Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Titolo: Disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori - A.C. 2011 - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale
Riferimenti:
AC N. 2011/XVI     
Serie: Note per la I Commissione affari costituzionali    Numero: 257
Data: 02/02/2011
Descrittori:
DETENUTI   DONNE
FIGLI   MINORI
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

 

2 febbraio 2011

 

n. 257

Disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri
e figli minori

A.C. 2011

Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale

 

Numero del progetto di legge

A.C. 2011

Titolo

Disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori

Iniziativa

Parlamentare

Iter al Senato

No

Numero di articoli

5

Date:

 

adozione quale testo base

6 ottobre 2010

richiesta di parere

 

Commissione competente

II Commissione (Giustizia)

Sede e stato dell’iter

Trasmesso alle Commissioni per il parere

Iscrizione nel programma dell’Assemblea

7 febbraio

 


Contenuto

Il provvedimento costituisce testo unificato di tre proposte di legge di iniziativa parlamentare.

L’articolo 1 della proposta di legge interviene in materia di custodia cautelare. Il comma 1 novella l’articolo 275, comma 4, c.p.p., che – nel suo testo attuale – prevede che quando imputati siano donna incinta o madre di prole di età inferiore a tre anni con lei convivente (ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole) non possa essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza.

La novella è volta ad aumentare da tre a sei anni l’età del bambino al di sotto della quale non può essere disposta o mantenuta la custodia cautelare della madre in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. In presenza di tali esigenze, il nuovo articolo 285-bis, introdotto dal comma 3, prevede la possibilità di disporre la custodia cautelare della donna incinta, della madre di prole di età non superiore ai sei anni (o del padre nei casi indicati) in un istituto a custodia attenuata per detenute madri (ICAM), sempre che le esigenze cautelari di eccezionale rilevanza lo consentano. Con norma transitoria la medesima disposizione prevede che fino alla completa attuazione del “Piano carceri” e comunque fino al 31 dicembre 2013, tale previsione si applica nei limiti dei posti disponibili. Il comma 2 del medesimo articolo 1, che novella l’articolo 284, comma 1, c.p.p., prevede con norma di carattere generale la possibilità di scontare gli arresti domiciliari presso una casa famiglia protetta, se istituita. L’individuazione delle case-famiglia protette è disciplinata dall’articolo 4: spetta ad un decreto del Ministro della giustizia la definizione delle caratteristiche tipologiche delle medesime (anche con riferimento ai sistemi di sorveglianza e di sicurezza) e, sulla base di tali caratteristiche, l’individuazione delle strutture gestite da enti pubblici o privati idonee ad essere utilizzate come case-famiglia protette.

L’articolo 2, attraverso l’introduzione dell’articolo 21-ter nell’ordinamento penitenziario, disciplina il diritto di visita al minore infermo, anche non convivente, da parte della madre detenuta o imputata (o del padre, alle condizioni sopra indicate). La novella stabilisce l’obbligo per il magistrato di sorveglianza - in caso di imminente pericolo di vita o di gravi condizioni di salute del minore - di concedere il permesso, con provvedimento urgente, alla detenuta o all’imputata per visitare il minore malato, con modalità che, nel caso di ricovero ospedaliero, devono tener conto della durata del ricovero e del decorso della patologia. Nei casi di assoluta urgenza il permesso è concesso dal direttore dell’istituto.

La disposizione stabilisce anche il diritto della detenuta o imputata (o del padre, alle condizioni indicate) di essere autorizzata dal giudice ad assistere il figlio durante le visite specialistiche, relative a gravi condizioni di salute. Il provvedimento deve essere rilasciato non oltre le ventiquattro ore precedenti la data della visita.

L’articolo 3, interviene in materia di detenzione domiciliare (articolo 47-ter) e di detenzione domiciliare speciale delle condannate madri di prole di età non superiore a dieci anni (art. 47-quinquies O.P.).

