Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Titolo: Modifica alla denominazione del Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano - A.C. 2780 - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale
Riferimenti:
AC N. 2780/XVI     
Serie: Note per la I Commissione affari costituzionali    Numero: 203
Data: 16/06/2010
Descrittori:
PARCHI NAZIONALI E RISERVE NATURALI   PARCO NAZIONALE DEL CILENTO E DEL VALLO DI DIANO
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

 

16 giugno 2010

 

n. 203

Modifica alla denominazione del Parco nazionale del Cilento
e Vallo di Diano

A.C. 2780

Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale

 

Numero del progetto di legge

2780

Titolo

Modifica alla denominazione del Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano

Iniziativa

Parlamentare

Iter al Senato

No

Numero di articoli

1

Date:

 

adozione quale testo base

-

richiesta di parere

6 maggio 2010

Commissione competente

VIII Ambiente

Sede e stato dell’iter

Sede referente – Concluso l’esame degli emendamenti

Iscrizione nel programma dell’Assemblea

No

 


Contenuto

L’articolo unico della pdl in esame è volto a sostituire le denominazioni del Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano e del rispettivo Ente parco - istituito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1995 - con le nuove denominazioni - risultanti dalle modifiche approvate in Commissione – “Parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni” ed “Ente parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni”.

 

Si ricorda che la legge quadro sulle aree protette n. 394/1991 individua una serie di parchi nazionali tra i quali, all’art. 34, comma 1, lettera b), figura anche il Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano (Cervati, Gelbison, Alburni, Monte Stella e Monte Bulgheria).

L’art. 8 dispone, poi, che i parchi nazionali vengano istituiti e delimitati in via definitiva con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente, sentita la regione. Le riserve naturali statali, sono istituite con decreto del Ministro dell'ambiente, sentita la regione.

 

Si ricorda inoltre che, ai sensi del predetto DPR di istituzione, l'Ente parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano ha personalità di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente.

Sono organi dell'Ente parco:

a) il presidente;

b) il consiglio direttivo;

c) la giunta esecutiva;

d) il collegio dei revisori dei conti;

e) la comunità del Parco.

La relazione illustrativa motiva tale modifica con la necessità di adeguare la denominazione del parco con una migliore corrispondenza alla realtà territoriale in quanto all’interno del parco, che insiste su una superficie complessiva di 178.172 ettari sparsi su 80 comuni, gli Alburni offrono il 65 per cento delle aree naturali.

Considerando che il Parco è tra quelli con le migliori prospettive di sviluppo turistico, prosegue la relazione, appare opportuno accogliere le esigenze delle popolazioni e delle amministrazioni locali nel veder riconoscere un gravame che ricade quasi integralmente su di esse: gran parte delle aree di massima tutela ricade, infatti, negli Alburni, con tutti i limiti allo sviluppo e alla infrastrutturazione che ne conseguono.

La pdl prevede quindi che la denominazione del parco nazionale, previstadallo statuto del Parco adottato con decreto del Ministro dell'ambiente 22 dicembre 1998 sia modificata nel senso sopra indicato (comma 1).

Pertanto si richiede l’emanazione, entro un mese dalla data di entrata in vigore della proposta di legge in esame, di un apposito decreto da parte del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare

Entro l’anno successivo alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, gli organi dell'Ente parco provvedono alle conseguenti modifiche dello statuto e degli altri atti ufficiali del medesimo Ente (comma 2).

Relazioni allegate

La proposta di legge è accompagnata dalla relazione illustrativa.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

L’articolo 117, secondo comma, lettera s), Cost. rimette alla competenza legislativa esclusiva dello Stato la materia tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, nel cui ambito rientra la tutela delle aree protette (sentenze della Corte costituzionale n. 193/2010, n. 272/2009, n. 12/2009, n. 387/2008 e n. 422/2002).

 

Attribuzione di poteri normativi

Ai sensi del comma 1, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede alla modifica della denominazione del Parco.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servizio Studi – Dipartimento Istituzioni

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File: Cost203-AC2780.doc