Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Titolo: Accordo di cooperazione relativo a un Sistema globale di navigazione satellitare (GNSS) ad uso civile tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, e il Regno del Marocco - A.C. 2541 -
Riferimenti:
AC N. 2541/XVI     
Serie: Note per la I Commissione affari costituzionali    Numero: 93
Data: 20/07/2009
Descrittori:
RATIFICA DEI TRATTATI   SATELLITI ARTIFICIALI
TECNICA DELLE TELECOMUNICAZIONI     
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

SIWEB

 

20 luglio 2009

 

n. 93

Accordo di cooperazione relativo a un Sistema globale di navigazione satellitare (GNSS) ad uso civile tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, e il Regno del Marocco

A.C. 2541

Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale

 

Numero del progetto di legge

2541

Titolo

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione relativo a un Sistema globale di navigazione satellitare (GNSS) ad uso civile tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, e il Regno del Marocco, fatto a Bruxelles il 12 dicembre 2006 (2541)

Iniziativa

Governativa

Iter al Senato

No

Numero di articoli

3

Date:

 

adozione quale testo base

---

richiesta di parere

16 luglio 2009

Commissione competente

III (Affari esteri)

Sede e stato dell’iter

In corso di esame in Commissione

Iscrizione nel programma dell’Assemblea

No

 

 


Contenuto

Il provvedimento in esame dispone l’autorizzazione alla ratifica di un Accordo di cooperazione relativo a un Sistema globale di navigazione satellitare (Global Navigation Satellite System-GNSS) ad uso civile tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall’altra, stipulato a Bruxelles il 12 dicembre 2006.

L’Accordo appartiene alla categoria degli accordi “misti", cioè conclusi nei settori di competenze concorrenti dalla Comunità europea e sottoposti successivamente per la ratifica anche agli Stati membri.

La relazione introduttiva al disegno di legge di autorizzazione alla ratifica sintetizza la cornice nella quale si inquadra l’Accordo tra la Comunità europea e il Marocco, ultimo in ordine cronologico dopo quelli conclusi con Cina, Stati Uniti d’America, Ucraina, Corea e Israele; nessuno di tali Accordi è  fino ad ora entrato in vigore. L’Accordo in esame risulta a tutt’oggi ratificato da 18 Stati membri della UE; mancano le ratifiche sia della controparte marocchina sia della Comunità europea.

 

L’Accordo tra la Comunità europea e il  Regno del Marocco è composto da 18 articoli.

L’articolo 1 dichiara che scopo dell’Accordo è  facilitare e migliorare la cooperazione fra le Parti in riferimento al sistema di navigazione satellitare civile.

L’articolo 2 fornisce la definizione di alcuni termini contenuti nell’Accordo, precisando, tra l’altro, che GALILEO è un sistema civile autonomo europeo di navigazione e sincronizzazione satellitari a copertura globale, sotto controllo civile, per la prestazione di servizi di navigazione satellitare globale.

L’articolo 3 elenca i principi che le Parti si impegnano ad applicare nella cooperazione.

L’ambito e la tipologia della cooperazione nel settore della navigazione e della sincronizzazione satellitare sono definiti negli articoli 4 e 5.

L’articolo 6 impegna le Parti a continuare nella cooperazione, già avviata in seno all’UIT (Unione internazionale delle telecomunicazioni) nel campo dello spettro-radio, con particolare riguardo alla ricerca e all’eliminazione delle interferenze.

Con l’articolo 7 le Parti si impegnano a promuovere attività comuni di ricerca nel campo del GNSS, soprattutto per i suoi futuri sviluppi per uso civile.

In base agli articoli 8 e 9, le Parti si impegnano a sostenere la cooperazione tra le rispettive industrie, anche ricorrendo allo strumento della joint venture, nonché il commercio e gli investimenti nelle infrastrutture di navigazione satellitare. Più in particolare, il comma 3 dell’art. 8, stabilisce che le esportazioni di beni e tecnologie “sensibili” dal Marocco verso Paesi terzi siano sottoposte, ove previsto, all’autorizzazione preventiva dell’Autorità per la sicurezza del programma GALILEO.

