Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Titolo: Disposizioni urgenti per le regioni Campania e Abruzzo, la Presidenza del Consiglio dei ministri e la protezione civile - D.L. 195/2009 - A.C. 3196 - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale
Riferimenti:
DL N. 195 DEL 30-DIC-09   AC N. 3196/XVI
Serie: Note per la I Commissione affari costituzionali    Numero: 150
Data: 12/02/2010
Descrittori:
ABRUZZI   CAMPANIA
PROTEZIONE CIVILE   RICOSTRUZIONE E CONSOLIDAMENTO DI ABITATI E DI IMMOBILI
SMALTIMENTO DI RIFIUTI   SORVEGLIANZA SISMICA E IDROGEOLOGICA
TERREMOTI     
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

12 Febbraio 2010

 

n. 150

Disposizioni urgenti per le regioni Campania e Abruzzo, la Presidenza del Consiglio dei ministri e la protezione civile

D.L. 195/2009 - A.C. 3196

Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale

Numero del disegno di legge di conversione

A.C. 3196

Numero del decreto-legge

195

Titolo del decreto-legge

Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l’avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile

Iter al Senato

Sì (A.S. 1956)

Numero di articoli:

 

testo originario

19

testo approvato dal Senato

29

Date:

 

emanazione

30 dicembre 2009

pubblicazione in Gazzetta ufficiale

30 dicembre 2009

approvazione del Senato

9 febbraio 2010

assegnazione

11 febbraio 2010

scadenza

28 febbraio 2010

Commissione competente

VIII (Ambiente)

Stato dell’iter

Sede referente

 


Contenuto[1]

Il decreto-legge, secondo quanto emerge dalla relazione illustrativa, nasce dall'esigenza di approntare misure urgenti in relazione a tre fattispecie emergenziali:

-    il sisma in Abruzzo dove, conclusa la fase di prima emergenza, si definiscono nuovi ambiti di competenza, al fine di raccordare le iniziative avviate con quelle per la ricostruzione;

-    l’emergenza rifiuti in Campania, dove il 31 dicembre 2009 si è conclusa la dichiarazione di stato di emergenza nel settore dei rifiuti;

-    la realizzazione di interventi urgenti nelle situazioni di rischio idrogeologico, per i quali è prevista la nomina, con DPCM, di commissari straordinari.

Il decreto-legge reca, tra l’altro, norme volte a potenziare l'assetto del Servizio nazionale di protezione civile, norme sull’attività del soccorso alpino, della Croce rossa e dei vigili del fuoco nonché disposizioni sul numero dei membri del governo e Piano carceri.

In particolare, l'articolo 1 disciplina - a decorrere dal 1° febbraio 2010 e per l'intera durata dello stato di emergenza (fino al 31 dicembre 2010) - il subentro del Presidente della regione Abruzzo nelle funzioni dell'attuale Commissario delegato, ad eccezione della competenza - che rimane affidata al Dipartimento della protezione civile - per il completamento delle abitazioni da destinare alla popolazione sinistrata.

A tal fine, con una modifica introdotta al Senato, il Commissario delegato può nominare quali sub-Commissari i sindaci e i presidenti delle province interessati, per le rispettive competenze.

Gli articoli da 2 a 13 attengono alla conclusione dell'emergenza rifiuti nella regione Campania con il subentro degli enti ordinariamente competenti, quali la regione Campania e le relative province.

In particolare, l'articolo 2 demanda ad apposito DPCM, da emanarsi entro sette giorni dall’entrata in vigore del presente decreto:

§   l’istituzione nell'ambito del Dipartimento della protezione civile, al fine della chiusura dell'emergenza rifiuti in Campania, di una «Unità stralcio» e di una «Unità operativa»;

§   l’individuazione di contabilità speciali per il funzionamento e la gestione di tali unità.

L'articolo 3 assegna all'Unità stralcio il compito prioritario di definire le situazioni creditorie e debitorie derivanti dalle pregresse gestioni dell’emergenza rifiuti, predisponendo i piani di estinzione delle passività e provvedendo al pagamento dei debiti.

