Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Titolo: Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare - A.C. 2260 - Nuovo testo
Riferimenti:
AC N. 2260/XVI     
Serie: Note per la I Commissione affari costituzionali    Numero: 227
Data: 28/09/2010
Descrittori:
AGRICOLTURA   CONTROLLI DI QUALITA'
DENOMINAZIONE DI ORIGINE DI PRODOTTI   ETICHETTATURA DI PRODOTTI
PRODOTTI ALIMENTARI     
Organi della Camera: XIII-Agricoltura

SIWEB

 

28 settembre 2010

 

n. 227

Disposizioni per il rafforzamento della competitività
del settore agroalimentare

A.C. 2260 – Nuovo testo

Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale

 

Numero del progetto di legge

A.C. 2260 – Nuovo testo

Titolo

Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare

Iniziativa

Governativa

Iter al Senato

Si, limitatamente alla proposta abbinata A.C. 2743, già approvata dal Senato

Numero di articoli

La XIII Commissione ha deliberato la proposta di stralcio di 16 articoli. Gli articoli che compongono il testo risultante dallo stralcio sono 8 (compresi i 3 articoli già approvati dall’Assemblea, prima del rinvio in Commissione)

Date:

 

adozione quale testo base

22 settembre 2010

richiesta di parere

22 settembre 2010

Commissione competente

XIII Commissione (Agricoltura)

Sede e stato dell’iter

Inviato alle Commissioni per i pareri

Iscrizione nel programma dell’Assemblea

28 settembre 2010 (ove concluso dalla XIII Commissione)

 

 


Contenuto

Il disegno di legge AC 2260 è uno dei principali provvedimenti cui il Governo ha affidato, in questa legislatura, il rilancio competitivo del sistema agroalimentare, colpito da una grave crisi congiunturale.

Il testo elaborato dalla XIII Commissione è il frutto di un iter parlamentare piuttosto complesso. A conclusione di esso la Commissione ha deliberato di proporre all’Assemblea lo stralcio di numerose disposizioni, concentrando l’esame sulla tematica della promozione del valore delle produzioni, con particolare riguardo alla qualità e tracciabilità dei prodotti e del sistema produttivo e all’ampliamento delle informazioni per il consumatore.

Nella seduta del 22 settembre 2010, la Commissione ha dunque deliberato di proporre all'Assemblea lo stralcio degli articoli 1-bis, 2-bis, 2-ter, 3-bis, 3-ter, 4, 5, 7-bis, 7-ter, 7-quinquies, 7-sexies, 7-septies, 7-octies, 7-novies, 7-decies e 7-undecies del disegno di legge.

Per quanto attiene al contenuto delle disposizioni non stralciate, l’articolo 1, già approvato dall’Assemblea nella seduta dell’11 febbraio 2010 estende all’intero territorio nazionale le disposizioni che promuovono la stipula di contratti di filiera e di distretto, contenute nell’art. 66 della legge n. 289/2002, la cui operatività è attualmente limitata alle aree sottoutilizzate.

Va ricordato inoltre che l’Assemblea ha approvato nella seduta dell’11 febbraio le seguenti proposte emendative:

§       l’articolo aggiuntivo 1.04 (Ruvolo ed altri) volto ad incrementare le risorse del Fondo per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura.

§       gli identici articoli aggiuntivi 1.042 (Brandolini ed altri) e 1.043 (Ruvolo ed altri) volti a concedere agevolazioni alle imprese agricole cooperative a mutualità prevalente, per favorirne le operazioni di concentrazione.

L’articolo 2 reca disposizioniper il rafforzamento della tutela e della competitività dei prodotti a denominazione protetta. In primo luogo simodifical’art. 6 della legge n. 138/1998, che prevede le sanzioni relative alla violazione delle norme che limitano l’utilizzo di latte in polvere, raddoppiando tali sanzioniqualora laviolazione riguardi prodotti DOP, IGP o riconosciuti come specialità tradizionali garantite (comma 1). I commi 2-bis e 2-ter, introdotti in Commissione modificano il codice penale, specificando, per i reati di frode nell'esercizio del commercio e di vendita di prodotti industriali con segni mendaci, che l’origine dei prodotti diversi dal vino va intesa anche come luoghi di produzione, trasformazione e confezionamento.

