Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Titolo: Medaglia d'oro al valore alle Associazioni «Libero Comune di Fiume in esilio», «Libero comune di Zara in esilio» e «Libero Comune di Pola in esilio» - Testo unificato 684-685-1903 - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale
Riferimenti:
AC N. 684/XVI   AC N. 685/XVI
AC N. 1903/XVI     
Serie: Note per la I Commissione affari costituzionali    Numero: 155
Data: 24/02/2010
Descrittori:
COMUNI   DECORAZIONI MILITARI
FIUME     
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

 

24 febbraio 2010

 

n. 155

Medaglia d'oro al valore alle Associazioni «Libero Comune di Fiume in esilio», «Libero Comune di Zara in esilio»
e «Libero Comune di Pola in esilio»

Testo unificato 684-685-1903

Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale

 

Numero del progetto di legge

Testo unificato AA.CC. 684, 685, 1903

Titolo

Concessione della medaglia d’oro al valore alle Associazioni “Libero Comune di Fiume in esilio”, “Libero Comune di Zara in esilio” e “Libero Comune di Pola in esilio”

Iniziativa

Parlamentare

Iter al Senato

No

Numero di articoli

1

Date:

 

adozione quale testo base

10 febbraio 2010

richiesta di parere

16 febbraio 2010

Commissione competente

IV Commissione (Difesa)

Sede e stato dell’iter

Sede referente

Iscrizione nel programma dell’Assemblea

No

 

 


Contenuto

Il testo unificato delle proposte di legge Menia C. 684 e C. 685 e Raisi C. 1903 prevede, all’articolo 1, l’istituzione di medaglie d’oro al merito delle popolazioni di Fiume, Pola e Zara per il contributo reso nella storia a beneficio dell’Italia (comma 1).

Le medaglie recano nel recto l’iscrizione “L’Italia ricorda” e nel verso le parole “Fiume”, “Pola” o “Zara” e sono consegnate unitamente ad appositi diplomi a firma del Presidente della Repubblica (comma 2).

Le medaglie sono consegnate, in rappresentanza delle popolazioni, rispettivamente, alle associazioni di diritto privato “Libero comune di Fiume in esilio”, “Libero comune di Pola in esilio” e “Libero comune di Zara in esilio”. La consegna avviene nell’ambito della cerimonia collettiva di conferimento dell’insegna metallica in memoria delle vittime delle foibe e delle altre violenze compiute sul confine orientale italiano alla fine della seconda guerra mondiale, già prevista dall’articolo 6 della legge n. 92 del 2004 (comma 3).

Viene inoltre novellato l’articolo 3 della legge n. 92 del 2004 prevedendo che la già richiamata insegna metallica in memoria delle vittime delle foibe possa essere consegnata, in assenza dei congiunti delle vittime, anche alle associazioni costituite per conservare e rinnovare la memoria degli eventi in questione (comma 4).

I commi 5 e 6 recano la clausola di copertura finanziaria del provvedimento.

 

Relazioni allegate

A ciascuno dei testi delle proposte di legge originarie Menia C. 684 e C. 685 e Raisi C. 1903 è allegata la relazione illustrativa.

 

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il testo unificato prevede l’istituzione di una nuova tipologia di medaglie d’oro, da consegnare a tre  associazioni di diritto privato specificamente individuate.

Le nuove medaglie sembrerebbero potersi qualificare come nuove onorificenze.

L’attribuzione di onorificenze o, comunque, di riconoscimenti a livello nazionale può essere ricondotta ad attività amministrativa statale ricompresa nella materia ordinamento ed organizzazione amministrativa dello Stato, di competenza esclusiva statale(art. 117, secondo comma, lett. g), Cost.).

 

Si ricorda inoltre, che l’articolo 87, dodicesimo comma, della Costituzione prevede che il Presidente della Repubblica conferisce le onorificenze della Repubblica.

 

Si ricorda infine che alcune regioni hanno provveduto all’istituzione di proprie onorificenze (si vedano ad esempio la legge regionale della Regione Abruzzo n. 121 del 1999, recante premi ed onorificenze della Regione Abruzzo, la legge regionale della Regione Basilicata n. 18 del 2005 recante istituzione premi lucani insigni; la legge regionale della Regione Liguria n. 8 del 2006 recante istituzione dell’onorificenza Croce di San Giorgio).

 

Attribuzione di poteri normativi

Non è prevista l’attribuzione di poteri normativi.

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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File: Cost155-AC684.doc