Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento istituzioni | ||
Titolo: | Parità di accesso agli organi di amministrazione delle società quotate - A.C. 2426 - Testo unificato - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale | ||
Riferimenti: |
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Serie: | Note per la I Commissione affari costituzionali Numero: 212 | ||
Data: | 14/07/2010 | ||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni |
14 luglio 2010 |
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n. 212 |
Parità di
accesso agli organi di amministrazione
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Numero del progetto di legge |
A.C. 2426 – Testo unificato |
Titolo |
Disposizioni in materia di parità di accesso agli organi delle società quotate in mercati regolamentati |
Iniziativa |
Golfo e altri, Mosca ed altri |
Iter al Senato |
No |
Numero di articoli |
3 |
Date: |
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adozione quale testo base |
30 giugno 2010 |
richiesta di parere |
7 luglio 2010 |
Commissione competente |
VI Finanze |
Sede e stato dell’iter |
Referente |
Iscrizione nel programma dell’Assemblea |
No |
Il testo unificato delle proposte di legge in esame, in relazione alla scarsa rappresentatività delle donne nei consigli di amministrazione delle società per azioni quotate nei mercati regolamentati, integra il d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, recante il testo unico dell’intermediazione finanziaria (TUF), al fine di bilanciare la rappresentanza tra generi nei suddetti consigli di amministrazione.
Secondo la relazione illustrativa dell’A.C. n. 2426, la proposta di legge si pone appunto “l'obiettivo di riequilibrare l'accesso alle cariche direttive delle sole società quotate in borsa che, come si evince dai dati riportati, sono quasi «off-limits» per le donne. E ciò nonostante il fatto che esse operino su un mercato regolamentato e impieghino modelli di gestione manageriale basati sulla professionalità degli amministratori piuttosto che sull'affectio societatis dei singoli partecipanti all'impresa, come accade invece per le società di persone e per molte società a responsabilità limitata, di solito piccole e a conduzione familiare. Questi ultimi sono aspetti che avrebbero dovuto rendere le società quotate più aperte a una selezione del personale dirigente fondata su criteri schiettamente meritocratici, con l'impiego dei quali la presenza delle donne nei board direttivi avrebbe sicuramente e spontaneamente raggiunto livelli di equilibrio rispetto a quella maschile. Nella realtà dei fatti ciò però non è accaduto e non accadrà senza un correttivo adeguato, a causa della diffusione di ostacoli culturali al pieno riconoscimento delle pari opportunità nei gradini superiori della scala gerarchica dell'impresa. La presente proposta di legge, perciò, intende fornire un correttivo alla situazione di cronico squilibrio nella rappresentanza dei generi nelle postazioni apicali delle imprese quotate.”.
Nel dettaglio, l’articolo 1 del testo in esame integra l'articolo 147-ter del TUF. Tale articolo, nella versione vigente, stabilisce che lo statuto delle società preveda che i componenti del consiglio di amministrazione siano eletti sulla base di liste di candidati e determini la quota minima di partecipazione richiesta per la presentazione di esse, in misura non superiore a un quarantesimo del capitale sociale o alla diversa misura stabilita dalla Consob con regolamento, tenendo conto della capitalizzazione, del flottante e degli assetti proprietari delle società quotate. Le liste devono quindi indicare quali sono gli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge e dallo statuto, potendo quest’ultimo prevedere che, ai fini del riparto degli amministratori da eleggere, non si tenga conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta dallo statuto per la presentazione delle stesse.
Il testo unificato in esame aggiunge quindi al testo dell’attuale articolo 147-ter del TUF un comma 1-bis, che affida allo statuto delle società il compito di prevedere che il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base a un criterio che assicura l'equilibrio tra i generi, intendendosi tale equilibrio raggiunto quando il genere meno rappresentato all'interno dell'organo amministrativo ottenga almeno un terzo degli amministratori eletti.
Il riparto sopra indicato si applica per tre mandati consecutivi e, qualora non sia rispettato dalla composizione del consiglio di amministrazione risultante dall'elezione, i componenti eletti decadono dalla carica. Nel caso di sostituzione di uno o più amministratori prima della scadenza del termine, i nuovi amministratori sono nominati nel rispetto del medesimo riparto. Tali disposizioni si applicano anche alle società organizzate secondo il sistema monistico.
Il testo unificato in esame aggiunge poi al testo dell’attuale articolo 147-quater del TUF un comma 1-bis secondo cui, qualora il consiglio di gestione sia costituito da un numero di componenti non inferiore a tre, ad esso si applicano le disposizioni di cui al sopra richiamato articolo 147-ter, comma 1-ter.
Con riguardo alla composizione del collegio sindacale, all’articolo 148 viene aggiunto un comma 1-bis, ai sensi del quale l'atto costitutivo della società deve stabilire che il riparto dei membri sia effettuato in modo che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei membri effettivi del collegio sindacale, dovendosi tale riparto applicare per tre mandati consecutivi. Qualora la composizione del consiglio sindacale risultante dall'elezione non rispetti il riparto così previsto, i componenti eletti decadono dalla carica. Nel caso di sostituzione di uno o più sindaci prima della scadenza del termine, i nuovi sindaci sono nominati nel rispetto del medesimo riparto.
L’articolo 2 del testo in esame prevede inoltre che le disposizioni così introdotte nel TUF si applicano a decorrere dal primo rinnovo degli organi di amministrazione e degli organi di controllo delle società quotate in mercati regolamentati e, comunque, non prima di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
L’articolo 3 del testo in esame stabilisce che le nuove disposizioni inserite nel TUF si applicano anche alle società controllate da pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 2359, primo e secondo comma, del codice civile, non quotate in mercati regolamentati.
Alle proposte di legge originarie sono allegate le relazioni illustrative.
La proposta di legge interviene nella materia dei mercati finanziari, riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione.
In relazione alla proposta di legge in esame viene in
rilievo l’articolo 51 della Costituzione
che, al primo comma (come riformulato dalla l. cost. n. 1/2003), solo per
le cariche elettive e agli altri uffici pubblici, riconosce, il diritto del cittadino di accedere
in condizioni di eguaglianza alle, a garanzia del quale
In materia societaria, inoltre, viene in rilievo l’articolo 41 della Costituzione sulla libertà di iniziativa economica privata, in relazione alla quale indirizzi consolidati della giurisprudenza costituzionale fanno presente che si tratta di libertà non riconosciuta dalla Costituzione in modo assoluto, ma solo entro i limiti fissati del secondo comma dell’articolo 41, che richiama altrettanti principi costituzionali, quali la libertà, la sicurezza, la dignità umana e l’utilità sociale.
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File: Cost212-AC2426TU.doc