Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento istituzioni | ||||
Titolo: | Differimento di termini in materia ambientale e di autotrasporto e assegnazione di quote di emissione CO2 - D.L. 72/2010 ' AC 3496 - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale | ||||
Riferimenti: |
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Serie: | Note per la I Commissione affari costituzionali Numero: 202 | ||||
Data: | 16/06/2010 | ||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni |
16 giugno 2010 |
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n. 202 |
Differimento di termini in materia ambientale e di autotrasporto e assegnazione di quote di emissione CO2D.L. 72/2010 – AC 3496Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale |
Numero del disegno di legge di conversione |
3496 |
Numero del decreto-legge |
72 |
Titolo del decreto-legge |
Misure urgenti per il differimento di termini in materia ambientale e di autotrasporto nonché assegnazione quote di emissione CO2 |
Iter al Senato |
No |
Numero di articoli: |
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testo originario |
3 |
testo approvato dal Senato |
- |
Date: |
|
emanazione |
20 maggio 2010 |
pubblicazione in Gazzetta ufficiale |
21 maggio 2010 (n. 117) |
approvazione del Senato |
No |
assegnazione |
21 maggio 2010 |
scadenza |
20 luglio 2010 |
Commissione competente |
VIII Commissione (Ambiente) |
Stato dell’iter |
Sede referente – Concluso l’esame degli emendamenti |
Il decreto-legge in esame reca misure urgenti per il differimento dei termini in materia ambientale e di autotrasporto, nonché per l’assegnazione di quote di emissione di CO2.
L’articolo 1 contiene due proroghe di termini.
Il comma 1 proroga al 30 giugno 2010 il termine (scaduto il 30 aprile 2010) per la presentazione del MUD (modello unico di dichiarazione ambientale) relativo all’anno 2009, aggiornato (ai sensi dell'art. 1, comma 3, della L. 70/1994) dal D.P.C.M. 27 aprile 2010 (G.U. n. 98 del 28 aprile 2010).
Tale versione aggiornata è stata successivamente corretta con un Comunicato del Ministero dell’ambiente (G.U. n. 100 del 30 aprile 2010).
Lo stesso comma fa salve le dichiarazioni presentate, con riferimento all'anno 2009, avvalendosi del MUD allegato al D.P.C.M. 2 dicembre 2008 (G.U. n. 294 del 17 dicembre 2008).
L’esigenza della
proroga in esame discende dal fatto che, come segnalato nella relazione illustrativa,
il D.P.C.M. pubblicato lo scorso aprile (con cui il MUD è stato modificato al
fine di accogliere le richieste di semplificazione avanzate dagli operatori del
settore) non ha potuto modificare il termine di presentazione, essendo questo
stabilito da fonte primaria. La norma in esame consente quindi ai soggetti
obbligati di “predisporre in tempi certi la dichiarazione dovuta, avvalendosi
delle semplificazioni previste dal MUD allegato al D.P.C.M. in data 27 aprile
Si ricorda che dal 2011 il MUD non dovrà più essere presentato, in quanto le informazioni in esso contenute saranno ricavate automaticamente dal nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) che sarà operativo dal mese di luglio 2010.
Il comma 2 prevede, per l’anno 2010, l’ulteriore proroga al 16 giugno del termine per il versamento dei premi assicurativi all’INAIL da parte delle imprese di autotrasporto di merci in conto terzi, di cui all’articolo 55, comma 5, della L. 144/1999. Tale termine era stato già prorogato al 16 aprile 2010 dall’articolo 5, comma 7-septies, del D.L. 194/2009, convertito dalla L. 25/2010, recante la proroga di termini previsti da disposizioni legislative.
Si ricorda che l'articolo 2, comma 250, primo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010) prevede l'assegnazione di specifiche risorse economiche ad un fondo, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Nel secondo periodo del comma 250 è altresì previsto che, con successivi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, le disponibilità del fondo sono destinate alle finalità di cui all'elenco 1 allegato alla medesima legge n. 191 del 2009.
