Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Titolo: Disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori - A.C. 2011 - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale
Riferimenti:
AC N. 2011/XVI     
Serie: Note per la I Commissione affari costituzionali    Numero: 221
Data: 14/09/2010
Descrittori:
DETENUTI   DONNE
FIGLI   MINORI
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

 

14 settembre 2010

 

n. 221

Detenute madri e figli minori

A.C. 2011 e abb.

Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale

 

Numero del progetto di legge

A.C. 2011

Titolo

Modifiche al codice di procedura penale, alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori

Iniziativa

Parlamentare

Iter al Senato

No

Numero di articoli

 

Date:

 

adozione quale testo base

17 giugno 2010

richiesta di parere

17 giugno 2010

Commissione competente

II (Giustizia)

Sede e stato dell’iter

Trasmesso alle Commissioni per i pareri

Iscrizione nel programma dell’Assemblea

21 settembre

 

 


Contenuto

L’articolo 1 della proposta di legge interviene in materia di custodia cautelare. Esso novella l’articolo 275, comma 4, c.p.p., che – nel suo testo attuale – prevede che quando imputati siano donna incinta o madre di prole di età inferiore a tre anni con lei convivente (ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole) non possa essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza.

Con riferimento alle donne incinte o alle madri di prole di età non superiore a tre anni con esse conviventi (ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole), la novella recata dal comma 1 limita la custodia cautelare in carcere al caso le esigenze cautelari eccezionalmente rilevanti siano riferite a delitti di associazione di tipo mafioso e di favoreggiamento delle relative organizzazioni o commessi avvalendosi delle condizioni di intimidazione derivanti dall’appartenenza alla mafia.

Al di fuori di tali ipotesi la custodia cautelare è disposta presso le case-famiglia protette.

La novella inoltre disciplina specificamente il caso di madre di figli di età compresa tra 3 e 10 anni (ovvero, anche in tal caso, di padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, se non ricorrano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza), prevedendo che la custodia cautelare in carcere sia disposta in presenza di esigenze cautelari eccezionalmente rilevanti; negli altri casi, è disposta la custodia cautelare presso una casa famiglia protetta.

In base al comma 3, le nuove disposizioni si applicano retroattivamente anche alle misure di custodia cautelare disposte prima dell’entrata in vigore della legge.

Il comma 2 reca una novella all’art. 285, comma 1, di coordinamento con l’istituzione delle case-famiglia protette.

L’articolo 2, attraverso la novella all’articolo 30 dell’ordinamento penitenziario (in materia di permessi ai detenuti), disciplina il diritto di visita al minore infermo da parte della madre detenuta o imputata (o del padre, alle condizioni sopra indicate). La novella stabilisce l’obbligo per il giudice - in caso di imminente pericolo di vita o di gravi condizioni di salute del figlio minore - di concedere il permesso, con provvedimento urgente, alla detenuta o all’imputata per visitare il bambino malato per il tempo stabilito dalla stessa autorità giudiziaria. Nel caso di ricovero ospedaliero, il giudice ha facoltà di prorogare la durata della visita in ragione della durata del ricovero o del decorso della malattia.

Nel caso di necessità e urgenza, tale provvedimento può essere disposto dall'autorità locale di pubblica sicurezza competente ovvero dalla direzione della casa-famiglia protetta e deve essere successivamente convalidato dal giudice.

La novella stabilisce anche il diritto della detenuta o imputata, madre di un bambino di età inferiore a dieci anni, di essere autorizzata dal giudice ad assistere il figlio durante le visite specialistiche. Il provvedimento deve essere rilasciato non oltre le ventiquattro ore precedenti la data della visita.

L’articolo 3, novellando l’art. 47-quinquies O.P., interviene in materia di detenzione domiciliare speciale delle condannate madri di prole di età non superiore a dieci anni. La concessione della detenzione domiciliare viene sganciata dai limiti previsti dal testo vigente (espiazione di parte della pena e possibilità di ripristino della convivenza col minore) e sottratta alla discrezionalità del giudice (tribunale di sorveglianza). Unica condizione impeditiva per la concessione del beneficio consiste nella ricorrenza delle ipotesi di cui al nuovo articolo 11-bis O.P. Tale disposizione, introdotta dal successivo articolo 4, prevede per la madre di figli di età inferiore a tre anni che la pena sia espiata presso una casa famiglia protetta nel caso di condanna per uno dei gravi reati di cui all’art. 4-bis O.P. e sempre che non sussista un concreto pericolo di recidiva.

