Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento istituzioni | ||||
Titolo: | Abrogazione delle disposizioni relative all'equipollenza del diploma di laurea in scienze motorie al diploma di laurea in fisioterapia - A.C. 2131 | ||||
Riferimenti: |
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Serie: | Note per la I Commissione affari costituzionali Numero: 115 | ||||
Data: | 21/10/2009 | ||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni |
21 ottobre 2009 |
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n. 115 |
Abrogazione dell’equipollenza del diploma di laurea in scienze motorie al diploma di laurea in fisioterapiaA.C. 2131Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale |
Numero del progetto di legge |
A.C. 2131 |
Titolo |
Abrogazione dell'articolo 1-septies del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, in materia di equipollenza di diploma di laurea in scienze motorie al diploma di laurea in fisioterapia |
Iniziativa |
Parlamentare |
Iter al Senato |
Sì (A.S. 572) |
Numero di articoli |
1 |
Date: |
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adozione quale testo base |
14 ottobre 2009 |
richiesta di parere |
15 ottobre 2009 |
Commissione competente |
VII Cultura |
Sede e stato dell’iter |
Concluso l’esame degli emendamenti in sede referente |
Iscrizione nel programma dell’Assemblea |
No |
La proposta di è composta da un solo articolo.
Il comma 1 abroga l'articolo 1-septies del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, che ha sancito l’equipollenza del diploma di laurea in scienze motorie al diploma di laurea in fisioterapia, a condizione che il diplomato in scienze motorie consegua attestato di frequenza ad idoneo corso su paziente, da istituirsi con decreto ministeriale, presso le università.
La relazione introduttiva alla proposta di legge approvata dal Senato specifica che l’abrogazione si rende necessaria poiché con la disposizione del 2005 si è attribuito il medesimo valore legale a titoli di studio conseguiti a conclusione di percorsi formativi radicalmente differenti. Evidenzia, inoltre, che mentre il diploma di laurea in fisioterapia prevede un esame finale con valore abilitante all’esercizio della professione, non esiste analoga previsione per il diploma di laurea in scienze motorie.
Il comma 2rimette ad un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge, sentito il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e con il previo parere del Consiglio universitario nazionale, la definizione delle modalità per il riconoscimento dei crediti formativi dei laureati e degli iscritti ai corsi di laurea in scienze motorie, nonché delle modalità per l’accesso al corso di laurea in fisioterapia e per lo svolgimento del periodo di formazione e tirocinio sul paziente.
Il comma 3 prescrive che lo schema del decreto di cui al comma 2, dopo l'acquisizione dei pareri previsti, è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle competenti Commissioni parlamentari.
Il progetto di legge approvato dal Senato risulta corredato da relazione illustrativa.
Il provvedimento in esame attiene alla disciplina degli studi universitari, riconducibile ad un settore della materia dell'istruzione nel quale le università, ai sensi dell'articolo 33, ultimo comma, Cost., hanno diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato (cfr. Corte costitzionale, sentenza n. 102/2006).
Si ricorda in proposito che l’art. 17, comma 95, della legge n. 127/1997, dispone che l'ordinamento degli studi dei corsi universitari è disciplinato dagli atenei “in conformità a criteri generali definiti con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica”.
Il DM n. 270/2004, individuata, all'art. 3, la tipologia dei titoli di studio rilasciati dalle università, precisa, all’art. 4, comma 3, che hanno identico valore legale i titoli conseguiti al termine dei corsi di studio dello stesso livello, appartenenti alla stessa classe.
Inoltre, in relazione al fatto che il diploma di laurea in fisioterapia non solo ha il valore di attestazione del compimento del relativo corso di studi, ma dà anche accesso all’esercizio della professione di fisioterapista, rileva anche la materia delle “professioni”, oggetto di competenza concorrente (art. 117, terzo comma, Cost.), per cui spetta alle regioni la potestà legislativa nel rispetto dei principi fondamentali dettati con legge statale.
In materia,
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File: Cost115-AC2131.doc