Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Titolo: Disposizioni per la valorizzazione del patrimonio archivistico, librario, artistico e culturale dell'Abbazia di Montecassino e per il recupero e il restauro del Monastero di San Benedetto in Subiaco - A.C. 2165
Riferimenti:
AC N. 2165/XVI     
Serie: Note per la I Commissione affari costituzionali    Numero: 123
Data: 03/11/2009
Descrittori:
BIBLIOTECHE   CASSINO, FROSINONE - Prov, LAZIO
CHIESE ED EDIFICI DI CULTO   IMMOBILI ARTISTICI E STORICI
SUBIACO, ROMA - Prov, LAZIO   TUTELA DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

 

3 novembre 2009

 

n. 123

Disposizioni per la valorizzazione del patrimonio archivistico, librario, artistico e culturale dell'Abbazia di Montecassino e per il recupero e il restauro del Monastero di San Benedetto in Subiaco

A.C. 2165

Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale

 

Numero del progetto di legge

A.C. 2165

Titolo

Disposizioni per la valorizzazione del patrimonio archivistico, librario, artistico e culturale dell'Abbazia di Montecassino e per il recupero e il restauro del Monastero di San Benedetto in Subiaco

Iniziativa

Formisano ed altri

Iter al Senato

No

Numero di articoli

1

Date:

 

adozione quale testo base

-

richiesta di parere

29 ottobre 2009

Commissione competente

VII (Cultura)

Sede e stato dell’iter

Sede referente - Concluso l’esame degli emendamenti

Iscrizione nel programma dell’Assemblea

No

 

 


Contenuto

La proposta di legge in esame prevede l’assegnazione di un contributo da destinare alla valorizzazione del patrimonio archivistico, librario, artistico e culturale dell’Abbazia di Montecassino e al recupero architettonico del Monastero di San Benedetto in Subiaco – entrambi di proprietà statale - in occasione del sessantacinquesimo anniversario del bombardamento e della distruzione dell’Abbazia e del quarantacinquesimo anniversario della proclamazione di San Benedetto a Patrono d’Europa.

 

L’entità del contributo, che deve essere ripartito in misura pari fra i due interventi, è stabilita in 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012. Alla copertura dell’onere si provvede mediante riduzione del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente.

 

Relazioni allegate

La proposta di legge è corredata da una breve relazione introduttiva.

Collegamento con lavori legislativi in corso

Non risultano lavori legislativi in corso sulla materia.

 

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

La disciplina recata dalla proposta di legge può essere ricondotta alla materia dei “beni culturali”.

In particolare, le disposizioni da essa recate sono riferibili, per ciò che riguarda il patrimonio dell’Abbazia di Montecassino, alla “valorizzazione dei beni culturali” e, con riferimento al recupero del Monastero di San Benedetto in Subiaco, alla “tutela dei beni culturali”.

 

Si ricorda che l’art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. ha annoverato la “tutela dei beni culturali” tra le materie di competenza esclusiva dello Stato (prevedendo, altresì, la possibilità di attivare, su iniziativa della regione interessata, ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell’art. 116, terzo comma, Cost.), mentre l’art. 117, terzo comma, Cost., ha incluso la “valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali” tra le materie di legislazione concorrente. Ciò significa che in tali materie lo Stato può emanare solo disposizioni legislative di principio, la cui attuazione è affidata alle regioni. Inoltre, l’art. 118, terzo comma, Cost., ha devoluto alla legge statale il compito di disciplinare “forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali” tra Stato e regioni.

Con riferimento al riparto di competenze sopra delineato, occorre, innanzitutto, segnalare alcune sentenze costituzionali riguardanti in generale lo sviluppo della cultura (sent. nn. 478 del 2002 e 307 del 2004). A tale riguardo, la Corte ha affermato che essa corrisponde a finalità di interesse generale, “il cui perseguimento fa capo alla Repubblica in tutte le sue articolazioni (art. 9 Cost), anche al di là del riparto di competenze per materia fra Stato e regioni”.

Nella sentenza n. 9 del 2004 la Corte individua una definizione delle funzioni di tutela e di valorizzazione: la tutela “è diretta principalmente ad impedire che il bene possa degradarsi nella sua struttura fisica e quindi nel suo contenuto culturale”; la valorizzazione “è diretta, soprattutto, alla fruizione del bene culturale, sicché anche il miglioramento dello stato di conservazione attiene a quest’ultima nei luoghi in cui avviene la fruizione ed ai modi di questa”.

Successivamente all’adozione del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/2004), la Corte, nella sentenza n. 232 del 2005, ha richiamato, ai fini del riparto di competenze, le disposizioni in esso contenute: tale testo legislativo, secondo la Corte, ribadisce l’esigenza dell’esercizio unitario delle funzioni di tutela dei beni culturali (art. 4, c. 1) e, nel contempo, stabilisce, però, che siano non soltanto lo Stato, ma anche le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni ad assicurare e sostenere la conservazione del patrimonio culturale e a favorirne la pubblica fruizione e la valorizzazione (art. 1, c. 3) . Nelle materie in questione, quindi, la Corte ribadisce la coesistenza di competenze normative, confermata, peraltro, dall’art. 118, terzo comma, Cost.

 

Conformità con altri princìpi costituzionali

L’art. 9 della Costituzione prevede che la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e tutela il patrimonio storico e artistico della Nazione.

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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File: Cost123-AC2165.doc