Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Titolo: Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonchè di composizione delle crisi da sovraindebitamento - A.C. 2364
Riferimenti:
AC N. 2364/XVI     
Serie: Note per la I Commissione affari costituzionali    Numero: 125
Data: 11/11/2009
Descrittori:
DEBITI   USURA
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

 

11 novembre 2009

 

n. 125

Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché
di composizione delle crisi da sovraindebitamento

A.C. 2364 e abb.

Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale

 

Numero del progetto di legge

A.C. 2364

Titolo

Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento

Iniziativa

Parlamentare

Iter al Senato

Si (A.S. 307)

Numero di articoli

23

Date:

 

adozione quale testo base

16 settembre 2009

richiesta di parere

27 ottobre 2009

Commissione competente

II Commissione (Giustizia)

Sede e stato dell’iter

Sede referente - Concluso esame degli emendamenti

Iscrizione nel programma dell’Assemblea

No

 

 


Contenuto

La proposta di legge, approvata dal Senato lo scorso 1° aprile con nessun voto contrario, si articola in tre Capi.

Il Capo I  modifica la disciplina vigente in materia di usura ed estorsioni, anche in relazione a problematiche emerse dalla concreta applicazione delle leggi n. 108 del 1996 (Disposizioni in materia di usura) e n. 44 del 1999 (Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura).

L’articolo 1 novella la prima delle leggi citate (in particolare gli articoli 14, 15, 16 e 17), al fine di consentire l’erogazione dei mutui da essa previsti a favore delle vittime dell’usura anche ad imprenditori individuali dichiarati falliti (prevedendo inoltre la non imputabilità del mutuo alla massa fallimentare ed il vincolo di destinazione alle finalità di reinserimento della vittima dell’usura nel circuito dell’economia legale); di anticipare i tempi di erogazione del mutuo, consentendone la concessione nel corso delle indagini preliminari, previo parere favorevole del P.M., sulla base di concreti elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari; di introdurre ulteriori cause ostative alla concessione del mutuo in conseguenza di condanne per reati di particolare allarme sociale ovvero della sottoposizione a misure di prevenzione patrimoniali o alla sospensione dall'amministrazione dei beni prevista per finalità antimafia dalla legge 575/1965; di prevedere la revoca del beneficio nelle specifiche ipotesi di archiviazione del procedimento penale previste dall’articolo 1, salvo che allo stato degli atti non esistano elementi documentati, univoci e concordanti in ordine all’esistenza del danno subito dalla vittima dell’usura per effetto degli interessi o di altri vantaggi usurari.

La medesima disposizione, inoltre, modifica la composizione della Commissione che gestisce il “Fondo per la prevenzione del fenomeno dell’usura”, trasforma in delitto l’attuale contravvenzione consistente nel fatto di chi - nell'esercizio di attività bancaria, di intermediazione finanziaria o di mediazione creditizia - indirizza una persona, per operazioni bancarie o finanziarie, a un soggetto non abilitato; interviene, infine, in materia di riabilitazione del debitore protestato.

L’articolo 2 della proposta di legge modifica gli artt. 3, 19 e 20 della richiamata legge n. 44 del 1999 con la finalità di precisare il concetto di evento lesivo (che costituisce presupposto per l'elargizione a favore dei soggetti vittime di estorsioni) e di estendere l’elargizione a favore del soggetto dichiarato fallito; di modificare le modalità di nomina dei rappresentanti delle associazioni antiracket nel Comitato di solidarietà per le vittime dell'estorsione e dell'usura. La medesima disposizione sostituisce, inoltre, il termine di 12 mesi all’attuale di 300 giorni, per la proroga dei termini di scadenza degli adempimenti amministrativi e per il pagamento dei ratei dei mutui bancari e ipotecari, nonché di ogni altro atto esecutivo, contemplando, inoltre, a determinate condizioni, la possibilità di un’ulteriore proroga annuale; richiede, ai fini dell’efficacia delle sospensioni, il parere favorevole del PM competente per le indagini sull’estorsione, piuttosto che, come nel testo attuale, del prefetto competente per territorio; esclude che nelle procedure esecutive che riguardino debiti nei confronti di pubbliche amministrazioni possano essere applicati interessi e sanzioni nei confronti del soggetto esecutato a partire dal giorno d’inizio dell’evento lesivo fino al termine del periodo di sospensione o di proroga dei termini. Nel corso dell’esame in sede referente, è stata inoltre introdotta nell’ambito della medesima legge una disposizione (nuovo art. 18-ter) volta a consentire agli enti locali di disporre, tramite appositi regolamenti, l’esonero o il rimborso, totale o parziale, del pagamento di tributi, tariffe e canoni locali a favore degli imprenditori vittime di richieste estorsive.

