Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Titolo: Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e altre disposizioni in materia di governo delle attività cliniche - A.C. 799
Riferimenti:
AC N. 1552/XVI   AC N. 799/XVI
Serie: Note per la I Commissione affari costituzionali    Numero: 181
Data: 05/05/2010
Descrittori:
DIRIGENTI E PRIMI DIRIGENTI   MEDICI
PERSONALE SANITARIO   SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

 

5 maggio 2010

 

n. 181

Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
e altre disposizioni in materia di governo
delle attività cliniche

A.C. 799 – Nuovo testo

Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale

 

Numero del progetto di legge

A.C. 799 Nuovo testo

Titolo

Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche per una maggiore efficienza e funzionalità del Servizio sanitario nazionale

Iniziativa

Parlamentare

Iter al Senato

No

Numero di articoli

14

Date:

 

adozione quale testo base

25 febbraio 2010

richiesta di parere

27 aprile 2010

Commissione competente

XII Commissione (Affari sociali)

Sede e stato dell’iter

Sede referente : concluso esame emendamenti

Iscrizione nel programma dell’Assemblea

Sì, a partire dal 10 maggio 2010

 

 


Contenuto

Il testo unificato in esame in esame interviene in diversi ambiti dell’organizzazione del Servizio sanitario nazionale, introducendo alcuni principi fondamentali volti a migliorare la funzionalità delle aziende sanitarie attraverso un potenziamento del ruolo del medico nelle scelte strategiche e gestionali e attraverso la previsione di una maggiore trasparenza ed equità nel sistema di valutazione e selezione delle risorse umane. Il governo delle attività cliniche consiste, pertanto, nella programmazione, organizzazione e valutazione delle attività tecnico-sanitarie da garantire mediante il diretto coinvolgimento del collegio di direzione, inserito tra gli organi dell’azienda.

 Il provvedimento è stato adottato come testo base il 25 febbraio 2010 per tener conto dei rilievi critici espressi da alcune commissioni competenti in sede consultiva, specie in relazione alla ripartizione della competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le Regioni. Esso ha poi subito alcune modifiche a seguito di emendamenti approvati nel corso dell’esame in sede referente.

Il provvedimento si compone di 14 articoli.

L’articolo 1 affida alle regioni il compito di disciplinare il governo delle attività cliniche nel rispetto di alcuni principi relativi alla partecipazione del Collegio di direzione e alla garanzia di soluzioni efficienti, eque e rispettose di standard di qualità. Vengono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome.

L’articolo 2 introduce alcune modifiche agli articoli 3 e 17 del decreto legislativo n. 502/1992. Viene inserito il  collegio di direzione tra gli organi dell’azienda: esso concorre alla pianificazione strategica delle attività e degli sviluppi gestionali ed organizzativi. La regione ne definisce le competenze ed i poteri in riferimento ad alcuni aspetti definiti, diretti a rafforzarne il ruolo e la funzione. Viene espressamente statuito che le decisioni del direttore generale in contrasto il parere del Collegio di direzione, ove espresso, siano adottate con provvedimento motivato.Infine viene rimessa alla regione la disciplina dell’attività e della composizione dell’organo, salva la partecipazione necessaria di alcuni soggetti. L’articolo 2-bis prevede che nelle regioni in cui, con legge regionale, è istituita la figura del direttore socio-sanitario o dei servizi sociali, si applichi la disciplina dettata dalle nuove disposizioni per il direttore sanitario e il direttore amministrativo. L’articolo 3 chemodifica l’articolo 3-bis del D.Lgs. 502/1992, interviene in tema di pubblicità e trasparenza delle procedure per la copertura delle vacanze dei posti di direttore generale. Vengono introdotti obblighi di pubblicità e trasparenza da parte delle regioni, integrati i requisiti richiesti valutati da una commissione regionale, arricchiti i criteri di valutazione e verifica dell’attività dei direttori. Vengono anche dettate disposizioni sul rapporto di lavoro del direttore generale demandando alle regioni la sua conferma o mancata conferma e la definizione del trattamento economico spettante, sia pur nell’ambito di parametri prefissati. L’articolo 4, riguardante i dirigenti ingegneri dei dipartimento di prevenzione, è stato soppresso nel corso della fase emendativa.

