Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento istituzioni | ||||
Titolo: | Convenzione sullo sdoganamento centralizzato, concernente l'attribuzione delle spese di riscossione nazionali - A.C. 3356-B | ||||
Riferimenti: |
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Serie: | Note per la I Commissione affari costituzionali Numero: 246 | ||||
Data: | 15/12/2010 | ||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni |
15 dicembre 2010 |
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n. 246 |
Convenzione sullo sdoganamento
centralizzato, concernente l'attribuzione delle spese
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Numero del progetto di legge |
A.C. 3356-B |
Titolo |
Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa allo sdoganamento centralizzato, concernente l'attribuzione delle spese di riscossione nazionali trattenute allorché le risorse proprie tradizionali sono messe a disposizione del bilancio dell'UE, fatta a Bruxelles il 10 marzo 2009 |
Iniziativa |
Governo |
Iter al Senato |
Si (A.S. 2178) |
Numero di articoli |
4 |
Date: |
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adozione quale testo base |
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richiesta di parere |
30 novembre 2010 |
Commissione competente |
III Commissione (Affari esteri) |
Sede e stato dell’iter |
Sede referente |
Iscrizione nel programma dell’Assemblea |
No |
Con il ricorso all’istituto dello sdoganamento centralizzato
previsto dal codice doganale comunitario aggiornato, gli operatori economici e
le imprese potranno beneficiare di una facilitazione negli scambi attraverso
una semplificazione delle procedure doganali.
La convenzione si compone di un Preambolo e di dieci articoli raggruppati in quattro capitoli.
Il Preambolo richiama alcuni atti normativi comunitari, tra i quali il Regolamento (CE) n. 450/2008 che istituisce il codice doganale aggiornato e che prevede l’istituto dello sdoganamento centralizzato (art. 106).
Il capitolo I reca l'ambito di applicazione e le definizioni utilizzate nella Convenzione.
In particolare, l'articolo 1, comma 1, definisce il campo di applicazione della Convenzione, ossia le procedure di ridistribuzione - che le Parti devono seguire in caso di utilizzo dello sdoganamento centralizzato – in relazione alle spese di riscossione quando le risorse proprie sono messe a disposizione del bilancio dell’Unione europea.
Secondo l’articolo 106 del codice doganale comunitario aggiornato (Regolamento CE n. 450/2008 cit.), lo sdoganamento centralizzato consente alle autorità doganali di autorizzare la presentazione o la disponibilità, presso l’ufficio doganale competente del luogo in cui l’interessato è stabilito, di una dichiarazione in dogana per le merci presentate in dogana presso un altro ufficio doganale. Lo sdoganamento centralizzato consente quindi di dichiarare le merci per l'immissione in libera pratica in uno degli Stati parte, ma di presentarle alla dogana di un altro Stato parte.
E’ inoltre utile ricordare che - come richiamato anche nel Preambolo - gli artt. 17 e 120 del codice doganale aggiornato prevedono che le decisioni prese dalle autorità doganali in base all'applicazione della normativa doganale, così come la forza probante dei risultati della verifica effettuata dalle autorità doganali, sono valide nell'intero territorio doganale della Comunità.
I paragrafi 2 e 3 dell’art. 1 stabiliscono poi che le procedure di riallocazione si applicano anche nel caso in cui il concetto di sdoganamento centralizzato sia integrato da semplificazioni previste in conformità al codice doganale aggiornato e all'autorizzazione unica per l'immissione in libera pratica di cui all'articolo 1, punto 13), del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993.
L'articolo 1, punto 13), del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993 (come modificato dall'articolo 1 del regolamento CE n. 1762/95) stabilisce che l’”autorizzazione unica” è un’autorizzazione che interessa le amministrazioni doganali di più Stati membri, relativamente ad alcune procedure o regimi che vendono specificati.
L'articolo 2 contiene le definizioni utili alla precisa comprensione del testo della Convenzione.
Il Capitolo II riguarda la determinazione e la ridistribuzione delle spese di riscossione.
L'articolo 3 prevede che lo Stato membro dell'autorità doganale che rilascia l'autorizzazione per l'immissione in libera pratica delle merci debba notificare le informazioni relative all'importo delle spese di riscossione da ridistribuire allo Stato membro cui appartiene l'autorità doganale che fornisce l'assistenza per il controllo della procedura e lo svincolo delle merci. La notifica dovrà avvenire per via elettronica se possibile, oppure con qualunque altro mezzo idoneo.
L’articolo 3 specifica inoltre la natura delle informazioni che le autorità doganali delle due parti sono tenute a scambiarsi.
L'articolo 4
dispone che
L'articolo 5 stabilisce che il pagamento dell'importo delle spese di riscossione di cui al precedente articolo 4, debba essere effettuato nel mese nel corso del quale l’importo delle risorse proprie accertato è accreditato, ai sensi degli articoli 9 e 10 del regolamento (CE) n. 1150/2000 (Regolamento del Consiglio recante applicazione della decisione 2007/436/CE/Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee) relativi alle modalità di accreditamento delle risorse proprie.
Il par. 2 sanziona il ritardo del pagamento entro il termine prescritto con l'applicazione di un interesse di mora e ne determina i criteri di calcolo.
Il Capitolo III, che contiene il solo articolo 6 prescrive che le eventuali controversie, qualora non ricomponibili per via negoziale, debbano essere affidate ad un conciliatore.
Il Capo IV contiene le disposizioni finali.
L’articolo 7
chiarisce che il depositario della Convenzione è il Segretario generale del
Consiglio dell’Unione e che essa – come accennato – entrerà in vigore novanta
giorni dopo che l'ultimo Stato membro contraente avrà completato le procedure
interne per l'adozione della Convenzione stessa.
L’articolo 8
disciplina le modalità attraverso le quali è possibile emendare
L’articolo 10 prevede che gli effetti della denuncia, che ogni parte può operare, decorreranno trascorsi novanta giorni dalla data di ricevimento da parte del depositario.
Il disegno di legge, modificato dal Senato, consta di quattro articoli, recanti, il primo l’autorizzazione alla ratifica della Convenzione, il secondo l’ordine di esecuzione della stessa e il quarto la data di entrata in vigore della legge, fissata per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
L’articolo 3, introdotto durante l’esame al Senato, riproduce integralmente quanto proposto dal parere della Commissione Bilancio di Palazzo Madama, introducendo una clausola di monitoraggio in base alla quale l’Agenzia delle Dogane provvede semestralmente alla valutazione degli effetti delle misure di cui alla Convenzione in esame, trasmettendo le risultanze al Ministero dell’Economia e delle Finanze. Nei successivi sessanta giorni il MEF riferisce in materia al Parlamento, presentando apposita relazione.
Il disegno di legge è accompagnato anche da un’analisi tecnico-normativa (ATN) nella quale si afferma che non si ravvisano profili di impatto costituzionale, né di incompatibilità con l’ordinamento del diritto dell’Unione europea.
L’ATN chiarisce inoltre che il ricorso allo strumento della convenzione tra gli Stati membri invece che ad un atto comunitario - proceduralmente più snello ma meno flessibile – è stato determinato dalla volontà di inserire nel testo normativo la clausola di revisione (v. art. 8) che offre la possibilità a ciascuna parte di proporre modifiche, specie se subisca gravi perdite di bilancio a seguito dell’applicazione della convenzione stessa.
Il provvedimento si inquadra nell’ambito della materia politica estera e rapporti internazionali dello Stato rapporti dello Stato con l'Unione europea, di competenza legislativa esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lettera a)).
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File: cost246-AC3356-B.doc