Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Titolo: Associazioni di tutela delle persone disabili - A.C. 1732 - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale
Riferimenti:
AC N. 1732/XVI     
Serie: Note per la I Commissione affari costituzionali    Numero: 210
Data: 22/06/2010
Descrittori:
CENTRI E STRUTTURE DI UTILITA' SOCIALE   HANDICAPPATI
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

 

23 giugno 2010

 

n. 210

Associazioni di tutela delle persone disabili

A.C. 1732

Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale

 

Numero del progetto di legge

A.C. 1732

Titolo

Disposizioni sulle associazioni di tutela delle persone disabili

Iniziativa

Parlamentare

Iter al Senato

No

Numero di articoli

1

Date:

 

adozione quale testo base

15 aprile 2010

richiesta di parere

9 giugno 2010

Commissione competente

XII Commissione affari sociali

Sede e stato dell’iter

Sede referente - Concluso l’esame degli emendamenti

Iscrizione nel programma dell’Assemblea

No

 


Contenuto

La proposta di legge A.C. 1732, adottata come testo base nella seduta del 15 aprile scorso, estende alle organizzazioni, federazioni e associazioni a carattere nazionale di persone disabili e dei loro familiari che, senza fini di lucro, operano per la tutela dei diritti delle persone disabili, l’applicazione di alcune disposizioni della legge 30 marzo 2001, n. 152, disciplinante gli istituti di patronato e di assistenza sociale. A tale proposito, la relazione illustrativasottolinea che gli organismi citati, oltre a collaborare quotidianamente con organi della pubblica amministrazione, si sono posti, negli anni più recenti, come autorevoli interlocutori delle istituzioni per confrontare le iniziative da intraprendere a livello nazionale nel settore della disabilità.

La proposta si compone di un unico articolo che ha subito alcune modifiche nel corso dell’esame presso la XII Commissione.

Le disposizioni della legge 152/2001 richiamate sono quelle di cui agli articoli 7 (Funzioni), 8 (Attività di consulenza, di assistenza e di tutela), 9 (Attività di assistenza in sede giudiziaria), 10 (Attività diverse) e 13 (Finanziamento).Viene poi disposta l’applicazione, alle medesime organizzazioni,  federazioni e associazioni degli articoli 14, 15, 16 e 17, concernenti, rispettivamente, gli adempimenti, la vigilanza, il commissariamento, lo scioglimento e i divieti e le sanzioni, nonché, limitatamente ai contributi che concorrono al finanziamento degli istituti (art.13), l'articolo 18, comma 1, della legge n. 152 del 2001, che prevede per questi un regime fiscale più favorevole (comma 1).

I commi 2 e 3, aggiunti durante l’esame in commissione,  prevedono che la domanda di riconoscimento presentata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - e sulla quale il Ministero si pronuncia entro novanta giorni - deve essere accompagnata da garanzie finanziarie patrimoniali e tecniche da definirsi con apposito decreto ministeriale (comma 2). Con il medesimo decreto vengono altresì definite procedure e modalità di verifica e controllo per assicurare che le attività degli istituti di patronato, riguardino unicamente il conseguimento di prestazioni o diritti relativi al riconoscimento dell'invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità (comma 3).

Relazioni allegate

Si tratta di una proposta di legge di iniziativa parlamentare, corredata, pertanto, della sola relazione illustrativa

 

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento in esame appare riconducibile principalmente alla materie ordinamento civile e previdenza sociale, di competenza esclusiva dello Stato.

Possono altresì rilevare le materie sistema tributario e contabile dello Stato; ordinamento e organizzazione amministrativo dello Stato e degli enti pubblici nazionali e giurisdizione e norme processuali, di competenza esclusiva dello Stato, tutela e sicurezza del lavoro e profession, di competenza concorrente e assistenza sociale, di competenza residuale delle regioni.

 

Attribuzione di poteri normativi

La proposta di legge rimette ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali la definizione delle garanzie finanziarie patrimoniali e tecniche dirette a dimostrare l’adeguatezza patrimoniale dei costituendi istituti di patronato e le procedure e le modalità di verifica e controllo dell’attività degli istituti medesimi.  

 

Si valuti l’opportunità di specificare la natura regolamentare del decreto previsto dall’articolo 1, comma 2.

 

Formulazione del testo

L’articolo 1, comma 1, prevede che le attività di informazione, assistenza e tutela attribuite alle associazioni di tutela dei disabili concernano esclusivamente la specifica categoria di competenza.

Dall’applicabilità dell’articolo 8 L 152/2001 discende che le attività di consulenza, di assistenza e di tutela degli istituti di patronato riguardano:

a) il conseguimento, in Italia e all'estero, delle prestazioni in materia di previdenza e quiescenza obbligatorie e di forme sostitutive e integrative delle stesse;

b) il conseguimento delle prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale;

c) il conseguimento delle prestazioni di carattere socio-assistenziale, comprese quelle in materia di emigrazione e immigrazione;

d) il conseguimento, in Italia e all'estero, delle prestazioni erogate dai fondi di previdenza complementare, anche sulla base di apposite convenzioni con gli enti erogatori.

Il comma 3 rimette peraltro ad un decreto ministeriale la definizione di procedure e modalità di verifica e controllo per assicurare che le attività degli istituti di patronato, riguardino unicamente il conseguimento di prestazioni o diritti relativi al riconoscimento dell'invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità.

 

Il comma 3, che determina il contenuto di un decreto ministeriale di verifica e controllo, sembra dunque avere una portata limitativa rispetto al comma 1, delimitando l’attività di assistenza e tutela non solo alla categoria di competenza di ciascuna associazione ma anche al conseguimento di prestazioni e diritti connessi alla disabilità.

Si valuti in proposito l’opportunità di un coordinamento tra il comma 1 ed il comma 3.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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File: Cost210-AC1732.doc