Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Titolo: Accordo di stabilizzazione ed associazione tra la CE e gli Stati membri dell'Unione europea, e la Serbia - A.C. 3620 - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale
Riferimenti:
AC N. 3620/XVI     
Serie: Note per la I Commissione affari costituzionali    Numero: 216
Data: 20/07/2010
Descrittori:
RATIFICA DEI TRATTATI   SERBIA
UNIONE EUROPEA     
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

SIWEB

 

20 luglio 2010

 

n. 216

Accordo di stabilizzazione ed associazione tra la CE
e gli Stati membri dell’Unione europea, e la Serbia

A.C. 3620

Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale

 

Numero del progetto di legge

A.C. 3620

Titolo

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra, con Allegati, Protocolli e Atto finale e Dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 29 aprile 2008

Iniziativa

Governo

Iter al Senato

No

Numero di articoli

4

Date:

 

adozione quale testo base

 

richiesta di parere

 

Commissione competente

III Commissione (Affari esteri)

Sede e stato dell’iter

Non ancora iniziato l’esame

Iscrizione nel programma dell’Assemblea

No

 

 


Contenuto

L’articolato

L’Accordo comprende un Preambolo, 139 articoli raggruppati in dieci titoli, 7 Allegati e 7 Protocolli.

Gli obiettivi dell’Accordo con la Serbia, delineati nell’articolo 1, sono quelli di: aiutare il Paese a consolidare la democrazia e lo Stato di diritto e contribuire alla sua stabilizzazione politica, economica ed istituzionale; favorire il dialogo per consentire lo sviluppo delle relazioni politiche tra le Parti;  sostenere la Serbia nello sviluppo della cooperazione economica e internazionale e nel completamento della transizione verso un’economia di mercato; instaurare progressivamente una zona di libero scambio tra la Comunità europea e la Serbia; promuovere la cooperazione regionale.

L’Associazione verrà realizzata progressivamente durante un periodo transitorio non superiore ai sei anni. Il Consiglio di Stabilizzazione e di Associazione (CSA), istituito dall’ASA, valuterà periodicamente, di norma una volta l’anno, lo stato di attuazione dell’accordo e l’adozione delle riforme da parte della Serbia. In tale valutazione si terrà conto delle priorità di intervento stabilite nel Partenariato europeo e si assicurerà la coerenza con i meccanismi istituiti nel quadro del PSA. Entro tre anni dall’entrata in vigore dell’Accordo, lo stesso Consiglio procederà ad una revisione completa dello stato della sua applicazione (tale revisione non si applica al Titolo IV – Libera circolazione delle merci - per il quale è previsto un calendario specifico) e deciderà sulle fasi successive del Processo di Associazione (art. 8).

L’ASA è concluso a tempo indeterminato, ma è prevista la possibilità per ciascuna parte di denunciare l’accordo, che cessa di applicarsi sei mesi dopo la notifica all’altra Parte, o di sospenderlo con effetto immediato qualora l’altra Parte venga meno a uno dei suoi elementi essenziali (art. 133). L’ASA entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data del deposito dell’ultimo strumento di ratifica da parte dei firmatari (art. 138). In attesa del compimento delle suddette procedure, è prevista la possibilità dell’entrata in vigore di determinate parti dell’Accordo, segnatamente quelle relative alla libera circolazione delle merci e le disposizioni pertinenti in materia di trasporti, mediante il richiamato Accordo Interinale (art. 139).