Il comma 1, in particolare, in materia di detenzione domiciliare, prevede che la donna incinta o madre di prole di età inferiore ad anni dieci con lei convivente possa espiare la pena della reclusione non superiore a quattro anni (anche se costituente parte residua di maggior pena) nonché la pena dell'arresto anche presso una casa famiglia protetta (oltre che, come nel testo vigente, nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in luogo pubblico di cura, assistenza o accoglienza).

Il comma 2, invece, interviene in materia di detenzione domiciliare speciale delle condannate madri di prole di età non superiore a dieci anni; l’attuale comma 1 dell’articolo 47-quinquies prevede che, se non sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti e se vi è la possibilità di ripristinare la convivenza con i figli, le detenute madri possono essere ammesse ad espiare la pena nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, ovvero in luogo di cura, assistenza o accoglienza, al fine di provvedere alla cura e alla assistenza dei figli, dopo l'espiazione di almeno un terzo della pena ovvero dopo l'espiazione di almeno quindici anni nel caso di condanna all'ergastolo. Il nuovo comma 2, introdotto dalla Commissione, dispone che il terzo della pena o gli almeno quindici anni previsti dal comma 1, possano essere espiati presso:

- un ICAM;

- se non sussiste in concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti o concreto pericolo di fuga, nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, ovvero in luogo di cura, assistenza o accoglienza;

- in caso di impossibilità di espiare la pena nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora presso le case famiglia protette allo scopo realizzate.

La disciplina introdotta non si applica nel caso di condanna per i reati di grave allarme sociale di cui all’articolo 4-bis O.P.

L’articolo 5, infine, individua la copertura finanziaria del provvedimento nelle risorse destinate al “Piano carceri” dall’articolo 2, comma 219, della legge finanziaria 2010.

Relazioni allegate

Le proposte di legge originarie erano corredate della relazione illustrativa.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il contenuto della proposta di legge è riconducibile alla materia, di competenza esclusiva dello Stato, di cui all’art. 117, secondo comma, lett. l), (nella parte “ordinamento penale”).

Rispetto degli altri princìpi costituzionali

L’articolo 3 interviene esclusivamente sull’ambito oggettivo di applicazione del beneficio della detenzione domiciliare speciale e sulle modalità di espiazione della medesima.

Si ricorda che la disciplina della detenzione domiciliare speciale (art. 47-quinquies O.P.) può essere concessa alla madre di prole di età non superiore a dieci anni; il padre può beneficiare dell’istituto, soltanto a condizione che la madre sia deceduta o impossibilitata e non vi sia modo di affidare la prole ad altri che al padre (comma 7).

In proposito, si ricorda che, con ordinanza n. 211 del 2009, la Corte costituzionale, senza pronunciarsi sul merito della questione, ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale sollevata con riferimento al richiamato art. 47-quinquies, comma 7.

Nell’ordinanza di rimessione, in particolare, si evidenziava la violazione:

·    dell’art. 3, primo comma, Cost., “in quanto la norma in esame riserva un «trattamento largamente e irragionevolmente preferenziale alla madre rispetto al padre, discriminando [...] quest'ultimo nell'accesso alla detenzione domiciliare c.d. "speciale"», disconoscendo l'importanza del contributo paterno allo sviluppo armonico della personalità dei minori”;

·    dell'art. 3, secondo comma, Cost., “in quanto rende particolarmente difficoltoso l'accesso, per il padre detenuto, alla misura alternativa della detenzione domiciliare speciale, ed in tal modo impedisce, in un numero significativo di ipotesi, che il padre possa realizzarsi nella funzione genitoriale, esponendo altresì la prole a tutti i rischi connessi alla lontananza della figura paterna”.

L’ordinanza, inoltre, richiamava l’orientamento della Corte costituzionale volto alla valorizzazione della figura paterna (Corte cost. n. 215 del 1990 e n. 350 del 2003) e ravvisava un contrasto della disposizione anche con gli artt. 30, primo comma, e 31, secondo comma, Cost.

Attribuzione di poteri normativi

L’articolo 4 rimette l’individuazione della case-famiglia protette ad un decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge.

 


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File: cost257-AC2011.doc