Per gli eventuali contenziosi derivanti dall'attuazione del presente articolo si applica l'articolo 4 del DL 90/2008, che ha devoluto alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie attinenti alla gestione dei rifiuti. Fino al 31 gennaio 2011 non possano essere intraprese azioni giudiziarie ed arbitrali nei confronti delle Strutture commissariali e dell’Unità stralcio e quelle pendenti sono sospese. I debiti insoluti non producono interessi né sono soggetti a rivalutazione monetaria.

L'articolo 4 definisce i compiti dell'Unità operativa: si tratta delle competenze riferite agli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti e del termovalorizzatore di Acerra, alla prosecuzione degli interventi infrastrutturali, all'eventuale coordinamento dei flussi dei rifiuti, all'organizzazione funzionale del dispositivo militare, alla determinazione dei costi di conferimento dei rifiuti, tenuto conto, nelle more del definitivo piano regionale, delle Linee guida emanate dal Sottosegretario il 20 ottobre 2009 e, secondo un emendamento introdotto al Senato, sentite le rappresentanze degli enti locali.

Ai sensi del comma 1-bis, introdotto al Senato, sino al 31 dicembre 2010 l'Unità operativa è autorizzata, nel caso di indisponibilità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti, ad adottare interventi alternativi.

L'articolo 5 autorizza la salvaguardia delle aree di interesse strategico nazionale mediante l'impiego di duecentocinquanta unità delle Forze armate.

Il comma 2 prevede la cessazione di efficacia delle ordinanze di protezione civile emanate per fronteggiare l'emergenza rifiuti campana, con salvezza dei rapporti giuridici in corso.

L’articolo 5-bis, introdotto al Senato, reca disposizioni riguardanti il Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico (CNSAS).

L'articolo 6 definisce le modalità per la determinazione – da parte dell’Enea - del valore dell'impianto di termovalorizzazione di Acerra.

Per le finalità dell’articolo, viene previsto, con un emendamento approvato al Senato, che siano rese provvisoriamente indisponibili - nell'ambito del Fondo aree sottoutilizzate (FAS) - risorse pari a 355 milioni di euro per l'anno 2011.

L'articolo 7 disciplina il trasferimento alla regione della proprietà del termovalorizzatore mediante DPCM da adottare entro il 31 dicembre 2011. In base al comma 1-bis, inserito al Senato, qualora il trasferimento non avvenga entro il 31 gennaio 2012, il termovalorizzatore viene comunque trasferito, con DPCM, al Dipartimento della Protezione civile.

Inoltre, ove all'esito del collaudo definitivo, che dovrà intervenire entro il 28 febbraio 2010, l'impianto non raggiunga determinati requisiti tecnici, l'importo del valore dell'impianto sarà proporzionalmente ridotto sulla base di apposita valutazione, effettuata anch’essa dall'ENEA. Secondo quanto previsto dal Senato, eventuali oneri per la messa in regola dell'impianto saranno posti a carico del costruttore.

Nelle more del trasferimento, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a stipulare un contratto di affitto ad un canone pari a 2.500.000 euro mensili, proporzionalmente ridotto ove all'esito del collaudo l'impianto non raggiunga i parametri produttivi. Il Dipartimento mantiene quindi la disponibilità dell'impianto nonché i ricavi spettanti per la cessione dell'energia elettrica prodotta.

La durata del contratto, inizialmente fissata in 15 anni, è stata ridotta a soli 2 anni nel corso dell’esame al Senato. Tale modifica consente di coordinare la norma in esame con quella recata dal comma 1, ai sensi del quale il trasferimento di proprietà deve avvenire entro la fine del 2011.

Infine, tenuto conto della valenza strategica dell'impianto, e del relativo vincolo di destinazione, esso è dichiarato, fino al trasferimento di proprietà, insuscettibile di alienazione, di altri atti di disposizione, è impignorabile, né può essere assoggettato a trascrizioni o iscrizioni pregiudizievoli.

