Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Titolo: Disposizioni per assicurare la totale utilizzazione delle risorse del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) assegnate all'Italia - A.C. 3472 - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale
Riferimenti:
AC N. 3472/XVI     
Serie: Note per la I Commissione affari costituzionali    Numero: 224
Data: 15/09/2010
Descrittori:
AGRICOLTURA   FONDI E FINANZIAMENTI COMUNITARI
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

 

15 settembre 2010

 

n. 224

Disposizioni per assicurare la totale utilizzazione delle risorse del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) assegnate all'Italia

A.C. 3472

Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale

 

Numero del progetto di legge

A.C. 3472

Titolo

Disposizioni per assicurare la totale utilizzazione delle risorse del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) assegnate all'Italia

Iniziativa

Parlamentare

Iter al Senato

No

Numero di articoli

2

Date:

 

adozione quale testo base

-

richiesta di parere

29 luglio 2010

Commissione competente

XIII Commissione (Agricoltura)

Sede e stato dell’iter

Sede referente – Concluso l’esame degli emendamenti

Iscrizione nel programma dell’Assemblea

No


 

Contenuto

La proposta di legge AC 3472, di iniziativa parlamentare e significativamente modificata nel corso dell’esame in sede referente,interviene in materia di sostegno comunitario per il finanziamento dello sviluppo rurale.

L’articolo 1 è volto all’individuazione di uno strumento che possa assicurare l’effettivo utilizzo delle risorse finanziarie del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) già stanziate per il periodo 2007-2013 per le singole Regioni italiane nel quadro dei Programmi Regionali di Sviluppo, al fine di scongiurare l’applicazione delle disposizioni comunitarie che prevedono il disimpegno automatico delle somme non utilizzate entro i due anni successivi all’iscrizione in bilancio delle stesse.

Secondo quanto previsto dall’articolo 29 del Regolamento CE) n. 1290/2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune, la Commissione procede al disimpegno automatico della parte di un impegno di bilancio relativo ad un programma di sviluppo rurale che non sia stata utilizzata per il prefinanziamento o per i pagamenti intermedi o per la quale non le siano state presentate dichiarazioni di spesa conformi, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo all'anno dell'impegno

 

 

di bilancio. In caso di disimpegno automatico, la partecipazione del FEASR al corrispondente programma di sviluppo rurale è ridotta, per l'anno considerato, dell'importo oggetto del disimpegno automatico.

Lo strumento individuato dal comma 1 dell’articolo 1 è la riconduzione ad un unico piano di finanziamento dei piani finanziari allegati alle decisioni con cui la Commissione europea ha approvato i programmi di sviluppo rurale delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e del Programma Rete rurale nazionale per il periodo 2007-2013.

La redazione del Piano deve essere effettuata ai sensi delle disposizioni comunitarie che regolano nel dettaglio il contenuto dei programmi di sviluppo rurale, ovvero ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (CE) n. 1698/2005.

Il Regolamento (CE) del Consiglio n. 1698 del 20 settembre 2005 detta le disposizioni in materia di sostegno allo sviluppo rurale da parte dell’apposito Fondo europeo (Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale -FEASR). Gli interventi del FEASR si basano su una articolata procedura di programmazione che prevede (art. 11) la presentazione da parte di ciascuno Stato membro, sulla base degli orientamenti comunitari, di un piano strategico nazionale (PSN), da attuarsi mediante specifici programmi di sviluppo rurale (PSR). Il Regolamento lascia agli Stati membri la facoltà di presentare un unico programma nazionale oppure un insieme di programmi regionali (art. 15) L’Italia ha optato per una programmazione a carattere regionale che consiste nella redazione, da parte di ciascuna Regione e Provincia autonoma, di un Programma di Sviluppo Rurale (PSR) articolato in misure di intervento coerenti con il Piano Strategico Nazionale per lo Sviluppo Rurale (PSN) e dotato di un proprio piano finanziario valido per il periodo 2007-2013. Il piano finanziario regionale, articolato per anni e per misure di intervento, prevede il sostegno pubblico per ciascun PSR ed è composto da una quota impegnata sul bilancio dell’UE, da una quota statale e da una quota regionale.

L’articolo 16 del regolamento (CE) n. 1698/2005 individua gli elementi obbligatori dei programmi di sviluppo rurale tra i quali figura espressamente il piano di finanziamento composto di due tabelle di cui  è specificato il contenuto necessario.

