Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Titolo: Sicurezza stradale - A.C. 44-B Nuovo testo - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale
Riferimenti:
AC N. 1075/XVI   AC N. 1101/XVI
AC N. 1190/XVI   AC N. 1469/XVI
AC N. 1488/XVI   AC N. 1717/XVI
AC N. 1737/XVI   AC N. 1766/XVI
AC N. 1998/XVI   AC N. 2177/XVI
AC N. 2299/XVI   AC N. 2322/XVI
AC N. 2349/XVI   AC N. 2406/XVI
AC N. 2480/XVI   AC N. 419/XVI
AC N. 44/XVI   AC N. 471/XVI
AC N. 649/XVI   AC N. 772/XVI
AC N. 844/XVI   AC N. 965/XVI
AC N. 44-B/XVI     
Serie: Note per la I Commissione affari costituzionali    Numero: 206
Data: 16/06/2010
Descrittori:
DIRITTO DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE   DISPOSITIVI DI SICUREZZA
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

 

16 giugno 2010

 

n. 206

Sicurezza stradale

A.C. 44-B Nuovo testo

Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale

 

Numero del progetto di legge

44-B e abb.

Titolo

Disposizioni in materia di sicurezza stradale

Iniziativa

Parlamentare

Iter al Senato

Approvato con modifiche il 6 maggio 2010

Numero di articoli

63

Date:

 

adozione quale testo base

9 giugno 2010

richiesta di parere 

9 giugno 2010

Commissione competente

IX trasporti

Sede e stato dell’iter

Sede referente – Concluso l’esame degli emendamenti

Iscrizione nel programma dell’Assemblea

No

 


Contenuto

Il testo unificato delle proposte di legge C 44-B e abbinate, approvato dalla Camera il 21 luglio 2009, è stato trasmesso con modifiche dal Senato il 6 maggio scorso. La IX Commissione ha concluso l’esame il 9 giugno, approvando alcuni emendamenti sulle parti modificate o introdotte dal Senato. Il provvedimento è finalizzato all’incremento dei livelli di sicurezza della circolazione stradale, attraverso misure sanzionato­rie, di prevenzione, e volte in generale a migliorare gli standard di sicurezza, anche in relazione agli obiettivi di riduzione del numero delle vittime degli incidenti stradali, stabiliti in sede comunitaria.

Per quanto riguarda le modifiche introdotte dal Senato, e quelle approvate dalla IX Commissione, si segnalano in particolari i seguenti articoli:

- all’art. 2, la disposizione volta a favorire l'impiego dei veicoli ad alimentazione a metano, elettrica o ibri­da, viene estesa anche ai veicoli alimentati a GPL;

- all'art. 6 è stata incrementata di circa cinque volte la sanzione per i soggetti diversi dagli enti proprietari, che violano le disposizioni in materia di mantenimento in perfetta efficienza e di collocazione della segnaletica stradale, nonché di divieto di apporre sulla stessa altri segnali;

- all’art. 11, sono state riformulate le disposizioni volte a contrastare l'intestazione fittizia dei veicoli, stabilendo che dalla carta di circolazione o dal certifi­cato di circolazione debba risultare in modo chiaro il soggetto responsabile della circolazione del veicolo, e prevedendo sanzioni non soltanto a carico di chi richieda il rilascio dei documenti in contrasto con questi requisiti, ma anche di chi lo abbia ottenuto. Si prevede inoltre che le sanzioni si applichino anche al soggetto che presta il proprio nome, vale a dire il soggetto proprietario dissimulato;

- all’art. 14 sono state aumentate le sanzioni pecu­niarie per chi produce, pone in commercio o vende ciclomotori che sviluppino una velocità superiore a 45 km/h;

- all’art. 16, è stato elevato da 65 a 70 anni il limite massimo di età per guidare autobus, autocarri, auto­treni, autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone;

- all’art. 19 si prevede che non possano conseguire la patente di guida coloro che illecitamente importa­no, esportano, acquistano e ricevono a qualsiasi titolo o comunque detengono sostanze stupefacenti o psicotrope, che siano già stati condannati per reati contro la persona, contro il patrimonio, connessi a sostanze stupefacenti o consistenti in violazioni del C.d.S.. Si prevede inoltre che non possano di nuovo conseguire la patente di guida le persone cui sia applicata per la seconda volta la revoca della paten­te, con la sentenza di condanna per il reato di cui al terzo periodo del co. 2 dell'art. 222 (omicidio colposo commesso da soggetto in stato di ebbrezza o di alterazione per uso di stupefacenti);