L'articolo 8 disciplina le procedure di collaudo. All’esito positivo del collaudo - ovvero ove esso non intervenga entro il 28 febbraio 2010 - il soggetto aggiudicatario del servizio di gestione assume comunque la gestione piena dell'impianto.

L'articolo 9 assicura la prosecuzione di attività di presidio antincendio e sicurezza degli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti da parte del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Il medesimo articolo stabilisce che,nelle more della realizzazione del termovalorizzatore nel comune di Napoli, ASIA Spa, società in house del comune, assicuri la necessaria funzionalità degli impianti di gestione rifiuti della provincia (e non solo del comune come previsto nel testo originario).

L'articolo 10 disciplina l’evacuazione e le successive fasi gestorie dei rifiuti allocati presso le aree di deposito e stoccaggio temporaneo in Campania e dispone, entro il 30 giugno 2010, il collaudo degli impianti di discarica per il subentro delle province o delle società provinciali.

Nelle more del completamento degli impianti di compostaggio, fino al 31 dicembre 2011, gli impianti in eserciziosul territorio nazionale possono aumentare la propria capacità fino all’8 per cento.

Rispetto al termovalorizzatore di Salerno, si prevede che la provincia ponga in essere le procedure occorrenti al fine di dotare il territorio della necessaria impiantistica. Pertanto, sono revocati gli atti già compiuti laddove non confermati dal Presidente della provincia. Il comma 6-bis, introdotto dal Senato, reca disposizioni finalizzate ad assicurare l’attuazione del comma 1-bis dell’art. 8 del D.L. 90/2008 per la realizzazione di un impianto di recupero dei rifiuti già prodotti e stoccati per la produzione di energia.

L’articolo 10-bis, introdotto al Senato, detta disposizioni sanzionatorie applicabili nei territori già destinatari della declaratoria dello stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti, per la durata di dodici mesi dalla cessazione dello stato di emergenza.

L'articolo 11 reca norme sulla programmazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti finalizzate ad accelerare la costituzione e l'avvio delle società provinciali, quali l'attribuzione in capo ai Presidenti della provincia, fino al 30 settembre 2010, dei compiti di programmazione del servizio, anche in deroga agli articoli 42, 48 e 50 del TUEL (recanti, rispettivamente, attribuzioni dei consigli, competenze delle giunte e competenze del sindaco e del presidente della provincia) nonché la facoltà per le società provinciali di affidare il servizio di gestione dei rifiuti a soggetti privati, ovvero di avvalersi dei soggetti pubblici e privati che attualmente attendono ai predetti compiti, mediante proroga per una sola volta dei contratti in essere.

Il comma 2-bis, inserito dal Senato, reca una norma transitoria secondo cui, sino al 31 dicembre 2010, le sole attività di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti, smaltimento o recupero inerenti e la raccolta differenziata continuano ad essere gestite dai comuni. Il comma 3 assicura l’integrale copertura dei costi del ciclo dei rifiuti tramitel'imposizione dei relativi oneri a carico dell'utenza. A tal riguardo le Società provinciali agiscono anche come soggetti preposti all'accertamento e alla riscossione dei relativi tributi o tariffe (TARSU o TIA) e attivano azioni di recupero degli importi evasi.

A tal fine, i comuni trasmettono alle società provinciali gli archivi della tassa o tariffa, i dati afferenti alla raccolta dei rifiuti, nonché le informazioni derivanti dall'Anagrafe della popolazione. In caso di inosservanza, il prefetto, provvede anche attraverso la nomina di apposito Commissario ad acta, e attiva le procedure di cui all'articolo 142 del TUEL, in materia di rimozione e sospensione di amministratori.

