripartizione del Fondo per gli incentivi fiscali in favore dei soggetti residenti nei piccoli comuni.

Con riferimento al Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni di cui all’art. 11, il comma 2 demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri l'individuazione delle tipologie degli interventi che possono essere finanziati, mentre ai sensi del comma 3, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro per i beni e le attività culturali sono definiti i singoli interventi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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File: cost260-AC54NT.doc



[1]  D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, Regolamento per la revisione e semplificazione dell’ordinamento dello stato civile.