Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Titolo: Convenzione sullo sdoganamento centralizzato, concernente l'attribuzione delle spese di riscossione nazionali - A.C. 3356-B
Riferimenti:
AC N. 3356-B/XVI     
Serie: Note per la I Commissione affari costituzionali    Numero: 246
Data: 15/12/2010
Descrittori:
DAZI E DIRITTI DOGANALI   RATIFICA DEI TRATTATI
RISCOSSIONE DI IMPOSTE   UNIONE EUROPEA
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

 

 

15 dicembre 2010

 

n. 246

Convenzione sullo sdoganamento centralizzato, concernente l'attribuzione delle spese
di riscossione nazionali

A.C. 3356-B

Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale

 

 

Numero del progetto di legge

A.C. 3356-B

Titolo

Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa allo sdoganamento centralizzato, concernente l'attribuzione delle spese di riscossione nazionali trattenute allorché le risorse proprie tradizionali sono messe a disposizione del bilancio dell'UE, fatta a Bruxelles il 10 marzo 2009

Iniziativa

Governo

Iter al Senato

Si (A.S. 2178)

Numero di articoli

4

Date:

 

adozione quale testo base

 

richiesta di parere

30 novembre 2010

Commissione competente

III Commissione (Affari esteri)

Sede e stato dell’iter

Sede referente

Iscrizione nel programma dell’Assemblea

No

 

 


Contenuto

La Convenzione relativa allo sdoganamento centralizzato, concernente l’attribuzione delle spese di riscossione nazionali trattenute allorché le risorse proprie tradizionali sono messe a disposizione del bilancio dell’Unione, è stata siglata a Bruxelles il 10 marzo 2009. In base al comma 3 dell’art. 7, essa entrerà in vigore novanta giorni dopo che l’ultimo Stato membro firmatario avrà dichiarato di avere completato le procedure interne necessarie alla sua adozione.

Con il ricorso all’istituto dello sdoganamento centralizzato previsto dal codice doganale comunitario aggiornato, gli operatori economici e le imprese potranno beneficiare di una facilitazione negli scambi attraverso una semplificazione delle procedure doganali. La Convenzione stabilisce il meccanismo di ridistribuzione delle spese di riscossione dei dazi doganali, indispensabile per l’applicazione di tale codice doganale.

La convenzione si compone di un Preambolo e di dieci articoli raggruppati in quattro capitoli.

Il Preambolo richiama alcuni atti normativi comunitari, tra i quali il Regolamento (CE) n. 450/2008 che istituisce il codice doganale aggiornato e che prevede l’istituto dello sdoganamento centralizzato (art. 106).

Il capitolo I reca l'ambito di applicazione e le definizioni utilizzate nella Convenzione.

In particolare, l'articolo 1, comma 1, definisce il campo di applicazione della Convenzione, ossia le procedure di ridistribuzione - che le Parti devono seguire in caso di utilizzo dello sdoganamento centralizzato – in relazione alle spese di riscossione quando le risorse proprie sono messe a disposizione del bilancio dell’Unione europea.

Secondo l’articolo 106 del codice doganale comunitario aggiornato (Regolamento CE n. 450/2008 cit.), lo sdoganamento centralizzato consente alle autorità doganali di autorizzare la presentazione o la disponibilità, presso l’ufficio doganale competente del luogo in cui l’interessato è stabilito, di una dichiarazione in dogana per le merci presentate in dogana presso un altro ufficio doganale. Lo sdoganamento centralizzato consente quindi di dichiarare le merci per l'immissione in libera pratica in uno degli Stati parte, ma di presentarle alla dogana di un altro Stato parte.

E’ inoltre utile ricordare che - come richiamato anche nel Preambolo - gli artt. 17 e 120 del codice doganale aggiornato prevedono che le decisioni prese dalle autorità doganali in base all'applicazione della normativa doganale, così come la forza probante dei risultati della verifica effettuata dalle autorità doganali, sono valide nell'intero territorio doganale della Comunità.

I paragrafi 2 e 3 dell’art. 1 stabiliscono poi che le procedure di riallocazione si applicano anche nel caso in cui il concetto di sdoganamento centralizzato sia integrato da semplificazioni previste in conformità al codice doganale aggiornato e all'autorizzazione unica per l'immissione in libera pratica di cui all'articolo 1, punto 13), del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993.

L'articolo 1, punto 13), del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993 (come modificato dall'articolo 1 del regolamento CE n. 1762/95) stabilisce che l’”autorizzazione unica” è un’autorizzazione che interessa le amministrazioni doganali di più Stati membri, relativamente ad alcune procedure o regimi che vendono specificati.

