Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Titolo: Sicurezza sul lavoro per la bonifica degli ordigni bellici - A.C. 3222 e 3481 Testo unificato - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale
Riferimenti:
AC N. 3222/XVI   AC N. 3481/XVI
Serie: Note per la I Commissione affari costituzionali    Numero: 249
Data: 16/12/2010
Descrittori:
ARMI   ESPLOSIVI
SICUREZZA NEL LAVORO     
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

 

16 dicembre 2010

 

n. 249

Sicurezza sul lavoro per la bonifica
degli ordigni bellici

A.C. 3222 e 3481 Testo unificato

Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale

 

Numero del progetto di legge

A.C. 3222 e 3481

Titolo

Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza sul lavoro per la bonifica degli ordigni bellici

Iniziativa

On. Moffa e Tortoli

Iter al Senato

 

Numero di articoli

1

Date:

 

adozione quale testo base

23 novembre 2010

richiesta di parere

30 novembre 2010

Commissioni competenti

Commissioni XI Lavoro e XII Affari Sociali

Sede e stato dell’iter

Sede referente – Concluso l’esame degli emendamenti

Iscrizione nel programma dell’Assemblea

No

 

 


Contenuto

Le Commissioni riunite XI (Lavoro) e XII (Affari sociali) hanno iniziato l’esame in sede referente dell’A.C. 3222 (Moffa) nella seduta dell’11 maggio 2010; successivamente, in data 15 giugno 2010, è stato disposto l’abbinamento con la proposta di legge C. 3481 (Farina Coscioni).

Nella seduta del 23 novembre 2010 le Commissioni riunite hanno deliberato di adottare il testo unificato delle proposte di legge nn. 3222 e 3481, elaborato dal Comitato ristretto, come testo base per il seguito dell'esame in sede referente. Nella seduta del 30 novembre sono stati esaminati e votati gli emendamenti presentati.

L’articolo unico del provvedimento all’esame modifica in più parti il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (recante il testo unico in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro), al fine di introdurre norme volte a prevenire i rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri temporanei o mobili interessati da attività di scavo.

Il testo reca le seguenti modifiche agli articoli 28, 91, 100, 104, nonché sugli allegati XI e XV, del decreto legislativo n. 81 del 2008:

§lettera a): modificando l’articolo 28, comma 1, del d.lgs. 81, si prevede che il datore di lavoro debba tener conto, nell’ambito della valutazione dei rischi, anche dei rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri temporanei o mobili, interessati da attività di scavo;

§lettera b): aggiungendo un nuovo comma 2-bis all’articolo 91 del citato decreto 81 viene demandata al coordinatore della progettazione la valutazione del rischio dovuto alla presenza di ordigni bellici inesplosi rinvenibili durante le attività di scavo. Nel caso in cui il coordinatore della progettazione giudichi necessario, sulla base del parere espresso dall'autorità militare competente per territorio, procedere alla bonifica preventiva del sito, il committente provvede a incaricare un'impresa specializzata, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 104, comma 4-bis (introdotto dal provvedimento in esame - vedi infra).

Il coordinatore per la progettazione, ai sensi dell’articolo 89 del d.lgs. 81/2008, è il soggetto, in possesso di specifici requisiti, incaricato dal committente, o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione della redazione del piano di sicurezza e dei compiti di coordinamento, i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell'allegato XV, nonché della predisposizione di un fascicolo adattato alle caratteristiche dell’opera, i cui contenuti sono definiti all'allegato XVI, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori; coordinamento dell’applicazione di specifici principi e condizioni generali di tutela.

§lettera c):con una modifica all’articolo 100, comma 1, ove si disciplina il piano di sicurezza e coordinamento, vengono specificamente previsti i rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri interessati da attività di scavo;

Il piano di sicurezza e coordinamento, che è parte integrante del contratto di appalto, è costituito da una relazione tecnica e dalle prescrizioni correlate alla complessità dell'opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi i rischi particolari di cui all'allegato XI. Il piano è altresì corredato da tavole esplicative di progetto, relative agli aspetti della sicurezza.

§lettera d): mediante l’inserimento di un nuovo comma 4-bisall’articolo 104 del decreto 81, recante le modalità attuative di particolari obblighi connessi all’attività dei cantieri temporanei o mobili, viene precisato che le imprese autorizzate ad eseguire le attività di bonifica degli ordigni devono essere in possesso di un’adeguata capacità tecnico-economica, impiegare idonee attrezzature e personale dotato di brevetti per l'espletamento delle attività relative alla bonifica sistematica. Devono inoltre risultare iscritte ad un apposito albo da istituirsi presso il Ministero della difesa con decreto interministeriale, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame. Allo stesso decreto viene demandata la definizione dei criteri per la verifica dell'idoneità delle imprese ai fini dell'iscrizione al medesimo albo, nonché la valutazione biennale della medesima idoneità;

§lettera e): prevede un’integrazione all’allegato XI del decreto 81, conseguentemente alle modifiche disposte dalle lettere precedenti. Si prevede, pertanto, che i lavori che espongono i lavoratori al rischio di esplosione derivante dall'innesco accidentale di un ordigno bellico inesploso rinvenuto durante le attività di scavo vengano ricompresi nell’Elenco dei lavori comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori (nuovo punto 1-bis dell’Allegato XI);

§lettera f): stabilisce che il rischio di esplosione derivante dall'innesco accidentale di un ordigno bellico inesploso rinvenuto durante le attività di scavo sia ricompreso tra l’analisi dei rischi cui è obbligato il coordinatore per la progettazione in riferimento all’area e alla organizzazione del cantiere, alle lavorazioni e alle loro interferenze (nuova lettera b-bis del punto 2.2.3 dell’Allegato XV).

 

Relazioni allegate

Alle proposte di legge è allegata la relazione illustrativa.

 

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il testo unificato può essere ricondotto nel suo coplesso alla materia di legislazione concorrente tutela e sicurezza del lavoro (art. 117, terzo comma, Cost.). Vengono altresì in rilievo le seguenti materie di potestà esclusiva statale (art 117, secondo comma, Cost.): sicurezza dello Stato; armi munizioni ed esplosivi (lett. d)), tutela della concorrenza (lett.e)), ordine pubblico e sicurezza (lett. h)).

 

Rispetto degli altri princìpi costituzionali

L’articolo 41 Cost. riconosce la libertà dell’iniziativa economica privata (primo comma).

Essa non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da arrecare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana (secondo comma).

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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