Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Titolo: Convenzione con l'Azerbaigian per evitare le doppie imposizioni - A.C. 3835 - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale
Riferimenti:
AC N. 3835/XVI     
Serie: Note per la I Commissione affari costituzionali    Numero: 237
Data: 17/11/2010
Descrittori:
AZERBAIDJAN   DOPPIA IMPOSIZIONE SUI REDDITI
EVASIONI FISCALI   RATIFICA DEI TRATTATI
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni
Altri riferimenti:
AS N. 2157/XVI     

 

17 novembre 2010

 

n. 237

Convenzione con l’Azerbaigian per evitare
le doppie imposizioni

A.C. 3835

Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale

Numero del progetto di legge

3835

Titolo

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Azerbaigian per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatti a Baku il 21 luglio 2004

Iniziativa

Governativa

Iter al Senato

Numero di articoli

3

Date:

 

adozione quale testo base

-

richiesta di parere

9 novembre 2010

Commissione competente

III (Affari esteri)

Sede e stato dell’iter

Sede referente

Iscrizione nel programma dell’Assemblea

No

 


Contenuto

La Convenzione e l'annesso Protocollo, firmati a Baku il 21 luglio 2004, pongono le basi per una più proficua collaborazione economica tra Italia e Azerbaigian, rendendo possibile un'equa distribuzione del prelievo fiscale tra lo Stato in cui viene prodotto un reddito e lo Stato di residenza dei beneficiari dello stesso.

La Convenzione, costituita da 32 articoli e da un Protocollo aggiuntivo, mantiene la struttura fondamentale del modello dell'OCSE; essa si applica tanto all'imposizione sul reddito quanto a quella sul patrimonio, profilo quest’ultimo presente oggi solo nella legislazione fiscale azera.

Gli articoli 1 e 2 delimitano il campo d'applicazione della Convenzione: i soggetti sono i residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti, mentre le imposte considerate per l’Azerbaigian sono l’imposta sugli utili delle persone giuridiche, l’imposta sul reddito delle persone fisiche, l’imposta fondiaria e l’imposta sul patrimonio. Per l'Italia le imposte considerate sono quella sul reddito delle persone fisiche (IRPEF),  quella sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG/IRES) e l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). 

Agli articoli da 3 a 5 si procede alle definizioni: in particolare, è "residente di uno Stato contraente" colui che in base alla legislazione fiscale di tale Stato è considerato ivi residente, mentre l'espressione "stabile organizzazione" designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.

Gli articoli da 6 a 22 trattano dell'imposizione sui redditi: in particolare, i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili situati nell'altro Stato sono imponibili in quest’ultimo Stato (art. 6), mentre gli utili di imprese sono imponibili nello Stato di residenza dell'impresa (art. 7) a meno che questa non svolga la sua attività nell'altro Stato contraente mediante una stabile organizzazione ivi situata, nel qual caso gli utili saranno imponibili in quest’ultimo.

A norma dell’art. 8, gli utili da esercizio della navigazio-ne aerea o marittima internazionale sono imponibili solo nel Paese cui fa capo l’effettiva direzione dell’impresa.

I dividendi societari (art. 10) sono imponibili in linea di principio solo nello Stato di residenza del beneficiario (ma sono previste eccezioni in casi determinati), così come gli interessi (art. 11) e i canoni o royalties (art. 12); lo Stato in cui i canoni sono prodotti potrà comunque prelevare sui dividendi un’imposta, non superiore al 5%, e in alcuni casi al 10% dell’ammontare lordo di tali compensi, solo se chi li percepisce ne è l'effettivo beneficiario.

Gli utili derivanti dall’alienazione di beni immobili sono imponibili nello stato in cui il bene è sito (art. 13).

Anche per ciò che concerne i redditi da professione indipendente (art. 14) o da lavoro subordinato (art. 15), il criterio per l'imputazione della loro tassazione sta nella prevalente esplicazione dell'attività in oggetto, se nello Stato di residenza o nell'altro Stato: i redditi di cui all'art. 14 saranno imponibili nello Stato di produzione degli stessi se il beneficiario dispone in tale Stato di una "base fissa", e solo nella misura in cui siano ad essa imputabili. I redditi di cui all'art. 15, invece, saranno imponibili nello Stato in cui vengono prodotti, a meno che il lavoratore, tra l'altro, non soggiorni in tale Stato per un periodo complessivo non eccedente 183 giorni in un anno.

