Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Titolo: Nuove norme in materia di difficoltà specifiche d'apprendimento - A.C. 2459 e abb.
Riferimenti:
AC N. 2459/XVI   AC N. 479/XVI
AC N. 994/XVI   AC N. 1001/XVI
Serie: Note per la I Commissione affari costituzionali    Numero: 116
Data: 21/10/2009
Descrittori:
CORSI SCOLASTICI DI RECUPERO E SOSTEGNO   DIRITTO ALLO STUDIO
HANDICAPPATI     
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

21 ottobre 2009

 

n. 116

Disturbi specifici di apprendimento

A.C. 2459 (Nuovo testo)

Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale

 

Numero del progetto di legge

A.C. 2459

Titolo

Nuove norme in materia di disturbi specifici d'apprendimento

Iniziativa

Parlamentare (A.S.1006 e A.S. 1036)

Iter al Senato

Numero di articoli

9

Date:

 

adozione quale testo base

14 ottobre 2009

richiesta di parere

15 ottobre 2009

Commissione competente

VII Cultura

Sede e stato dell’iter

Concluso l’esame degli emendamenti in sede referente

Iscrizione nel programma dell’Assemblea

No

 


Contenuto

Il provvedimento si compone di 9 articoli.

L’articolo 1 (commi 1-2) riconosce la dislessia, la disgrafia/disortografia e la discalculia come “disturbi specifici di apprendimento” (DSA) che si manifestano “in presenza di capacità cognitive adeguate, in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali”; pertanto, nei confronti degli alunni affetti da DSA, viene esclusa l’applicazione della legge-quadro sull’handicap (L. 104/1992), salvo che  in “casi di particolare gravità” e nel rispetto della disciplina sulla determinazione dell’organico degli insegnanti di sostegno di cui alla legge finanziaria 2008 (L. 244/2007, art. 2, comma 413). Il medesimo articolo reca le definizioni dei disturbi citati, specificando comunque che, per l’interpretazione di queste ultime, si tiene conto dell’evoluzione delle competenze scientifiche in materia (commi 3-8).

L’ articolo 2 specifica che il provvedimento ha le seguenti finalità:

- garantire ai soggetti con DSA il diritto all’istruzione ed uguali opportunità di sviluppo delle capacità in ambito sociale e professionale (lett. a) e h));

- favorire il successo scolastico e lo sviluppo delle potenzialità dei medesimi soggetti nonché la riduzione deidisagi psicologici, anche ricorrendo a misure didattiche e forme di valutazione adeguate (lett. b), c), d));

- sensibilizzare e preparare insegnanti e genitori; rafforzare la collaborazione tra questi, le strutture sanitarie e la scuola (lett. e) e g));

- assicurare la diagnosi precoce del disturbo e l’adozione di percorsi didattici riabilitativi (lett. f)).

L’articolo 3 specifica che viene riconosciuta la diagnosi effettuata dagli specialisti del Servizio sanitario nazionale  ed attribuisce alle istituzioni scolastiche il compito di attivare, sulla base di protocolli regionali (vedi infra), interventi per l’individuazione di casi sospetti di DSA pur non sostituendo quest’ultima  la diagnosi effettiva.

L’articolo 4 prescrive che, nell’ambito dei programmi di formazione del personale docente e dirigenziale delle scuole di ogni ordine e grado, siano previste iniziative  per l’individuazione di alunni con DSA e per l’applicazione di una didattica adeguata.

L’articolo 5 riconosce agli studenti con DSA il diritto a fruire, nel percorso scolastico e universitario, di specifiche misure compensative e dispensative, da sottoporre a periodico monitoraggio (commi 1-3).Il medesimo articolo prevede, inoltre, che siano assicurate ai soggetti citati adeguate forme di verifica e valutazione, anche per quanto concerne gli esami di Stato e di ammissione all’università nonché gli esami universitari (comma 4).

L’articolo 6 consente ai genitori degli alunni con DSA, iscritti al primo ciclo dell’istruzione, di fruire di orari di lavoro flessibili per l’assistenza alle attività scolastiche a casa. Le modalità per l’ esercizio di tale diritto sono demandate alla contrattazione collettiva di comparto.

