Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Titolo: Frodi fiscali, riscossione e incentivi - D.L. 40/2010 - A.C. 3350
Riferimenti:
AC N. 3350/XVI     
Serie: Note per la I Commissione affari costituzionali    Numero: 178
Data: 29/04/2010
Descrittori:
EVASIONI FISCALI   FRODE
RISCOSSIONE DI IMPOSTE     
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni
Altri riferimenti:
DL N. 40 DEL 25-FEB-10     

 

29 aprile 2010

 

n. 178

Contrasto alle frodi fiscali, potenziamento della riscossione tributaria e sostegno della domanda in particolari settori

D.L. 40/2010 - A.C. 3350

Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale

 

Numero del disegno di legge di conversione

3350

Numero del decreto-legge

40

Titolo del decreto-legge

Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori

Iter al Senato

No

Numero di articoli:

 

testo originario

6

Date:

 

emanazione

26 marzo 2010

pubblicazione in Gazzetta ufficiale

26 marzo 2010

assegnazione

30 marzo 2010

scadenza

25 maggio 2010

Commissione competente

Commissioni riunite VI (Finanze) e X (Attività produttive)

Stato dell’iter

Sede referente

 

 


Contenuto

La sintesi del contenuto non tiene conto delle modifiche apportate nel corso dell’esame referente.

 

L’articolo 1 reca disposizioni finalizzate a contrastare i fenomeni di frodi fiscali e finanziarie internazionali e nazionali.

I commi da 1 a 3 introducono l’obbligo, a carico dei contribuenti che effettuano scambi commerciali con soggetti aventi sede, residenza o domicilio nei paradisi fiscali, di inviare una comunicazione telematica relativa alle operazioni effettuate (contrasto alle cosiddette “operazioni carosello”). I Paesi interessati dalla disciplina sono quelli indicati nella black list fatta salva la facoltà, per il Ministro dell’economia e delle finanze, di includere ulteriori Paesi ovvero di escludere alcuni di quelli già inclusi mediante l’emanazione di un decreto non regolamentare. La omessa, incompleta o non veritiera presentazione della comunicazione comporta una sanzione di ammontare compreso tra 516 euro e 4.132 euro.

Il comma 4 introduce l’obbligo, a decorrere dal 1° maggio 2010, di notificare alla Camera di commercio, all’Agenzia delle entrate, all’INPS e all’INAIL il trasferimento della sede sociale all’estero esclusivamente tramite la Comunicazione unica.

Il comma 5 estende all’Istituto di previdenza dei marittimi (IPSEMA) e all’Agenzia delle entrate l’applicazione della disciplina già vigente in favore dell’INPS e finalizzata a garantire la riscossione delle somme dovute. In particolare, viene subordinato il rilascio dell’autorizzazione, da parte delle autorità marittime, alla dismissione di bandiera per la vendita della nave a soggetti stranieri, ovvero per la sua demolizione, alla preventiva verifica del pagamento dei crediti contributivi, assistiti da privilegi sui beni, vantati dall’INPS, dall’IPSEMA e dall’Agenzia delle entrate. In presenza di carichi fiscali pendenti, l’autorizzazione può essere rilasciata qualora il contribuente rilasci una garanzia fideiussoria di ammontare corrispondente all’importo del debito da versare.

Il comma 6 interviene sui procedimenti amministrativi di controllo della corretta fruizione dei crediti d’imposta, prevedendo la trasmissione, dall’Agenzia delle entrate alle amministrazioni e agli enti tenuti al recupero delle somme indebitamente fruite, dei dati relativi ai crediti d’imposta indicati nelle dichiarazioni fiscali ovvero utilizzati in compensazione per il pagamento di imposte, tributi o contributi. Le somme recuperate devono essere riversate alle entrate del bilancio dello Stato e non rilevano ai fini della determinazione degli stanziamenti previsti a legislazione vigente per gli utilizzi in compensazione dei crediti d’imposta.