La disposizione in esame non prevede dunque un nuovo programma di sviluppo rurale su base nazionale in quanto la normativa comunitaria (regolamento 1698/2005) prevede un’apposita procedura per la modifica dei programmi di sviluppo rurale già approvati dalla Commissione Europea. L’approvazione di un nuovo atto, richiederebbe infatti l’espletamento dell’intero procedimento approvativo da parte della Commissione (Negoziato, Parere Comitato per lo Sviluppo Rurale, Decisione del Collegio dei Commissari).

Il piano unico di finanziamento non comporta ulteriori stanziamenti, né rimodulazione delle risorse, in quanto è specificato che esso è costituito dalla somma delle dotazioni finanziarie dei predetti programmi. La finalità di detto piano dovrebbe semplicemente consentire un’effettuazione della spesa più celere, in quanto gestita a livello centrale, delle somme già stanziate e vincolate a specifiche destinazioni individuate nei programmi di sviluppo rurale di ciascuna Regione.

Il comma 2 dell’articolo 1 è volto ad individuare un meccanismo atto a creare per il futuro un ulteriore disincentivo alla incompleta utilizzazione delle risorse assegnate alle Regioni, nell’ambito del sostegno allo sviluppo rurale (FEASR). Si prevede infatti che nell’anno 2014, per il periodo di programmazione successivo a quello attuale, le quote del cofinanziamento statale per la copertura delle dichiarazioni di spesa delle singole regioni, province autonome e della Rete rurale nazionale siano individuate dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza Stato- Regioni,  sulla base della capacità di spesa delle singole regioni nel periodo di programmazione precedente. Per il cofinanziamento nel periodo di programmazione successiva al 2013, lo Stato dovrebbe dunque utilizzare le somme che le Regioni hanno ottenuto dallo Stato stesso nel periodo 2007-2013 e che non sono state in grado di impiegare.

 

L’articolo 2, inserito nel corso dell’esame in Commissione, individua nelle disponibilità del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, la copertura finanziaria dell’onere derivante dall’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) ai pagamenti relativi ad operazioni cofinanziate per il periodo 2007-2013 da diversi Fondi comunitari a sostegno dell’agricoltura, nell’ambito di interventi effettuati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Relazioni allegate

La proposta di legge, di iniziativa parlamentare è accompagnata dalla relazione illustrativa.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

La proposta è volta ad individuare un meccanismo che consenta l’utilizzazione delle risorse del FEASR assegnate alle Regioni, in base ad una procedura definita da Regolamenti comunitari.

Essa è riconducibile innanzitutto alle materie rapporti delle Regioni con l'Unione europea, di competenza concorrente (art. 117, terzo comma, Cost.) e agricoltura, dicompetenza residuale delle Regioni (art. 117, quarto comma, Cost.).

Possono, in via indiretta, essere richiamate le materie rapporti dello Stato con l’Unione europea e tutela della concorrenza, ascritteallacompetenza esclusiva statale(art. 117, primo comma, lettere a) e e), Cost.).  

Viene altresì in rilievo il quinto comma dell’art. 117 Cost. che stabilisce che le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, provvedono all'attuazione e all’esecuzione degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

Il regolamento n.1698/2005 sullo sviluppo rurale individua plurimi soggetti della programmazione, sulla base dei criteri di complementarità e partenariato. Da qui anche la previsione della predisposizione, ad opera di ciascuno Stato membro, di un piano strategico nazionale nel quale raccordare i programmi di sviluppo rurale.

La scelta di un piano unico di finanziamento (art. 1, comma 1) costituito dalla somma delle dotazioni finanziarie dei programmi regionali già approvati e il conseguente vincolo alla destinazione delle risorse stesse dovrebbe garantire il rispetto delle competenze regionali. Inoltre per quanto attiene all’individuazione delle quote di cofinanziamento statale per il periodo di programmazione successivo a quello attuale (art. 1 comma 2) in ragione della capacità di spesa dimostrata dalle regioni, la proposta prevede la previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni.

Va in ogni caso rilevato che le procedure della programmazione cui segue il sostegno finanziario comunitario e quindi il cofinanziamento statale sono determinate da norme comunitarie.

Potrebbe al riguardo essere opportuno un approfondimento in merito alla compatibilità del meccanismo individuato dalla proposta in esame con il quadro comunitario di riferimento, in particolare con riferimento alla mancata previsione di un coinvolgimento di organi comunitari nella definizione del piano di finanziamento unico.

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servizio Studi – Dipartimento Istituzioni

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File: Cost224-AC3472.doc