In base al nuovo comma 1-bis dell’art. 47-quinquies, in mancanza di adeguata abitazione o altra privata dimora, le madri possono scontare la pena in detenzione domiciliare presso case di accoglienza, allo scopo predisposte dagli enti locali.

L’articolo 5, infine, introduce nell’O.P. un nuovo articolo 61-bis, sulle case-famiglia protette; tali strutture devono essere predisposte fuori dagli istituti penitenziari e organizzate con caratteristiche che, nella dotazione delle misure di sicurezza da adottare, tengano conto principalmente delle esigenze psico-fisiche dei minori; il personale impiegato nelle case-famiglia è composto per almeno il 65 per cento da persone con formazione di educatore esperto in pedagogia o in psicologia e la relativa attività è coordinata da figure direttoriali individuate tra persone esperte in pedagogia e in psicologia dell'infanzia e dell'adolescenza.

L’individuazione di tali strutture è rimessa ad un decreto interministeriale.

Relazioni allegate

Le proposte di legge originarie erano corredate della relazione illustrativa.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il contenuto della proposta di legge è riconducibile alla materia, di competenza esclusiva dello Stato, di cui all’art. 117, secondo comma, lett. l), (nella parte “ordinamento penale”).

Rispetto degli altri princìpi costituzionali

La disciplina speciale prevista dal progetto di legge in esame per le madri detenute (imputate o condannate) è applicabile entro limiti determinati al padre.

In particolare, nei soli casi in cui la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, nei confronti del padre:

§         alle stesse condizioni previste per la madre, è disposta la custodia cautelare presso una casa famiglia protetta, anziché in carcere (nuovo comma 4 dell’art. 275 c.p.p.);

§         è attribuito il diritto di visita nei confronti del minore infermo, in caso di imminente pericolo di vita o di gravi condizioni di salute del medesimo (nuovo art. 30 O.P.).

Al padre invece non è attribuito alcun diritto di assistenza del figlio durante le visite specialistiche.

 

In base al combinato disposto del nuovo comma 1 e del comma 7 dell’art. 47-quinquies, la detenzione domiciliare speciale può essere concessa al padre a condizione che la madre sia deceduta o impossibilitata e non vi sia modo di affidare la prole ad altri che al padre; a differenza che per la madre, l’applicazione dell’istituto non è automatica ma è rimessa alla discrezionalità del giudice.

 

In proposito, si segnala che, con ordinanza n. 211 del 2009, la Corte costituzionale, senza pronunciarsi sul merito della questione, ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale sollevata con riferimento al richiamato art. 47-quinquies, comma 7.

Nell’ordinanza di rimessione, in particolare, si evidenziava la violazione:

§          dell’art. 3, primo comma, Cost., “in quanto la norma in esame riserva un «trattamento largamente e irragionevolmente preferenziale alla madre rispetto al padre, discriminando [...] quest'ultimo nell'accesso alla detenzione domiciliare c.d. "speciale"», disconoscendo l'importanza del contributo paterno allo sviluppo armonico della personalità dei minori”;

§          dell'art. 3, secondo comma, Cost., “in quanto rende particolarmente difficoltoso l'accesso, per il padre detenuto, alla misura alternativa della detenzione domiciliare speciale, ed in tal modo impedisce, in un numero significativo di ipotesi, che il padre possa realizzarsi nella funzione genitoriale, esponendo altresì la prole a tutti i rischi connessi alla lontananza della figura paterna”.

L’ordinanza, inoltre, richiama l’orientamento della Corte costituzionale volto alla valorizzazione della figura paterna (Corte cost. n. 215 del 1990 e n. 350 del 2003) e ravvisa un contrasto della disposizione anche con gli artt. 30, primo comma, e 31, secondo comma, Cost.

Attribuzione di poteri normativi

L’articolo 5 rimette ad un decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri del lavoro, della salute e delle politiche sociali, dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dell'interno, il compito di individuare strutture, tra quelle rette da enti locali, associazioni, fondazioni o cooperative, che siano idonee a espletare le funzioni di casa-famiglia protetta e stipulare con tali strutture apposite convenzioni. Tale decreto deve essere adottato entro 6 mesi dall’entrata in vigore della legge.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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File: Cost221-AC2011.doc