Nell'ambito di tali finalità, sono previsti interventi a sostegno del settore dell'autotrasporto per un ammontare complessivo, per il 2010, di 400 milioni di euro, rappresentati dalla riduzione, relativa all'anno 2009, degli oneri assicurativi per i premi INAIL versati dalle aziende di autotrasporto merci in conto terzi.
Secondo quanto emerge dalla relazione illustrativa, tale proroga deriva dal fatto che non risulta ancora ultimato il procedimento di adozione del DPCM di attuazione della norma citata.
Conseguentemente, vengono posticipati al 16 giugno sia il pagamento della prima rata, in caso di pagamento rateale, sia quello in un’unica soluzione della regolazione del premio relativo all'INAIL, come previsto all’articolo 44 del D.P.R. 1124/1965.
Lo stesso comma, a seguito di un emendamento approvato in Commissione, stabilisce che le imprese che non hanno provveduto al pagamento dei premi assicurativi alle scadenze previgenti alla data di entrata in vigore del decreto, ovvero hanno corrisposto somme inferiori a quelle dovute, sono considerate in regola ai fini degli obblighi contributivi e pertanto non si applicano le sanzioni civili previste dall’articolo 116, comma 8, lettera a) della legge 23 dicembre 2000, n. 388, fermo restando l’obbligo di pagamento stabilito al primo periodo.
L’articolo 2 detta misure per l’assegnazione gratuita di quote di emissione di CO2 ai nuovi impianti entrati in esercizio, che si rendono necessarie a fronte dell’esaurimento della “Riserva nuovi entranti” prevista dalla Decisione di assegnazione delle quote di CO2 per il periodo 2008-2012.
Come sottolinea la relazione illustrativa, infatti, la
dotazione della citata Riserva, pari a 21,7 milioni di tonnellate di CO2,
è stata sufficiente a soddisfare le sole richieste
degli impianti avviati fino all’aprile 2009, restando esclusi tutti gli
impianti avviati successivamente. Si ricorda, infatti che la decisione di
assegnazione delle quote di CO2 (approvata in data 29 febbraio 2008 dai
ministri dell'ambiente e dello sviluppo economico e resa esecutiva con
Si ricorda che l’art. 15, comma 7, del D.Lgs. 216/2006 (con cui è stato recepito nell’ordinamento nazionale il sistema di emission trading previsto a livello comunitario dalla direttiva 2003/87/CE), come modificato dal D.Lgs. 51/2008, dispone che il gestore di ciascun impianto è tenuto a restituire, entro il 30 aprile di ciascun anno, le quote di emissione corrispondenti alle quantità di emissioni rilasciate dall'impianto nell'anno solare precedente, al fine di non incorrere nelle sanzioni previste dall’art. 20, comma 7, del medesimo decreto (pari a 100 euro per ogni tonnellata di CO2 non restituita, fermo restando l’obbligo di adempiere comunque alla restituzione delle quote corrispondenti alle emissioni indebitamente rilasciate).
La relazione illustrativa sottolinea quindi che, in mancanza di una assegnazione gratuita ai nuovi entranti rimasti esclusi dalla citata riserva, tali soggetti sarebbero costretti ad acquistare le quote di CO2 sul mercato, con “conseguenze molto pesanti sull’equilibrio economico-finanziario soprattutto delle piccole e medie imprese” e sul mercato dell’energia elettrica, per il riverberarsi di tali oneri aggiuntivi “sui prezzi finali dell’energia”.
La relazione illustrativa sottolinea,
altresì, che l’intervento recato dall’art. 2 si muove nella linea indicata
dall’Autorità garante della concorrenza
e del mercato (AGCM) che nella sua segnalazione
al Parlamento del 14 aprile
L’Autorità, nella medesima segnalazione, ha ricordato non solo l’insufficienza della “riserva nuovi entranti”, ma anche la mancata attuazione della disposizione recata dall’art. 2, comma 554, lett. e), della legge 244/2007 (finanziaria 2008) che aveva previsto l’istituzione di un apposito «Fondo per la gestione delle quote di emissione di gas serra di cui alla direttiva 2003/87/CE», da destinare all’acquisto di quote di CO2 con cui assicurarne la disponibilità per i nuovi entranti.