 

Il comma 1 dell’articolo 2 modifica le vigenti disposizioni in materia di notifiche di atti e avvisi ai contribuenti in fase di accertamento e riscossione dei tributi.

La lettera a)prevede che l’Amministrazione finanziaria, in alternativa all’utilizzo delle procedure di cooperazione e dei canali consolari, possa validamente notificare atti ed avvisi ai soggetti non residenti a mezzo posta (raccomandata con avviso di ricevimento) all'indirizzo rilevato dai registri dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero – AIRE o alla sede legale estera risultante dal registro delle imprese e, in mancanza di tali indirizzi, all'indirizzo estero indicato nelle domande di attribuzione del numero di codice fiscale o  variazione dati, o nei modelli di dichiarazione annuale. Tali modalità di notifica operano validamente se i contribuenti non hanno comunicato all'Agenzia delle entrate l'indirizzo della loro residenza o sede estera o del domicilio eletto, con modalità disposte da apposito provvedimento dell'Agenzia delle entrate.

La lettera b)del comma 1 dispone che le disposizioni introdotte in materia di notifica operino simmetricamente ai fini della riscossione, precisando che le norme introdotte si applicano anche alla notifica delle cartelle di pagamento ai contribuenti non residenti.

Il comma 2, con riferimento alle attività dei concessionari statali generatrici di entrate erariali, vieta qualsiasi pratica o rapporto negoziale di natura commerciale tra concessionari e soggetti terzi non previsti in forma espressa e regolati negli atti di gara e sancisce la nullità di ogni provvedimento di assenso amministrativo di tali pratiche e rapporti, anche se già adottato, con conseguente versamento delle somme percepite dai concessionari all'amministrazione statale concedente. La disposizione interviene altresì in materia di sistema sanzionatorio nel caso in cui vi siano delle inadempienze, anche a titolo di colpa, da parte dei concessionari, imponendo alle amministrazioni statali concedenti di procedere ad adeguamenti convenzionali o all'adozione di carte dei servizi.

 

Il comma 3 prevede che, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del decreto legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, vengano adottate disposizioni attuative della disciplina recata dall’art. 29, comma 1-quater, del D.L. n. 207/2008, in materia di autoservizi pubblici non di linea, al fine di rideterminare i principi fondamentali della disciplina e di assicurarne omogeneità di applicazione in ambito nazionale.

Il comma 4 dell’articolo 2 in esame prevede che le disposizioni riguardanti le polizze vita cosiddette dormienti - ai fini del loro versamento, una volta prescritto il relativo diritto, al fondo di indennizzo per le frodi ai risparmiatori previsto dai commi 343 e seguenti dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 - si applichino esclusivamente ai contratti per i quali il termine di prescrizione del diritto dei beneficiari scade successivamente al 28 ottobre 2008.

 

L’articolo 3 introduce norme volte alla deflazione del contenzioso tributario, nell’ottica di razionalizzazione della riscossione.

In particolare, il comma 1 apporta modifiche alla disciplina vigente in materia di processo tributario, prevedendo modalità semplificate per la notifica e il deposito della sentenza emessa dagli organi giurisdizionali, facilitando la rateizzazione delle somme dovute a seguito di conciliazione giudiziale, accertamento con adesione ed acquiescenza e, infine, abrogando le disposizioni che subordinavano la proposizione dell’appello principale, da parte delle articolazioni periferiche dell’Amministrazione finanziaria, ad apposita autorizzazione da parte degli organi regionali.

Il comma 2 estende alle decisioni della Commissione tributaria centrale le vigenti norme sul pagamento del tributo in pendenza di processo, con finalità di accelerazione della riscossione delle imposte dovute in pendenza di giudizio.

Il comma 3, per porre rimedio alla crisi aziendale delle società di riscossione delle entrate degli enti locali, ne consente l’ammissione di diritto alle procedure di ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza di cui al decreto-legge 347/2003, ove ne sussistano le condizioni.