I commi da 5-bis a 5-quater, introdotti dal Senato, recano disposizioni in materia di accertamento e riscossione della tassa o tariffa per lo smaltimento dei rifiuti. In particolare si prevede un metodo di calcolo, in via sperimentale e per il solo anno 2010, articolato in due parti elaborate distintamente dalle province e dai comuni per gli oneri di rispettiva competenza che confluiscono in un unico titolo di pagamento.

Alle province è inoltre assegnata la gestione dei siti per i quali è pendente contenzioso in ordine alla relativa titolarità, fino all'esito dello stesso.

Il comma 8 prevede il trasferimento ai soggetti subentranti – con contratto a tempo indeterminato - del personale operante presso gli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti di Santa Maria Capua Vetere, Battipaglia, Casalduni e Pianodardine.

E’ quindi assegnata, in via straordinaria a favore delle province, una somma pari ad euro 1,50 per ogni contribuente residente. Il Presidente della provincia è autorizzato a revocare gli impegni assunti fino alla concorrenza del predetto importo, con vincolo di destinazione al patrimonio della società provinciale.

L’articolo 11-bis, introdotto al Senato, prevede un accordo di programma tra il Ministro dell'ambiente e soggetti pubblici, aziende acquedottistiche, associazioni di settore,finalizzato a aumentare il consumo di acqua potabile di rete.

L'articolo 12 autorizza la conclusione di transazioni per l'abbattimento degli oneri accessori dei crediti vantati sui comuni campani dai Consorzi operanti nel settore della gestione dei rifiuti, al fine di consentirne la sollecita riscossione. I Presidenti delle province nominano un soggetto liquidatore per l'accertamento delle situazioni creditorie e debitorie e per la successiva definizione di apposito piano di liquidazione. Secondo una modifica introdotta al Senato, al soggetto liquidatore sono altresì conferiti compiti di gestione in via ordinaria dei consorzi e di amministrazione dei relativi beni, da svolgere in termini funzionali al subentro da parte delle province.

Infine, si prevede che le somme dovute dai comuni alla struttura del Sottosegretario sono recuperate mediante riduzione dei trasferimenti erariali, nonché in sede di erogazione di quanto dovuto per la compartecipazione al gettito IRPEF e la devoluzione del gettito d'imposta per la responsabilità civile auto.

L'articolo 13 disciplina la definizione della dotazione organica del personale dei consorzi delle province campane, che deve essere approvata dal Capo del Dipartimento della protezione civile. I consorzi provvedono all'assunzione a tempo indeterminato del personale in servizio fino alla data del 31 dicembre 2008, dando priorità al personale già in servizio al 31 dicembre 2001.

Quanto alle norme riguardanti il Dipartimento di protezione civile, l'articolo 14 autorizza l’avvio di procedure straordinarie di reclutamento di personale a tempo indeterminato, riguardanti i titolari di contratto a tempo determinato o di collaborazione, in deroga alla normativa su reclutamento, limitazioni del turn over e stabilizzazioni nella P.A.. A tal fine, è autorizzata la spesa per 8,02 milioni di euro.

L’articolo 14-bis, introdotto al Senato,estende al personale dei vigili del fuoco l’indennità di trasferimento prevista dalla legge 86/2001.

L'articolo 15 prevede, fino al 31 dicembre 2010, un Sottosegretario di Stato incaricato del coordinamento degli interventi di prevenzione in ambito europeo e internazionale rispetto a eventi di interesse di protezione civile. L’ultimo periodo del comma 1, introdotto al Senato, dispone che il Capo del Dipartimento della protezione civile, per lo svolgimento delle funzioni di Sottosegretario di Stato, non debba percepire ulteriori emolumenti (il testo originario prevedeva una spesa di 173.000 euro).

La norma, poi, stabilisce che con DPCM siano definiti i livelli minimi dell'organizzazione delle strutture territoriali di protezione civile nonché la gestione del sistema di allertamento nazionale.

E’ quindi prevista la nullità dei compromessi e delle clausole compromissorie inserite nei contratti stipulati per interventi connessi allo stato di emergenza.

