Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Titolo: Accordo con la Repubblica dominicana sul trasferimento delle persone condannate - A.C. 3072 - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale
Riferimenti:
AC N. 3072/XVI     
Serie: Note per la I Commissione affari costituzionali    Numero: 145
Data: 27/01/2010
Descrittori:
ASSISTENZA GIUDIZIARIA   CONDANNE PENALI
RATIFICA DEI TRATTATI   SANTO DOMINGO
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

 

27 gennaio 2010

 

n. 145

Accordo con la Repubblica dominicana sul trasferimento delle persone condannate

A.C. 3072

Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale

 

Numero del progetto di legge

A.C. 3072

Titolo

Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dominicana, fatto a Santo Domingo il 14 agosto 2002

Iniziativa

Governo

Iter al Senato

Sì (A.S. 1829)

Numero di articoli

4

Date:

 

adozione quale testo base

 

richiesta di parere

20 gennaio 2010

Commissione competente

III Affari esteri

Sede e stato dell’iter

In corso di esame in Commissione

Iscrizione nel programma dell’Assemblea

No

 

 


Contenuto

Il Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra Italia e Repubblica dominicana, firmato il 14 agosto 2002, si compone di 16 articoli, il primo dei quali pone una serie di definizioni dei termini principali del Trattato medesimo.

L'articolo 2 contiene anzitutto l’impegno delle Parti all'oggetto principale del Trattato in esame, ovvero a render possibile che una persona condannata nel territorio di una delle due Parti possa essere trasferita nel territorio dell'altra per scontare la condanna inflittale.

L'articolo 3 prevede una serie di condizioni, in mancanza delle quali non si applicherà il Trattato in esame. Tali condizioni consistono nell'essere la persona condannata cittadino dello Stato di esecuzione - ossia dello Stato in cui dovrà effettivamente scontare la pena o il residuo di essa; nel carattere definitivo della sentenza; nel rimanere alla persona condannata, al momento del ricevimento della richiesta, ancora almeno un anno di pena da scontare; nel consenso della persona condannata o del suo rappresentante legale - se impossibilitata in ragione dell'età o delle condizioni fisiche e mentali – al trasferimento; nel costituire il reato alla base della condanna fattispecie penale anche per lo Stato di esecuzione; nel non essere la persona interessata stata condannata a morte, salvo commutazione della pena; nell'intesa sul trasferimento tra lo Stato di condanna e lo Stato di esecuzione.

L'articolo 4 prevede la debita informazione, da parte dello Stato di condanna, di ogni soggetto interessato all'applicazione del presente Trattato in ordine alle conseguenze giuridiche derivanti dal trasferimento e, più in generale al contenuto del Trattato medesimo – il successivo articolo 6 rende lo Stato di condanna garante anche della volontarietà del consenso al trasferimento da parte dell’interessato. Le Parti individueranno le Autorità competenti per l'esecuzione del Trattato.

In base all'articolo 5 ogni persona interessata può richiedere di essere trasferita ai sensi del Trattato in esame mediante domanda rivolta per iscritto alle competenti Autorità dello Stato di condanna, le quali trasmettono conseguentemente allo Stato di esecuzione sia la richiesta della persona condannata, sia una dettagliata documentazione dei fatti che hanno provocato la condanna, della sentenza, di tutti gli elementi relativi all'esecuzione della condanna, e, se necessario, informazioni sullo stato di salute e di socializzazione del condannato, nonché sul trattamento nello Stato di condanna e sulla prosecuzione di esso nello Stato di esecuzione.

L'articolo 7 fornisce indirettamente una delle principali motivazioni del Trattato in esame, ovvero quella di favorire il reinserimento sociale del condannato: a tale scopo, prima di decidere sul trasferimento, le Autorità di entrambe le Parti prendono in considerazione la gravità del reato, i precedenti penali del condannato, le sue condizioni di salute e i rapporti socio-familiari eventualmente conservati con l'ambiente di provenienza.