L’articolo 5,modificandol’articolo 15-ter del decreto legislativo n. 502/1992, stabilisce alcuni principi per l’attribuzione dell’incarico di responsabile di struttura semplice e di direzione di struttura complessa, prevedendo, per tale ultima ipotesi, la previa pubblicazione di un avviso e la nomina di una commissione da parte del direttore generale. L’articolo 6 attiene agli strumenti di valutazione dei dirigenti medici di struttura complessa e dei direttori di dipartimento, la cui disciplina è demandata alle regioni nel rispetto di alcuni principi. Tali strumenti di valutazione devono essere inseriti anche nel contratto collettivo nazionale di lavoro della dirigenza medica e devono essere coerenti con linee guida proposte dal Ministro della salute e approvate con intesa in sede di Conferenza Stato-regioni. L’articolo 7 sostituendo l’articolo 17-bis del D.Lgs 502/1992, dispone in tema di organizzazione dipartimentale, mentre l’articolo 8, introducendo un nuovo articolo 17-ter nel citato D.Lgs, attribuisce ai direttori di dipartimento responsabilità in merito alle attività clinico-assistenziali e tecnico-sanitarie finalizzate a garantire che ogni assistito abbia accesso ai servizi secondo i princìpi di ottimizzazione dell'uso delle risorse assegnate, di appropriatezza clinica e organizzativa dell’attività, di efficacia delle prestazioni, di minimizzazione del rischio di effetti indesiderati e di soddisfazione dei cittadini. L’articolo 9, sostituendo il comma 1 dell’articolo 15-nonies del decreto legislativo n. 502/1992, porta a sessantasette anni il limite massimo di età (attualmente stabilito a sessantacinque) per il collocamento a riposo dei dirigenti medici e sanitari del Servizio sanitario nazionale. Tale limite può giungere fino a settanta anni a domanda dell’interessato e su valutazione del Collegio di direzione. Norme particolari vengono poi dettate per i professori universitari. Infine viene esclusa l’applicazione ai dirigenti medici, veterinari e sanitari - invece che, come attualmente stabilito, ai soli dirigenti medici responsabili di struttura complessa - del Servizio sanitario nazionale e ai medici universitari convenzionati con quest’ultimo, della facoltà, attribuita alle pubbliche amministrazioni (cfr. articolo 72, comma 11, D.L. 112/2008), di risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro dopo quaranta anni di anzianità contributiva. L’articolo 10 affida alle regioni la disciplina dell’attività libero professionale dei dirigenti medici e sanitari del Servizio sanitario nazionale nel rispetto di alcuni principi. Si ribadisce che tale attività è compatibile con il rapporto unico d’impiego, purché espletata fuori dell’orario di lavoro all’interno delle strutture sanitarie o all’esterno delle stesse, con esclusione di strutture private convenzionate con il SSN. Sono poi dettagliatamente indicate le forme con le quali il dirigente può svolgere l’attività libero-professionale. Il monitoraggio e il controllo sullo svolgimento della libera professione e la disciplina dei provvedimenti sanzionatori sono attività svolte dalla regione anche con l’ausilio dell’AGENAS; i risultati sono inviati trimestralmente al Ministero della salute che, in caso di perdurante inerzia degli organi regionali adotta i provvedimenti sostitutivi. L’articolo 11 detta alcuni principi per l’esercizio dell’attività libero-professionale per gli operatori delle professioni sanitarie non mediche.

L’articolo 12 stabilisce alcuni principi sulla programmazione e gestione delle tecnologie sanitarie da parte delle regioni, allo scopo di assicurare il rispetto di criteri di sicurezza, efficienza ed economicità. L’articolo 13 concerne l’ambito di applicazione della legge.

L’articolo 14 prevede infine l’abrogazione delle disposizioni del D.Lgs 502/1992, relative al rapporto di lavoro esclusivo dei dirigenti sanitari. L’articolo 10, come già detto, rimette infatti alle regioni la disciplina dell’attività libero professionale dei dirigenti.

Si osserva che l’abrogazione della disciplina vigente disposta dall’art. 14 ha effetto dalla data di entrata in vigore della legge, mentre la nuova disciplina entrerà in vigore solo con l’approvazione delle leggi regionali previste dall’articolo 10.

Appare dunque opportuno un coordinamento tra le disposizioni dell’articolo 10 e dell’articolo 14.

Relazioni allegate

Il testo unificato si riferisce a proposte di legge di iniziativa parlamentare, corredate, pertanto, della sola relazione illustrativa.

 

Collegamento con lavori legislativi in corso

Va ricordato che disposizioni sull’età pensionabile dei dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale sono contenute anche nell’articolo 22 del disegno di legge A.C. 1441-quater- E, rinviato alla Camere dal Presidente della Repubblica, già approvato dalla Camera e trasmesso al Senato il 29 aprile scorso.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento in esame reca i principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche ed è riconducibile alla materia tutela della salute, di competenza concorrente tra Stato e regioni (art. 117, terzo comma, Cost.).

Secondo la giurisprudenza costituzionale, è ascrivibile alla materia tutela della salute la disciplina della nomina degli organi apicali di enti operanti in campo sanitario (sentenza n. 422/2006) e  la disciplina dell’attività libero-professionale intramuraria del personale sanitario (sentenze n. 371/2008 e n. 50/2007).

L’articolo 9 è riconducibile alla potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di previdenza sociale (art. 117, secondo comma, lettera o), Cost.).

Attribuzione di poteri normativi

Per quanto attiene agli strumenti di valutazione, l’articolo 5 prevede l’emanazione di specifiche linee guida, proposte dal Ministero della salute, approvate con intesa da stipularsi in sede di Conferenza Stato- regioni, alle quali deve conformarsi il contratto collettivo nazionale di lavoro della dirigenza medica e sanitaria.

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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File: cost181-AC799TU.doc