A norma dell'art. 17, poi, i compensi per artisti e sportivi sono tassabili nello Stato di prestazione effettiva dell'attività.

Le pensioni, le remunerazioni analoghe e gli eventuali trattamenti di fine rapporto sono invece imponibili solo nello Stato di residenza del beneficiario (art. 18). Tuttavia, al fine di evitare pratiche di elusione delle imposte, il comma 2 prevede che le indennità di fine rapporto siano imponibili solo nello Stato nel cui territorio si è svolta l’attività da cui traggono origine, anche qualora il beneficiario sia nel frattempo divenuto residente dell’altro Stato contraente.

Gli stipendi, i salari o altre analoghe remunerazioni, nonché le pensioni, corrisposte da uno Stato contraente a fronte di servizi ad esso resi sono imponibili solo in detto Stato, salvo il caso che il beneficiario sia residente nell'altro Stato o addirittura ne abbia la nazionalità, poiché allora i cespiti divengono imponibili nello Stato di residenza (art. 19).

L’art. 22 riguarda l’imposizione su redditi diversi da quelli trattati agli articoli precedenti, e stabilisce che di norma gli elementi di reddito di un residente di uno dei due Stati contraenti siano imponibili solo nello Stato di residenza.

L'art. 23 concerne la tassazione del patrimonio che, per i beni immobiliari, avviene nello Stato in cui essi sono localizzati; lo stesso dicasi per i beni mobili facenti parte della stabile organizzazione di un'impresa o della base fissa di un residente di uno Stato contraente, anch'essi imponibili nello Stato ove sono situati. L'opposto si verifica per i beni immobiliari o mobiliari connessi all'esercizio del traffico internazionale aereo o marittimo.

All'art. 24 vengono definiti i metodi per evitare le doppie imposizioni: la scelta cade sul credito d'imposta, in accordo con tutte le altre Convenzioni negoziate dall'Italia nella stessa materia.

All’articolo 25 viene stabilito il principio di non discriminazione nei confronti dei soggetti nazionali di uno Stato contraente, che non possono subire nell'altro Stato un'imposizione più onerosa di quella cui sarebbero sottoposti i soggetti nazionali di detto Stato.

Viene poi prevista la soluzione per via amichevole delle future controversie in merito alla corretta applicazione della Convenzione (art. 26).

Si prevede, inoltre, lo scambio di informazioni tra le rispettive Autorità, per facilitare l'applicazione dell'accordo, nel rispetto tuttavia delle proprie legislazioni interne, dei limiti da queste posti alla diffusione di tali informazioni, del segreto industriale, commerciale o professionale, nonché del fondamentale interesse del mantenimento dell'ordine pubblico nei due paesi (art. 27).

Vengono poi fatti salvi i privilegi fiscali di cui beneficiano i funzionari diplomatici o consolari in base alle regole generali del diritto internazionale (art. 28).

Gli articoli 31 e 32 contengono disposizioni finali relative all'entrata in vigore, alla denuncia e alla cessazione degli effetti della Convenzione, la cui durata è illimitata: è prevista tuttavia la facoltà di denuncia dell'accordo – ma solo dopo 5 anni dall’entrata in vigore - da parte di uno Stato contraente, mediante preavviso inoltrato per via diplomatica almeno sei mesi prima della fine dell'anno solare.

 

Il disegno di legge – approvato dall’altro ramo del Parlamento il 27 ottobre scorso - consta di tre articoli, recanti, il primo, l’autorizzazione alla ratifica della Convenzione italo-azero sulle doppie imposizioni, il secondo l’ordine di esecuzione ed il terzo l’entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica, fissata per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Il ddl è altresì corredato di un’analisi tecnico-normativa che rileva che l’autorizzazione parlamentare alla ratifica si rende necessaria in relazione al fatto che la Convenzione modifica la potestà impositiva statale quale definita dal diritto nazionale; l’ATN afferma inoltre che la Convenzione non si pone in contrasto con l’ordinamento comunitario, poiché ricalca il modello dell’OCSE che ha ispirato le Convenzioni in materia stipulate da tutti gli stati membri dell’UE.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento si inquadra nell’ambito della materia politica estera e rapporti internazionali dello Stato, demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lettera a), Cost.).

 

 


 

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File: cost237-AC3835.doc