 

Princìpi generali, dialogo politico, cooperazione regionale

I princìpi generali rispetto ai quali le Parti si impegnano ad ispirare la politica interna ed estera sono: il rispetto dei princìpi democratici e dei diritti umani; il rispetto dei principi del diritto internazionale - con particolare riferimento alla piena collaborazione con il tribunale ONU per i crimini nella ex Jugoslavia - e dello Stato di diritto; il rispetto dei principi dell'economia di mercato; la lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (ADM); il rispetto dei princìpi relativi alla promozione della pace e della stabilità a livello internazionale e regionale; il rispetto e la tutela delle minoranze, individuati come elementi fondamentali del processo di stabilizzazione e associazione; lo sviluppo di relazioni di buon vicinato, da perseguire mediante progetti di comune interesse soprattutto nel campo della lotta al crimine organizzato, alla corruzione, al riciclaggio di denaro, all’immigrazione clandestina, ai traffici illegali di persone, di armi leggere e di stupefacenti. Tale sviluppo è definito come essenziale per l’incremento delle relazioni e della cooperazione tra l’Ue e la Serbia e contribuisce pertanto alla stabilità regionale; la lotta contro ogni forma di terrorismo e al rispetto degli obblighi internazionali in materia (Titolo I, articoli da 2 a 7).

E’ previsto un periodo transitorio della durata massima di sei anni – suddiviso in due fasi - per la realizzazione dell’Associazione, durante il quale verranno applicate gradualmente le disposizioni dell’ASA: le due fasi hanno lo scopo di consentire, dopo i primi tre anni, una completa revisione sull’applicazione dell’Accordo da parte del Consiglio di stabilizzazione e di associazione (CSA), istituito dall’articolo 115 dell’Accordo stesso (Titolo I, articolo 8).

Il titolo II (articoli da 10 a 13) riguarda lo sviluppo del dialogo politico a livello bilaterale, multilaterale e regionale. Il dialogo politico bilaterale è mirato a facilitare la progressiva convergenza di posizioni sulle questioni internazionali, la cooperazione regionale e lo sviluppo di relazioni di buon vicinato, e a favorire la comunanza di vedute sulla sicurezza e la stabilità in Europa. Il dialogo politico avviene in seno al CSA (Consiglio di stabilizzazione), ma anche, su richiesta delle Parti, a livello di alti funzionari o attraverso i canali diplomatici (articolo 11).

L’Accordo in esame prevede altresì il dialogo politico a livello parlamentare, nell’ambito di un apposito Comitato parlamentare di stabilizzazione e di associazione (articolo 12), istituito (a norma dell’articolo 121 dell’Accordo) quale foro di consultazione tra Parlamentari europei, da un lato, e bosniaci, dall’altro. Il Comitato decide la frequenza, il calendario e il turno di presidenza delle proprie riunioni in base al proprio regolamento interno. Il dialogo politico può svolgersi a livello multilaterale e regionale, anche nell’ambito del Forum UE-Balcani occidentali (articolo 13).

Il titolo III (articoli da 14 a 17) riguarda la cooperazione regionale.

In particolare, ai sensi dell’articolo 14 la Serbia si impegna a promuovere attivamente la cooperazione regionale mentre l’Ue, per parte sua, sostiene progetti aventi dimensione regionale o transfrontaliera attraverso programmi di assistenza tecnica. Belgrado darà attuazione agli accordi bilaterali esistenti ed all’Accordo per la costituzione di un’area regionale di libero scambio-nuovo firmato a Bucarest il 19 dicembre 2006.

La Serbia, entro due anni dall’entrata in vigore dell’Accordo in esame, stipulerà convenzioni bilaterali sulla cooperazione regionale con i Paesi che hanno già sottoscritto un ASA, sulla base dei seguenti elementi: il dialogo politico; l’instaurazione di una zona di libero scambio in conformità con le disposizioni dell’OMC; concessioni reciproche in materia di circolazione dei lavoratori, stabilimento, prestazione di servizi, pagamenti correnti e circolazione dei capitali; disposizioni relative alla cooperazione in altri settori, segnatamente in materia di giustizia e affari interni (articolo 15).

Belgrado si impegna altresì ad avviare la cooperazione regionale con gli altri Paesi coinvolti nel processo di stabilizzazione e di associazione (PSA), nei settori contemplati dall’Accordo in esame (articolo 16), nonché con qualsiasi Paese candidato all’adesione all’UE, concludendo apposite convenzioni.

