Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Titolo: Delega al governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro - A.C. 1441-quater-F - Elementi perl'istruttoria legislativa
Riferimenti:
AC N. 1441-QUATER-F/XVI     
Serie: Note per la I Commissione affari costituzionali    Numero: 233
Data: 13/10/2010
Descrittori:
ASPETTATIVA DAL SERVIZIO   ASSENZE DAL SERVIZIO
ATTESTATI E CERTIFICATI   COMANDO DI PERSONALE
LAVORO PESANTE   PERSONALE FUORI RUOLO
PUBBLICO IMPIEGO     
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

 

13 ottobre 2010

 

n. 233

Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro

A.C. 1441-quater-F

Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale

 

Numero del progetto di legge

A.C. 1441-quater-F

Titolo

Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro

Iniziativa

Governo

Iter al Senato

Sì (A.S. 1667-B/bis)

Numero di articoli

50

Date:

 

adozione quale testo base

5 ottobre 1010

richiesta di parere

7 ottobre 2010

Commissione competente

XI (Lavoro)

Sede e stato dell’iter

Sede referente – Concluso l’esame degli emendamenti

Iscrizione nel programma dell’Assemblea

Si (19 ottobre 2010)

 

 


Contenuto

Il disegno di legge A.C. 1441-quater-F, risultante dallo stralcio di alcuni articoli dell’originario A.C. 1441, è un provvedimento collegato alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2009-2013. Il testo è stato approvato dalla Camera dei deputati, in prima lettura, il 28 ottobre 2008 (A.C. 1441-quater), dal Senato, in seconda lettura, il 26 novembre 2009 (A.S. 1167), dalla Camera dei deputati, in terza lettura, il 28 gennaio 2010 (AC 1441-quater-B) e, in via definitiva, dal Senato (quarta lettura), il 3 marzo 2010 (AS 1167-B).

 

Il provvedimento è nuovamente all’esame della Camera dei deputati a seguito del rinvio del Presidente della Repubblica, con messaggio motivato del 31 marzo 2010, ai sensi dell’articolo 74 della Costituzione (Doc. I, n. 1).

 

Il messaggio presidenziale si sofferma, in particolare, sull'articolo 31, che modifica le disposizioni del codice di procedura civile in materia di conciliazione e arbitrato nelle controversie individuali di lavoro, e sull'articolo 20, in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro e di igiene del lavoro per il personale che presta la sua opera sul naviglio di Stato.

Esso rileva inoltre profili problematici con riferimento agli articoli 30, 32 e 50.

 

L’esame del provvedimento a seguito del rinvio presidenziale ha avuto inizio alla Camera dei deputati (AC 1441-quater-D) il 13 aprile 2010 (quintalettura). Il provvedimento è stato approvato, con modifiche agli articoli 17, 20, 30, 31, 32 e 50, il 29 aprile 2010.

 

Le modifiche hanno riguardato, in particolare, l'articolo 20, che è stato interamente riformulato al fine di meglio specificare l'ambito di esclusione da responsabilità e dare più sicuro fondamento giuridico alle azioni risarcitorie, nonchè l'articolo 31, modificato in più parti al fine di prevedere che:

·         nell’arbitrato di equità si debba tener conto, oltre che dei principi generali dell’ordinamento, anche dei principi regolatori della materia, inclusi quelli derivanti da obblighi comunitari;

·         in caso di impugnazione del lodo arbitrale la competenza sia, in unico grado, del tribunale in funzione di giudice del lavoro;

·         la clausola compromissoria può essere pattuita non prima della conclusione del periodo di prova ovvero, ove non previsto, non prima di 30 giorni dalla stipulazione del contratto di lavoro;

·         la clausola compromissoria non può comunque avere ad oggetto le controversie relative alla risoluzione del contratto di lavoro e può avere ad oggetto solo controversie già insorte;

·         davanti alle commissioni di certificazione le parti possono farsi assistere da un legale di fiducia o da un rappresentante dell’organizzazione sindacale o professionale a cui abbiano conferito mandato;

·         in assenza di accordi interconfederali o contratti collettivi volti a definire la pattuizione di clausole compromissorie,  trascorsi 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge  il Ministro del lavoro e delle politiche sociali convoca le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori più rappresentative, al fine di promuovere un accordo; nel caso in cui non si giunga ad un accordo nei successivi 6 mesi, il Ministro, con proprio decreto, individua in via sperimentale, tenuto conto delle risultanze istruttorie del confronto tra le parti sociale, le modalità di attuazione della nuova disciplina.

 

Il Senato ha avviato il proprio esame (sesta lettura) il 4 maggio 2010 (AS 1167-B/bis). Il provvedimento è stato approvato il 29 settembre con ulteriori modifiche agli articoli 2, 20, 31, 32 e 50.

 

Oggetto dell’ulteriore esame parlamentare da parte della Camera dei deputati (settima lettura)sono, pertanto, limitatamente alle parti modificate dal Senato, gli articoli 2, 20, 31, 32 e 50.

