Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Titolo: Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia - A.C. 2836
Riferimenti:
AC N. 2836/XVI     
Serie: Note per la I Commissione affari costituzionali    Numero: 120
Data: 03/11/2009
Descrittori:
ANIMALI DOMESTICI   PROTEZIONE DEGLI ANIMALI
RATIFICA DEI TRATTATI     
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

 

3 novembre 2009

 

n. 120

Convenzione europea per la protezione degli animali
da compagnia

A.C. 2836

Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale

 

Numero del progetto di legge

A.C. 2836

Titolo

Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno

Iniziativa

Governo

Iter al Senato

No

Numero di articoli

8

Date:

 

richiesta di parere

3 novembre

Commissione competente

II e III (Giustizia e Affari esteri)

Sede e stato dell’iter

Sede referente

Iscrizione nel programma dell’Assemblea

Si - 9 novembre

 

 


Contenuto

Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica si compone di otto articoli, dei quali il primo, il secondo e l’ottavo riportano le consuete disposizioni sull’autorizzazione alla ratifica della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, sull’esecuzione di essa e sull’entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica, prevista il giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Gli articoli 3 e 4 del disegno di legge contengono norme penali.

L’articolo 3 novella gli artt. 544-bis e 544-ter del codice penale (introdotti dalla legge 20 luglio 2004, n. 189, Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate).

In particolare, il delitto di uccisione di animali (art. 544-bis) - punito con la reclusione da 3 a 18 mesi - è modificato attraverso l’eliminazione del requisito della crudeltà nell’uccisione. La fattispecie si realizza dunque quando chiunque cagiona, senza necessità, la morte di un animale.

Il delitto di maltrattamento di animali (art. 544-ter) è integralmente riscritto. In particolare, rispetto alla formulazione attuale, il disegno di legge:

§         elimina il requisito della crudeltà nella condotta; anche in questo caso è sufficiente l’assenza di necessità;

§         aumenta la pena prevedendo la reclusione da 3 a 15 mesi o la multa da 3.000 a 18.000 euro (in luogo dell’attuale reclusione da 3 mesi a un anno o multa da 3.000 a 15.000 euro) (comma 1);

§         prevede il delitto di maltrattamento anche quando l’animale è sottoposto al taglio o all'amputazione della coda o delle orecchie, alla recisione delle corde vocali, all'asportazione delle unghie o dei denti ovvero ad altri interventi chirurgici destinati a modificarne l'aspetto o finalizzati a scopi non terapeutici, a meno che non si tratti di interventi che, anche se con finalità non terapeutica, sono eseguiti da un veterinario per impedire la riproduzione dell’animale, per ragione di medicina veterinaria o nell’interesse del medesimo (comma 4).

 

L’articolo 4 prevede una nuova fattispecie penale, il traffico illecito di animali da compagnia. In sintesi, la disposizione sanziona con la reclusione da 3 mesi a un anno, e con la multa da 3.000 a 15.000 euro chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, reiteratamente o tramite attività organizzate, introduce in Italia animali da compagnia privi di certificazioni sanitarie e di sistemi di identificazione individuale (passaporto individuale, ove richiesto) ovvero, una volta introdotti nel territorio nazionale, li trasporta, cede o riceve. La pena è aumentata se gli animali:

§         hanno un’età inferiore a 12 settimane;

§         provengono da zone sottoposte a misure restrittive di polizia veterinaria.

Per la definizione di animale da compagnia la disposizione richiama l’allegato I, parte A del regolamento comunitario n. 998 del 2003 (cani e gatti).

 

La definizione di animale di compagnia contenuta nel regolamento comunitario ha in realtà un’accezione più ampia, facendo riferimento agli “animali delle specie elencate nell'allegato I accompagnati dal loro proprietario o da una persona fisica che ne assume la responsabilità per conto del proprietario durante il movimento e non destinati alla vendita o al trasferimento di proprietà”. L’Allegato I contiene il riferimento, oltre che a cani e gatti (parte A), anche ad altre specie animali (parti B e C).

La Convenzione europea per la protezione degli animali all’articolo 1 fa più generale riferimento ad “ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto dall’uomo, in particolare presso il suo alloggio domestico, per suo diletto e come compagnia”.