- all'articolo 22 vengono introdotte disposizioni in materia di punteggio della patente, prevedendo che il recupero di 6 punti, conseguente alla frequenza di corsi di aggiornamento, e di 9 punti, per i titolari di certificato di abilitazione professionale, sia subordinato al superamento di una prova di esame le cui modalità saranno stabilite con decreto ministe­riale. E’ stata anche inserita una previsione di carat­tere premiale, per cui, per i primi tre anni dal rilascio della patente, la mancanza di violazioni che comportano la riduzione di punti determina l'attribuzione di 1 punto all'anno;

- nell’ambito dello stesso art. 22, è stata introdotta una disposizione con cui si prevede la perdita di 5 punti per conducenti di età inferiore a 21 anni, neo­patentati e conducenti professionali che guidino con tasso alcolemico compreso tra 0 e 0,5. Va in proposi­to ricordato che l’art. 34 del testo – non modificato – ha introdotto il divieto assoluto di assunzione di be­vande alcoliche per: i conducenti di età inferiore a 21 anni e i conducenti nei primi 3 anni dal conseguimen­to della patente di guida di categoria B, i conducenti che esercitano l'attività di trasporto di persone e di cose, i conducenti di mezzi di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, nonché i conducenti di autobus destinati al trasporto di persone;

- all’art. 23, è stata introdotta una norma in base alla quale, al primo rilascio della patente e al rilascio del certificato di abilitazione professionale, l'interessato debba esibire apposita certificazione da cui risulti il non abuso di sostanze alcoliche e il non uso di sostanze stupefacenti e psicotrope. La stessa certificazione deve essere presentata anche per la revisione o la conferma di validità delle patenti possedute, nel caso di conducenti professionali;

- all’art. 25, che prevede la destinazione dei proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità stabiliti dall’art. 142 C.d.S., nella misura del 50% all’ente proprietario della strada (o concessionario) e del 50% all’ente da cui dipende l’organo accertatore, si prevede che cia­scun ente locale debba trasmettere annualmente, in via informatica, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero dell'interno, entro il 31 mag­gio, una relazione in cui è indicato, con riferimento all'anno precedente, l'ammontare complessivo dei proventi derivanti da sanzioni pecuniarie. Tali proven­ti vengono ridotti del 30% annuo per gli enti locali che non trasmettano tale relazione, ovvero che utilizzino i proventi in modo difforme da quanto previsto dall’art. 208, co. 4, C.d.S. (corsi didattici finalizzati all'educa­zione stradale, miglioramento della circolazione sulle strade, potenziamento e miglioramento della segna­letica stradale, interventi per la mobilità ciclistica, tutela degli utenti deboli) e dall’art. 142, C.d.S., come modificato dall’art. 25 in esame (interventi di manu­tenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e dei relativi impianti, arredi, attrezzature e pertinenze, nonché al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ivi comprese le spese relati­ve al personale). Sempre nell’ambito dell’art. 25, è stataintrodotta una disposizione secondo la quale i dispositivi finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni (autovelox) non possono essere utilizzati o installati ad una distanza inferiore ad un chilometro dal segnale che impone il limite di velocità;

- all’art. 29 si prevede l'obbligo di utilizzo delle cinture di sicurezza per conducente e passeggeri di minicar (classificate dal codice della strada quali quadricicli leggeri con massa a vuoto inferiore o pari a 350 kg);

- all’art. 30 viene specificato che l'obbligo di utilizzo di lenti o di altri apparecchi, prescritti in sede di rilascio o rinnovo della patente, si applichi anche per la guida di ciclomotori e minicar;

- all'art. 34, è stata introdotta una disposizione secondo la quale le pene detentive e pecuniarie previste per i reati consistenti nella guida in stato di ebbrezza e sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, ad esclusione del caso in cui tale guida abbia provocato un incidente stradale, possano essere sostituite dallo svolgimento non retribuito di lavori di pubblica utilità; è stato inoltre previsto che l'aumento delle pene pecuniarie per conducenti con età inferiore a 21 anni, neopatentati e conducenti professionali sia pari a un terzo nel caso di tasso alcolemico compreso tra 0,5 e 0,8 grammi per litro, mentre possa essere determinato in una misura compresa tra un terzo e la metà, nel caso di tasso alcolemico superiore a 0,8 grammi per litro;