L'articolo 2 contiene le definizioni utili alla precisa comprensione del testo della Convenzione.

Il Capitolo II riguarda la determinazione e la ridistribuzione delle spese di riscossione.

L'articolo 3 prevede che lo Stato membro dell'autorità doganale che rilascia l'autorizzazione per l'immissione in libera pratica delle merci debba notificare le informazioni relative all'importo delle spese di riscossione da ridistribuire allo Stato membro cui appartiene l'autorità doganale che fornisce l'assistenza per il controllo della procedura e lo svincolo delle merci. La notifica dovrà avvenire per via elettronica se possibile, oppure con qualunque altro mezzo idoneo.

L’articolo 3 specifica inoltre la natura delle informazioni che le autorità doganali delle due parti sono tenute a scambiarsi.

L'articolo 4 dispone che la Parte contraente in cui è presentata la dichiarazione in dogana ridistribuisca il 50% delle spese di riscossione trattenute alla Parte contraente la cui autorità doganale riceve le merci e rilascia l'autorizzazione all'immissione in libera pratica.

L'articolo 5 stabilisce che il pagamento dell'importo delle spese di riscossione di cui al precedente articolo 4, debba essere effettuato nel mese nel corso del quale l’importo delle risorse proprie accertato è accreditato, ai sensi degli articoli 9 e 10 del regolamento (CE) n. 1150/2000 (Regolamento del Consiglio recante applicazione della decisione 2007/436/CE/Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee) relativi alle modalità di accreditamento delle risorse proprie.

Il par. 2 sanziona il ritardo del pagamento entro il termine prescritto con l'applicazione di un interesse di mora e ne determina i criteri di calcolo.

Il Capitolo III, che contiene il solo articolo 6 prescrive che le eventuali controversie, qualora non ricomponibili per via negoziale, debbano essere affidate ad un conciliatore.

Il Capo IV contiene le disposizioni finali.

L’articolo 7 chiarisce che il depositario della Convenzione è il Segretario generale del Consiglio dell’Unione e che essa – come accennato – entrerà in vigore novanta giorni dopo che l'ultimo Stato membro contraente avrà completato le procedure interne per l'adozione della Convenzione stessa. La Convenzione potrà tuttavia essere applicata prima della sua entrata in vigore tra gli Stati membri che abbiano espletato le procedure per la sua adozione e che abbiano formulato un’apposita dichiarazione.

L’articolo 8 disciplina le modalità attraverso le quali è possibile emendare la Convenzione e stabilisce che ciascuna parte contraente possa proporne la modifica, specie se stia subendo gravi perdite di bilancio a seguito dell’applicazione della convenzione medesima. L’articolo 9 fissa il riesame della convenzione entro tre anni dalla data di applicazione del codice doganale aggiornato.

L’articolo 10 prevede che gli effetti della denuncia, che ogni parte può operare, decorreranno trascorsi novanta giorni dalla data di ricevimento da parte del depositario.

 

Il disegno di legge, modificato dal Senato,  consta di quattro articoli, recanti, il primo l’autorizzazione alla ratifica della Convenzione, il secondo l’ordine di esecuzione della stessa e il quarto la data di entrata in vigore della legge, fissata per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

L’articolo 3, introdotto durante l’esame al Senato, riproduce integralmente quanto proposto dal parere della Commissione Bilancio di Palazzo Madama, introducendo una clausola di monitoraggio in base alla quale l’Agenzia delle Dogane provvede semestralmente alla valutazione degli effetti delle misure di cui alla Convenzione in esame, trasmettendo le risultanze al Ministero dell’Economia e delle Finanze. Nei successivi sessanta giorni il MEF riferisce in materia al Parlamento, presentando apposita relazione.

Relazioni allegate

Il disegno di legge è accompagnato anche da un’analisi tecnico-normativa (ATN) nella quale si afferma che non si ravvisano profili di impatto costituzionale, né di incompatibilità con l’ordinamento del diritto dell’Unione europea.

L’ATN chiarisce inoltre che il ricorso allo strumento della convenzione tra gli Stati membri invece che ad un atto comunitario - proceduralmente più snello ma meno flessibile – è stato determinato dalla volontà di inserire nel testo normativo la clausola di revisione (v. art. 8) che offre la possibilità a ciascuna parte di proporre modifiche, specie se subisca gravi perdite di bilancio a seguito dell’applicazione della convenzione stessa.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento si inquadra nell’ambito della materia politica estera e rapporti internazionali dello Stato rapporti dello Stato con l'Unione europea, di competenza legislativa esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lettera a)).


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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File: cost246-AC3356-B.doc