Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Titolo: Disposizioni urgenti per assicurare la regolarità del servizio pubblico di trasporto marittimo D.L. 103/2010 - A.C. 3646 - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale
Riferimenti:
AC N. 3646/XVI     
Serie: Note per la I Commissione affari costituzionali    Numero: 218
Data: 27/07/2010
Descrittori:
COMPAGNIE DI NAVIGAZIONE   SERVIZI PUBBLICI DI TRASPORTO
SOCIETA' DI NAVIGAZIONE TIRRENIA   TRASPORTI MARITTIMI
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni
Altri riferimenti:
DL N. 103 DEL 06-LUG-10     

SIWEB

 

27 luglio 2010

 

n. 218

Disposizioni urgenti per assicurare la regolarità del servizio pubblico di trasporto marittimo

D.L. 103/2010 - A.C. 3646

Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale

 

Numero del disegno di legge di conversione

A.C. 3646

Numero del decreto-legge

103

Titolo del decreto-legge

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 103, recante disposizioni urgenti per assicurare la regolarità del servizio pubblico di trasporto marittimo ed il sostegno della produttività nel settore dei trasporti

Iter al Senato

Sì (A.S. 2262)

Numero di articoli:

1

testo originario

1

testo approvato dal Senato

2

Date:

 

emanazione

6 luglio 2010

pubblicazione in Gazzetta ufficiale

7 luglio 2010

approvazione del Senato

21 luglio 2010

assegnazione

22 luglio 2010

scadenza

6 settembre 2010

Commissione competente

Commissione IX

Stato dell’iter

Sede referente

 

 


Contenuto

L’art. 1, che costituisce il contenuto originario del decreto-legge, prevede la nomina di un amministratore unico della società Tirrenia di Navigazione S.p.A. e Siremar S.p.A., nelle more della procedura di dismissione di tali società. Viene  precisato che tale nomina avviene in deroga agli statuti delle due società.  

Si ricorda che il DPCM 13/3/2009 ha definito criteri di privatizzazione e modalità di dismissione della partecipazione detenuta dallo Stato, tramite Fintecna S.p.A., nel capitale della Tirrenia S.p.A., e di Siremar - società controllata che svolge le attività di trasporto marittimo in Sicilia - autorizzando il Ministero dell’economia e delle finanze ad alienare il 100% della propria partecipazione indiretta nella società insieme alle partecipazioni totalitarie detenute da questa nelle Società marittime regionali e non trasferite gratuitamente alle Regioni ai sensi dell’art. 57 del D.L. n. 112/2008.

La lett. a) stabilisce che con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, venga nominato un amministratore unico delle società Tirrenia e Siremar al quale sono conferiti i più ampi poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria. L’ amministratore unico resterà in carica fino al 30/9/2010 ovvero, se anteriore, fino alla data di cessione dell’intero capitale di Tirrenia. Il decreto di nomina è stato emanato il 14 luglio. La lett. b) esclude la responsabilità civile ed amministrativa per i comportamenti, gli atti e i provvedimenti posti in essere dagli amministratori unici, dai componenti del collegio sindacale, dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, ponendola a carico esclusivamente delle società interessate. Esclude inoltre la responsabilità amministrativo-contabile dei citati soggetti, dei pubblici dipendenti e dei soggetti comunque titolari di incarichi pubblici. Esclude infine che lo svolgimento di funzioni nelle società in oggetto possa costituire motivo per ritenere insussistente, in capo ai soggetti interessati, il possesso dei requisiti di professionalità richiesti per lo svolgimento delle predette funzioni in altre società. La lett. c) consente l’erogazione di nuovi finanziamenti, o il completamento dell’erogazione di finanziamenti già concessi, in favore della Tirrenia, da parte di parte di banche e intermediari autorizzati. La lett. d) infine concede la garanzia dello Stato, mediante Fintecna-Finanziaria per i Settori Industriale e dei Servizi S.p.A., sui crediti di cui alla precedente lett. c), alle condizioni e nei termini previsti dalla comunicazione della Commissione europea 2009/C 16/01 del 22 gennaio 2009.

L’art. 1-bis, introdotto dal Senato, reca disposizioni in materia di autotrasporto di cose per conto terzi e di sostegno del settore aeronautico.