 

Il comma 1 dell’articolo 4 istituisce un Fondo per il sostegno della domanda in particolari settori finalizzata ad obiettivi di efficienza energetica, ecocompatibilità e miglioramento della sicurezza sul lavoro, con una dotazione di 300 milioni di euro per il 2010.La definizione delle modalità di erogazione, mediante contributi, delle risorse del Fondo è demandata ad un decreto interministeriale da adottare entro dieci giorni dall’entrata in vigore del decreto-legge.

 

I commi da 2 a 4 introducono una detassazione di una quota del reddito d’impresa corrispondente all’ammontare degli investimenti in ricerca industriale e sviluppo precompetitivo, finalizzati alla realizzazione di campionari, nei settori di industria tessile e di attività di confezione di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia. Il beneficio spetta, entro i limiti degli aiuti de minimis, per gli investimenti effettuati nel 2010 ed è fruibile in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi mentre non rileva ai fini della determinazione degli acconti IRPEF e IRES. In merito al profilo finanziario, viene previsto un limite massimo di spesa fissato in 70 milioni di euro.

Ai sensi del comma 5 con un decreto interministeriale sono definiti criteri e modalità di ripartizione e destinazione delle risorse del Fondo per la finanza d’impresa rimaste disponibili in bilancio relativamente al 2010, per le seguenti finalità: realizzazione di piattaforme navali multiruolo da destinare in via prioritaria ad operazioni di soccorso; interventi a favore del settore dell’alta tecnologia aeronautica; interventi a favore dell’emittenza televisiva e radiofonica locale; avvio dell’attività dell’Agenzia per la sicurezza nucleare.

Il comma 6 istituisce il Fondo per le infrastrutture portuali, destinato al finanziamento delle opere infrastrutturali nei porti di rilevanza nazionale. Il Fondo è finanziato con una quota non superiore al 50 per cento delle risorse risultanti dalla revoca del finanziamento statale destinato alla realizzazione del Sistema di trasporto rapido di massa a guida vincolata per la città di Parma. Le modalità di revoca e di rassegnazione delle risorse sono definite dai commi 7 e 8; quest’ultimo demanda quindi ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro competente, la destinazione della quota di finanziamento statale residua all'esito della procedura di revoca.

Il comma 9 reca la copertura finanziaria degli oneri recati dal comma 1 (istituzione del Fondo per il sostegno della domanda finalizzata ad obiettivi di efficienza energetica, ecocompatibilità e di miglioramento della sicurezza sul lavoro) e dal comma 2 dell’articolo 4 (agevolazioni fiscali per le imprese per investimenti in ricerca e sviluppo), nonché prevede l’utilizzo di parte delle maggiori entrate al fine di compensare gli effetti finanziari negativi sui saldi di finanza pubblica in conseguenza della insufficiente copertura finanziaria, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a) del D.L. n. 5/2009, per la parte posta a valere sulle risorse rivenienti dalle revoche delle agevolazioni previste dalla legge n. 488 del 1992.

 

L’articolo 5 è volto ad ampliare le tipologie di interventi rientranti nell’attività edilizia libera, prevedendo che essi non siano più realizzabili con la denuncia di inizio attività (cd. DIA), bensì senza alcun titolo abilitativo.

 

Dovrà comunque essere inoltrata, per la maggior parte di tali interventi tra i quali rientrano anche quelli di manutenzione straordinaria, una comunicazione all’amministrazione comunale, anche in via telematica, ed allegate, ove occorrano, le autorizzazioni obbligatorie ai sensi delle normative di settore. Viene, inoltre, semplificata anche la procedura relativa al rilascio del certificato di prevenzione incendi (CPI) per gli interventi rientranti nell’attività edilizia libera.

 

Relazioni allegate o richieste

Al provvedimento sono allegate la relazione illustrativa e la relazione tecnica sugli effetti finanziari.

