Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento istituzioni | ||||||
Titolo: | Disposizioni correttive del decreto-legge anticrisi n. 78 del 2009 - D.L. 103/2009 - A.C. 2714 - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale | ||||||
Riferimenti: |
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Serie: | Note per la I Commissione affari costituzionali Numero: 101 | ||||||
Data: | 23/09/2009 | ||||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni |
23 settembre 2009 |
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n. 101 |
Disposizioni correttive
del decreto-legge anticrisi
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Numero del disegno di legge di conversione |
A.C. 2714 |
Numero del decreto-legge |
D.L. n. 103/2009 |
Titolo del decreto-legge |
Conversione in legge del decreto-legge 3 agosto 2009, n. 103, recante disposizioni correttive del decreto-legge anticrisi n. 78 del 2009 |
Iter al Senato |
Si |
Numero di articoli: |
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testo originario |
2 |
testo approvato dal Senato |
2 |
Date: |
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emanazione |
4 agosto 2009 |
pubblicazione in Gazzetta ufficiale |
4 agosto 2009 |
approvazione del Senato |
23 settembre 2009 |
assegnazione |
23 settembre 2009 |
scadenza |
3 ottobre 2009 |
Commissione competente |
V Commissione (Bilancio), VI Commissione (Finanze) |
Stato dell’iter |
In corso l’esame in sede referente |
Il provvedimento in esame, anche a seguito delle modifiche apportate durante l’esame al Senato, si compone di due articoli.
L’articolo 1, composto di un unico comma articolato in tre lettere (a loro volta divise in numeri), reca alcune novelle agli articoli 4, 13-bis e 17 del decreto-legge n. 78/2009 finalizzate – spiega la relazione illustrativa – «a superare in radice possibili dubbi interpretativi o evitare i rischi derivanti, in sede applicativa, da formulazioni talvolta equivoche quanto al rispetto delle attribuzioni istituzionali delle diverse amministrazioni coinvolte». In particolare:
• il comma 1, lettera a), nn. 1) e 2), interviene sull’articolo 4, commi 1 e 3, del decreto-legge n. 78 del 2009, che hanno previsto misure di semplificazione per gli interventi di produzione, trasmissione e distribuzione di energia da realizzare con capitale prevalentemente o interamente privato qualora ricorrano particolari ragioni di urgenza. Le modifiche sono volte a:
a) introdurre il concerto del Ministro dell’ambiente e del Ministro per la semplificazione normativa nella procedura di individuazione degli interventi prevista dal comma 1 del predetto articolo 4;
b) prevedere, al comma 3, che i poteri del Commissario di governo intervengano solo qualora le amministrazioni pubbliche non abbiano rispettato i termini previsti dalla legge occorrenti all'autorizzazione e all'effettiva realizzazione degli interventi, ovvero quelli più brevi, comunque non inferiori alla metà, eventualmente fissati in deroga dallo stesso Commissario.
• il n. 3 della lettera a) modifica la norma - introdotta dal comma 4-quater dell’articolo 4 del decreto-legge n. 78/2009 - riguardante la nomina di un commissario straordinario delegato con il compito di rimuovere gli ostacoli frapposti al riavvio delle attività della società Stretto di Messina. Tale commissario, individuato dal decreto n. 78 nell’amministratore delegato della società Stretto di Messina Spa in carica, deve ora essere nominato ai sensi dell’articolo 20 del decreto-legge n. 185/2008 (quindi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro competente per materia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze);
• la lettera b)
del comma 1 modifica la disciplina
sullo scudo fiscale introdotta dall’articolo 13-bis del decreto-legge n. 78 del
Nel corso dell’esame del provvedimento presso il Senato, è stato approvato un emendamento contenente le seguenti ulteriori modifiche alla disciplina:
- in merito ai dati e alle informazioni fornite ai fini dell’adesione alle operazioni di emersione dei capitali, è stato specificato che la sede giudiziaria nella quale tali dati non possono essere utilizzati a sfavore del contribuente è quella civile, amministrativa e tributaria;
- in merito agli effetti penali, si rinvia alle disposizioni contenute nell’articolo 8 della legge n. 289/2002, recante “Integrazione degli imponibili per gli anni pregressi”;
- in merito all’arco temporale entro il quale aderire alla emersione, il termine finale è stato anticipato dal 15 aprile 2010 al 15 dicembre 2009;
- in merito all’ambito di applicazione, è stato operato un ampliamento diretto ad includere anche i redditi realizzati da soggetti che detengono partecipazioni di controllo o di collegamento in società estere;
• la lettera c) del comma 1 reca modifiche alle disposizioni sulla Corte dei conti introdotte nel corso dell’esame parlamentare del decreto-legge “anti-crisi”. In particolare:
§ è soppressa la definizione di danno erariale perseguibile davanti alla Corte dei conti;
§ è stabilito che le procure della Corte dei conti possono iniziare l’attività istruttoria a fronte di specifica e concreta notizia di danno, fatte salve le fattispecie direttamente sanzionate dalla legge;
§ per l’azione per il risarcimento del danno all’immagine, è introdotta la sospensione del termine di prescrizione in pendenza del procedimento penale;
§ viene limitata l’esclusione della gravità della colpa, quando il danno trae origine dall’emanazione di un atto vistato o registrato in sede di preventivo controllo di legittimità, ai profili presi in considerazione nell'esercizio del controllo.
