Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Titolo: Norme in materia di ammortizzatori sociali e rapporti di lavoro flessibili - A.C. 2100 e abb.
Riferimenti:
AC N. 2158/XVI   AC N. 2157/XVI
AC N. 2452/XVI   AC N. 2890/XVI
AC N. 3102/XVI     
Serie: Note per la I Commissione affari costituzionali    Numero: 162
Data: 10/03/2010
Descrittori:
CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI   CONTRATTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO
INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONE     
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

 

10 marzo 2010

 

n. 162

Norme in materia di ammortizzatori sociali e rapporti
di lavoro flessibili

A.C. 2100 e abb.

Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale

 

Numero del progetto di legge

A.C. 2100 e abb.

Titolo

Norme per l'estensione delle misure di sostegno del reddito dei lavoratori esclusi dall'applicazione degli strumenti previsti in materia di ammortizzatori sociali

Iniziativa

Parlamentare

Iter al Senato

No

Numero di articoli

5

Date:

 

adozione quale testo base

4 marzo 2010

richiesta di parere

9 marzo 2010

Commissione competente

XI Commissione (Lavoro)

Sede e stato dell’iter

Sede referente – Concluso l’esame degli emendamenti

Iscrizione nel programma dell’Assemblea

Sì (da lunedì 15 marzo)

 

 


Contenuto

L’articolo 1introducendo 3 nuovi commi all’articolo 1 del D.lgs. 80/1992, ha lo scopo predisporre una forma di garanzia per i lavoratori nei confronti di imprese insolventi.

 

In particolare:

§         si autorizza l’INPS, in via sperimentale per il triennio 2010-2012, ad erogare ai lavoratori dipendenti da imprese in situazioni di particolare difficoltà economico-finanziaria, una somma non superiore a 4 volte la misura del trattamento retributivo mensile, al netto delle trattenute previdenziali e assistenziali, a fronte di crediti di lavoro non corrisposti da parte dell’impresa per la quale essi svolgono la propria attività lavorativa, nei 12 mesi precedenti alla data di emanazione del decreto di seguito richiamato. Tale erogazione è prevista a valere sulle risorse del Fondo di garanzia sul TFR di cui alla L. 297/1982, e nei limiti delle disponibilità complessive del Fondo medesimo. Tale intervento è previsto, fermo restando quanto previsto dai precedenti commi 1 e 2 del D.Lgs. 80/1992 (nuovo comma 3 dell’articolo 1);

§         si prevede che l’erogazione delle somme sopra indicate sia riconosciuta ai lavoratori sulla base di specifici accordi in sede governativa stipulati con le parti sociali in relazione a ciascuna delle imprese interessate, successivamente approvati con apposito decreto (nuovo comma 4 dell’articolo 1);

§         siprevede che, a seguito dell’erogazione delle somme oggetto della disposizione, l’INPS subentri al lavoratore, a qualunque titolo, nel rapporto di credito con l’impresa, limitatamente agli importi ad esso erogati (nuovo comma 5 dell’articolo 1).

 

L’articolo 2 prevede misure in favore dei collaboratori in regime di monocommittenza.

Più specificamente:

§         si attribuisce al Ministro del lavoro e delle politiche sociali il compito di svolgere, entro il 30 settembre 2010, un monitoraggio sullo stato di attuazione, per l’anno 2009 e per il primo semestre dell’anno 2010, delle disposizioni di cui al comma 2 dell’articolo 19 del D.L. 185/2008. La finalità è quella di impiegare compiutamente le risorse stanziate per la corresponsione dell’indennità di reinserimento a favore dei collaboratori in regime di monocommittenza.

All’esito di tale monitoraggio il ministro con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, può procedere:

§      alla revisione dei requisiti di accesso al trattamento sopra indicato;

§      all’eventuale nuovo calcolo delle prestazioni già erogate agli aventi diritto, il quale dovrà avvenire previa valutazione del numero delle domande presentate e di quelle accolte, dell’entità delle prestazioni riconosciute e liquidate delle effettive disponibilità di risorse residue rispetto a quelle previste al comma 1 dell’articolo 19 del D.L. n. 185;

§         attraverso un’interpretazione (autentica), si rende applicabile l'articolo 2116 c.c. anche ai collaboratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso l’INPS, di cui all'articolo 2, comma 26, della L. 335/1995, purché siano in regime di monocommittenza e non titolari dell’obbligazione contributiva.