 

Precedenti decreti-legge sulla stessa materia

Il provvedimento in esame reca quattro distinti ambiti di intervento:

•           quello tributario, con il contrasto alle frodi fiscali e la razionalizzazione della riscossione tributaria, per il quale si possono richiamare due tipologie di decreti-legge: 1. il decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 reca misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria; 2. disposizioni analoghe sono presenti in diversi decreti-legge che, negli ultimi anni, hanno accompagnato la manovra finanziaria: si rammenta, tra gli altri, il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112;

•           il servizio taxi, in ordine al quale l’articolo 2, comma 3 fa seguito alla disciplina recata dall’articolo 29, comma 1-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207 ed alla sospensione dell’efficacia di tale ultime disposizioni operata dall’articolo 7-bis del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, prorogata al 31 marzo 2010, da ultimo, dall’articolo 5, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194.

•           il sostegno della domanda in particolari settori, attraverso l’incentivazione degli acquisti, per il quale si possono richiamare alcuni dei decreti-legge finalizzati a fronteggiare la particolare situazione economico-finanziaria determinatasi negli ultimi tempi su scala mondiale. Si rammenta, in particolare, il decreto-legge 5 febbraio 2009, n. 5, recante misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi;

•           le misure di semplificazione in materia edilizia: il precedente più immediato è rinvenibile nell’articolo 34-quinquies del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, introdotto durante l’iter di conversione e recante disposizioni di semplificazione in materia edilizia.

Motivazioni della necessità ed urgenza

Il preambolo al decreto legge sottolinea “la straordinaria necessità ed urgenza di adottare disposizioni tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria, anche in adeguamento alla normativa comunitaria e di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori”.

 

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il decreto interviene nella materia sistema tributario dello Stato, che pertiene alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, (art. 117, secondo comma, lettera e), Cost).

Alcune significative disposizioni, che recano misure volte a sostenere il sistema produttivo nazionale, possono essere ricondotte nell’ambito della competenza legislativa esclusiva dello Statoin tema di tutela della concorrenza (articolo 117, secondo comma, lettera e), Cost.), come intesa dalla consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale.

Nella sentenza n. 14 del 2004, la Corte ha rilevato che l'inclusione della tutela della concorrenza nella lettera e) dell'art. 117, secondo comma, Cost. - insieme alle materie moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie - «evidenzia l'intendimento del legislatore costituzionale del 2001 di unificare in capo allo Stato strumenti di politica economica che attengono allo sviluppo dell'intero Paese; strumenti che, in definitiva, esprimono un carattere unitario e, interpretati gli uni per mezzo degli altri, risultano tutti finalizzati ad equilibrare il volume di risorse finanziarie inserite nel circuito economico. L'intervento statale si giustifica, dunque, per la sua rilevanza macroeconomica: solo in tale quadro è mantenuta allo Stato la facoltà di adottare sia specifiche misure di rilevante entità, sia regimi di aiuto ammessi dall'ordinamento comunitario (fra i quali gli aiuti de minimis), purché siano in ogni caso idonei, quanto ad accessibilità a tutti gli operatori ed impatto complessivo, ad incidere sull'equilibrio economico generale (nello stesso senso, cfr. sentenze n. 16 e 272 del 2004).

 

Con riferimento a specifiche disposizioni si rileva quanto segue.

 

L’articolo 4, commi 1 e 6, istituiscono due fondi con destinazione vincolata.

Secondo la consolidata giurisprudenza costituzionale, «l'art. 119 Cost. vieta al legislatore statale di prevedere, in materie di competenza legislativa regionale residuale o concorrente, nuovi finanziamenti a destinazione vincolata, anche a favore di soggetti privati. Tali misure, infatti, possono divenire strumenti indiretti, ma pervasivi, di ingerenza dello Stato nell'esercizio delle funzioni delle Regioni e degli enti locali (sentenza n. 168 del 2008, nello stesso senso, ex multis, sentenze n. 168 del 2009, nn. 63, 50 e 45 del 2008; n. 137 del 2007; n. 160, n. 77 e n. 51 del 2005).

