Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento istituzioni | ||
Titolo: | Concessione di contributi per il finanziamento di attività di ricerca sulla cultura latina del medioevo europeo - A.C. 2774 - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale | ||
Riferimenti: |
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Serie: | Note per la I Commissione affari costituzionali Numero: 225 | ||
Data: | 22/09/2010 | ||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni |
22 settembre 2010 |
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n. 225 |
Concessione di
contributi per il finanziamento di attività
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Numero del progetto di legge |
A.C. 2774 |
Titolo |
Concessione di contributi per il finanziamento di attività di ricerca sulla cultura latina del medioevo europeo |
Iniziativa |
Parlamentare |
Iter al Senato |
No |
Numero di articoli |
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Date: |
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adozione quale testo base |
29 luglio 2010 |
richiesta di parere |
29 luglio 2010 |
Commissione competente |
VII Commissione (Cultura) |
Sede e stato dell’iter |
Sede referente – Concluso l’esame degli emendamenti |
Iscrizione nel programma dell’Assemblea |
No |
La proposta di legge, come modificata durante l’esame in Commissione, dispone la concessione di contributi statali per il finanziamento di attività di ricerca sulla cultura latina del medioevo europeo.
L’art. 1 stabilisce un contributo annuo, a decorrere dal 2010, rispettivamente, di 600.000 euro in favore della Società internazionale per lo studio del medioevo latino (SISMEL) e di 450.000 euro in favore della Fondazione Ezio Franceschini, entrambe con sede in Firenze.
I contributi sono versati dal Ministero per i beni e le attività culturali entro il 30 giugno di ogni anno; i due soggetti beneficiari trasmettono al Ministero, entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento, una relazione sull’impiego del contributo percepito.
Gli artt. 2 e 3 stabiliscono un contributo annuo, a decorrere dal 2010, rispettivamente, di 500.000 euro in favore dell’Istituto storico italiano per il medioevo, con sede in Roma, e di 450.000 euro in favore della Fondazione Centro italiano di studi sull’alto medioevo, con sede in Spoleto.
L’art. 4 istituisce l’Edizione nazionale dei testi mediolatini d’Italia (ENTMI)[1] con il compito di curare la pubblicazione, in edizione critica[2], dei testi composti in Italia in lingua latina fra il V e il XV secolo, secondo il programma deliberato dalla commissione scientifica (v. infra) e comunicato al Ministero per i beni e le attività culturali. L’ENTMI subentra, in tutti i rapporti attivi e passivi, all’Edizione nazionale dei testi mediolatini, istituita con DM 16 gennaio 2001 (commi 1 e 2). La relazione illustrativa evidenzia che in tal modo si intende agevolare la programmazione a lungo termine delle attività dell’Edizione nazionale[3].
I commi da
a) il presidente;
b) il vicepresidente, scelto dal presidente dell’Istituto storico italiano per il medioevo, sentito il consiglio direttivo;
c) il segretario tesoriere;
d) la commissione scientifica.
In particolare, la commissione scientifica:
§ è costituita dai componenti della commissione scientifica dell’Edizione nazionale dei testi mediolatini nonché – sembrerebbe in base alla formulazione – dal vicepresidente dell’ENMTI. Ulteriori componenti possono essere nominati con decreto del Ministero per i beni e le attività culturali, su proposta del presidente, sentita la commissione scientifica (v. infra) (c. 4);
§ elegge tra i propri componenti il presidente e il segretario tesoriere (c. 5);
§ può nominare al proprio interno un comitato esecutivo, determinandone le competenze (c. 7);
§ delibera ed aggiorna il programma di attività (c. 6);
§ si riunisce almeno una volta l’anno per deliberare sul programma di attività, sul bilancio di previsione e sul rendiconto della gestione dell’anno precedente (c. 7);
§ affida a propri componenti o a studiosi italiani la predisposizione delle edizioni critiche e la revisione degli elaborati presentati, deliberandone il compenso (c. 6).
Al presidente, al segretario tesoriere e ai componenti della commissione scientifica e del comitato esecutivo non possono essere attribuiti gettoni di presenza o altri compensi, fatti salvi quelli deliberati dalla stessa commissione scientifica per la predisposizione delle edizioni critiche e la revisione degli elaborati, nonché il rimborso delle spese documentate[4] (comma 8).
Il comma 9 attribuisce all’ENTMI un contributo annuo di 50.000 euro per il 2010 e il 2011, di 60.000 euro per il 2012 e 2013, e di 70.000 euro dal 2014, utilizzabile esclusivamente per lo svolgimento delle attività istituzionali. Si precisa, inoltre, che l’Edizione nazionale può ricevere anche contributi da amministrazioni statali, regioni, enti locali, istituzioni e soggetti pubblici e privati.
Il comma 10 stabilisce che all’ENTMI si applicano le disposizioni dell’art. 3, commi 6 e 7, della legge n. 420 del 1997[5].
