Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Titolo: Aumento del contributo dello Stato in favore della Biblioteca italiana per ciechi 'Regina Margherita' di Monza - A.C. 2064 - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale
Riferimenti:
AC N. 2064/XVI     
Serie: Note per la I Commissione affari costituzionali    Numero: 149
Data: 03/02/2010
Descrittori:
BIBLIOTECA ITALIANA PER CIECHI REGINA MARGHERITA DI MONZA   BIBLIOTECHE
CONTRIBUTI PUBBLICI     
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

 

3 febbraio 2010

 

n. 149

Aumento del contributo dello Stato in favore della Biblioteca italiana per ciechi “Regina Margherita” di Monza

A.C. 2064

Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale

 

Numero del progetto di legge

A.C. 2064

Titolo

Aumento del contributo dello Stato in favore della Biblioteca italiana per ciechi 'Regina Margherita' di Monza e modifiche all'articolo 3 della legge 20 gennaio 1994, n. 52, concernenti le attività svolte dalla medesima Biblioteca

Iniziativa

Parlamentare

Iter al Senato

-

Numero di articoli

2

Date:

 

adozione quale testo base

-

richiesta di parere

27 gennaio 2010

Commissione competente

VII Commissione (Cultura)

Sede e stato dell’iter

Sede referente - Concluso l’esame degli emendamenti

Iscrizione nel programma dell’Assemblea

No

 

 


Contenuto

La pdl si compone di tre articoli.

L'articolo 1 eleva da 4 a 7 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2010, il contributo statale a favore della Biblioteca italiana per ciechi «Regina Margherita» di Monza[1], novellando, a tal fine, l’art. 1 della legge 13 novembre 2002, n. 260[2].

L’articolo 2 integra le attribuzioni della Biblioteca, già definite dall’art. 3 della legge n. 52 del 1994[3], stabilendo che:

-    la Biblioteca può stipulare convenzioni con altre biblioteche e centri di produzione specializzati anche per il potenziamento della rete dei centri di consulenza tiflodidattica al fine di assicurare la copertura dell’intero territorio nazionale (lett. a)[4];

-    i sussidi didattici speciali – la cui fornitura può essere oggetto di convenzioni[5] con la Biblioteca – possono essere fruibili anche in forma di supporto digitale (lett. b);

-    la Biblioteca può sottoscrivere convenzioni per la fornitura di sussidi didattici speciali con le amministrazioni locali e con altre istituzioni pubbliche e private, al fine di rafforzare la rete di centri di produzione per l’editoria scolastica (lett. c).

L’articolo 3 reca la norma di copertura dell’onere finanziario, quantificato in 7 milioni di euro a decorrere dal 2010. Per gli anni 2010 e 2011, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, di cui all'articolo9-ter della legge 468/1978, come determinata dalla Tabella C allegata alla legge finanziaria 2010 (L. 191/2009); a decorrere dal 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per l'anno 2012, dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, utilizzando allo scopo parte dell'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

 

In relazione all’art. 3, si segnala che gli oneri aggiuntivi derivanti dalla pdl sono quantificati in 7 milioni di euro, mentre l’onere effettivo – rispetto al finanziamento già assegnato alla Biblioteca dalla citata legge 260/2002 – è pari a 3 milioni di euro.

Con riferimento alle modalità indicate per la copertura finanziaria, si osserva che la legge 468/1978 è stata abrogata dall’art. 51, comma 1, lett. c),della L. 196/2009, a decorrere dal 1° gennaio 2010.

 

Relazioni allegate

La proposta di legge è corredata della relazione illustrativa.

 

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

La proposta di legge in esame aumenta il contributo statale a favore della Biblioteca italiana per ciechi «Regina Margherita» di Monza, previsto dalla L 260/2002.

In considerazione dell’attività svolta dalla biblioteca, il contenuto della proposta appare prevalentemente riconducibile allamateria promozione e organizzazione di attività culturali, di competenza concorrente tra Stato e regioni.

Con riferimento a taluni profili possono altresì venire in rilievo le materie istruzione, di competenza concorrente, e assistenza sociale, attribuita alla competenza residuale delle regioni.

Devono inoltre essere segnalate alcune sentenze della Corte costituzionale riguardanti in generale lo sviluppo della cultura (sentenze nn. 478/2002 e 307/2004), secondo le quali essa corrisponde a finalità di interesse generale, «il cui perseguimento fa capo alla Repubblica in tutte le sue articolazioni (art. 9 Cost.), anche al di là del riparto di competenze per materia fra Stato e regioni».

 

Si ricorda inoltre che, secondo la consolidata giurisprudenza costituzionale, «l'art. 119 Cost. vieta al legislatore statale di prevedere, in materie di competenza legislativa regionale residuale o concorrente, nuovi finanziamenti a destinazione vincolata, anche a favore di soggetti privati. Tali misure, infatti, possono divenire strumenti indiretti, ma pervasivi, di ingerenza dello Stato nell'esercizio delle funzioni delle regioni e degli enti locali, nonché di sovrapposizione di politiche e di indirizzi governati centralmente a quelli legittimamente decisi dalle regioni negli ambiti materiali di propria competenza (sentenza n. 168/2008, nello stesso senso, ex multis, sentenze n. 168/2009, nn. 63, 50 e 45/2008; n. 137/2007; n. 160, n. 77 e n. 51/2005).

La Corte ha, inoltre, precisato che il titolo di competenza statale che un finanziamento statale «con vincolo di destinazione non deve necessariamente identificarsi con una delle materie espressamente elencate nel secondo comma dell'art. 117 Cost., ma può consistere anche nel fatto che detto fondo incida su materie oggetto di “chiamata in sussidiarietà” da parte dello Stato, ai sensi dell'art. 118, primo comma, Cost.; il che si verifica quando sia necessario attribuire con legge funzioni amministrative a livello centrale, per esigenze di carattere unitario, e regolare al tempo stesso l'esercizio di tali funzioni – nel rispetto dei princípi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza – mediante una disciplina che sia logicamente pertinente e che risulti limitata a quanto strettamente indispensabile a tali fini (sentenza n. 168/2009; nello stesso senso, ex multis, sentenze n. 6/2004, nn. 155 e n. 31/2005, n. 303/2003).»

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

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File: Cost149-AC2064.doc



[1] La Biblioteca Italiana per i Ciechi "Regina Margherita" - ONLUS, fondata nel 1928 dall’Unione Italiana Ciechi, ha la finalità di soddisfare le diverse esigenze culturali e di apprendimento dei minorati della vista. Il patrimonio librario consiste in oltre 50 mila titoli.

[2] Legge 13 novembre 2002, n. 260, Aumento del contributo dello Stato in favore della Biblioteca italiana per ciechi “Regina Margherita” di Monza.

[3]Legge 20 gennaio 1994, n. 52, Adeguamento del contributo statale a favore della Biblioteca italiana per ciechi “Regina Margherita”.

[4] Attualmente la biblioteca, attraverso il Centro di Documentazione Tiflologica di Roma, coordina 16 Centri di Consulenza Tiflodidattica, istituiti sul territorio nazionale, unitamente alla Federazione Nazionale delle Istituzioni Pro Ciechi.

[5] Attualmente, il comma 2 dell’art. 3 della L. 52/1994 stabilisce che le amministrazioni locali e le altre istituzioni competenti a garantire il diritto allo studio agli alunni non vedenti delle scuole di ogni ordine e grado, o agli studenti non vedenti iscritti a corsi universitari o di formazione professionale, possono stipulare apposite convenzioni con la Biblioteca italiana per ciechi “Regina Margherita” per la fornitura di sussidi didattici speciali.