- all’art. 36 si prevede l'aumento di un terzo delle sanzioni pecuniarie per violazioni commesse dopo le ore 22 e prima delle ore 6 quando si tratti di: guida con tasso alcolemico compreso tra 0,5 e 0,8 g/l, o di guida con tasso alcolemico superiore a zero per conducenti con età inferiore a 21 anni, neopatentati e conducenti professionisti;

- all’art. 38 si riduce da 150 a 90 giorni il termine massimo per la notificadelle violazioni;

- all’art. 42 si interviene sulla destinazione dei proventi delle sanzioni pecuniarie spettanti allo Stato. In primo luogo, si prevede che i proventi ulteriori rispetto alle esigenze di complessiva compensazione e di equilibrio di bilancio, sono individuati a consuntivo, annualmente, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Si prevede inoltre una rimodulazione della destinazione di tali proventi, stabilendo che una quota pari al 20% sia attribuita al Ministero delle infrastrutture e trasporti e finalizzata alla realizzazione degli interventi previsti nei programmi annuali di attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale; una quota pari al 10% sia attribuita al Ministero dell’interno per l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature delle forze di polizia, destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza della circolazione stradale; una quota pari al 5% al Ministero dell’interno per gli accertamenti sulla guida in stato di ebbrezza e di alterazione per uso di stupefacenti; una quota pari al 5% al Ministero della istruzione per la predisposizione dei programmi obbligatori di educazione stradale, di cui all’art. 230 del codice; una quota pari al 10% al Ministero dell’interno per garantire la piena funzionalità degli organi di polizia stradale, la repressione dei comportamenti di infrazione alla guida ed il controllo sull'efficienza dei veicoli;

- all’art. 44 si prevede che il conducente oggetto di provvedimento di sospensione della patente possa richiedere al prefetto un permesso di guida, anche nel periodo della sospensione, per determinate fasce orarie, per il tempo strettamente necessario e comunque di non oltre tre ore al giorno, adeguatamente motivato e documentato per ragioni di lavoro ovvero per il ricorrere una situazione di necessità di assistenza a familiari con handicap;

- all’art. 45, si prevede che, fino alla data di entrata in vigore della disciplina attuativa della nuova normativa comunitaria relativa alla patente di guida, i soggetti ai quali è stata ritirata la patente non possono conseguire certificato di idoneità per la guida di ciclomotori e minicar, né possono condurre tali veicoli; è stata inoltre introdotta una disposizione in base alla quale per i conducenti professionali, in caso di reato consistente nella guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, l'accertamento del reato costituisce giusta causa di licenziamento del conducente;

- all'art. 47 si prevede l'istituzione, nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Comitato per l'indirizzo ed il coordinamento delle attività connesse alla sicurezza stradale, finalizza­to a favorire la collaborazione tra tutti i soggetti istitu­zionali competenti in materia di sicurezza stradale;

- all’art. 49, mediante una modifica al D.Lgs. n. 461/1999, si ridefiniscono le procedure per la modifica e l'aggiornamento della rete stradale ed autostradale di interesse nazionale esistente;

- all’art. 52 si prevede che può conseguire la patente di guida italiana, corrispondente alla propria patente rilasciata da uno Stato estero con cui non sussistano condizioni di reciprocità, il dipendente di un'impresa di autotrasporto di persone o cose avente sede in Italia e titolare di carta di qualificazione del conducente, il quale ha stabilito la propria residenza in Italia da oltre un anno;

- all’art. 54 si modifica la legge n. 125/2001 (legge quadro sull’alcol), rendendo più restrittiva la disciplina di vendita di bevande alcoliche nelle aree di servizio autostradali, prevedendo che in tali aree è vieta­ta: la vendita per asporto di bevande superalcoli­che dalle ore 22 alle 6, pena la sanzione ammi­nistrativa pecuniaria da euro 2.500 a 7.000; la som­ministrazione di bevande superalcoliche, pena la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.500 a 10.500; la somministrazione di bevande alcoliche dalle ore 2 alle 7, pena la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.500 a 10.500;