L’articolo 3 interviene sull'articolo 1, comma 881, della legge finanziaria 2007, in materia di confidi, al fine di prevedere che i vincoli di destinazione, soppressi con riferimento ai confidi in genere, permangano in relazione ai soggetti beneficiari del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura.

L’articolo 4 novella l’art. 629 c.p. aumentando l’entità della multa per il delitto di estorsione semplice e aggravato.

Gli articoli da 5 a 10 sono stati soppressi nel corso dell’esame in sede referente.

L'articolo 11 è volto a modificare l'art. 41 del D.Lgs n. 231 del 2007, in materia di prevenzione del riciclaggio, imponendo agli intermediari finanziari ed agli altri soggetti esercenti attività finanziaria l'obbligo di segnalazione all’Unità di informazione finanziaria (UIF) presso la Banca d'Italia di operazioni finanziarie ove si sospetti che siano in corso o che siano state compiute o tentate attività usurarie.

L’articolo 12 novella l’art. 135 del cd. Codice dei contratti pubblici (D.Lgs 163 del 2006) stabilendo che anche la condanna irrevocabile dell'appaltatore per usura e riciclaggio (oltre che per frode) comporta che il responsabile del procedimento debba proporre alla stazione appaltante la risoluzione del contratto.

 

Il Capo II (articoli 13-27) introduce nel nostro ordinamento una nuova tipologia di concordato volto a comporre le cd. crisi da sovraindebitamento, ovvero le crisi di liquidità del singolo debitore, vale a dire di famiglie o imprese, non assoggettabili alle ordinarie procedure concorsuali. Il “sovraindebitamento” viene definito come “una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, nonché la definitiva incapacità del debitore di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni” (art. 13).

Per porre rimedio a tale situazione di crisi, il progetto di legge contempla lo strumento dell’accordo con i creditori, su proposta del debitore, sulla base di un piano di ristrutturazione dei debiti che assicuri il regolare pagamento dei creditori estranei (articolo 14).

Gli articoli 14 e 15 individuano i presupposti per l’accesso alla procedura nei seguenti (il debitore non deve essere assoggettabile a fallimento e non deve aver fatto ricorso, nei precedenti tre anni, alla medesima procedura di composizione della crisi) e definiscono il contenuto del piano, disponendo che esso possa prevedere anche l’affidamento del patrimonio del debitore ad un fiduciario per la liquidazione, la custodia e la distribuzione del ricavato ai creditori. Si contempla inoltre la possibilità del ricorso ad uno o più garanti (che dovranno sottoscrivere a loro volta la proposta di accordo) e la previsione di una moratoria fino a una anno del pagamento dei creditori estranei (con esclusione dei crediti impignorabili) sempre che il piano risulti idoneo ad assicurare il pagamento alla scadenza del nuovo termine e l'esecuzione del piano venga affidata ad un liquidatore nominato dal giudice su proposta dell'organismo di composizione della crisi (su cui infra).

Gli articoli 16-19 disciplinano il procedimento diretto all’omologazione giudiziale dell’accordo.

L’articolo 16 prevede il deposito della proposta di accordo (e degli altri documenti indicati) presso il tribunale del luogo di residenza o sede del debitore; l’articolo 17 delinea il procedimento successivo a tale adempimento, prevedendo in particolare la fissazione da parte del giudice dell'udienza e la relativa comunicazione ai creditori, la sospensione (non operante nei confronti dei titolari di crediti impignorabili) delle azioni esecutive e l’esclusione di sequestri conservativi o dell’acquisto di diritti di prelazione sul patrimonio del debitore per un periodo non superiore a 120 giorni dall’udienza stessa; l’articolo 18 prevede che i creditori devono comunicare all’organismo di composizione della crisi il proprio consenso alla proposta di accordo e prevede che, ai fini dell’omologazione dell’accordo, è necessaria l’accettazione da parte dei creditori che rappresentino almeno il 70 per cento dei crediti; l’articolo 19, oltre a disciplinare l’eventuale fase delle contestazioni da parte dei creditori sulla relazione sui consensi espressi trasmessa dall’organismo di composizione, prevede l’omologazione dell’accordo da parte del giudice, disciplinandone anche la pubblicazione e gli eventuali reclami. Dalla data di omologazione e per un periodo non superiore ad un anno, l’accordo produce effetti conservativi del patrimonio del debitore, attraverso in particolare la sospensione delle azioni esecutive e l’esclusione di sequestri conservativi o dell’acquisto di diritti di prelazione.