Con la Turchia, che ha instaurato un’unione doganale con l’UE, la Serbia dovrà concludere un accordo per l’istituzione di una zona di libero scambio al fine di realizzare una analoga area e liberalizzare lo stabilimento e la prestazione di servizi in misura equivalente al presente Accordo (articolo 17).

 

Disposizioni istituzionali, generali e finali (titolo X)

E’ prevista l’istituzione di un Consiglio di Stabilizzazione e di Associazione (CSA), incaricato di sorvegliare l’applicazione e l’attuazione dell’Accordo e composto, da un lato, dai membri del Consiglio UE e della Commissione e, dall’altro, da membri del governo serbo. Il CSA è presieduto a turno da un rappresentante della UE e da un rappresentante serbo (conformemente al proprio regolamento interno) e si riunisce ad intervalli regolari e quando le circostanze lo richiedano. Il CSA ha il potere di prendere decisioni relativamente al campo di applicazione dell’Accordo, nei casi contemplati dall’ASA stesso. Tali decisioni sono vincolanti per le Parti, che adottano le misure necessarie per la loro attuazione. Il CSA può altresì formulare raccomandazioni (articoli 119-121).

Il CSA è assistito dal Comitato di Stabilizzazione e di Associazione (ComSA) composto, da un lato, da membri del Consiglio UE e della Commissione e, dall’altro, da rappresentanti del governo serbo. Le sue funzioni sono stabilite dal regolamento interno del CSA, il quale può altresì delegare alcuni poteri al Comitato. Entro la fine del primo anno successivo alla data di entrata in vigore dell’ASA, il ComSA crea i sottocomitati necessari per la corretta applicazione dell’ASA. E’ specificatamente prevista la creazione di un Sottocomitato per le questioni connesse ai fenomeni migratori. Il CSA può decidere l’istituzione di qualsiasi altro comitato o organo speciale che lo assista nell’esercizio delle sue funzioni (articoli 122-124).

L’articolo 125 stabilisce infine la creazione di un Comitato Parlamentare di Associazione e Stabilizzazione, quale sede di incontri e scambi di opinione tra membri del Parlamento europeo e di quello serbo.

L’ASA prevede apposite clausole a garanzia della tutela giuridica e amministrativa dei diritti individuali e di proprietà delle persone fisiche e giuridiche di ciascuna Parte a parità di condizioni con i rispettivi cittadini (articolo 126) e della possibilità di adottare eventuali misure ritenute necessarie per motivi di sicurezza interna ed internazionale (articolo 127). Nei settori contemplati dall’Accordo, il regime applicato dalla Serbia nei confronti della Comunità non deve determinare una discriminazione tra Stati membri, loro cittadini, società o imprese. Del pari, la Comunità non deve discriminare tra cittadini, società o imprese della Serbia (articolo 128).

L’Accordo prevede l’obbligo delle Parti di adottare tutti i provvedimenti necessari per l’adempimento degli impegni previsti dall’Accordo e per la realizzazione degli obiettivi in esso delineati. Nel caso in cui una delle Parti ritenga che l’altra Parte non abbia ottemperato ad un obbligo sancito dall’accordo, essa può adottare le misure opportune, previa informazione - ad eccezione dei casi particolarmente urgenti - ed esame della questione da parte del CSA. L’ASA prevede che le Parti deferiscano qualsiasi controversia relativa all’applicazione o interpretazione dell’Accordo al CSA, che può comporre la questione mediante una decisione vincolante. Per le questioni che rientrano nel campo di applicazione del Protocollo N. 7 sulla composizione delle controversie, una qualsiasi delle Parti può chiedere che sia applicata la procedura di arbitrato a norma di tale Protocollo quando la controversia non sia stata risolta entro due mesi dalla notifica all’altra Parte ed al CSA (articoli 129 e 130).

L’articolo 131 stabilisce che finché i cittadini e gli operatori economici non godranno di uguali diritti in base all’applicazione dell’ASA, sono fatti salvi i diritti loro garantiti dagli accordi bilaterali in vigore tra la Serbia e uno o più Stati membri.

