Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento istituzioni | ||||
Titolo: | Convenzione con la Giordania per evitare le doppie imposizioni sul reddito - A.C. 2719 - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale | ||||
Riferimenti: |
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Serie: | Note per la I Commissione affari costituzionali Numero: 105 | ||||
Data: | 30/09/2009 | ||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni |
30 Settembre 2009 |
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n. 105 |
Convenzione con la Giordania per evitare le doppie imposizioni sul redditoA.C. 2719Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale |
Numero del progetto di legge |
A.C. 2719 |
Titolo |
Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno Hascemita di Giordania per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta ad Amman il 16 marzo 2004 |
Iniziativa |
Governo |
Iter al Senato |
Sì |
Numero di articoli |
3 |
Date: |
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adozione quale testo base |
- |
richiesta di parere |
29 settembre 2009 |
Commissione competente |
III Commissione (Esteri) |
Sede e stato dell’iter |
In corso l’esame in sede referente |
Iscrizione nel programma dell’Assemblea |
No |
La Convenzione, costituita da 30 articoli e da un Protocollo aggiuntivo, si applica esclusivamente all'imposizione sul reddito.
Gli articoli 1 e 2 delimitano il campo d'applicazione della
Convenzione: i soggetti sono i residenti di uno o di entrambi gli Stati
contraenti, mentre le imposte considerate per
E’ peraltro prevista l’applicazione della Convenzione in esame anche a future imposte di natura analoga a quelle sopra contemplate, che dovessero aggiungersi o sostituire le medesime.
Gli
articoli da
Gli
articoli da
A norma dell’art. 8, gli utili da esercizio della navigazione aerea o marittima internazionale sono imponibili solo nel Paese cui fa capo l’effettiva direzione dell’impresa.
I dividendi societari (art. 10) sono imponibili in linea di principio solo nello Stato di residenza del beneficiario (ma sono previste eccezioni in casi determinati), così come gli interessi (art. 11) e le royalties (art. 12): lo Stato in cui tali redditi sono prodotti potrà comunque prelevare su detti cespiti un’imposta non superiore al 10 per cento dell’ammontare lordo. Tali soglie si applicano però solo se chi percepisce i dividendi ne è l'effettivo beneficiario. Inoltre, in tutti e tre i casi, se il beneficiario dei cespiti li ha ottenuti esercitando le proprie attività mediante una stabile organizzazione o una base fissa situate nell'altro Stato, essi ricadranno nella normale tassabilità da parte di detto Stato in accordo alla propria legislazione fiscale.
Anche per ciò che concerne i redditi da professione indipendente (art. 14) o da lavoro subordinato (art. 15), il criterio per l'imputazione della loro tassazione sta nella prevalente esplicazione dell'attività in oggetto, se nello Stato di residenza o nell'altro Stato: i redditi di cui all'art. 14 saranno imponibili nello Stato di produzione degli stessi se il beneficiario dispone in tale Stato di una "base fissa", e solo nella misura in cui siano ad essa imputabili. I redditi di cui all'art. 15, invece, saranno imponibili nello Stato in cui vengono prodotti, a meno che il lavoratore, tra l'altro, non soggiorni in tale Stato per un periodo complessivo non eccedente 183 giorni in un anno.
A norma dell'art. 17, poi, i compensi per artisti e sportivi sono tassabili nello Stato di prestazione effettiva dell'attività.
Le pensioni, le remunerazioni analoghe e gli eventuali trattamenti di fine rapporto sono invece imponibili solo nello Stato di residenza del beneficiario (art. 18). Si prevede tuttavia, per contrastare l’elusione delle imposte, che le indennità di fine rapporto o analoghe remunerazioni siano imponibili solo nello Stato nel cui territorio si è svolta l’attività da cui traggono origine, anche qualora il beneficiario sia, o sia nel frattempo divenuto, residente dell’altro Stato contraente.
Con riferimento alle funzioni pubbliche, gli stipendi, i salari o altre analoghe remunerazioni, nonché le pensioni, corrisposte da uno Stato contraente a fronte di servizi ad esso resi sono imponibili solo in detto Stato, salvo il caso che il beneficiario sia residente nell'altro Stato o addirittura ne abbia la nazionalità, poiché allora i cespiti divengono imponibili nello Stato di residenza (art. 19).
L’articolo 22 riguarda l’imposizione su redditi diversi da quelli trattati agli articoli precedenti, e stabilisce che di norma gli elementi di reddito di un residente di uno dei due Stati contraenti siano imponibili solo nello Stato di residenza: tuttavia fanno eccezione i redditi provenienti da fonti varie situate nell'altro Stato contraente.
L'articolo 23 definisce i metodi per evitare le doppie imposizioni: la scelta cade sul credito d'imposta, in accordo con tutte le altre Convenzioni negoziate dall'Italia nella stessa materia.
Gli
articoli da
Gli articoli 29 e 30 contengono disposizioni finali relative all'entrata in vigore, alla denuncia e alla cessazione degli effetti della Convenzione, la cui durata è illimitata: è prevista tuttavia la facoltà di denuncia dell'accordo – ma solo dopo cinque anni dall’entrata in vigore - da parte di uno Stato contraente, mediante preavviso inoltrato per via diplomatica almeno sei mesi prima della fine dell'anno solare.
Il disegno di legge, approvato dal Senato il 23 settembre 2009, consta di tre articoli, recanti, il primo, l’autorizzazione alla ratifica della Convenzione italo-giordana sulle doppie imposizioni, il secondo l’ordine di esecuzione ed il terzo l’entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica, fissata per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Diversamente da alcuni analoghi casi recenti, l’autorizzazione alla ratifica della Convenzione italo-giordana sulle doppie imposizioni non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato, giacché si presume - in base alla relazione tecnica - che le disposizioni di essa determinino effetti trascurabili sulla finanza pubblica italiana. Di conseguenza, il disegno di legge non reca alcuna norma di copertura finanziaria.
Oltre che dalla consueta relazione introduttiva e dalla già richiamata relazione tecnica, il disegno di legge A.S. 1554 è altresì corredato da un'analisi tecnico-normativa (ATN).
Il provvedimento si inquadra nell’ambito delle materia politica estera e rapporti internazionali dello Stato, demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lettera a), Cost.).
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File: Cost105-AC2719.doc