L’articolo 15-bis, introdotto dal Senato, reca norme sulla formazione continua di pubblici dipendenti.

L’articolo 15-ter, introdotto al Senato, apporta alcune modifiche relative all’uso del logo della protezione civile e dei vigili del fuoco.

L'articolo 16, ferme restando, secondo il testo approvato al Senato, le funzioni assegnate al Dipartimento di protezione civile, prevede la costituzione di una società per azioni di interesse nazionale - a totale partecipazione pubblica -, denominata "Protezione civile servizi spa per l'espletamento di specifici compiti operativi Nel corso dell’esame al Senato sono stati precisati i compiti e le funzioni della società nonché i rapporti tra quest’ultima e il Dipartimento, anche al fine di un più compiuto rispetto dell’ordinamento comunitario e della normativa in materia di appalti.

Quanto, infine, agli interventi urgenti nelle situazioni a più elevato rischio idrogeologico, l'articolo 17 - ad integrazione di quanto disposto dalla finanziaria 2010 sull'adozione di piani straordinari per contrastare il rischio idrogeologico - introduce la possibilità di nominare commissari straordinari. Il Senato ha inoltre introdotto un finanziamento a favore dei territori delle regioni Emilia-Romagna, Liguria e Toscana colpiti dagli eventi meteorici eccezionali dell'ultima decade di dicembre 2009 e dei primi giorni del mese di gennaio 2010.

L’articolo 17-bis, introdotto al Senato, modifica la denominazione della Scuola di specializzazione di cui all’art. 7 della legge 157/1992, in "Scuola di specializzazione in discipline ambientali".

L’articolo 17-ter, introdotto al Senato, reca misure per la realizzazione del Piano carceri, introducendo un iter più snello per la localizzazione e le espropriazione delle aree ove realizzare le nuove strutture. A tal fine il Commissario straordinario può avvalersi della 'Protezione civile S.p.A.'.

L’articolo 17-quater, introdotto al Senato, in relazione alla costruzione delle nuove strutture carcerarie, reca una disciplina analoga a quella introdotta dall’art. 16 del primo decreto-Abruzzo (DL 39/2009) per la prevenzione di infiltrazioni della criminalità organizzata.

L’articolo 17-quinquies, introdotto al Senato, dispone la non applicazione della disciplina sui commissari di governo ai commissari straordinari previsti per interventi urgenti sulle reti dell'energia.

L'articolo 18 contiene le norme di copertura finanziaria.

Relazioni allegate o richieste

Il decreto-legge è accompagnato dalla relazione illustrativa e dalla relazione tecnica.

Precedenti decreti-legge sulla stessa materia

La materia è stata disciplinata da numerosi decreti-legge; da ultimo si segnalano il DL 9 ottobre 2006, n. 263 e il DL 11 maggio 2007, n. 61, il DL 23 maggio 2008, n. 90 e il DL 6 novembre 2008, n. 172.

Coordinamento con la normativa vigente

L’articolo 17-quinquies prevede che ai Commissari straordinari di Governo previsti dal DL 78/2009 per la realizzazione di interventi relativi alla produzione, alla trasmissione ed alla distribuzione dell'energia da effettuare con mezzi e poteri straordinari non si applicano le disposizioni dell’art. 11 L 400/1988. Sono conseguentemente modificati i decreti di nomina già emanati.

L’art. 11 L 400/1988 prevede che la nomina dei commissari straordinari è disposta con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Con il medesimo decreto sono determinati i compiti del commissario e le dotazioni di mezzi e di personale. L'incarico è conferito per il tempo indicato nel decreto di nomina, salvo proroga o revoca. Del conferimento dell'incarico è data immediata comunicazione al Parlamento e notizia nella Gazzetta Ufficiale. Sull'attività del commissario straordinario riferisce al Parlamento il Presidente del Consiglio dei ministri o un ministro delegato.

Si osserva che non risulta chiaro quale sia conseguentemente la disciplina applicabile ai commissari straordinari, né quali siano le modifiche da apportare ai DPR di nomina già approvati.

