Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Titolo: Norme in favore dei lavoratori che assistono familiari gravemente disabili - A.A.C. 82, 322, 331, 380, 527, 870
Riferimenti:
AC N. 331/XVI   AC N. 380/XVI
AC N. 527/XVI   AC N. 870/XVI
AC N. 82/XVI   AC N. 322/XVI
Serie: Note per la I Commissione affari costituzionali    Numero: 98
Data: 22/09/2009
Descrittori:
ASSISTENZA AMBULATORIALE E DOMICILIARE   GRANDI INVALIDI
PARENTELA E AFFINITA'   PREPENSIONAMENTO
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

 

22 settembre 2009

 

n. 98

Norme in favore dei lavoratori che assistono familiari gravemente disabili

A.C. 82 e abb. – Testo unificato

Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale

 

Numero del progetto di legge

A.C. 82 e abb. – Testo unificato

Titolo

Norme in favore dei lavoratori che assistono familiari gravemente disabili.

Iniziativa

Parlamentare

Iter al Senato

No

Numero di articoli

5

Date:

 

adozione quale testo base

28 luglio 2009

richiesta di parere

29 luglio 2009

Commissione competente

XI Commissione (Lavoro)

Sede e stato dell’iter

Sede referente

Iscrizione nel programma dell’Assemblea

No

 

 


Contenuto

Il testo unificato delle proposte di legge A.C. 82 e abbinate è volto a introdurre benefici previdenziali per coloro che assistono familiari gravemente disabili, aventi una invalidità del 100%, con necessità di assistenza continua poiché non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita.

 

Il provvedimento si compone di 5 articoli.

 

Gli articoli 1 e 2 prevedono l’erogazione anticipata del trattamento pensionistico per i lavoratori che assistono i disabili.

I requisiti soggettivi richiesti sono un’età minima di 53 anni e il versamento di almeno 25 anni di contributi previdenziali, di cui almeno 18 nel periodo di assistenza al disabile. Il beneficio è riconosciuto a un solo genitore per ciascun disabile e, solo in caso di assenza o impossibilità dei genitori, al fratello o sorella.

Il beneficio è riconosciuto a condizione che il disabile non sia stato ricoverato in modo continuativo e a tempo pieno, nei 18 anni di contribuzione, in un istituto specializzato, ovvero non risulti stabilmente ricoverato a tempo pieno in un istituto specializzato alla data di entrata in vigore della legge.

Ai fini della determinazione del trattamento pensionistico, in ogni caso calcolato con il sistema previdenziale vigente, viene inoltre riconosciuta una contribuzione figurativa di 2 mesi per ogni anno di contribuzione effettiva, per un massimo di 4 anni. Ai sensi dell’articolo 2, nel caso in cui l’assistenza sia prestata da un genitore, è riconosciuta una ulteriore contribuzione figurativa di 6 mesi ogni 5 anni di contribuzione effettiva.

 

L’articolo 3 prevede la contribuzione volontaria dei genitori che non abbiano mai lavorato o abbiano dovuto lasciare il proprio lavoro per prestare assistenza, per almeno 15 anni, al figlio disabile. La contribuzione è ammessa fino al raggiungimento dei 25 anni di contribuzione. Nel caso in cui il genitore non abbia mai lavorato la contribuzione avviene secondo le modalità previste dal contratto collettivo nazionale del personale domestico.

Ai fini della determinazione del trattamento pensionistico, in ogni caso calcolato con il sistema previdenziale vigente, viene inoltre riconosciuta una contribuzione figurativa di 2 mesi per ogni anno di contribuzione effettiva.

 

L’articolo 4 disciplina le modalità di accesso ai benefici, indicando le modalità per l’inoltro della domanda all’ente previdenziale competente.

 

L’articolo 5 reca la copertura finanziaria degli oneri, valutati in 712,3 milioni di euro annui.

Relazioni allegate

Alle proposte di legge originarie erano allegate le relazioni illustrative.

Collegamento con lavori legislativi in corso

Non risultano lavori legislativi in corso sulla materia.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Le norme recate dal testo unificato, attribuendo benefici previdenziali ai lavoratori che prestano assistenza e cura a familiari disabili, appaiono riconducibili alla materia “previdenza sociale, che l’articolo 117, secondo comma, lettera o), della Costituzione, rimette alla potestà legislativa esclusiva dello Stato.

Conformità con altri princìpi costituzionali

L’articolo 1, comma 5, prevede il riconoscimento dei benefici al coniuge, al genitore e al fratello o alla sorella che convive o ha stabilmente convissuto con la persona disabile.

Tale disposizione deve essere valutata alla luce della giurisprudenza costituzionale in materia di congedo per i familiari che assistono soggetti con handicap grave.

 

Al riguardo si ricorda che con riferimento ai periodi di congedo a favore dei genitori di soggetti con handicap grave, previsti dall’articolo 42 del decreto legislativo n.151 del 2001, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità della norma, per contrasto con gli artt. 2, 3 e 32, Cost., nella parte in cui non prevede il diritto alla fruizione del beneficio (in via prioritaria) da parte del coniuge (sentenza n.158/2007) e (in assenza di altri soggetti idonei) da parte del figlio (sentenza n. 19/2009), in entrambi i casi argomentando che l’esclusione contrasta con la ratio dell’istituto, che va individuata nel promuovere e favorire l’assistenza in ambito familiare al disabile grave.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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File: cost098-AC82 TU.doc