Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Titolo: Nuova disciplina del prezzo dei libri - A.C. 1257 - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale
Riferimenti:
AC N. 1257/XVI     
Serie: Note per la I Commissione affari costituzionali    Numero: 201
Data: 09/06/2010
Descrittori:
LIBRI   PREZZI
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

 

9 giugno 2010

 

n. 201

Nuova disciplina del prezzo dei libri

A.C. 1257

Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale

 

Numero del progetto di legge

1257

Titolo

Nuova disciplina del prezzo dei libri

Iniziativa

Parlamentare

Iter al Senato

No

Numero di articoli

4

Date:

 

adozione quale testo base

3 giugno 2010

richiesta di parere

3 giugno 2010

Commissione competente

VII (Cultura)

Sede e stato dell’iter

Sede referente – Concluso l’esame degli emendamenti

Iscrizione nel programma dell’Assemblea

No

 


Contenuto

La proposta di legge interviene sulla disciplina del prezzo di vendita dei libri, attualmente recata dall’art. 11 della legge n. 62 del 2001, come modificato dall’art. 2 del D.L. n. 99 del 2001.

 

L’art. 11 della L. 62/2001 - nel testo vigente - affida all’editore o importatore di libri la determinazione del prezzo di vendita dei libri al pubblico, da apporre su ciascuna copia, e dispone che il prezzo effettivo di vendita al consumatore finale, da chiunque e comunque effettuata, non può contemplare sconti superiori al 15% (commi 1 e 2).

Queste disposizioni non si applicano per particolari categorie di prodotti librari (comma 3). Si tratta di libri per bibliofili; libri d’arte; libri antichi e di edizioni esaurite; libri usati; libri fuori catalogo; opere prenotate prima della pubblicazione; edizioni destinate alla cessione nell’ambito di rapporti associativi; libri venduti attraverso commercio elettronico; libri venduti a biblioteche, archivi e musei pubblici; libri pubblicati da almeno venti mesi e dopo che siano passati almeno sei mesi dall’ultimo acquisto effettuato dalla libreria.

Nelle seguenti, ulteriori, ipotesi (comma 4) lo sconto può arrivare al 20% del prezzo originario:

§          libri venduti per corrispondenza o in occasione di manifestazioni fieristiche;

§          libri destinati a particolari categorie di consumatori (ONLUS, scuole, centri di formazione, università, istituzioni o centri scientifici e di ricerca).

Inoltre, il prezzo complessivo fissato per le collane, le collezioni e le grandi opere può essere diverso dalla somma dei prezzi fissati per i singoli volumi (comma 5). I commi 7 e 8 prevedono l’irrogazione, da parte dei comuni, che sono chiamati a vigilare, di sanzioni amministrative (mutuate dalla disciplina generale del commercio, di cui al D.lgs. 114/1998) in caso di violazione delle disposizioni. In particolare, si prevede la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516,46 a euro 3098,76, e, in caso di particolare gravità o di recidiva, la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni.

Il comma 9 dispone, infine, che, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato e la Conferenza unificata, possono essere ridefinite la misura massima degli sconti e la disciplina delle deroghe al regime di prezzo fisso.   

La disciplina riepilogata è entrata a regime il 1° gennaio 2005 dopo che, con una serie di decreti legge (ultimo dei quali il D.L. n. 271/2003), le era stato attribuito carattere sperimentale fino al 31 dicembre 2004. La scelta della sperimentazione era stata operata per evitare turbative al mercato ed era, quindi, stato disposto che trenta giorni prima della scadenza del termine della stessa sperimentazione il Comitato istituito con D.P.C.M. 8 marzo 2001 redigesse un rapporto ai fini della eventuale adozione delle misure di cui al comma 9 dell’art. 11 della L. 62/2001.  

 

Ai sensi dell’art. 1, la disciplina del prezzo dei libri ha l’obiettivo di contribuire allo sviluppo del settore librario, al sostegno della creatività letteraria, alla promozione del libro e della lettura, alla diffusione della cultura e alla tutela del pluralismo dell’informazione.

Rispetto alla disciplina vigente, l’art. 2 della proposta di legge si pone, anzitutto, quale norma a regime. Non si opera, quindi, alcun rinvio a successivi provvedimenti di ridefinizione degli sconti.