 

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, il disegno di legge prevede la confisca dell’animale, nonché la sospensione da tre mesi a tre anni dell'attività di trasporto, di commercio o di allevamento degli animali se la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta è pronunciata nei confronti di chi svolge le predette attività e, in caso di recidiva, l'interdizione dall'esercizio delle attività medesime.

Gli articoli da 5 a 7 prevedono illeciti amministrativi, individuano le relative sanzioni e definiscono il procedimento di applicazione delle stesse.

In particolare, l’articolo 5 prevede che laddove il traffico illecito di animali da compagnia non integri gli estremi della fattispecie penale (ad esempio perché la condotta non è reiterata né svolta con attività organizzate), l’autore della condotta sia soggetto alle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

§         da 100 a 1.000 euro per ogni animale introdotto privo di sistemi di identificazione individuale (comma 1);

§         da 500 a 1.000 euro per ogni animale introdotto in violazione della legge, salva la possibile regolarizzazione (comma 2) ovvero per chiunque trasporti, ceda o riceva animali introdotti illegalmente (comma 3).

Con riferimento all’illecito amministrativo contemplato dal comma 2, occorre valutare l’opportunità di precisare il richiamo alla violazione dei requisiti previsti dalla legislazione vigente.

 

§         da 1.000 a 2.000 euro per ogni animale introdotto o trasportato di età inferiore a 12 settimane o proveniente da zone sottoposte a misure restrittive (comma 4).

 

L’articolo 6 disciplina le sanzioni amministrative accessorie, secondo il seguente schema:

 

Soggetto

Condotta

Sanzione

Trasportatore o titolare di azienda commerciale

Commissione, nel periodo di tre anni, di tre violazioni dell’articolo 5 (Introduzione illecita di animali da compagnia)

Sospensione dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività da uno a tre mesi

Se due violazioni sono commesse in un intervallo inferiore ai tre mesi

Sospensione dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività per tre mesi

Commissione, nel periodo di tre anni, di cinque violazioni dell’articolo 5 (Introduzione illecita di animali da compagnia)

Revoca dell’autorizzazione per l’esercizio dell’attività.

In tal caso non può essere conseguita un’altra autorizzazione per l’esercizio della medesima attività prima di dodici mesi

Titolare di azienda commerciale

Commissione, nel periodo di tre anni, di tre violazioni dell’articolo 13-bis, c. 3, d.lgs. 28/1993 (in materia di scambi intracomunitari di animali, inottemperanza da parte dell'operatore registrato o convenzionato agli obblighi contratti con la registrazione o con la convenzione).

 

Sospensione dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività da uno a tre mesi

Se due violazioni sono commesse in un intervallo inferiore ai tre mesi

Sospensione dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività per tre mesi

Commissione, nel periodo di tre anni, di cinque violazioni dell’articolo 13-bis, c. 3, d.lgs. 28/1993.

 

Revoca dell’autorizzazione per l’esercizio dell’attività.

In tal caso non può essere conseguita un’altra autorizzazione per l’esercizio della medesima attività prima di dodici mesi

 

L’articolo 7 delinea il procedimento per l’applicazione delle sanzioni amministrative, richiamando la disciplina generale contenuta nella legge n. 689 del 1981 e individuando quali autorità competenti all’irrogazione delle sanzioni il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e le regioni e province autonome per gli aspetti di propria competenza.

La disposizione, inoltre, prevede che laddove gli illeciti previsti dall’art. 5 (Introduzione illecita di animali da compagnia) siano commessi utilizzando un veicolo immatricolato all’estero, si applichi l’art. 207 del codice della strada, che consente al trasgressore un pagamento immediato in misura ridotta ovvero, previo versamento di una cauzione, il pagamento successivo. Se la cauzione non viene versata sono disposti il fermo amministrativo del veicolo e il ricovero degli animali in un luogo che ne garantisca il benessere, a spese del responsabile della trasgressione.

Infine, l’articolo 7 dispone che ogni 2 anni l’entità delle sanzioni amministrative pecuniarie sia aggiornata in base agli indici ISTAT.

Relazioni allegate

Il disegno di legge è corredato della relazione illustrativa e dell’analisi tecnico-normativa.

 

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il contenuto del provvedimento è riconducibile alle seguenti materie di competenza esclusiva dello Stato contemplate dall’art. 117, secondo comma, Cost.: politica estera e rapporti internazionali dello Stato (lett. a); ordinamento penale, giustizia amministrativa (lett. l).

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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File: cost120-AC2836.doc