Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Titolo: Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia - A.C. 2836-b - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale
Riferimenti:
AC N. 2836-B/XVI     
Serie: Note per la I Commissione affari costituzionali    Numero: 229
Data: 13/10/2010
Descrittori:
ANIMALI DOMESTICI   PROTEZIONE DEGLI ANIMALI
RATIFICA DEI TRATTATI     
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

SIWEB

 

13 ottobre 2010

 

n. 229

Convenzione europea per la protezione
degli animali da compagnia

A.C. 2836-B

Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale

 

Numero del progetto di legge

A.C. 2836-B

Titolo

Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno

Iniziativa

Governo

Iter al Senato

Sì (A.S. 1908)

Numero di articoli

8

Date:

 

adozione quale testo base

--

richiesta di parere

6 ottobre 2010

Commissione competente

II (Giustizia) e III (Affari esteri)

Sede e stato dell’iter

Sede referente

Iscrizione nel programma dell’Assemblea

No

 


Contenuto

Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica si compone di otto articoli, dei quali il primo, il secondo e l’ottavo riportano le consuete disposizioni sull’autorizzazione alla ratifica della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, sull’esecuzione di essa e sull’entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica, prevista il giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Gli articoli 3 ofe 4 del disegno di legge contengono norme penali.

E’ importante segnalare che l’articolo 3 ha costituito oggetto di approfondito dibattito presso l’altro ramo del Parlamento. Nella seduta del 14 aprile l’Assemblea del Senato aveva deliberato il rinvio in Commissione del disegno di legge, essendo emerse esigenze di approfondimento riferite all’articolo 3; in tale seduta il relatore del provvedimento aveva evidenziato come le modifiche agli articoli 544-bis e 544-ter dovessero trovare un contemperamento di interessi fra le diverse categorie anche produttive interessate a tali fattispecie di reato. Il testo dell’articolo 3 trasmesso dal Senato risulta dall’approvazione di un emendamento del Governo.

L’articolo 3 novella gli artt. 544-bis e 544-ter del codice penale (introdotti dalla legge 20 luglio 2004, n. 189, Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate).

Il testo approvato dalla Camera, al comma 1:

§            interveniva sul delitto di uccisione di animali (art. 544-bis) - punito con la reclusione da 3 a 18 mesi - attraverso l’eliminazione del requisito della crudeltà nell’uccisione.

§            riscriveva integralmente il delitto di maltrattamento di animali (art. 544-ter): eliminando il requisito della crudeltà nella condotta; aumentando la pena (reclusione da 3 a 15 mesi o multa da 3.000 a 18.000 euro in luogo dell’attuale reclusione da 3 mesi a un anno o multa da 3.000 a 15.000 euro); prevedendo esplicitamente che il delitto di maltrattamento sussiste anche quando l’animale da compagnia è sottoposto al taglio o all’amputazione della coda o delle orecchie, alla recisione delle corde vocali, all’asportazione delle unghie o dei denti ovvero ad altri interventi chirurgici destinati a modificarne l’aspetto o finalizzati a scopi non terapeutici; escludendo la punibilità nel caso di interventi eseguiti  da un veterinario per scopi terapeutici o per impedire la riproduzione dell’animale o nel caso di interventi considerati dallo stesso medico veterinario utili al benessere di un singolo animale, nei casi stabiliti da apposito regolamento (disciplinato dai successivi commi 2 e 3 dell’articolo 3).

Il testo approvato dal Senato non interviene sulle attuali fattispecie di uccisione di animali e di maltrattamento di animali, limitandosi ad aumentare le relative pene. Si prevede:

§         per il delitto di uccisione di animali, la reclusione da quattro mesi a due anni (in luogo della reclusione da tre a diciotto mesi);

§         per il delitto di maltrattamento di animali, la reclusione da 3 a 18 mesi o la multa da 5.000 a 30.000 euro in luogo dell’attuale reclusione da 3 mesi a un anno o la multa da 3.000 a 15.000 euro.