 

L’articolo 16, comma 10-bis, dispone che le previsioni dell’art. 9-ter D.Lgs. 300/1999, relativo all’istituzione del ruolo speciale della protezione civile, non si applicano al personale di ruolo del dipartimento della protezione civile.

Si osserva che andrebbe chiarita la portata applicativa della disposizione, che sembrerebbe determinare in sostanza una soppressione del ruolo speciale della protezione civile.

Motivazioni della necessità ed urgenza

Secondo quanto emerge dalla relazione illustrativa, il decreto-legge nasce dall'esigenza di approntare misure urgenti di immediata operatività in relazione a tre diverse fattispecie emergenziali: il sisma in Abruzzo, l’emergenza rifiuti in Campania, la realizzazione di interventi urgenti nelle situazioni di rischio idrogeologico.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento è riconducibile alla materia tutela dell’ambiente, assegnata dall’art. 117 Cost., secondo comma, lettera s),alla competenza esclusiva dello Stato. Si ricorda al riguardo che in alcune recenti sentenze (ad esempio, la n. 182 del 2006 e la n. 367 del 2007), la Corte riconosce alla legislazione regionale la facoltà di assumere tra i propri scopi anche finalità di tutela ambientale o paesaggistica, purché siano rispettate le regole uniformi fissate dallo Stato. Le successive sentenze del 2008 (214) e del 2009 (61, 225, 232, 238, 247…) ribadiscono tali limiti regionali, riconducendo alla materia della tutela dell’ambiente numerose questioni sollevate dalle regioni, tra le quali si ricordano, per la loro rilevanza, la difesa del suolo, la gestione delle risorse idriche e i rifiuti.

Rilevano inoltre le materie “ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato” e “giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa”, riconducibili alla competenza esclusiva dello Stato ai sensi delle lettere g) e l) del medesimo comma 2 dell’art. 117; “protezione civile” e “governo del territorio” attribuite dall’art. 117, terzo comma, alla competenza concorrente tra Stato e regioni.

 

Rispetto degli altri princìpi costituzionali

L’articolo 3 introduce una procedura per la definizione delle situazioni creditorie e debitorie derivanti dalle pregresse gestioni dell’emergenza rifiuti,attribuendo all'Unità stralcio la predisposizione dei piani di estinzione delle passività ed il conseguente pagamento dei debiti. Il comma 5 prevede che fino al 31 gennaio 2011 non possono essere intraprese azioni giudiziarie ed arbitrali nei confronti delle Strutture commissariali e dell’Unità stralcio e quelle pendenti sono sospese.

La Commissione Affari costituzionali del Senato, nel parere espresso il 20 gennaio, ha osservato che la disposizione del comma 5 «limita la tutela giurisdizionale esercitabile rispetto a categorie di atti della Pubblica Amministrazione per un non trascurabile arco temporale, con ciò comprimendo il ricorso ai rimedi giurisdizionali che l'articolo 113 della Costituzione garantisce indistintamente per tutti gli atti della Pubblica Amministrazione

 

L’articolo 10-bis, comma 1, prevede un trattamento più rigoroso della recidiva in caso dei reati per i quali il DL 172/2008 (art. 6) prevede una disciplina speciale in quanto commessi nei territori in cui vige lo stato di emergenza-rifiuti. Tale trattamento più rigoroso si applica ai delitti commessi fino a dodici mesi dalla cessazione dello stato di emergenza.

La disposizione prevede dunque una disciplina penale applicabile nelle sole zone del territorio nazionale che siano o siano state oggetto di dichiarazione dello stato di emergenza, differenziando il trattamento penale riservato a comportamenti di fatto del tutto identici, a seconda del locus commissi delicti e del tempus commissi delicti. Con riferimento alla disciplina DL 172/2008, la disciplina più rigorosa sembra qualificarsi in virtù dello stato di emergenza e delle motivazioni ad esso sottese. La disposizione in esame consente invece un trattamento penale differenziato anche in caso di cessazione dello stato di emergenza, per un periodo limitato di tempo.