- all’art. 55 si modificano le norme introdotte dall’art. 6 del D.L. n. 117/2007, le quali attualmente prevedono che tutti i titolari e i gestori di locali ove si svolgono, con qualsiasi modalità e in qualsiasi orario, spettacoli o altre forme di intrattenimento, congiuntamente all'attività di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche, devono interrompere la somministrazione di bevande alcoliche dopo le ore 2 della notte e assicurarsi che all'uscita del locale sia possibile effettuare, in maniera volontaria da parte dei clienti, una rilevazione del tasso alcolemico. Per la violazione di tali disposizioni è prevista la sanzione della chiusura del locale da sette fino a trenta giorni, secondo la valutazione dell'autorità competente.

Le nuove disposizioni di cui all’art. 55 in esame prevedono che:

- i titolari e i gestori degli esercizi muniti della licenza prevista dall'articolo 86 del t.u. di pubblica sicurezza, (regio decreto n. 773/1931), ivi compresi gli esercizi ove si svolgono, con qualsiasi modalità, spettacoli o altre forme di intrattenimento e svago, musicali o danzanti, nonché chiunque somministra bevande alcoliche e superalcoliche in spazi o aree pubblici ovvero nei circoli gestiti da singoli, da enti, e da associazioni, devono interrompere la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche alle ore 3 e non possono riprenderla nelle tre ore successive. I titolari e gestori che proseguano la propria attività oltre le ore 24, hanno presso almeno un'uscita del locale un apparecchio di rilevazione del tasso alcolemico, di tipo precursore chimico o elettronico, a disposizione dei clienti che desiderino verificare il proprio stato di idoneità alla guida dopo l'assunzione di alcool;

- i titolari e i gestori degli esercizi di vicinato (esercizi commerciali aventi superficie di vendita non superiore a 150 mq. nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 250 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti) devono interrompere la vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 24 alle ore 6;

- i divieti sopra indicati non si applicano nella notte tra il 31 dicembre e il 1 gennaio e nella notte tra il 15 e il 16 agosto;

- i titolari e i gestori di stabilimenti balneari possono svolgere nelle ore pomeridiane particolari forme di intrattenimento e svago danzante, congiuntamente alla somministrazione di bevande alcoliche per non più di due giorni alla settimana e comunque non prima delle ore 17 e non oltre le ore 20;

- per la violazione delle norme sopra indicate è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 20.000 euro. Nel caso siano state accertate due  violazioni di tali divieti è disposta la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, ovvero all'esercizio dell'attività medesima per un periodo da sette fino a trenta giorni.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il testo unificato in esame reca disposizioni in tema di sicurezza stradale, riconducibile, sulla base della giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 428/2004 e n. 9/2009), alla competenza esclusiva dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza (art. 117, II comma, lett. h), Cost.).

Come rilevato dalla Corte Cost. nella sentenza n. 428 del 2004, «l'esigenza, connessa alla strutturale pericolosità dei veicoli a motore, di assicurare l'incolumità personale dei soggetti coinvolti nella loro circolazione (conducenti, trasportati, pedoni) certamente pone problemi di sicurezza, e così rimanda alla lettera h) del secondo comma dell'art. 117, che attribuisce alla competenza statale esclusiva la materia “ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale”.» Inoltre, «in quanto funzionale alla tutela dell'incolumità personale, la disciplina della circolazione stradale mira senza dubbio a prevenire una serie di reati ad essa collegati, come l'omicidio colposo e le lesioni colpose; e pertanto la sua collocazione, sotto questo profilo, nella citata materia non contrasta con la giurisprudenza della Corte che riferisce la “sicurezza” prevista dalla ricordata norma costituzionale all'adozione delle misure relative alla prevenzione dei reati ed al mantenimento dell'ordine pubblico.»

Per quanto concerne la disciplina delle sanzioni amministrative per le infrazioni al codice della strada, si applica il principio generale secondo cui la competenza a dettare la disciplina sanzionatoria rientra in quella a porre i precetti della cui violazione si tratta (sent. n. 428/2004; nello stesso senso, ex multis, sent. n. 106/2006, n. 384/2005, n. 50/2005; n. 12/2004). Per le successive fasi contenziose, ammi­nistrativa e giurisdizionale, viene in rilievo la compe­tenza statale esclusiva nelle materie della giustizia amministrativae della giurisdizione, di cui all’art. 117, II comma, lett. l), Cost. (sent. n. 428/2004).

