Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento istituzioni | ||||
Titolo: | Disciplina igienico-sanitaria per la preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma - A.C. 975 | ||||
Riferimenti: |
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Serie: | Note per la I Commissione affari costituzionali Numero: 99 | ||||
Data: | 21/09/2009 | ||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni |
21 settembre 2009 |
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n. 99 |
Disciplina igienico-sanitaria
per la preparazione,
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Numero del progetto di legge |
A.C. 975 e abb. |
Titolo |
Disciplina igienico-sanitaria per la preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma |
Iniziativa |
Parlamentare |
Iter al Senato |
No |
Numero di articoli |
4 |
Date: |
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adozione quale testo base |
30 luglio 2009 |
richiesta di parere |
30 luglio 2009 |
Commissione competente |
XIII Commissione (Agricoltura) |
Sede e stato dell’iter |
In corso di esame in Commissione |
Iscrizione nel programma dell’Assemblea |
No |
Il testo unificato introduce una specifica disciplina per la preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli ”di quarta gamma”, definendo come tali (art. 2) “i prodotti ortofrutticoli freschi, confezionati, pronti per il consumo”.
La definizione contenuta nel predetto art. 2 è integrata altresì con la descrizione delle fasi del processo di trasformazione cui sono sottoposti i prodotti, dalla raccolta e sino al confezionamento. Tali fasi sono: selezione, cernita, eventuale monda e taglio, lavaggio, asciugatura e confezionamento in buste o in vaschette sigillate, con eventuale utilizzo di atmosfera protettiva.
I principi generali della disciplina che si intende introdurre sono indicati all’art. 3, e riguardano sia il confezionamento (comma 1), sia la distribuzione (comma 2) dei prodotti in questione. In particolare, il confezionamento può essere effettuato per prodotti singoli o in miscela, con l’eventuale aggiunta di ingredienti di origine vegetale non freschi o secchi; la distribuzione può avvenire nelle catene commerciali tradizionali o mediante distributori automatici. Per i prodotti utilizzati nella refezione scolastica si richiede altresì (comma 3) che le produzioni vegetali utilizzate provengano prevalentemente dal territorio nazionale e siano preferibilmente garantite nella tracciabilità.
L’articolo 4 rinvia quindi ad un decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri delle politiche agricole, alimentari e forestali e dello sviluppo economico, la definizione della disciplina di dettaglio, per quanto concerne in particolare i parametri chimico-fisici e igienico-sanitari del ciclo produttivo, del confezionamento, della conservazione e della distribuzione dei prodotti di quarta gamma, nonché le informazioni da riportare sulle confezioni.
Alle proposte di legge confluite nel testo unificato, tutte di iniziativa parlamentare, è allegata la sola relazione illustrativa.
La p.d.l. interviene in un ambito che appare riconducibile alle materie tutela della salute e alimentazione, entrambe attribuite dall’art. 117, terzo comma, della Costituzione alla competenza legislativa concorrente di Stato e regioni.
Deve al riguardo essere valutata l’opportunità di prevedere un coinvolgimento delle regioni sul decreto ministeriale previsto dall’articolo 4.
L’articolo 4 rinvia ad un decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri delle politiche agricole, alimentari e forestali e dello sviluppo economico, la definizione della disciplina di dettaglio per quanto concerne in particolare i parametri chimico-fisici e igienico-sanitari del ciclo produttivo, del confezionamento, della conservazione e della distribuzione dei prodotti di quarta gamma, nonché le informazioni da riportare sulle confezioni.
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File: cost099-AC975.doc