Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento istituzioni | ||||
Titolo: | Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia - A.C. 2836-b - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale | ||||
Riferimenti: |
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Serie: | Note per la I Commissione affari costituzionali Numero: 229 | ||||
Data: | 13/10/2010 | ||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni |
SIWEB
13 ottobre 2010 |
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n. 229 |
Convenzione
europea per la protezione
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Numero del progetto di legge |
A.C. 2836-B |
Titolo |
Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno |
Iniziativa |
Governo |
Iter al Senato |
Sì (A.S. 1908) |
Numero di articoli |
8 |
Date: |
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adozione quale testo base |
-- |
richiesta di parere |
6 ottobre 2010 |
Commissione competente |
II (Giustizia) e III (Affari esteri) |
Sede e stato dell’iter |
Sede referente |
Iscrizione nel programma dell’Assemblea |
No |
Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica si compone di otto articoli, dei quali il primo, il secondo e l’ottavo riportano le consuete disposizioni sull’autorizzazione alla ratifica della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, sull’esecuzione di essa e sull’entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica, prevista il giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Gli articoli 3 ofe 4 del disegno di legge contengono norme penali.
E’ importante
segnalare che l’articolo
L’articolo 3 novella gli artt. 544-bis e 544-ter del codice penale (introdotti dalla legge 20 luglio 2004, n. 189, Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate).
Il testo approvato dalla Camera, al comma 1:
§
interveniva sul
delitto di uccisione di animali (art. 544-bis) - punito con la reclusione
da
§
riscriveva
integralmente il delitto di maltrattamento di animali (art.
544-ter): eliminando il requisito della crudeltà nella condotta; aumentando la
pena (reclusione da
Il testo approvato dal Senato non interviene sulle attuali fattispecie di uccisione di animali e di maltrattamento di animali, limitandosi ad aumentare le relative pene. Si prevede:
§ per il delitto di uccisione di animali, la reclusione da quattro mesi a due anni (in luogo della reclusione da tre a diciotto mesi);
§
per il delitto di maltrattamento di animali, la reclusione da
In conseguenza delle modifiche all’articolo 3, comma 1, il Senato:
§ ha soppresso i commi 2 e 3 della medesima disposizione che disciplinavano il regolamento richiamato dal testo novellato dell’art. 544-ter;
§ ha modificato l’articolo 8, sopprimendo il comma 2 che differiva l’entrata in vigore delle novelle al delitto di maltrattamento degli animali.
L’articolo 4 prevede una nuova
fattispecie penale, il traffico illecito di animali da compagnia.
In sintesi, la disposizione sanziona con la reclusione da 3 mesi a un anno, e
con la multa da
§hanno un’età inferiore a 8 settimane;
§provengono da zone sottoposte a misure restrittive di polizia veterinaria.
Per la definizione di animale da compagnia la disposizione richiama l’allegato I, parte A del regolamento comunitario n. 998 del 2003 (cani e gatti).
In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, il disegno di legge prevede la confisca dell’animale, che sarà affidato alle associazioni o enti già individuate dalla legge del 2004, nonché la sospensione da tre mesi a tre anni dell'attività di trasporto, di commercio o di allevamento degli animali se la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta è pronunciata nei confronti di chi svolge le predette attività e, in caso di recidiva, l'interdizione dall'esercizio delle attività medesime.
Le modifiche apportate dal Senato agli articoli 4 e 5 incidono sulle fattispecie aggravate previste rispettivamente per il reato di Traffico illecito di animali da compagnia (art. 4, comma 3) e per l’illecito amministrativo di Introduzione illecita di animali da compagnia (art. 5, comma 4), nel caso in cui tali illeciti abbiano ad oggetto animali di età inferiore a dodici settimane.
Il testo trasmesso dal Senato precisa la necessità che tale requisito sia accertato.
Gli articoli da
In particolare, l’articolo 5 prevede che laddove il traffico illecito di animali da compagnia non integri gli estremi della fattispecie penale (ad esempio perché la condotta non è reiterata né svolta con attività organizzate), l’autore della condotta sia soggetto alle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
§
da
§
da
§
da
L’articolo 6 disciplina le sanzioni amministrative accessorie, che variano dalla sospensione – da uno a tre mesi - dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività (per i trasportatore o il titolare dell’azienda commerciale) alla revoca della stessa secondo il seguente schema:
L’articolo 7 delinea il procedimento per l’applicazione delle sanzioni amministrative, richiamando la disciplina generale contenuta nella legge n. 689 del 1981 e individuando quali autorità competenti all’irrogazione delle sanzioni il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e le regioni e province autonome per gli aspetti di propria competenza.
Il contenuto del provvedimento è riconducibile alle seguenti materie di competenza esclusiva dello Stato contemplate dall’art. 117, secondo comma, Cost.: politica estera e rapporti internazionali dello Stato (lett. a); ordinamento penale, giustizia amministrativa (lett. l).
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File: cost229-AC2836-B.doc