Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Titolo: Discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere - A.C. 1658 e 1882 - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale
Riferimenti:
AC N. 1658/XVI   AC N. 1882/XVI
Serie: Note per la I Commissione affari costituzionali    Numero: 106
Data: 07/10/2009
Descrittori:
EGUAGLIANZA   PARITA' TRA SESSI
SESSO DELLE PERSONE E SESSUALITA'     
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

 

7 ottobre 2009

 

n. 106

Discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere

A.C. 1658 e 1882

Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale

 

Numero del progetto di legge

Testo unificato delle proposte di legge 1658 e 1882

Titolo

Introduzione nel codice penale della circostanza aggravante inerente all'orientamento o alla discriminazione sessuale

Iniziativa

Parlamentare

Iter al Senato

No

Numero di articoli

1

Date:

 

adozione quale testo base

2 ottobre 2009

richiesta di parere

6 ottobre 2009

Commissione competente

Giustizia

Sede e stato dell’iter

In corso di esame in Commissione

Iscrizione nel calendario dell’Assemblea

12 ottobre 2009

 

 


Contenuto

Il testo unificato novella l’articolo 61 del codice penale relativo alle aggravanti comuni del reato.

Esso in particolare introduce la nuova aggravante dell’avere commesso il fatto per finalità inerenti all'orientamento o alla discriminazione sessuale della persona offesa dal reato. Tale aggravante è applicabile ai seguenti delitti non colposi:

§       contro la vita e l'incolumità individuale (Libro II, Titolo XII, Capo I, artt. 575-593 c.p.);

§       contro la personalità individuale (Libro II, Titolo XII, Capo III, Sezione I, artt. 600-604 c.p.);

§       contro la libertà personale (Libro II, Titolo XII, Capo III, Sezione II, artt. 605-609-decies c.p.)

§       contro la libertà morale (Libro II, Titolo XII, Capo III, Sezione III, artt. 610-613 c.p.).

 

Relazioni allegate

Le originarie proposte di legge erano corredate della relazione illustrativa

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il contenuto del provvedimento è riconducibile essenzialmente alla materia di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione (“giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale”), ambito riservato alla potestà legislativa esclusiva dello Stato.

Conformità con altri princìpi costituzionali

Le proposte di legge originarie, in particolare attraverso l’ampliamento delle fattispecie penali di discriminazione previste dalla cd. legge Reale (l. 654/1975) e intervenendo sulle aggravanti previste dal decreto Mancino (d.l. 122/1993), erano volte a fornire una tutela contro ogni discriminazione fondata sull’orientamento sessuale del singolo o sulla sua identità di genere.

Tale ultima nozione, in occasione dell’esame nel corso della XV legislatura di un progetto di legge analogo, era stata oggetto di dibattito per la mancanza di una definizione giuridica della nozione di identità di genere. Il problema si era posto in particolare in relazione alle fattispecie penali che a tale concetto fanno riferimento, in quanto esse risulterebbero non sufficientemente determinate, in contrasto con il secondo comma dell'articolo 25 della Costituzione che stabilisce una riserva assoluta di legge in materia penale.

Il testo unificato, al fine dell’operatività dell’aggravante, sostituisce alla nozione di orientamento sessuale del singolo e di identità di genere quella di “orientamento e discriminazione sessuale della persona offesa dal reato”, facendo quindi riferimento sia alle forme di discriminazione fondate sull’orientamento sessuale del singolo, ma anche sull’appartenenza della persona ad un determinato sesso.

La tutela contro tali forme di discriminazione può trovare fondamento da un lato nell’articolo 3 della Costituzione, che sancisce il principio di uguaglianza, dall’altro in rilevanti atti di natura comunitaria e internazionale.

Si richiama, in primo luogo, l’articolo 13, n. 1, della versione consolidata del Trattato CE. Tale disposizione – frutto di una modifica introdotta dal Trattato di Amsterdam – prevede che il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, possa prendere i provvedimenti opportuni per combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali.

Il Trattato di Lisbona, in corso di ratifica da parte degli Stati membri, prevede, tra l’altro, la sostituzione dell’espressione “tendenze sessuali” con l’espressione “orientamento sessuale”.

Si richiama inoltre il paragrafo 1 dell'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali, che vieta "qualsiasi forma di discriminazione fondata sul sesso, la razza, il colore della pelle, l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali”.

Si segnalano anche la direttiva 2000/78/CE, con riferimento alla parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, che stabilisce un quadro generale per la lotta ad ogni forma di discriminazione legata a religione, convinzioni personali, handicap, età, orientamento sessuale, nonché la risoluzione del 18 gennaio 2006 del Parlamento europeo sull'omofobia in Europa, con la quale si condanna ogni discriminazione fondata sull'orientamentosessuale e si chiede agli Stati membri di contrastare tali fenomeni.

 

Si richiama, infine, la Convenzione europea dei diritti dell’uomo, che, all’articolo 14, contempla il divieto di discriminazioni, in particolare fondate sul sesso e “su ogni altra condizione”.

 

Dalla giurisprudenza della Corte EDU, relativa a fattispecie in cui venivano in rilievo gli orientamenti o l’identità sessuale dei ricorrenti, emerge tuttavia la tendenza a ricondurre eventuali violazioni della Convenzione - più che all’articolo 14 CEDU, relativo al divieto di discriminazioni - all’art. 8 CEDU, relativo al diritto al rispetto della vita privata e familiare. Secondo la Corte, la protezione della sfera personale - alla quale si ascrive l’orientamento sessuale in quanto manifestazione essenzialmente privata della personalità - comprende il diritto di ciascuno di stabilire i dettagli della propria identità come essere umano. Inoltre, nella misura in cui propensioni negative di uno Stato corrispondono a pregiudizi di una maggioranza eterosessuale verso una minoranza omosessuale, la Corte ritiene di non poter giustificare ingerenze nel diritto dell’individuo, allo stesso modo in cui riterrebbe ingiustificabili ingerenze nei confronti di persone di razza, origine o colore differente.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servizio Studi – Dipartimento Istituzioni

( 066760-9475– *st_istituzioni]@camera.it

I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

File: Cost106-AC1658-abb.doc