Al fine di comprendere tale rinvio normativo, occorre
preliminarmente ricordare che la legge
n. 420 del
A questo fine, la leggeha previsto l’istituzione, presso il Ministero per i beni culturali e ambientali (ora, Ministero per i beni e le attività culturali), della “Consulta dei comitati nazionali e delle edizioni nazionali”, alla quale ha affidato il compito di deliberare sulla costituzione e sull’organizzazione dei comitati nazionali per le celebrazioni o manifestazioni culturali, nonché sull’accesso al contributo finanziario statale e sulla misura dello stesso, e sulla costituzione delle edizioni nazionali, nonché sulla composizione e il finanziamento delle relative commissioni scientifiche.
L’art. 3, comma 6, della legge citata stabilisce che, all’inizio di ciascun anno, i presidenti delle commissioni scientifiche presentano al Ministero per i beni e le attività culturali una relazione sui lavori svolti, il consuntivo delle spese sostenute, il preventivo delle spese e delle entrate previste, la previsione del piano di pubblicazione o lo stato di avanzamento della sua realizzazione.
Il comma 7 del medesimo articolo autorizza il MIBAC a stipulare, per la realizzazione delle edizioni nazionali, convenzioni con il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
L’art. 5 individua le modalità di copertura finanziaria degli oneri derivanti dall’attuazione della legge, pari ad euro 2.050.000 annui.
L’art. 6 stabilisce che gli enti e le istituzioni indicati nella legge curano il coordinamento delle iniziative da ciascuno di essi promosse, anche sulla base di convenzioni fra essi e con altri soggetti pubblici o privati, italiani e stranieri. Conferma, inoltre, che gli enti e le istituzioni medesimi possono ricevere contributi da amministrazioni statali, regioni, enti locali e altri soggetti pubblici e privati.
La proposta di legge è corredata della relazione illustrativa.
Non risultano lavori legislativi in corso.
Il contenuto del provvedimento in esame può essere ricondotto alla materia promozione e organizzazione di attività culturali, che l’art. 117, terzo comma, Cost., ha incluso tra le materie di legislazione concorrente. In tali materie, lo Stato può emanare solo disposizioni legislative di principio, la cui attuazione è affidata alle regioni.
Si ricorda in proposito che, secondo la consolidata giurisprudenza costituzionale, «l'art. 119 Cost. vieta al legislatore statale di prevedere, in materie di competenza legislativa regionale residuale o concorrente, nuovi finanziamenti a destinazione vincolata, anche a favore di soggetti privati. Tali misure, infatti, possono divenire strumenti indiretti, ma pervasivi, di ingerenza dello Stato nell'esercizio delle funzioni delle Regioni e degli enti locali, nonché di sovrapposizione di politiche e di indirizzi governati centralmente a quelli legittimamente decisi dalle Regioni negli ambiti materiali di propria competenza (sentenza n. 168 del 2008, nello stesso senso, ex multis, sentenze n. 168 del 2009, nn. 63, 50 e 45 del 2008; n. 137 del 2007; n. 160, n. 77 e n. 51 del 2005).
Con riferimento al riparto di competenze sopra delineato,
occorre peraltro segnalare alcune sentenze costituzionali riguardanti in
generale lo sviluppo della cultura (sentenze nn. 478/2002 e 307/2004). A
tale riguardo,
L’art. 9 della Costituzione prevede che
V. art. 4, c. 4, illustrato nel paragrafo Contenuto.
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organi parlamentari e dei parlamentari. |
File: Cost225-AC2774.doc
[1] Le
Edizioni Nazionali (quelle attualmente operanti sono 77) propongono tutti i
testi – editi e inediti – di un autore, chiarendone, attraverso ogni possibile
documentazione, storia e formazione. Esse assicurano la pubblicazione
dell’opera omnia di un autore (o, in alcuni casi, le principali opere di un
gruppo di autori) in edizioni fondate sulla ricognizione e trascrizione critica
di tutti i manoscritti. Alle Edizioni Nazionali è
preposto, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentita
[2] Edizione critica: ricostruzione di un testo, ottenuta mediante un accurato confronto dei manoscritti e delle eventuali stampe esistenti, con l’intento di ricondurre il testo, per quanto possibile, alla sua forma genuina, accompagnandolo con la registrazione delle lezioni e varianti non accolte (G. Devoto-G. Oli, Vocabolario della lingua italiana 2008, Le Monnier, Milano 2007).
[3] La relazione illustrativa ricorda, altresì, che l’Edizione nazionale dei testi mediolatini ha pubblicato, nei circa nove anni di attività, nuove edizioni critiche di ventidue opere, alcune delle quali inedite: esse sono curate da specialisti italiani e stranieri, con introduzione e note di commento, e sono spesso fornite di traduzione italiana.
[4] L’art. 3 del decreto istitutivo dell’Edizione nazionale dei testi mediolatini stabilisce che per i membri della Commissione incaricata di curare i lavori dell’Edizione non è prevista l’attribuzione dei gettoni di presenza.
[5] Legge 1 dicembre 1997, n. 420, Istituzione della Consulta dei comitati nazionali e delle edizioni nazionali.