La procedura messa in piedi dall’art. 2 può essere schematizzata come segue:
a) determinazione, da parte del Comitato per la gestione della direttiva 2003/87/CE, del numero di quote di CO2 spettanti ai «nuovi entranti» rimasti esclusi dall’assegnazione delle quote ad essi riservate (comma 1);
Il comma 1 richiama la definizione di “nuovo entrante” prevista dall'art. 3, co. 1, lett. m), del d.lgs. 216/2006, che qualifica come nuovi entranti nel periodo 2008-2012 gli impianti esercitanti attività rientranti nel campo di applicazione del decreto e che hanno ottenuto un’autorizzazione ad emettere gas-serra successivamente alla notifica alla Commissione europea del Piano nazionale di assegnazione (attuato con la citata Decisione di assegnazione).
Si ricorda che con l’emanazione della direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità - denominato Emission Trading System (ETS) - al fine di promuovere la riduzione di dette emissioni secondo criteri di efficacia dei costi ed efficienza economica, l’Unione europea ha inteso anticipare la piena entrata in vigore dell'emission trading, prevista a livello internazionale solo dal 2008. Tale direttiva ha infatti previsto l’istituzione di un mercato delle emissioni su scala europea già a partire dal 2005 da affiancare all’emission trading previsto su scala globale dal Protocollo. Con il decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216 (successivamente integrato e modificato dal d.lgs. 51/2008) tale direttiva è stata recepita nell’ordinamento nazionale.
Nella relazione tecnica viene indicato un fabbisogno complessivo di quote, per soddisfare le richieste degli impianti nuovi entranti avviati dopo aprile 2009, pari a 42MtCO2, che comprende 15,5 MtCO2 di quote relative agli impianti che verranno avviati fino al 2012: Gruppo 2 della centrale a carbone di Torrevaldaliga Nord di Civitavecchia (RM) della soc. Enel; centrali a turbogas a ciclo combinato di Modugno (BA) della soc. Sorgenia e di Scandale (KR) della soc. Ergosud; impianti di altri settori produttivi, compresi piccoli impianti termoelettrici.
Tale fabbisogno comporterà un esborso monetario pari a 756 milioni di euro, che nella relazione tecnica vengono calcolati assumendo un prezzo di mercato di 18 euro per tonnellata. A tale somma vanno poi aggiunti gli interessi previsti dal comma 3, stimati dalla medesima relazione in 22,48 milioni di euro., per un totale di circa 780 milioni di euro.
b) definizione, da parte dell’Autorità per l'energia elettrica ed il gas (sulla base del numero di quote determinate e comunicate dal Comitato e dei prezzi delle quote di CO2 sui mercati europei), di crediti per i citati soggetti esclusi (comma 2);
c) determinazione, entro il 31 marzo di ciascun anno, delle partite economiche da rimborsare con riferimento alle quote relative all'anno precedente. Per le quote relative al 2009, il comma 2 prevede una disposizione transitoria finalizzata a consentirne la determinazione entro 90 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto;
d) liquidazione dei crediti, comprensivi degli interessi maturati nella misura del tasso legale, sulla base e nei limiti dei proventi della vendita all'asta delle quote di CO2 prevista dall’art. 10 della direttiva 2003/87/CE (comma 3). Tale liquidazione deve avvenire entro 90 giorni dal versamento dei citati proventi.
Si ricorda che l’art. 10 della direttiva (nella versione modificata dalla direttiva 2009/29/CE) prevede che a decorrere dal 2013 gli Stati membri mettono all’asta tutte le quote che non sono assegnate gratuitamente e consente agli Stati stessi di stabilire l’uso della metà dei proventi: lo stesso articolo, infatti, dispone che almeno il 50% dei citati proventi sia utilizzato per gli scopi indicati.