 Il comma 1-quater introdotto nel corso dell’esame in Commissione, detta misure in ordine all’indicazione DOP nelle etichettature delle miscele di formaggi.

Si istituisce inoltre (commi da 1-quinquies a 1-undecies) un “Sistema di produzione integrata” dei prodotti agroalimentari finalizzato a garantire una qualità superiore del prodotto finale, contraddistinto da un basso uso di sostanze chimiche, controllato da organismi terzi accreditati, e identificato con uno specifico logo, al quale i produttori potranno aderire su base volontaria. Per la concreta operatività del sistema, dal quale non dovranno derivare nuovi oneri per il bilancio statale, dovranno essere adottati provvedimenti ministeriali.

L’articolo 4-bis è stato soppresso in quanto riproduttivo di una disposizione è già vigente nell’ordinamento.

L’articolo 5-bis, introdotto in Commissione e successivamente modificatodetta disposizioni diverse riconducibili alla finalità della salvaguardia delle produzioni italiane di qualità. In seguito all’approvazione di un emendamento del relatore sono stati soppressi i commi 1 e 2 concernenti le attività di laboratorio svolte dall’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF). Il comma 3 invece interviene sulla disciplina dei pignoramenti sulle contabilità speciali, stabilendo che le aperture di credito a favore dei funzionari dell’ICQPR per i compiti d’istituto siano sottratte alle procedure di esecuzione (comma 3).

Sono inoltre modificati, tramite traduzione in euro e rivalutazione, gli importi delle sanzioni amministrative per le violazioni delle norme che disciplinano l’attività sementiera, innovando l’ipotesi di grave infrazione o recidiva (comma 4). Le sanzioni per le violazioni in tema di fabbricazione degli oli vegetali commestibili diversi da quelli di oliva, ormai obsolete, sono abrogate e sostituite da un articolo aggiuntivo (comma 5). Sono infine riviste le sanzioni poste a tutela delle caratteristiche degli oli d’oliva e delle loro denominazioni, nonché per il divieto dell’esterificazione degli oli (commi 6 e 7).

L’articolo 6, più volte modificato nel corso dell’esame in sede referente, dispone l’obbligo per i prodotti alimentari posti in commercio, di riportare nell’etichetta anche l’indicazione del luogo di origine o di provenienza. In seguito all’approvazione di un emendamento in Commissione è stato inserito altresì l’obbligo, in conformità alla normativa comunitaria, dell'indicazione in etichetta dell’eventuale utilizzazione di ingredienti in cui vi sia presenza di organismi geneticamente modificati (OGM) dal luogo di produzione iniziale fino al consumo finale.

L’indicazione concerne il Paese di produzione per i prodotti alimentari non trasformati mentre per quelli trasformati riguarda il luogo in cui è avvenuta l’ultima trasformazione sostanziale e il luogo di coltivazione e allevamento della materia prima agricola prevalente utilizzata.

Il testo approvato dalla Commissione non individua direttamente quali filiere agroalimentari né quali prodotti siano soggetti all’obbligo di indicazione. Tale individuazione è demandata a decreti del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali d’intesa con la Conferenza unificata, tenuto conto delle valutazioni delle associazioni di categoria.

Il controllo sull’applicazione delle disposizioni descritte è attribuito alle regioni, salve le competenze del dicastero (comma 5).

E’ inoltre previsto lo stanziamento di 2 milioni di euro per l'anno 2010 per la realizzazione di una campagna istituzionale di promozione in merito alle informazioni contenute nelle etichette dei prodotti alimentari (commi 5-bis e 5-ter)

Si modificano inoltre (comma 6) le norme di attuazione del codice di procedura penale inserendo nella composizione delle sezioni di polizia giudiziaria anche il Corpo forestale dello Stato. Conseguentemente il comma 7 prevede che anche nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome le sezioni di polizia giudiziaria siano composte anche da personale con qualifica di polizia giudiziaria appartenente ai rispettivi corpi forestali.