Le disposizioni in ambito penale sono riconducibili alla competenza esclusiva dello stato in materia di ordinamento penale.

Con riferimento a singole disposizioni, devono essere altresì richiamate le materie del coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale, di competenza esclusiva dello Stato (art. 117, II comma, lett. r)), dell’istruzione, riconducibile in parte alla competenza esclusiva dello Stato (art. 117, II comma, lett. n), per quanto riguarda le norme generali) in parte alla competenza concorrente tra Stato e regioni (art. 117, III co.), e della tutela della salute, di competenza concorrente (art. 117, III co.).

Attribuzione di poteri normativi

- articolo 22, comma 2

decreto Min. infr. e trasp., che detta le modalità dei corsi di aggiornamento per il recupero dei punti patente.

- articolo 23, comma 1, lett. c)

decreto Min. salute, di concerto con Min. infr. e trasp., sentito il Dipartimento politiche antidroga, che detta le modalità attuative degli accertamenti clinico-tossicologici per il rilascio della patente.

- articolo 23, comma 3

decreto Min. infr. e trasp. che detta le modalità di trasmissione della certificazione medica, relativa al possesso dei requisiti fisici e psichici per la patente.

- articolo 23, comma 5

decreto Min. infr. e trasp., di concerto con Min. salute, che stabilisce linee guida per l’accertamento dei requisiti fisici e psichici per la patente.

- articolo 25, comma 2

decreto Min. infr. e trasp., di concerto con Min. interno, sentita la Conferenza Stato-città, che approva il modello di relazione annuale, indicante i proventi delle sanzioni e gli interventi con esse realizzati. Lo stesso decreto definisce modalità di posizionamento e uso dei disposi­tivi di controllo a distanza della velocità (c.d. autovelox).

- articolo 32, comma 1,

decreto Min. infr. e trasp. che indica i casi nei quali è possibile utilizzare i dispositivi di segnalazione acustica e luminosa per il soccorso di animali.

 -articolo 38, comma 1, lett. f)

decreto Min. interno, sentito Min. infr. e trasp., che detta direttive ai prefetti, per l’individuazione dei tratti di strada dove possono essere installati i dispositivi per il controllo a distanza delle violazioni.

- articolo 42, comma 3

decreto annuale Min. ec. e fin., che individua, a consuntivo, i proventi derivanti dalle sanzioni ammini­strative pecuniarie, ulteriori rispetto alle esigenze di compensazione e equilibrio di bilancio. Un successivo decreto Min. infr. e trasp., di concerto con i Min. interno, istruz., univ. e ric. e ec. e fin., suddivide parte dei suddetti importi tra i Min. e con le percentuali indicati.

- articolo 46-bis, comma 1

decreto Min. istruz., univ. e ric., di concerto con i Min. infr. e trasp., interno e ambiente, sentita la Conferenza Stato-città, avvalendosi dell'A.C.I., che predispone i programmi per l’educazione stradale nelle scuole.

- articolo 47, comma 5

decreto Min. infr. e trasp., d’intesa con Min. ec. e fin., salute, interno, istruz., univ. e ric. e svil. econ., che approva il regolamento organizzativo e di funzionamen­to interno del Comitato per l'indirizzo ed il coordina­mento delle attività connesse alla sicurezza stradale.

- articolo 49

D.P.R., proposto da Min. infr. e trasp., sentito Consiglio sup. lav. pub., previa intesa in Conferenza permanente Stato, regioni e province aut., sentite le Comm. parlamentari competenti, che modifica la rete autostradale e stradale di interesse nazionale esistente (co. 1). Decreto Min. infr. e trasp., che inserisce le nuove strade nelle tabelle allegate al D.Lgs. 461/1999 (co. 3). Decreto Min. infr. e trasp. che aggiorna le tabelle, in conseguenza delle variazioni (co. 6).

- articolo 61, comma 3

decreto Min. ec. e fin., che provvede, in caso di scostamenti, alla copertura degli oneri recati dal co. 1.


 

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