La Corte ha inoltre rilevato che «nel caso in cui un fondo istituito con legge statale incida su àmbiti non riconducibili ad un'unica materia, devono distinguersi due ipotesi. Se una materia è nettamente prevalente sulle altre, essa determina la competenza legislativa e, qualora questa sia statale, determina anche la legittimità del fondo con vincolo di destinazione. Se, invece, non vi è una materia sicuramente prevalente, riconducibile alla competenza dello Stato, si applica il principio di leale collaborazione, che impone alla legge statale di predisporre adeguati strumenti di coinvolgimento delle (sentenza n. 168/2008; nello stesso senso, sentenza n. 168/2009, sentenze n. 63 e n. 50 del 2008; n. 201 del 2007; n. 211 e n. 133 del 2006).

La Corte ha infine precisato che il titolo di competenza statale che permette l'istituzione di un fondo con vincolo di destinazione non deve necessariamente identificarsi con una delle materie di competenza esclusiva statale., ma può consistere anche nel fatto che detto fondo incida su materie oggetto di “chiamata in sussidiarietà” da parte dello Stato, ai sensi dell'art. 118, primo comma, Cost.; il che si verifica quando sia necessario attribuire con legge funzioni amministrative a livello centrale, per esigenze di carattere unitari. Ciò comporta la necessità che lo Stato coinvolga le Regioni stesse attraverso attività concertative e di coordinamento che devono essere attuate in base al principio di leale collaborazione. (sentenzan. 168/2009; nello stesso senso, ex multis, sentenze n. 6/2004, nn. 155 e n. 31/2005, n. 303/2003).»

 

L’articolo 4, comma 1, prevede l’istituzione di un fondo per il sostegno della domanda finalizzata ad obiettivi di efficienza energetica, ecocompatibilità e di miglioramento della sicurezza sul lavoro. Le modalità di erogazione mediante contributi delle risorse del fondo sono rimesse ad un decreto ministeriale.

La disposizione appare riconducibile alla materie di competenza esclusiva statale tutela della concorrenza e tutela dell’ambiente (art. 117, secondo comma, lettere e) ed s)), nonché alla materia di competenza concorrente tutela e sicurezza del lavoro.

 

L’articolo 4, comma 6, istituisce il Fondo per le infrastrutture portuali, destinato al finanziamento delle opere infrastrutturali nei porti di rilevanza nazionale. Il fondo è ripartito con decreto ministeriale.

La disposizione appare riconducibile alla materie porti e aeroporti civili e governo del territorio, entrambe di competenza concorrente ai sensi dell’art. 117, terzo comma.

La Corte costituzionale ha affermato in proposito, con riferimento agli aeroporti, che la materia porti e aeroporti civili riguarda le infrastrutture e la loro collocazione sul territorio regionale(sentenze n. 18/2009 e 51/2008)

Con riferimento all’articolo 4, comma 6, deve essere valutata l’opportunità di un coinvolgimento delle regioni nella gestione del fondo.

 

Rapporto con altri principi costituzionali

L’articolo 2, comma 2, con riferimento alle concessioni pubblichi statali generatrici di entrate erariali, introduce il divieto di qualsivoglia pratica o rapporto negoziale di natura commerciale con soggetti terzi non precedentemente previsti in forma espressa e regolati negli atti di gara.

L’espressione «concessioni pubbliche statali generatrici di entrate erariali» - in ordine alla quale andrebbe valutata l’opportunità di una maggiore specificazione – appare riferibile alla maggior parte, se non alla quasi totalità, delle concessione pubbliche statali.

 

Il divieto introdotto dalla norma ha carattere generale e sembra poter esser riferito a qualsiasi rapporto commerciale instaurato dal concessionario e non contemplato espressamente dall’atto di gara. Esso deve pertanto essere valutato alla luce della libertà di iniziativa economica privata, riconosciuta dall’art. 41 Cost.

