Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento istituzioni | ||
Titolo: | Disposizioni per la promozione e la diffusione della cultura della difesa attraverso la pace e la solidarietà - A.C. 2596 e 3287 - Nuovo testo | ||
Riferimenti: |
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Serie: | Note per la I Commissione affari costituzionali Numero: 171 | ||
Data: | 05/05/2010 | ||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni |
5 maggio 2010 |
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n. 171 |
Disposizioni per la promozione e la diffusione della cultura della difesa attraverso la pace e la solidarietàA.C. 2596 e 3287 - Nuovo testoElementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale |
Numero del progetto di legge |
Nuovo testo A.C. 2596 e A.C. 3287 |
Titolo |
Disposizioni per la promozione e la diffusione della cultura della difesa attraverso la pace e la solidarietà |
Iniziativa |
Parlamentare |
Iter al Senato |
No |
Numero di articoli |
5 |
Date: |
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adozione quale testo base |
17 marzo 2010 |
richiesta di parere |
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Commissione competente |
IV Commissione (Difesa) |
Sede e stato dell’iter |
Sede referente – Concluso esame emendamenti |
Iscrizione nel programma dell’Assemblea |
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Il nuovo testo
delle proposte di legge A.C. 2596 e A.C.
L’articolo 1 reca le finalità della legge, intesa a promuovere, diffondere ed accrescere la cultura della difesa, attraverso la pace e la solidarietà volta a rendere consapevoli i cittadini delle politiche di sicurezza e di difesa della nazione e dell’azione delle Forze armate,nonché del valore che assumono a tal fine, gli accordi sul disarmo, il controllo degli armamenti, le misure di cooperazione e fiducia reciproca tra gli Stati.
L’articolo 2 prevede che le amministrazioni pubbliche possano promuovere iniziative per la conoscenza, l’approfondimento e la sensibilizzazione sui temi oggetto della cultura della difesa attraverso la pace e la solidarietà, nell’ambito delle attività previste per la “Giornata del ricordo dei caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace” (12 novembre) istituita dalla legge n. 162/2009.
L’articolo 3 stabilisce che il Ministero della difesa istituisca un premio nazionale annuale, da conferire il 12 novembre, da assegnare a persone, enti o altri soggetti culturali che si siano distinti per aver promosso e diffuso la cultura della difesa attraverso la pace e la solidarietà.
L’articolo 4 istituisce, presso il Ministero della difesa, il Comitato per la cultura della difesa attraverso la pace e la solidarietà, formato da cinque componenti, in carica per tre anni, nominati con decreto del Ministro della difesa, con il compito di formulare al Ministro delle difesa la proposta per la definizione del contenuto del premio nazionale annuale e di proporre il conferimento del patrocinio del Ministero della difesa alle iniziative di cui al precedente articolo 2, senza corresponsione di contributi o altre forme di sostegno finanziario.
L’articolo 5 precisa che dall’attuazione della legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri finanziari e che il Ministero della difesa deve provvedere al funzionamento del Comitato di cui all’articolo 4 nell’ambito delle proprie risorse umane, strumentali e finanziarie.
Trattandosi di proposte di legge di iniziativa parlamentare, alle medesime è allegata unicamente la relazione illustrativa.
Il nuovo testo delle proposte di legge in esame ha l’obiettivo di promuovere, diffondere ed accrescere la cultura della difesa, attraverso la pace e la solidarietà, con iniziative di conoscenza e sensibilizzazione, nonché attraverso l’istituzione di un premio annuale a favore di persone, enti o altri soggetti culturali che si siano distinti per aver promosso la cultura della difesa attraverso la pace e la solidarietà.
Esso appare pertanto riconducibile alla materia difesa e Forze armate, di competenza esclusiva dello Stato.
Vengono altresì in considerazione:
§ le materie di competenza esclusiva dello Stato:
- politica estera e rapporti internazionali dello Stato;
- ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato;
§ le materie di competenza concorrente tra Stato e regioni:
- promozione e organizzazione di attività culturali;
- istruzione.
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File: Cost171-AC2596.doc