 

Nel corso dell’esame in sede referente da parte della XI Commissione (Lavoro) non sono state apportate modifiche al testo trasmesso dal Senato.

 

Di seguito si fornisce un sintetico quadro delle modifiche introdotte al Senato[1].

 

All’articolo 2, recante una delega per la riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sono state introdotte alcune modifiche volte a coordinare il testo con le nuove norme introdotte, sulla medesima materia, dal decreto-legge n.78 del 2010. Al comma 1, lettera a), è stato eliminato il riferimento all’Istituto per gli affari sociali, in quanto l’articolo 7, comma 15, del decreto-legge n.78 del 2010 ha disposto la soppressione dell’Istituto e il trasferimento delle relative funzioni all’ISFOL. Al comma 1, lettera c), è stata soppressa la norma che attribuiva all’INAIL la competenza ad emanare, nel quadro dei richiamati indirizzi e direttive ministeriali, specifiche direttive all’ISPESL in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, in quanto l’articolo 7, comma 1, del richiamato decreto-legge n.78 del 2010 ha soppresso l’ISPESL e ne ha attribuito le relative funzioni all’INAIL.

 

All’articolo 20, la norma di interpretazione autentica volta ad escludere l’applicazione delle norme penali di cui al DPR n.303 del 1956 (nel periodo della loro vigenza) ai fatti avvenuti a bordo di mezzi del naviglio di Stato è stata in primo luogo meglio definita al fine di circoscriverne la portata ai soli profili di rilevanza penale. A tal fine è stato innanzitutto precisato che resta in ogni caso fermo il diritto al risarcimento del danno del lavoratore. Inoltre, laddove si stabilisce che i provvedimenti adottati dal giudice penale non pregiudicano le azioni risarcitorie, è stato precisato come queste ultime abbiano ad oggetto l’accertamento della responsabilità civile contrattuale o extracontrattuale derivante dalla violazione delle disposizioni di cui al suddetto DPR n.303 del 1956. Nel corso dell’esame al Senato, inoltre,  è stato aggiunto un nuovo comma, volto a incrementare di 5 milioni di euro annui, a decorrere dal 2012, l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 562, della legge n.266 del 2005, relativa ai benefici a favore delle vittime del dovere, categoria alla quale possono essere ricondotti anche i militari operanti a bordo del naviglio di Stato che abbiano subito danni o siano deceduti nell’espletamento del loro servizio.

 

All’articolo 31, relativo alle procedure di conciliazione e arbitrato, è stato in primo luogo stabilito, con riferimento all’attività delle commissioni di certificazione, che l’accertamento dell’effettiva volontà delle parti di devolvere ad arbitri le controversie di lavoro deve essere verificata all’atto della sottoscrizione della clausola compromissoria ed ha ad oggetto le controversie che dovessero successivamente insorgere dal rapporto di lavoro.  Inoltre, è stato richiamato anche l’articolo 411 del codice di procedura civile, relativo al processo verbale di conciliazione, tra le disposizioni applicabili alle controversie individuali di lavoro nel settore pubblico.

 

All’articolo 32, recante norme sulle modalità e i termini per l’impugnazione dei licenziamenti individuali, è stato in primo luogo innalzato da 180 a 270 giorni il termine entro il quale, a seguito dell’impugnazione del licenziamento, il lavoratore è tenuto (a pena di inefficacia dell’impugnazione medesima) a depositare il ricorso nella cancelleria del tribunale o a comunicare alla controparte la richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato. A tale riguardo è stato inoltre precisato che resta in ogni caso ferma la possibilità di produrre nuovi documenti formatisi dopo il deposito del ricorso. Infine, si è previsto che la nuova disciplina sull’impugnazione dei licenziamenti trovi applicazione in tutti i casi di invalidità (ma non anche di inefficacia) del licenziamento.

 

All’articolo 50, ove si stabilisce che (ferme restando le sentenze passate in giudicato) in caso di accertamento della natura subordinata di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa il datore di lavoro che, entro il 30 settembre 2008, abbia offerto la stipulazione di un contratto di lavoro subordinato e, successivamente all’entrata in vigore della legge, offra anche la conversione a tempo indeterminato, è tenuto unicamente a indennizzare il lavoratore con un’indennità compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 6 mensilità di retribuzione, è stato previsto che  la norma trovi applicazione anche nel caso in cui il datore di lavoro, successivamente all’entrata in vigore della legge, offra l’assunzione a tempo indeterminato per mansioni equivalenti a quelle svolte durante il rapporto di lavoro precedentemente in essere.

 

Relazioni allegate

Al provvedimento è allegata la relazione illustrativa.

 

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Le disposizioni esaminate sono riconducibili alle materie di competenza esclusiva statale  ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali e giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale (art. 117, secondo comma, lett. g) ed l), Cost.) e alla materia di competenza concorrente tutela e sicurezza del lavoro (art. 117, terzo comma, Cost.)

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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File: cost233-AC1441-quater_f.doc



[1] Per una disamina più approfondita delle norme si rinvia al dossier contenente le schede di lettura n.321/1 del 4 ottobre 2010.