Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Titolo: Protocollo all'Accordo con il Governo della Repubblica di Malta per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per previre le evasioni fiscali -- A.C. 3227
Riferimenti:
AC N. 3227/XVI     
Serie: Note per la I Commissione affari costituzionali    Numero: 167
Data: 16/03/2010
Descrittori:
DOPPIA IMPOSIZIONE SUI REDDITI   EVASIONI FISCALI
MALTA   RATIFICA DEI TRATTATI
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni
Altri riferimenti:
AS N. 1934/XVI     

 

16 marzo 2010

 

n. 167

Protocollo all'Accordo con il Governo della Repubblica
di Malta per evitare le doppie imposizioni e per prevenire
le evasioni fiscali

A.C. 3227

Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale

 

Numero del progetto di legge

A.C. 3227

Titolo

Ratifica ed esecuzione del Protocollo all'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Malta per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, fatto a Roma il 13 marzo 2009

Iniziativa

Governo

Iter al Senato

Sì (A.S. 1934)

Numero di articoli

3

Date:

 

adozione quale testo base

-

richiesta di parere

9 marzo 2010

Commissione competente

III Commissione (Affari esteri)

Sede e stato dell’iter

In corso di esame in sede referente

Iscrizione nel programma dell’Assemblea

No

 

 


Contenuto

Il disegno di legge in esame, approvato dal Senato il 17 febbraio 2010, reca la ratifica del Protocollo all'Accordo del 1981 tra Italia e Malta per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, a suo tempo ratificato con la legge 2 maggio 1983, n. 304.

In base alla relazione introduttiva ed all'Analisi tecnico-normativa che accompagnano il disegno di legge presentato al Senato (A.S. 1934) scopo principale del Protocollo in commento è quello di emendare l'articolo 25 dell'Accordo italo-maltese del 1981, consentendo di intensificare la cooperazione amministrativa per una più efficace lotta all'evasione fiscale, principalmente consentendo di superare l'opposizione del segreto bancario, secondo i più recenti standard adottati anche dall’OCSE.

Viene inoltre evidenziata la necessità, mediante altre disposizioni del Protocollo, di iniziare a disapplicare gli incentivi alla costituzione di nuove attività in territorio maltese, tenendo conto dell’ormai avvenuto ingresso dell'isola mediterranea nell'Unione europea. Il risultato di questi interventi, tra l'altro, dovrà essere l'inclusione di Malta in un elenco di Stati cooperativi dal punto di vista fiscale e del segreto bancario (white list) che si prevede di prossima emanazione.

E’ opportuno segnalare che il Governo maltese ha recentemente riformato il proprio sistema fiscale nella prospettiva di incentivare l’afflusso di capitale straniero. Gli sforzi sono diretti in particolare a promuovere lo sviluppo dei settori dei servizi finanziari e delle nuove tecnologie, nonché a dare certezza e chiarezza alla materia della tassazione delle società grazie ad una regolamentazione uniforme, concludendo una serie di accordi bilaterali come quello al nostro esame (ad oggi sono 45 i trattati firmati dal Governo maltese contro le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio). In questa prospettiva nel 2007 é stata introdotta una riforma fiscale allo scopo di abolire le International Trading Companies e le International Holding Companies e di introdurre un sistema generale di tassazione che non discrimini fra azionisti residenti e non residenti.

In relazione ai contenuti specifici del Protocollo, l'articolo I sostituisce il paragrafo 3 dell'articolo 2 dell'Accordo del 1981, aggiornando l'elenco delle imposte considerate ai fini dell'Accordo medesimo: è qui inclusa tra le imposte italiane l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

L'articolo II include nelle definizioni generali di cui all'articolo 3 dell'Accordo del 1981 il Ministero italiano dell'economia e delle finanze, quale autorità principale per la gestione dell'Accordo, prendendo atto della mutata denominazione e organizzazione dei Dicasteri finanziari del nostro Paese.

L'articolo III sostituisce il paragrafo 2 dell'articolo 22 dell'Accordo del 1981 in ordine ai metodi per l'eliminazione della doppia imposizione: la sostituzione mira sostanzialmente, come già ricordato, a disincentivare la costituzione di nuove attività in territorio maltese, a favore della quale in precedenza veniva riconosciuto il credito d'imposta anche per imposte non effettivamente pagate.

L'articolo IV sostituisce l'articolo 25 dell'Accordo del 1981, rafforzando gli obblighi di cooperazione e informazione delle Parti nella lotta all'evasione fiscale: è infatti tra l’altro previsto che se a uno dei due Stati viene richiesto dall’altro di raccogliere informazioni, il primo dovrà dare corso alla richiesta anche qualora tali informazioni non siano rilevanti per i propri fini fiscali interni. Ciò che più importa, tuttavia, è la previsione per la quale uno Stato contraente non può rifiutarsi di fornire informazioni in quanto esse siano in possesso di una banca o di un'altra istituzione finanziaria.

L'articolo V, infine, prevede l'entrata in vigore del Protocollo al ricevimento della seconda delle due notifiche che le Parti si scambieranno in ordine al completamento delle procedure richieste dalla propria legislazione interna. La durata del Protocollo è analoga a quella prevista per l'Accordo del 1981.

 

Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica del Protocollo all'Accordo italo-maltese del 1981 per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali si compone di tre articoli, il primo dei quali reca l'autorizzazione alla ratifica del Protocollo, e il secondo il relativo ordine di esecuzione. L'articolo 3, infine, prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione per il giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Relazioni allegate

Il disegno di legge originario, oltre che dalla  relazione introduttiva e dall’Analisi tecnico-normativa, è accompagnato da una relazione tecnica, dalla quale non si desumono tuttavia effetti di gettito per l'erario italiano a seguito della ratifica del Protocollo in esame.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il disegno di legge interviene nella materia politica estera e rapporti internazionali dello Stato,attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lettera a), Cost.).

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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File: Cost167-AC3227.doc