L’articolo 2 dispone l’entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella “Gazzetta ufficiale”.
Il decreto-legge, nel testo presentato al Senato, è corredato della relazione illustrativa.
Il decreto-legge novella alcune disposizioni del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali, nel testo convertito dalle Camere, pubblicato nel supplemento ordinario della medesima “Gazzetta ufficiale”. In questo modo le novelle si sostituiscono da subito alle disposizioni del decreto n. 78 che vanno a modificare, con ciò superando eventuali incertezze circa l’applicazione del principio della successione delle norme nel tempo.
Il preambolo del decreto-legge fa riferimento alla straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure correttive del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, nel testo convertito dalle Camere in data 1º agosto 2009, recante provvedimenti anticrisi e proroga di termini.
Il provvedimento è riconducibile:
§ alle seguenti materie di competenza esclusiva dello Stato:
- moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema tributario e contabile dello Stato;
- giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
§ nonché le seguenti materie di competenza concorrente tra Stato e regioni:
- governo del territorio;
- produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
- coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.
L’articolo 1, comma 1, lettera a), modifical’articolo 4, comma 1, del decreto-legge “anti-crisi” (DL 78/2009), che prevede che il Consiglio dei ministri, individua gli interventi relativi alla trasmissione e alla distribuzione dell'energia, nonché, d'intesa con le regioni e le province autonome interessate, gli interventi relativi alla produzione dell’energia, da realizzare con capitale privato, per i quali ricorrono particolari ragioni di urgenza in riferimento allo sviluppo socio-economico e che devono essere effettuati con mezzi e poteri straordinari.
Si ricorda in proposito che la materia produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia è ascritta alla competenza concorrente tra Stato e regioni (art. 117, terzo comma, Cost). Gli interventi previsti sono altresì suscettibili di incidere su ulteriori materie di competenza concorrente e, soprattutto, sulla materia governo del territorio.
Per quanto attiene alla regolamentazione del settore energetico, si ricorda inoltre che la Corte costituzionale, a partire dalla sentenza n. 6 del 2004, ha ritenuto ammissibile un intervento dello Stato con una normativa di dettaglio nel settore, applicando il principio della “attrazione in sussidiarietà” elaborato nella sentenza n. 303 del 2003 (c.d. sentenza Mezzanotte).
A partire dalla sentenza n. 303 del 2003, la Corte costituzionale ha dato, infatti, un'interpretazione dinamica dell'attribuzione di funzioni amministrative di cui al primo comma dell'art. 118 della Costituzione, in base al quale le funzioni amministrative, generalmente attribuite ai comuni, possono essere allocate ad un livello diverso di governo per assicurarne l'esercizio unitario, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. L'allocazione delle funzioni amministrative ha riflessi anche sulla distribuzione delle competenze legislative. Infatti il principio di legalità di cui all'art. 97 Cost. impone che le funzioni amministrative siano organizzate e regolate dalla legge. Ne consegue che l'attrazione allo Stato delle funzioni amministrative comporta la parallela attrazione della funzione legislativa.
La sentenza n. 6 del 2004 ha precisato le condizioni per il funzionamento del “principio di sussidiarietà ascendente”: perché la legge statale possa legittimamente attribuire funzioni amministrative a livello centrale ed al tempo stesso regolarne l’esercizio, è necessario che:
1. rispetti i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza nella allocazione delle funzioni amministrative, rispondendo ad esigenze di esercizio unitario di tali funzioni;
2. detti una disciplina logicamente pertinente, dunque idonea alla regolazione delle suddette funzioni;
3. risulti limitata a quanto strettamente indispensabile a tale fine;
4. risulti adottata a seguito di procedure che assicurino la partecipazione dei livelli di governo coinvolti attraverso strumenti di leale collaborazione o (comunque)
5. preveda adeguati meccanismi di cooperazione per l’esercizio concreto delle funzioni amministrative allocate in capo agli organi centrali.
Tale impostazione è stata confermata dalle successive sentenze n. 383 del 2005, n. 248 del 2006 e n. 88 del 2009).
L’articolo 1, comma 1, lettera a), che prevede un’intesa con le regioni solo per gli interventi relativi alla produzione dell’energia e non per quelli relativi alla trasmissione e alla distribuzione dell'energia deve essere valutato alla luce del principio di leale collaborazione, affermato dalla Corte costituzionale nella richiamata giurisprudenza sulla “attrazione in sussidiarietà”.
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File: cost101-AC2714.doc