Il comma 7-bis, introdotto dalla Commissione a seguito dell’approvazione di un emendamento del relatore interviene sul D.L. 6 maggio 2002 n. 83 in materia di sicurezza personale e misure per assicurare la funzionalità degli uffici dell'Amministrazione dell'interno, convertito con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133 disponendo in relazione ai servizi di protezione e di vigilanza che essi possano essere svolti anche del Corpo forestale dello Stato limitatamente alle persone appartenenti all'Amministrazione centrale delle politiche agricole.

Il comma 8 prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 a 9.500 euro nonché la confisca dei prodotti stessi per la violazione delle disposizioni sulle indicazioni obbligatorie in etichetta.

Il comma 9 dispone in merito alla normativa vigente in materia di etichette alimentari, mentre il comma 10 regola la decorrenza degli obblighi introdotti e le norme di transizione.

L’articolo 7, sostituendo gli articoli 22 e 23 della legge n. 281/1963, riformula le sanzioni in materia di produzione e commercio dei mangimi, trasformando tutti i reati in illeciti amministrativi e contestualmente riducendo l’entità della somma da pagare a titolo di sanzione.

L’articolo 7-quater è stato soppresso in quanto riproduttivo di una norma già vigente nell’ordinamento.

Infine l’articolo 7-duodecies, introdotto dalla Commissione, contempla l’obbligo per gli allevatori di bufale di adottare strumenti per la rilevazione della quantità di latte prodotto giornalmente da ciascun animale. L’individuazione delle modalità attuative di tale obbligo è demandata a decreto del Ministro per le politiche agricole, alimentari e forestali, sentite le regioni interessate.

Relazioni allegate

Il disegno di legge è accompagnato dalla sola relazione illustrativa; non sono invece allegate né la relazione tecnica, né l’analisi di impatto della regolamentazione (AIR), né l’analisi tecnico-normativa (ATN).

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il disegno di legge è volto al rilancio competitivo del sistema agroalimentare. Esso pertanto può essere ricondotto, in via generale, alla materia tutela della concorrenza, di competenza esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.) e alla materia agricoltura, attribuita alla competenza residuale delle regioni.

In particolare per quanto riguarda il “Sistema di produzione integrata” dei prodotti agroalimentari (art. 2, commi da 1-quinquies a 1-octies), per la definizione dei requisiti dello stesso nonché per la definizione delle procedure attuative è prescritta la previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni.

 

Con riferimento a specifiche disposizioni vengono altresì in rilievo le seguenti materie di competenza esclusiva dello Stato:

-    ordinamento civile e penale (articolo 2, commi 1-bis e 1-ter; art. 5-bis, commi 2 e 3; art. 6, commi 8, 9 e 10; art. 7;);

-    rapporti dello Stato con l’Unione europea (art. 6);

-    ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali (articolo 6, comma 7-bis);

-    tutela della salute (art. 6, con particolare riferimento all’indicazione obbligatoria della presenza di OGM nelle etichette alimentari);

-    sistema tributario e contabile dello Stato (art. 5-bis comma 3);

-    tutela della concorrenza (in via generale per quanto riguarda le misure volte a rafforzare la competitività del settore agroalimentare).

 

Altri articoli sembrano incidere anche su materie di competenza concorrente (art. 117, terzo comma, Cost.), quali il sostegno alla innovazione per i settori produttivi (art. 1) e l’alimentazione (artt. 2 e 6).

 

Attribuzione di poteri normativi

All’articolo 2:

§   il comma 1-sexies demanda ad un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, la definizione dei requisiti del “Sistema di produzione integrata”;

§   il comma 1-octies demanda a provvedimenti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con le regioni e le province autonome, l’istituzione di un organismo tecnico scientifico interno al Ministero con compiti diversi tra cui la definizione del regime e le modalità di gestione del Sistema di produzione integrata;

 

All’articolo 6, i commi 3 e 4 demandano a decreti interministeriali del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza Unificata la definizione delle modalità per l'indicazione obbligatoria nelle etichette alimentari.

 

L’articolo 7-duodecies demanda a un decreto del Ministro per le politiche agricole, alimentari e forestali, sentite le regioni interessate l’individuazione delle modalità attuative per la rilevazione della produzione di latte di bufala.


 

 

 

 

 

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File: Cost227-AC2260NT.doc