 

La disposizione prevede inoltre che ogni diverso provvedimento di assenso amministrativo alle pratiche e rapporti intrattenuti dal concessionario, anche se già adottato, è nullo e le somme percepite dai concessionari sono versate all'amministrazione statale concedente

Viene così introdotta, con efficacia retroattiva, un’ipotesi di nullità dell’atto amministrativo

 

L’articolo 2, comma 3, prevede che, ai fini della rideterminazione dei principi fondamentali in materia di autoservizi di trasporto pubblico non di linea, ed allo scopo di assicurare omogeneità di applicazione di tale disciplina in ambito nazionale, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza Unificata, vengano adottate, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del decreto legge, disposizioni attuative, tese ad impedire pratiche di esercizio abusivo del servizio di taxi e del servizio di noleggio con conducente o non rispondenti ai principi ordinamentali che regolano la materia. Il decreto deve inoltre definire gli indirizzi generali per l’attività di programmazione e di pianificazione delle regioni, ai fini del rilascio, da parte dei comuni, dei titoli autorizzativi.

La disposizione interviene in relazione alle modifiche apportate alla disciplina degli autoservizi di trasporto pubblico non di linea (L n. 21/1992), dall’articolo 29, comma 1-quater, del D.L. n. 207/2008 (convertito dalla legge n. 14/2009).

L’applicazione della nuova disciplina è stata più volte prorogata; da ultimo, l’art. 5, comma 3, del decreto legge n. 194/2009, convertito con legge n. 25/2010, ha stabilito che, nelle more della ridefinizione della disciplina, da effettuare nel rispetto delle competenze attribuite dal quadro costituzionale e ordinamentale alle regioni e agli enti locali, l’efficacia del citato articolo 29 comma 1-quater è sospesa fino al 31 marzo 2010.

Tale disposizione riproduce quella utilizzata dall’art. 7-bis del D.L. n. 5/2009 – richiamato dall’articolo 2, comma 3, in esame - che aveva sospeso l’efficacia della normativa fino al 30 giugno 2009.

Nella relazione illustrativa del decreto legge si precisa che tali disposizioni sono connesse al Protocollo sottoscritto il 10 febbraio scorso, e concordato con ANCI, UPI e Regioni, nel quale sono definiti i contenuti delle modifiche da apportare alla disciplina recata dal citato art. 29, comma 1-quater, del decreto legge n. 207/2008. 

Si osserva che la disposizione in esame non interviene sulla decorrenza della nuova normativa, sospesa, fino al 31 marzo 2010 dall’art. 5, comma 3, del decreto legge n. 194/2009. Tale normativa, pertanto, deve considerarsi, a partire da tale data, pienamente applicabile.

Le disposizioni da emanarsi entro 60 giorni con decreto ministeriale - espressamente definite di natura attuativa - non potrebbero dunque innovare la predetta disciplina legislativa.

Si rileva, peraltro, l‘opportunità di valutare, sotto il profilo della coerenza del sistema delle fonti, il contenuto delle norme in commento, che rinviano ad un decreto ministeriale l’introduzione di disposizioni le quali, sebbene appunto definite attuative, sono espressamente destinate alla rideterminazione dei principi fondamentali della materia, nonché a definire gli indirizzi generali per l'attività di programmazione e di pianificazione delle regioni.

Attribuzione di poteri normativi

L’articolo 1 conferisce al Ministro dell’economia e delle finanze la facoltà di includere ulteriori Paesi ovvero di escludere alcuni di quelli già inclusi nella black list mediante l’emanazione di un decreto non regolamentare.

L’articolo 4, comma 1, demanda la definizione delle modalità di erogazione mediante contributi delle risorse del Fondo-incentivi ad un decreto interministeriale di natura non regolamentare (v. D.M. 26 marzo 2010).

Ai sensi del comma 5 con un decreto interministeriale di natura non regolamentare sono definiti criteri e modalità di ripartizione delle risorse del Fondo per la finanza d’impresa rimaste disponibili in bilancio relativamente al 2010.

 

 


 

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