Le disposizioni finali disciplinano la durata (articolo 133), l’ambito territoriale di applicazione, dal quale è escluso il Kossovo ai sensi della risoluzione 1244 del Consiglio di Sicurezza ONU e senza alcun pregiudizio della questione dello status del Paese (articolo 135), le versioni linguistiche (articolo 137) e l’entrata in vigore dell’accordo (articolo 138), con particolare riferimento alle disposizioni relative alla libera circolazione delle merci e in materia di trasporti applicate mediante la conclusione di un Accordo Interinale(articolo 139).

L’Accordo è corredato da sette Allegati e sette Protocolli che costituiscono parte integrante dell’Accordo, al pari dell’Accordo quadro sui principi generali della partecipazione della Serbia e Montenegro ai programmi comunitari firmato il 21.11.04 (art. 132).

 

Allegato I (art. 21) Concessioni tariffarie accordate dalla Serbia ai prodotti industriali della Comunità

Allegato II (art. 26) Definizione dei prodotti “baby beef

Allegato III (art. 27) Concessioni tariffarie accordate dalla Serbia ai prodotti agricoli della Comunità

Allegato IV (art. 29) Concessioni accordate dalla Comunità ai prodotti della pesca serbi

Allegato V (art. 30) Concessioni accordate dalla Serbia ai prodotti della pesca della Comunità

Allegato VI (art. 52)Stabilimento: servizi finanziari

Allegato VII (art. 75) Diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale.

 

Protocollo N. 1 (art. 25) Relativo agli scambi di prodotti agricoli trasformati tra la Comunità e la Serbia

Protocollo N. 2 (art. 28) Vino e bevande spiritose

Protocollo N. 3 (art. 44) Relativo alla definizione della nozione di “prodotti originari” e ai metodi di cooperazione amministrativa

Protocollo N. 4            (art. 61) In materia di trasporti terrestri

Protocollo N. 5            (art. 73) Relativo agli aiuti di Stato all’industria siderurgica

Protocollo N. 6 (art. 99) Relativo all’assistenza amministrativa reciproca in materia doganale

Protocollo N. 7 (art. 129) Composizione delle controversie.

 

 

Il disegno di legge si compone di 4 articoli, il primo dei quali concerne l’autorizzazione alla ratifica dell’Accordo di stabilizzazione e associazione tra UE e Serbia, mentre il secondo contiene il relativo ordine di esecuzione.

L’articolo 3 riporta la norma di copertura del provvedimento, i cui oneri sono valutati in 8.472 euro annui con decorrenza dal 2010. I fondi necessari si reperiscono con corrispondente riduzione dello stanziamento del programma “Fondi di riserva e speciali” – afferente alla missione “Fondi da ripartire” – dello stato di previsione 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze, con parziale utilizzazione dell’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

Gli oneri che la ratifica dell’ASA comporta derivano in particolare da due articoli del Protocollo n. 6 sull’assistenza amministrativa reciproca in materia doganale: si tratta delle spese di missione e di viaggio per l’eventuale partecipazione di funzionari italiani che partecipino, a norma del comma 4 dell’articolo 7 del Protocollo, ad indagini nel territorio dell’altra Parte contraente, ovvero che intervengano (articolo 11 del Protocollo) in qualità di periti e testimoni.

L’articolo 4, infine, prevede l’entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica per il giorno successivo a quello della pubblicazione in gazzetta ufficiale.

 

Relazioni allegate

Oltre che dalla relazione introduttiva e dalla relazione tecnica, il disegno di legge è accompagnato da un'Analisi tecnico-normativa (ATN) e da un'Analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR).

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento si inquadra nell’ambito delle materie di cui all’articolo 117, comma 2, lettera a) della Costituzione (politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea), demandate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servizio Studi – Dipartimento Istituzioni

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File: Cost216-AC3620.doc