Inoltre, nelle categorie alle quali non si applicano le disposizioni che prevedono che lo sconto non può essere superiore al 15% del prezzo fissato, non sono più inclusi i libri venduti su prenotazione precedente la pubblicazione, nonché i libri venduti a biblioteche, archivi e musei pubblici e i libri venduti nell’ambito di attività di commercio elettronico (comma 5); le ultime due categorie indicate, però, sono considerate nelle categorie di libri che possono essere venduti con sconti fino ad una percentuale massima del 20%(comma 4).

Una ulteriore novità è costituita dal fatto che si consente agli editori di realizzare campagne promozionali di durata al massimo mensile, ad esclusione del mese di dicembre, con sconti superiori al 15%, dando però facoltà ai dettaglianti, che devono essere in ogni caso informati, di non aderirvi (comma 3); al contempo, si prevede che al commercio librario non si applica la disciplina di liberalizzazione delle vendite promozionali recata dai commi 1, lettere e) ed f), 3 e 4 dell’articolo 3 del D.L. n. 223/2006 (comma 7).

L’art. 3 del D.L. 223/2006 (c.d. Bersani-bis) al comma 1, stabilisce che, ai sensi delle disposizioni dell'ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza e libera circolazione delle merci e dei servizi, ed al fine di garantire la libertà di concorrenza, le attività commerciali sono svolte senza i limiti e le prescrizioni espressamente elencati. Tra essi, la fissazione di divieti ad effettuare vendite promozionali, a meno che non siano prescritti dal diritto comunitario (lett. e), nonché l'ottenimento di autorizzazioni preventive e le limitazioni di ordine temporale o quantitativo allo svolgimento di vendite promozionali di prodotti, effettuate all'interno degli esercizi commerciali, tranne che nei periodi immediatamente precedenti i saldi di fine stagione per i medesimi prodotti (lett. f).

L’art. 3 stabilisce che le nuove disposizioni si applicano a decorrere dal 1° novembre 2010 e che, pertanto, da tale data, è abrogato l’art. 11 della legge n. 62 del 2001.

Relazioni allegate

La proposta di legge è corredata dalla relazione illustrativa, nella quale si evidenzia che rispetto ai modelli estremi praticati in Germania (paese nel quale il prezzo dei libri è fisso e non vi è possibilità di sconto) e in Inghilterra (paese nel quale il prezzo è del tutto libero), l’Italia si è sempre collocata in una posizione intermedia, ma senza un preciso e condiviso quadro di riferimento. In particolare, si evidenzia che mentre i librai più piccoli ed indipendenti hanno favorito il sistema praticato in Germania, gli editori più grandi hanno favorito il modello inglese.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il contenuto specifico della proposta di legge afferisce alle materie tutela della concorrenza, ascrivibile alla potestà legislativa esclusiva statale ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., e commercio, che rientra nella competenza legislativa residuale delle regioni, ai sensi dell'art. 117, quarto comma, Cost.

La finalità generale perseguita dalla proposta di legge può, invece, essere rinvenuta nella promozione e diffusione della lettura, ascrivibile all’ambito della promozione e organizzazione di attività culturali, che rientra, ai sensi dell’art. 117, terzo comma, Cost., nelle materie di legislazione concorrente.

 

Si ricorda che con la sentenza n. 430 del 14 dicembre 2007 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale in ordine all’art. 3 del decreto-legge n. 223/2006 (citato sopra), sollevata dalla Regione Veneto che riteneva la norma lesiva della competenza legislativa regionale in materia di commercio. La Corte ha motivato tale giudizio con il fatto che la finalità espressamente enunciata dalla norma è quella di garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità e di corretto funzionamento del mercato; pertanto, la disciplina dettata dalla stessa è ascrivibile alla potestà legislativa esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza. Secondo la consolidata giurisprudenza della stessa Corte, infatti, la tutela della concorrenza presenta i caratteri di una funzione trasversale e le norme dello Stato effettivamente orientate a tal fine si pongono come inderogabili e non incontrano un limite nella potestà legislativa concorrente o residuale regionale, potendo legittimamente incidere, anche in forma di estremo dettaglio, sulla totalità degli ambiti materiali nei quali intervengono.

 

 


 

 

 

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File: Cost201-AC1257.doc