L’articolo 20, oltre a prevedere la nomina da parte del giudice di un liquidatore se per la soddisfazione dei crediti sono utilizzati beni sottoposti a pignoramento o se previsto dall’accordo, dispone la nullità dei pagamenti e degli atti dispositivi in violazione dell’accordo e, in generale, attribuisce all’organismo di composizione della crisi il compito di risolvere le eventuali difficoltà insorte nell’esecuzione dell’accordo.

L’articolo 21 disciplina i casi di annullamento e di risoluzione dell’accordo, facendo in ogni caso salvi i diritti acquistati dai terzi in buona fede.

Gli articoli 22-24 disciplinano gli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento. Tali soggetti possono essere costituiti ad hoc da enti pubblici e devono essere iscritti in apposito registro presso il Ministero della giustizia (che dovrà essere disciplinato con regolamento ministeriale). Le camere di conciliazione presso le C.C.I.A., i segretariati sociali per l’informazione e consulenza al singolo e ai nuclei familiari, nonché gli ordini professionali degli avvocati, dei notai, dei commercialisti ed esperti contabili, a domanda, sono iscritti di diritto nel registro. Le funzioni di tali organismi consistono nel complesso delle attività di assistenza al debitore finalizzate al superamento della crisi di liquidità, con particolare riferimento alla predisposizione del piano di ristrutturazione da proporre ai creditori e all’attestazione della sua fattibilità. Essi, inoltre, partecipano nel procedimento finalizzato all’omologazione da parte del giudice dell’accordo e hanno compiti di vigilanza sulla corretta esecuzione dell’accordo, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità.

L’articolo 25 consente al tribunale e agli organismi di conciliazione l’accesso alle banche dati pubbliche per lo svolgimento delle funzioni previste dalla legge e nel rispetto del codice della privacy.

L’articolo 25-bis, introdotto nel corso dell’esame in sede referente, reca disposizioni fiscali, prevedendo in particolare la deducibilità per i creditori, ai fini dei reddito d'impresa, delle perdite su crediti a seguito della stipulazione dell’accordo.

L’articolo 26 prevede la rilevanza penale di specifiche condotte del debitore – finalizzate a ottenere l’accesso alla procedura o tenute nel corso della medesima o connesse al mancato rispetto dei contenuti dell’accordo – nonché delle false attestazioni del componente dell'organismo di composizione della crisi.

L’articolo 27 reca le disposizioni transitorie e finali, demandando al Ministro della giustizia la fissazione della data a decorrere dalla quale i compiti e le funzioni attribuite agli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento possono essere svolti dagli stessi in via esclusiva, e prevedendo che, prima di tale data, tali compiti possano essere svolti da un professionista che abbia i requisiti per la nomina a curatore fallimentare, ovvero da un notaio, nominati dal presidente del tribunale o dal giudice da lui delegato. La medesima disposizione prevede, inoltre, la trasmissione annuale alle Camere di una relazione del Ministro della giustizia sullo stato di attuazione della legge.

 

Il Capo III, infine,è costituito dal solo articolo 28 che dispone in ordine all’entrata in vigore del provvedimento, fissata nel trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

 

Relazioni allegate

La proposta di legge originaria era corredata della relazione illustrativa.

 

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento è riconducibile alle materie giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale e ordine pubblico e sicurezza di competenza esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lett. l) e h), Cost.).

 

Con riferimento a specifiche disposizioni, vengono altresì in rilievo, le materie sistema tributario e contabile dello Stato (art. 25-bis), di competenza esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lett. e), Cost.), e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario (art. 2, comma 1, lettera b-bis), di competenza concorrente tra Stato e regioni (art 117, terzo comma, Cost.).

 

Attribuzione di poteri normativi

Si segnalano:

§       l’art. 2, comma 1, lett. c) che demanda ad un decreto del Ministro dell’interno, su proposta  del Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura, la definizione dei criteri di rappresentatività delle associazioni antiracket;

§       l’art. 22, comma 3, che demanda ad un regolamento ministeriale (da emanare entro 90 giorni dall’entrata in vigore del provvedimento) la disciplina  del registro nel quale devono essere iscritti gli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento;

§       l’art. 27, comma 1, che demanda ad uno o più decreti del Ministro della giustizia la definizione della data a decorrere dalla quale i compiti e le funzioni attribuite agli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento possono essere svolti dagli stessi in via esclusiva.

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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File: Cost125-AC2364.doc