La lettera a) del co. 1 modifica l’art. 83-bis, comma 4, del D.L. n. 112/2008, secondo il quale, per i contratti di trasporto in forma scritta, prezzi e condizioni sono rimessi all'autonomia negoziale delle parti. Il nuovo comma 4 dispone ora che l'importo a favore del vettore deve essere tale da consentire almeno la copertura dei costi minimi di esercizio, che garantiscano, comunque, il rispetto dei parametri di sicurezza previsti dalla legge; i costi minimi vengono individuati nell'ambito degli accordi volontari di settore, conclusi tra organizzazioni associative di vettori rappresentati nella Consulta generale per l'autotrasporto e la logistica e organizzazioni associative dei committenti. Il comma 4-bis prevede che se gli accordi su costi minimi non siano conclusi entro nove mesi dalla entrata in vigore della legge di conversione in esame, i costi saranno determinati, entro i successivi trenta giorni, dall’Osservatorio sulle attività di autotrasporto, ovvero, in mancanza, che applichino i criteri di cui ai co. 6 e 7 dello stesso art. 83-bis, relativi alle modalità di valutazione dei costi e dei corrispettivi da utilizzare per i contratti di trasporto non stipulati in forma scritta. Il comma 4-ter detta norme per il termine di prescrizione dell’azione spettante al vettore nel caso la fattura indichi un corrispettivo inferiore a quello previsto. La determinazione dei corrispettivi viene rimessa alla autonoma contrattazione delle parti quando la prestazione venga effettuata entro un limite di cento chilometri al giorno (comma 4-quater).

La lett. b) del co. 1 sostituisce il co. 12 dell’art. 83-bis, apportando modifiche alla disciplina del pagamento dei contratti di trasporto nei quali siano parte i soggetti che svolgono professionalmente operazioni di trasporto.

Il co. 2 dell’art 1-bis novella il D.Lgs. n. 286/2005, recante Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore. Vengono introdotte norme sul tempo massimo di attesa per l’effettuazione delle operazioni di carico e scarico, denominato periodo di franchigia, che non può essere superiore a due ore; nel caso di superamento, spetta al vettore un indennizzo commisurato al costo orario del lavoro. Altre modifiche recate dal comma 2riguardano la responsabilità per le sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti alle violazioni dei limiti di velocità o per mancata osservanza dei tempi di guida e di riposo, quando il contratto di trasporto non è stato stipulato in forma scritta, nonché disposizioni concernenti gli obblighi di documentazione per il trasporto di merci.  

La lettera g) del comma 2 detta alcune disposizioni in materia di imballaggi delle merci, e dei relativi obblighi di vettore e committente.

Il co. 4 dell’art. 1-bis, infine,  integra la lett. b) dell’art. 4, co. 5, del decreto n. 40/2010 (“D.L. incentivi”), che concerne le finalità tra cui ripartire le risorse disponibili iscritte in conto residui del Fondo per la finanza d’impresa. Il comma 4 specifica che l’assegnazione delle risorse al settore aeronautico può avvenire anche attraverso l’istituzione di un apposito fondo di garanzia da affidare, mediante apposita convenzione, all’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A.

Relazioni allegate o richieste

Al disegno di legge di conversione sono allegate la relazione illustrativa e la relazione tecnica.

 

Precedenti decreti-legge sulla stessa materia

L’art. 26 del D.L. n. 185/2008 ha autorizzato la spesa di 65 milioni di euro per consentire la stipula delle nuove convenzioni ed attivare le procedure di dismissione di Tirrenia. L’art. 19-ter del D.L. n. 135/2009, introdotto dalla legge di conversione, ha dettato norme per disciplinare la procedura di dismissione della società.

Motivazioni della necessità ed urgenza

Il decreto-legge, come risulta dal preambolo, è stato emanato in relazione alla straordinaria necessità ed urgenza di assicurare la regolarità del servizio pubblico di trasporto marittimo e la continuità territoriale con le isole, con particolare riguardo al periodo di picco del traffico estivo.

 

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Le disposizioni del provvedimento in esame appaiono per la maggior parte riconducibili alla materia ordinamento civile, di competenza esclusiva dello Stato.

 

Vengono altresì in rilievo le seguenti materie di competenza esclusiva dello Stato:

-          tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema tributario e contabile dello Stato;

-          ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;

-          ordine pubblico e sicurezza;

-          giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile; giustizia amministrativa;

-          previdenza sociale.

 

Rapporto con altri princìpi costituzionali

L’articolo 1, comma 1, lettera b), primo periodo, prevede un’esenzione dalla responsabilità civile ed amministrativa degli amministratori unici delle società Tirrenia di Navigazione S.p.A. e Siremar S.p.A. nominati ai sensi della lettera a), dei componenti del collegio sindacale e del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari per i comportamenti, gli atti e i provvedimenti posti in essere nel periodo in cui restano in carica i predetti amministratori unici; la responsabilità civile e amministrativa è infatti posta a carico esclusivamente delle società interessate.