L’articolo 13, commi 1 e 3, definisce le modalità e le priorità di assunzione del personale da parte del consorzio unico di bacino delle province di Napoli e Caserta e dei consorzi delle province di Avellino, Benevento e Salerno e deve pertanto essere valutato alla luce del principio dell’accesso mediante concorso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, sancito dall’art. 97, terzo comma, Cost.

L’articolo 14 prevede procedure straordinarie per il reclutamento del personale del Dipartimento della protezione civile.

La Commissione Affari costituzionali del Senato, nel già richiamato parere, ha osservato che l’articolo «dovrebbe richiamare, quale sistema di reclutamento ordinario, quello dei pubblici concorsi in coerenza con il dettato dell’articolo 97 della Costituzione.»

L’articolo 15, comma 3, per finalità di risparmio di spesa, dispone la nullità dei compromessi e delle clausole compromissorie inserite nei contratti stipulati per la realizzazione di interventi connessi con la dichiarazione dello stato di emergenza e di grande evento, con salvezza dei collegi arbitrali nei quali la controversia abbia completato la fase istruttoria. La disposizione incide in maniera rilevante sull’autonomia negoziale delle parti.

 

Alcune disposizioni sono inoltre meritevoli di approfondimento, in quanto suscettibili di incidere sulle competenze di Regioni ed enti locali o sull’attività di società da essi controllate.

In particolare, l’articolo 9, comma 2, prevede determinati adempimenti a carico dell’ASIA S.p.a. del comune di Napoli, i quali dovrebbero presupporre il previo accordo con il comune.

L’articolo 10, comma 3, prevede la possibilità di estendere i siti e gli impianti di discarica già individuati nei territori adiacenti di competenza di altri enti locali.

L’articolo 10, comma 6, dispone la revoca, in caso di mancata conferma da parte della provincia entro 30 giorni, degli atti adottati dalla provincia di Salerno relativi alla realizzazione del termovalorizzatore.

L’articolo 10, comma 6-bis, individua nei territori dei comuni di Giugliano o Villa Literno l’area in cui realizzare un impianto di recupero e smaltimento rifiuti. Pur prevedendo l’intesa con le province interessate e il parere dei comuni o, in mancanza, l’individuazione nell’ambito dei predetti territori da parte del Presidente della Regione, la disposizione sembra prescindere da una previa intesa con la Regione in ordine alla determinazione dei territori interessati.

L’articolo 13, comma 1, demanda al Capo del dipartimento della protezione civile l’approvazione della dotazione organica del consorzio unico di bacino delle province di Napoli e Caserta.

L’articolo 16 prevede l’istituzione della Protezione civile servizi s.p.a. per l’espletamento di attività strumentali e di supporto tecnico per il dipartimento della protezione civile. Il comma 3 prevede la salvaguardia delle competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

In proposito, la Commissione Affari costituzionali del Senato, nel già richiamato parere, ha osservato che la salvaguardia delle attribuzioni del Ministero delle infrastrutture «richiederebbe una più chiara esplicitazione del sistema di ripartizione delle competenze ovvero di concorso delle indicate Amministrazioni nell'esercizio delle medesime funzioni.»

L’articolo 17 provvede la nomina di commissari con poteri straordinari per la realizzazione di interventi di attuazione dei piani straordinari per rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico.

Anche l’articolo 17-ter prevede poteri molto ampi del Commissario straordinario per l’emergenza-carceri per l’espropriazione, l’occupazione d’urgenza e l’utilizzazione di beni immobili destinati alle nuove infrastrutture carcerarie. Il comma 2 prevede inoltre la sostituzione della notifica ai proprietari con la pubblicazione nell’albo del comune e su due giornali.

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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File: Cost150-AC3196.doc



[1]  Oltre alla numerazione degli articoli, sono riportate in carattere blu le modifiche introdotte al Senato.