Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento istituzioni | ||||||
Titolo: | Dichiarazione di monumento nazionale e contributo per i restauri della Basilica di San Petronio in Bologna - A.C. 2955 - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale | ||||||
Riferimenti: |
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Serie: | Note per la I Commissione affari costituzionali Numero: 153 | ||||||
Data: | 18/02/2010 | ||||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni |
18 febbraio 2010 |
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n. 153 |
Dichiarazione di monumento nazionale e contributo per i restauri della Basilica di San Petronio in BolognaA.C. 2955Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale |
Numero del progetto di legge |
2955 |
Titolo |
Dichiarazione di monumento nazionale e contributo per l'esecuzione dei restauri interni ed esterni della Basilica di San Petronio in Bologna |
Iniziativa |
Parlamentare |
Iter al Senato |
No |
Numero di articoli |
2 |
Date: |
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adozione quale testo base |
- |
richiesta di parere |
10 febbraio 2010 |
Commissione competente |
VII (Cultura) |
Sede e stato dell’iter |
Sede referente – Concluso l’esame degli emendamenti |
Iscrizione nel programma dell’Assemblea |
No |
La proposta di legge in esame è volta al riconoscimento quale monumento nazionale della Basilica di San Petronio in Bologna (articolo 1), e alla concessione di un contributo di 7.429.000 euro destinato al restauro – interno ed esterno – dell’edificio (articolo 2).
La relazione illustrativa evidenzia che la proposta di legge intende concorrere alla conservazione e valorizzazione della Basilica in occasione del trecentocinquantesimo anniversario del compimento dei lavori della sua costruzione (1663).
Secondo la medesima relazione, il riconoscimento quale monumento nazionale della Basilica “non è motivato soltanto dal valore architettonico dell’edificio e dai tesori d’arte conservati al suo interno, ma considera anche il significato e la rilevanza degli eventi la cui memoria rimane ad esso legata”.
Preliminarmente, si ricorda che la normativa vigente non prevede una specifica procedura da porre in essere per la dichiarazione di monumento nazionale.
Al contempo, il Codice dei beni culturali e del paesaggio, emanato con D.Lgs. n. 42 del 2004, come da ultimo modificato con D.Lgs. 62 del 2008, definisce inalienabili i beni del demanio culturale “dichiarati monumenti nazionali a termini della normativa all’epoca vigente” (art. 54), e fa salve – tra le altre – le leggi aventi specificamente ad oggetto monumenti nazionali (art. 129).
L’articolo 2 della pdl, ai commi 1 e 2, prevede che i lavori di restauro della Basilica siano eseguiti tra il 2010 ed il 2012, sulla base di un programma degli interventi, integrato da uno specifico piano finanziario e dai relativi progetti esecutivi presentati dal Capitolo della Basilica e approvati dalla competente soprintendenza.
Con riferimento agli interventi di restauro, si ricorda preliminarmente che il dovere di conservazione del patrimonio culturale è richiamato tra i principi del Codice dei beni culturali e del paesaggio. In particolare, l’art. 1 del Codice prevede, tra l’altro, che privati proprietari, possessori o detentori di beni appartenenti al patrimonio culturale, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, sono tenuti a garantirne la conservazione.
L’art. 9 del Codice dispone, poi, che per i beni culturali appartenenti ad enti ed istituzioni della Chiesa cattolica o di altre confessioni religiose, il Ministero e, per quanto di competenza, le regioni, provvedono, relativamente alle esigenze di culto, d’accordo con le rispettive autorità. Si osservano, altresì, le disposizioni stabilite dalle intese concluse ai sensi dell’art. 12 dell’Accordo di modificazione del Concordato lateranense, ovvero dalle leggi emanate sulla base delle intese sottoscritte con le confessioni diverse dalla cattolica.
L’intesa con
L’intesa delinea specifiche modalità di collaborazione tra gli organi del Ministero ed i rappresentanti della CEI; in particolare, per la programmazione degli interventi e dei relativi piani di spesa, l’amministrazione statale indice apposite riunioni con gli organi ecclesiastici dai quali acquisisce proposte ed informazioni sui progetti in corso di adozione (articolo 1, commi 4-6). Sono previsti, inoltre, accordi per realizzare iniziative congiunte con la partecipazione organizzativa e finanziaria dello Stato, di enti e istituzioni ecclesiastiche, nonché, eventualmente, di altri soggetti (articolo 3).
Gli interventi di conservazione da effettuare in edifici aperti al culto sono programmati ed eseguiti nel rispetto della normativa statale vigente (articolo 2).
Si stabilisce, infine, che il vescovo diocesano presenta ai soprintendenti, valutandone congruità e priorità, le proposte per la programmazione di interventi di conservazione e le richieste di rilascio delle autorizzazioni concernenti beni culturali di proprietà di enti soggetti alla sua giurisdizione (articolo 5).
Rispetto alla situazione normativa descritta, nel caso specifico si delinea una procedura alternativa, intervenendo con legge. L’intervento legislativo, peraltro, si giustifica per il fatto che si dispongono nuove spese a carico del bilancio dello Stato.
Il contributo statale è versato direttamente al Capitolo della Basilica con le seguenti modalità (comma 3):
§ una prima rata, dell’importo di 429.000 euro, è corrisposta prima dell’inizio dei lavori e contabilizzata nella liquidazione finale dell’ultimo esercizio;
§ sei rate semestrali (per un importo complessivo non superiore a 2.500.000 euro annui) sono versate sulla base dello stato di avanzamento dei lavori e delle spese, documentate e certificate dalla competente soprintendenza, relativi al semestre precedente.
Il comma 4 dispone che all’onere derivante si provveda mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell’ambito del programma Fondi di riserva e speciali della Missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero. In particolare, viene specificata la seguente ripartizione:
(euro)
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
1.679.000 |
2.500.000 |
2.500.000 |
750.000 |
Con il comma 5 si autorizza il Ministro dell’economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Si osserva che la norma di copertura non appare idonea, sia perché l’accantonamento relativo al Ministero dell’economia iscritto nel fondo speciale di conto capitale di cui alla Tabella B della legge finanziaria per il 2010 (L. 91/2009) non presenta le sufficienti disponibilità per gli anni 2010 e 2011, sia perché gli oneri da coprire riguardano anche il 2013, mentre gli stanziamenti iscritti nella tabella B hanno durata triennale.
La proposta di legge è corredata della relazione illustrativa.
Non risultano lavori legislativi in corso sulla materia.
Sulla base delle indicazioni recate dagli artt. 3 e 6 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, la disciplina recata dalla proposta di legge può essere ricondotta sia alla “tutela” che alla “valorizzazione” dei beni culturali.
In proposito, si ricorda che l’art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. ha annoverato la “tutela dei beni culturali” tra le materie di competenza esclusiva dello Stato (prevedendo, altresì, la possibilità di attivare, su iniziativa della regione interessata, ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell’art. 116, terzo comma, Cost.), mentre l’art. 117, terzo comma, Cost., ha incluso la “valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali” tra le materie di legislazione concorrente. Inoltre, l’art. 118, terzo comma, Cost., ha devoluto alla legge statale il compito di disciplinare “forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali” tra Stato e regioni.
Nella sentenza n. 9
del 2004
Successivamente all’adozione del già citato Codice dei beni
culturali e del paesaggio,
L’art. 9 della Costituzione prevede che
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File: Cost153-AC2955.doc