La relazione illustrativa sottolinea
che tali aste, in realtà, dovrebbero essere operative già dal 2011.
Nella relazione tecnica, infatti, viene segnalato che l’attuale bozza di
regolamentazione delle citate aste, che
Relativamente alla liquidazione dei crediti si fa notare che lo stesso comma 3 prevede che avvenga senza aggravi per l'utenza elettrica e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Viene altresì disposta, in attuazione del principio di invarianza degli oneri a carico dell'utenza elettrica, l’abrogazione dei commi 18-19 dell'art. 27 della legge 99/2009 (secondo periodo del comma 3).
Si ricorda che i certificati verdi possono essere utilizzati per assolvere all’obbligo, posto a carico dei produttori ed importatori di energia elettrica prodotta da fonti non rinnovabili, di immettere nella rete elettrica una quota minima di elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili. La legge 99/2009 trasferisce tale obbligo, a decorrere dal 2011 (termine poi differito al 2012 dal D.L. 135/2008), dai produttori e importatori ai soggetti che concludono con la società Terna Spa (responsabile del servizio di dispacciamento) uno o più contratti di dispacciamento di energia elettrica in prelievo. A partire da tale data, quindi, la quota obbligatoria di produzione di energia da fonti rinnovabili sarà calcolata sul consumo e non più in base alla produzione e all'import come precedentemente previsto.
I commi 4 e 5 demandano a successivi decreti interministeriali la determinazione delle:
§ procedure di gestione dei proventi della vendita all'asta delle quote di CO2, cioè relative al loro versamento all'entrata del bilancio dello Stato e alla successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli di spesa;
§ modalità di rimborso dei crediti di cui al comma 2, anche in relazione alle effettive entrate.
L’articolo 3 disciplina l’entrata in vigore.
Il provvedimento è corredato della relazione illustrativa e della relazione tecnica.Il disegno di legge non è corredato né della relazione sull’analisi tecnico-normativa (ATN), né della relazione sull’analisi di impatto della regolamentazione (AIR).
Si ricorda che l’art. 5, co. 2-quinquies, del D.L. 208/2008 ha disposto l’obbligatorietà del MUD allegato al D.P.C.M. 2 dicembre 2008 - per la dichiarazione da presentare entro l’aprile 2010 - che ha consentito di continuare ad utilizzare la vecchia modulistica anche per la dichiarazione da presentare entro l’aprile 2009.
L’articolo 1, comma 2 differisce ulteriormente il termine per il pagamento dei premi assicurativi da parte delle imprese di autotrasporto di merci in conto terzi, già prorogato dal 16 febbraio 2010 al 16 aprile ad opera dell’articolo 5, comma 7-septies del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25.
L’esigenza della proroga della data di presentazione del MUD discende dal fatto che, come segnalato nella relazione illustrativa, il termine di presentazione è questo stabilito da fonte primaria.
Quanto alla proroga del termine per il versamento dei premi assicurativi all’INAIL da parte delle imprese di autotrasporto di merci in conto terzi, secondo quanto emerge dalla relazione illustrativa, tale proroga deriva dal fatto che non risulta ancora ultimato il procedimento di adozione del DPCM di attuazione.
Riguardo all’articolo 2, che detta misure per l’assegnazione gratuita di quote di emissione di CO2 ai nuovi impianti entrati in esercizio, la necessità dell’intervento deriva dalle possibili conseguenze dell’esaurimento della riserva che si riverserebbero sul mercato dell’energia, sulle imprese manifatturiere – anche intermini di concorrenza nonché sul bilancio dello Stato per l’esposizione al rischio di sanzioni e contenzioso.
Il provvedimento è riconducibile alla materia tutela dell’ambiente, ascritta alla competenza esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lettera s) Cost.).
Rilevano, inoltre, le materie tutela della concorrenza e previdenza sociale, anch’esse assegnate alla competenza esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lettere e) e o) Cost.)
Servizio Studi – Dipartimento Istituzioni |
( 066760-9475 – *st_istituzioni@camera.it |
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File: Cost202-AC3496.doc