In conseguenza delle modifiche all’articolo 3, comma 1, il Senato:

§       ha soppresso i commi 2 e 3 della medesima disposizione che disciplinavano il regolamento richiamato dal testo novellato dell’art. 544-ter;

§       ha modificato l’articolo 8, sopprimendo il comma 2 che differiva l’entrata in vigore delle novelle al delitto di maltrattamento degli animali.

L’articolo 4 prevede una nuova fattispecie penale, il traffico illecito di animali da compagnia. In sintesi, la disposizione sanziona con la reclusione da 3 mesi a un anno, e con la multa da 3.000 a 15.000 euro chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, reiteratamente o tramite attività organizzate, introduce in Italia animali da compagnia privi di certificazioni sanitarie e di sistemi di identificazione individuale (passaporto individuale, ove richiesto) ovvero, una volta introdotti nel territorio nazionale, li trasporta, cede o riceve. La pena è aumentata se gli animali:

§hanno un’età inferiore a 8 settimane;

§provengono da zone sottoposte a misure restrittive di polizia veterinaria.

Per la definizione di animale da compagnia la disposizione richiama l’allegato I, parte A del regolamento comunitario n. 998 del 2003 (cani e gatti).

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, il disegno di legge prevede la confisca dell’animale, che sarà affidato alle associazioni o enti già individuate dalla legge del 2004, nonché la sospensione da tre mesi a tre anni dell'attività di trasporto, di commercio o di allevamento degli animali se la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta è pronunciata nei confronti di chi svolge le predette attività e, in caso di recidiva, l'interdizione dall'esercizio delle attività medesime.

Le modifiche apportate dal Senato agli articoli 4 e 5 incidono sulle fattispecie aggravate previste rispettivamente per il reato di Traffico illecito di animali da compagnia (art. 4, comma 3) e per l’illecito amministrativo di Introduzione illecita di animali da compagnia (art. 5, comma 4), nel caso in cui tali illeciti abbiano ad oggetto animali di età inferiore a dodici settimane.

Il testo trasmesso dal Senato precisa la necessità che tale requisito sia accertato.

Gli articoli da 5 a 7 prevedono illeciti amministrativi, individuano le relative sanzioni e definiscono il procedimento di applicazione delle stesse.

In particolare, l’articolo 5 prevede che laddove il traffico illecito di animali da compagnia non integri gli estremi della fattispecie penale (ad esempio perché la condotta non è reiterata né svolta con attività organizzate), l’autore della condotta sia soggetto alle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

§         da 100 a 1.000 euro per ogni animale introdotto privo di sistemi di identificazione individuale (comma 1);

§         da 500 a 1.000 euro per ogni animale introdotto in violazione della legge, salva la possibile regolarizzazione (comma 2) ovvero per chiunque trasporti, ceda o riceva animali introdotti illegalmente (comma 3);

§         da 1.000 a 2.000 euro per ogni animale introdotto o trasportato di età inferiore a 8 settimane o proveniente da zone sottoposte a misure restrittive (comma 4).

L’articolo 6 disciplina le sanzioni amministrative accessorie, che variano dalla sospensione – da uno a tre mesi - dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività (per i trasportatore o il titolare dell’azienda commerciale) alla revoca della stessa secondo il seguente schema:

L’articolo 7 delinea il procedimento per l’applicazione delle sanzioni amministrative, richiamando la disciplina generale contenuta nella legge n. 689 del 1981 e individuando quali autorità competenti all’irrogazione delle sanzioni il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e le regioni e province autonome per gli aspetti di propria competenza.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il contenuto del provvedimento è riconducibile alle seguenti materie di competenza esclusiva dello Stato contemplate dall’art. 117, secondo comma, Cost.: politica estera e rapporti internazionali dello Stato (lett. a); ordinamento penale, giustizia amministrativa (lett. l).

 


 

 

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File: cost229-AC2836-B.doc