Il secondo periodo esclude, negli stessi limiti, la responsabilità amministrativo-contabile dei medesimi soggetti (amministratori, componenti del collegio sindacale, dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari), nonché dei pubblici dipendenti e dei soggetti comunque titolari di incarichi pubblici.

Si osserva che la disposizione dell’articolo 1, comma 1, lettera b), secondo periodo, non chiarisce quali atti e comportamenti dei pubblici dipendenti e dei titolari di incarichi pubblici siano esclusi dalla responsabilità amministrativo-contabile.

 

La disposizione introduce dunque una disciplina speciale in materia di responsabilità, che trova applicazione solo con riferimento a fatti, atti e comportamenti posti in essere da determinati soggetti, in un periodo di tempo specifico.

Viene così introdotta una deroga al principio generale, identificato dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, della responsabilità di ciascuno per gli atti compiuti in violazione di diritti altrui, «regola che discende dallo stesso principio di legalità e di giustiziabilità dei diritti, e che per i pubblici funzionari è espressamente ribadita dall’art. 28 della Costituzione, col rinvio alle “leggi penali, civili e amministrative” caso per caso applicabili» (sentenza n. 154/2004).

Ai fini di un inquadramento costituzionale delle menzionate disposizioni, si ricorda che in numerosi casi la Corte costituzionale ha esaminato fattispecie relative a norme derogatorie, operando le proprie valutazioni alla luce del principio di ragionevolezza desumibile – per costante giurisprudenza costituzionale – dal principio di uguaglianza di cui all’art. 3 Cost.

La giurisprudenza costituzionale ha rilevato che nella struttura della norma derogatoria deve rinvenirsi una specifica causa giustificatrice, dalla quale si possano dedurre, sul piano costituzionale, le ragioni poste a base della deroga da essa prevista (in tal senso v. da ultimo le sentt. 310/2006 e 432/2005).

Più specificamente, “in presenza di norme generali e di norme derogatorie, in tanto può porsi una questione di legittimità costituzionale per violazione del principio di eguaglianza, in quanto si assuma che queste ultime, poste in relazione alle prime, siano in contrasto con tale principio; viceversa, quando si adotti come tertium comparationis la norma derogatrice, la funzione del giudizio di legittimità costituzionale non può essere se non il ripristino della disciplina generale, ingiustificatamente derogata da quella particolare, non l’estensione ad altri casi di quest’ultima (cfr. ord. n. 666/1988, ord. n. 582/1988, sent. n. 383/1992) (C. cost. sent. 298/1994, ma sul punto v. già la sent. 2/1982).

Si segnala che la Commissione Affari costituzionali del Senato ha espresso sul decreto-legge in esame un parere non ostativo, segnalando che all'articolo 1, comma 1, lettera b), le limitazioni di responsabilità civile, amministrativa e contabile ivi previste possono determinare profili di incompatibilità con il principio di responsabilità dei pubblici dipendenti, di cui all'articolo 28 della Costituzione (20 luglio 2010).

 

Si ricorda altresì che una esenzione di responsabilità per alcuni versi assimilabile a quella in esame è prevista dall’articolo 3, comma 1, del DL 134/2008 (cd. decreto salva-Alitalia). In tal caso l’esenzione di responsabilità riguardava atti e comportamenti precedenti l’entrata in vigore del decreto ed era espressamente giustificata da ragioni di preminente interesse pubblico.

In particolare l’art. 3, comma 1, DL 134/2008, prevede che in relazione ai comportamenti, atti e provvedimenti che siano stati posti in essere dal 18 luglio 2007 fino alla data di entrata in vigore del presente decreto al fine di garantire la continuità aziendale di Alitalia-Linee aeree italiane S.p.A., nonché di Alitalia Servizi S.p.A. e delle società da queste controllate, in considerazione del preminente interesse pubblico alla necessità di assicurare il servizio pubblico di trasporto aereo passeggeri e merci in Italia, in particolare nei collegamenti con le aree periferiche, la responsabilità per i relativi fatti commessi dagli amministratori, dai componenti del collegio sindacale, dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, è posta a carico esclusivamente delle predette società. Negli stessi limiti è esclusa la responsabilità amministrativa-contabile dei citati soggetti, dei pubblici dipendenti e dei soggetti comunque titolari di incarichi pubblici.

 

La Commissione Affari costituzionali della Camera, nel parere del 16 ottobre 2008 sul DL 134/2008 (AC 1742), ha formulato un’osservazione in riferimento al citato articolo 3, comma 1, richiedendo alle Commissioni di merito di valutare l’opportunità di precisare la specifica causa giustificatrice che, secondo i criteri di ragionevolezza desumibili dal principio di uguaglianza, evidenzia, sul piano costituzionale, le ragioni poste a base della deroga da esso prevista.

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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File: Cost218-AC3646.doc