Nell’articolo 10 le Parti, riconosciuto il valore di un approccio coordinato in seno agli organismi internazionali di normalizzazione e certificazione, sostengono lo sviluppo di norme GALILEO e ne promuovono l'applicazione su scala mondiale.

Ai sensi dell’articolo 11 le Parti collaborano nello sviluppo di sistemi terrestri di potenziamento GNSS che garantiscano l'integrità del segnale. Inoltre esse coopereranno alla realizzazione in Marocco di un sistema di potenziamento regionale terrestre basato sul sistema EGNOS (European Geostationary Navigation Overlay System).

Con l’articolo 12 le Parti si impegnano a proteggere i sistemi globali di navigazione satellitare contro ogni abuso, interferenza, interruzione e atto ostile nonché a intraprendere tutte le iniziative praticabili per garantire qualità, continuità e sicurezza dei servizi di navigazione satellitare e delle relative infrastrutture sul loro territorio. A tal fine, la Ue e il Marocco designano un'autorità competente per le questioni connesse alla sicurezza GNSS, che sia in grado di salvaguardare la continuità dei servizi

Dopo l’articolo 13, dedicato alla cooperazione in materia di responsabilità e di recupero dei costi, l’articolo 14 indica nel Governo marocchino e nella Commissione europea le istituzioni preposte al coordinamento delle attività di cooperazione di cui all'Accordo, incaricandole di definire i meccanismi di cooperazione per la sua gestione, secondo i princìpi dell'Accordo euro-mediterraneo di associazione (in vigore dal 1° marzo 2000, rappresenta la principale cornice di riferimento delle relazioni bilaterali). Il comma 3, in particolare, prevede per il Marocco la possibilità di partecipare alle attività dell'autorità di vigilanza del GNSS europeo.

L’articolo 15, stabilisce che l’entità e le modalità del contributo del Marocco al programma GALILEO saranno oggetto di un accordo distinto. Ai programmi di cooperazione, conclusi in virtù dell'Accordo, si applicheranno i princìpi della libera circolazione di merci, persone, servizi e capitali, sulla base del predetto Accordo euro-mediterraneo di associazione.

Ai sensi dell’articolo 16 le Parti incoraggiano lo scambio di informazioni - anche tra imprese - e si impegnano a istituire punti di contatto allo scopo di dare effettiva attuazione alle disposizioni dell'Accordo.

In ordine alle eventuali controversie inerenti l’interpretazione o l’applicazione dell’Accordo le Parti, ai sensi dell’articolo 17, privilegiano una soluzione in via amichevole; è altresì previsto il ricorso eventuale al meccanismo di composizione di cui all'articolo 86 del già ricordato Accordo di associazione o a quello previsto dall'OMC.

L’articolo 18, infine, contiene le clausole finali sull’entrata in vigore, la denuncia e la durata dell’Accordo, prevista in cinque anni, e con possibilità di proroga automatica per ulteriori periodi di cinque anni. L’eventuale denuncia dell’Accordo dovrà essere  inoltrata per iscritto con almeno tre mesi di preavviso. L’Accordo potrà inoltre essere modificato mediante intesa scritta tra le Parti.

 

Il disegno di legge in esame consta di tre articoli: i primi due recano, rispettivamente, l’autorizzazione alla ratifica dell’Accordo tra Comunità europea e Regno del Marocco relativo al sistema GALILEO, e il relativo ordine di esecuzione, mentre il terzo dispone l’entrata in vigore della legge per il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

 

Relazioni allegate

Oltre che dalla relazione introduttiva, il disegno di legge è corredato da un’analisi tecnico-normativa (ATN) e da un’analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR): l’ATN, in particolare, rinviene la necessità dell’autorizzazione parlamentare alla ratifica dell’Accordo in quanto rientrante nelle fattispecie di cui all’art. 80 della Costituzione.

 

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento si inquadra nell’ambito delle materie di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera a) della Costituzione (politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l’Unione europea) demandate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

 


 

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File: cost093-AC2541.doc