Gli articoli 8-13, assai rilevanti, regolano i delicati rapporti tra le due Parti relativamente all'esecuzione della pena, prevedendo anzitutto che l'esecuzione della condanna sia regolata dalla legge dello Stato di esecuzione e che, qualora quest'ultimo consideri la pena pienamente scontata, essa non potrà ulteriormente essere eseguita nello Stato di condanna. La natura e la durata della pena dovranno comunque corrispondere per quanto possibile a quelle inflitte dallo Stato di condanna: se tuttavia la natura o la durata della pena siano incompatibili con la legge dello Stato di esecuzione, esse potranno essere modificate in via giudiziaria o amministrativa, sì da non superare il massimo edittale previsto per lo stesso reato dalla legge dello Stato di esecuzione.

In nessun caso potrà divenire operante il trasferimento previsto dal Trattato in oggetto se a carico dell'interessato, e relativamente agli stessi fatti che hanno portato alla condanna, esiste nello Stato di esecuzione un procedimento penale o una sentenza di condanna definitiva.

Per quanto concerne la possibilità di revisione delle sentenze, la competenza appartiene in via esclusiva allo Stato di condanna. Peraltro, ciascuno dei due Stati potrà accordare la grazia, l'amnistia o l'indulto, con immediata comunicazione all'altro Stato: se il provvedimento di clemenza viene adottato nello Stato di condanna, esso dovrà essere immediatamente attuato nello Stato di esecuzione conformemente alle leggi di quest'ultimo.

Lo Stato di esecuzione informa inoltre lo Stato di condanna dell'eventuale cessazione dell’esecuzione in base alle proprie leggi, dell'eventuale evasione del detenuto prima della fine della pena e, comunque, su richiesta di un rapporto speciale da parte dello Stato di condanna.

In base all'articolo 14 i costi dell'applicazione del Trattato in oggetto ricadono sullo Stato di esecuzione, con esclusione di quelli verificatisi sul territorio dello Stato di condanna. In base poi all'articolo 15 l'applicabilità del Trattato riguarderà anche l'esecuzione di condanne pronunciate prima della sua entrata in vigore.

L'articolo 16, infine, contiene le consuete clausole finali del Trattato, che avrà durata illimitata, ma potrà essere denunciato in qualsiasi momento, con effetto il primo giorno del sesto mese successivo alla notifica all'altra Parte. Eventuali modifiche al Trattato potranno essere apportate di comune accordo tra le Parti e per via diplomatica.

 

 

Il disegno di legge in esame – approvato dal Senato il 16 dicembre 2009 - consta di 4 articoli, dei quali i primi due contengono l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra Italia e Repubblica dominicana, firmato il 14 agosto 2002.

L'articolo 3 è dedicato alla copertura finanziaria del provvedimento, per la quale si autorizza la spesa di 29.260 euro a decorrere dal 2009. La relativa copertura si rinviene con corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 4 giugno 1997, n. 170 – si tratta della legge di ratifica Convenzione delle Nazioni Unite sulla lotta contro la desertificazione nei Paesi gravemente colpiti dalla siccità e/o dalla desertificazione, in particolare in Africa, con allegati, fatta a Parigi il 14 ottobre 1994.

La relazione tecnica che accompagna il disegno di legge A.S. 1829, in base alla previsione che, pur con il progressivo maturare dei requisiti previsti per ottenere il beneficio di cui al Trattato in oggetto, il numero dei detenuti trasferibili in Italia dalla Repubblica dominicana non dovrebbe superare le cinque unità annue; quantifica i relativi oneri, in rapporto alle spese di viaggio per il trasferimento dei detenuti, nonché alle spese di missione di viaggio dei relativi accompagnatori, nella misura di 29.260 euro annui, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della giustizia a decorrere dal 2009.

A tale proposito si evidenza la necessità di un aggiornamento all’anno in corso l’avvio dell’autorizzazione di spesa a copertura degli oneri connessi all’attuazione dell’accordo.

L'articolo 4 del disegno di legge, infine, prevede l'entrata in vigore della legge per il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

 

Relazioni allegate

Il disegno di legge, oltre che dalla relazione introduttiva, è accompagnato da un'Analisi tecnico-normativa (ATN) e da un'Analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR).

 

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento si inquadra nell’ambito delle materie di cui all’articolo 117, comma 2, lettera a) (politica estera e rapporti internazionali dello Stato), e lettera l) (giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale), demandate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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File: Cost145-AC3072.doc