 

L’articolo 3 provvede a fornire alcune interpretazioni autentiche, limitatamente al biennio 2010-2011, in merito alla legislazione vigente in materia di specifici interventi di integrazione salariale. In particolare:

§         in materia di CIGS, le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 5, della L. 223/1991, si interpretano nel senso che può accedere alla CIGS, immediatamente dopo la CIGO e senza soluzione di continuità con quest’ultima, nel caso in cui essa sia stata fruita nel limite massimo di 52 settimane, l’impresa che sia stata oggetto di un evento improvviso ed imprevisto, il quale abbia generato una crisi che, prolungandosi nel tempo, comporti ricadute negative sui volumi produttivi e sui livelli occupazionali;

§         ai fini del calcolo delle settimane effettivamente usufruite, i limiti massimi di cui all’articolo 6 della L. 164/1975, fermi restando gli ulteriori requisiti previsti dalla legislazione vigente, devono essere computati avuto riguardo, anziché all’intera settimana di calendario, alle singole giornate di sospensione del lavoro;

§         ai fini del calcolo delle settimane effettivamente usufruite, i limiti massimi di fruizione della CIGO per operai dipendenti da aziende industriali e artigiane dell'edilizia e affini e di escavazione e lavorazione di materiali lapidei, di cui all’articolo 1 della L. 427/1975, fermi restando gli ulteriori requisiti previsti dalla legislazione vigente, sono computati avuto riguardo, anziché all’intera settimana di calendario, alle singole giornate di sospensione del lavoro.

 

Le disposizioni richiamate si applicano nei limiti delle risorse rese disponibili dall’articolo 19 del D.L. 185/2008.

 

L’articolo 4 reca disposizioni inerenti agli elenchi nominativi trimestrali compilati dall’INPS che, sulla base dei modelli DMAG (dichiarazione della manodopera occupata) presentati dai datori di lavoro, indicano le giornate di lavoro prestate presso ciascun datore di lavoro dagli operai agricoli a tempo determinato, nonché degli elenchi nominativi dei lavoratori dell'agricoltura.

In particolare, si prevede:

§         la notifica fino alla data del 31 maggio 2010, dei richiamati elenchi, valevoli per il 2009, secondo le scadenze e le modalità stabilite ai commi 2 e 4 del medesimo articolo 9-quinquies del D.L. 510/1996;

§         la notifica dell’elenco annuale, per gli operai agricoli a tempo determinato, i compartecipanti familiari e i piccoli coloni, a partire dalle giornate di occupazione, relative all’anno 2010, dichiarate dai datori di lavoro e trasmesse all’INPS mediante apposita la pubblicazione effettuata dall'INPS sul proprio sito internet entro il mese di marzo dell’anno successivo, secondo specifiche tecniche stabilite dall’Istituto stesso;

§         la soppressione degli elenchi nominativi trimestrali in precedenza richiamati, a decorrere dal 1° giugno 2010;

§         la notifica, da parte dell’INPS, di appositi elenchi nominativi trimestrali di variazione; in caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative, intervenuti dopo la compilazione e la pubblicazione dell'elenco nominativo annuale, attraverso le stesse modalità telematiche individuate in precedenza;

§         l’utilizzo di risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente per fronteggiare gli eventuali maggiori compiti previsti dall’articolo in esame per l’INPS.

 

L’articolo 5, infine, istituisce il Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese assicuratrici.

Tale Fondo, istituito presso l’INPS in recepimento del contratto collettivo sottoscritto il 9 ottobre 2009 per il settore assicurativo, è alimentato esclusivamente dai contributi versati dalle imprese del settore assicurativo, secondo quanto previsto dal richiamato contratto collettivo.

Il fondo ha il fine di attuare specifici interventi che, nell’ambito e in connessione con processi di ristrutturazione, situazioni di crisi, rilevante riorganizzazione aziendale, riduzione o trasformazione di attività o lavoro, favoriscano il mutamento e il rinnovamento delle professionalità e realizzino politiche attive di sostegno del reddito e dell’occupazione.

 

L’istituzione del Fondo è demandata ad un apposito decreto, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento, nel quale sono altresì disciplinate le modalità di versamento dei contributi e di funzionamento del Fondo, inclusa l’individuazione degli organi di amministrazione, in conformità con quanto previsto dal citato contratto collettivo.

Dalle disposizioni dell’articolo 5 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il contenuto del provvedimento in esame è riconducibile alla materia previdenza sociale, di competenza esclusiva dello Stato.

Può rilevare altresì la materia tutela e sicurezza del lavoro, attribuita alla competenza concorrente tra Stato e regioni.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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File: Cost162-AC2100.doc