L’articolo 7 prevede l’emanazione di una serie di decreti ministeriali per l’attuazione delle misure recate dal provvedimento (cfr. il paragrafo “Attribuzione di poteri normativi”).

L’articolo 8 fa salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione, nonché alle disposizioni del titolo V della parte seconda della Costituzione. Entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, gli enti sopra citati provvedono comunque a dare attuazione alle sue norme.

L’articolo 9 introduce una clausola di salvaguardia, stabilendo che dall’attuazione della legge non devono comunque derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Relazioni allegate

Le proposte di legge presentate originariamente al Senato e le proposte di legge abbinate alla Camera risultano corredate della relazione illustrativa.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Le disposizioni contenute nel provvedimento appaiono riconducibili all’ambito materiale dell’istruzione.

In proposito, la Costituzione riserva le norme generali sull’istruzione alla competenza esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lett. n) Cost.); alla competenza concorrente di Stato e regioni è, invece, rimessa l’istruzione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione dell’istruzione e della formazione professionale (art. 117, terzo comma, Cost.).

Tale riparto di competenze è stato ulteriormente specificato dalla giurisprudenza costituzionale. Da ultimo, con la sentenza n. 200 del 2009, la Corte costituzionale ha ritenuto ascrivibili alla competenza esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lett. n), Cost.), in quanto norme generali, le disposizioni «che definiscono la struttura portante del sistema nazionale di istruzione e che richiedono di essere applicate in modo necessariamente unitario ed uniforme in tutto il territorio nazionale, assicurando, mediante una offerta formativa omogenea, la sostanziale parità di trattamento tra gli utenti che fruiscono del servizio dell'istruzione (interesse primario di rilievo costituzionale).». Operando una ricognizione della normativa vigente, la Corte riconduce, tra l’altro, a norme generali: la definizione generale e complessiva del sistema educativo di istruzione e formazione, delle sue articolazioni cicliche e delle sue finalità ultime; la regolamentazione dell'accesso al sistema ed i termini del diritto-dovere alla sua fruizione; la previsione e la regolamentazione delle prove che consentono il passaggio ai diversi cicli; i princípi di formazione degli insegnanti. Appartengono, invece, alla competenza concorrente, ai sensi dell’art. 117, terzo comma, Cost., le disposizioni incidenti più direttamente sulle realtà territoriali, quali, ad esempio, quelle relative al dimensionamento sul territorio della rete scolastica.

L’ambito materiale dell’istruzione universitaria non è espressamente citato nell’articolo 117 della Costituzione: soccorre, tuttavia, l’articolo 33, ultimo comma, Cost., ai sensi del quale le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.

Rileva inoltre la materia tutela della salute, rimessa alla competenza concorrente di Stato e regioni (art. 117, terzo comma, Cost.).

Attribuzione di poteri normativi

L’articolo 7, comma 1, rimette ad un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano l’emanazione di linee guida per la predisposizione di appositi protocolli regionali per le attività di identificazione precoce dei DSA prescritte dall'art. 3, comma 2.

Il testo si riferisce erroneamente al comma 2, anziché al comma 3, dell’articolo 3.

L’articolo 7, comma 2, rimette al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, l'emanazione di un decreto recante parametri per la valutazione dei casi di particolare gravità (di cui all'articolo 1, comma 2) che danno luogo all’applicazione della disciplina prevista dalla legge quadro sull’handicap.

L’articolo 7, comma 3, prevede che il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge, individua con proprio decreto: le modalità di formazione dei docenti e dei dirigenti (di cui all'articolo 4); le misure educative e didattiche di supporto  agli studenti con DSA (di cui all'articolo 5 comma 2); adeguate forme di verifica e di valutazione dei percorsi scolatici e universitari (in attuazione di quanto previsto dall'articolo 5, comma 4).

L’articolo 7, comma 4, prevede infine che il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con decreto, istituisce un Comitato tecnico scientifico di esperti, con compiti istruttori in ordine alle funzioni che il provvedimento attribuisce al Ministero stesso.


 

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File: Cost116-AC2459.doc