Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Titolo: Disposizioni in materia di sicurezza stradale - A.C. 44 e abb. - Emendamenti
Riferimenti:
AC N. 44/XVI   AC N. 471/XVI
AC N. 772/XVI   AC N. 649/XVI
Serie: Note per la I Commissione affari costituzionali    Numero: 87
Data: 13/07/2009
Descrittori:
DIRITTO DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE   DROGHE E SOSTANZE ALLUCINOGENE
LIMITI DI VELOCITA'   PATENTE
UBRIACHEZZA     
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

 

13 luglio 2009

 

n. 87

Disposizioni in materia di sicurezza stradale

A.C. 44 e abb. – Emendamenti

Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale

 

Numero del progetto di legge

C. 44 Zeller, C. 419 Contento, C. 471 Anna Teresa Formisano, C. 649 Meta, C. 772 Carlucci, C. 844 Lulli, C. 965 Conte, C. 1075 Velo, C. 1101 Boffa, C. 1190 Velo, C. 1469 Vannucci, C. 1488 Lorenzin, C. 1717 Moffa, C. 1737 Minasso, C. 1766 Giammanco, C. 1998 Guido Dussin, C. 2177 Cosenza e C. 2349 Consiglio regionale del Veneto

Titolo

Disposizioni in materia di sicurezza stradale

Iniziativa

Parlamentare

Iter al Senato

No

Numero di articoli

29 (testo base)

Date:

 

adozione quale testo base

31 marzo 2009

richiesta di parere

9 luglio 2009

Commissione competente

IX Commissione (Trasporti)

Sede e stato dell’iter

In corso l’esame in sede legislativa

Iscrizione nel programma dell’Assemblea

No

 

 


Contenuto

Il testo unificato in esame risulta modificato a seguito degli emendamenti approvati dalla IX Commissione nella seduta del 7 luglio scorso. Fra le novità più rilevanti vanno segnalate le seguenti:

all’art. 1, il comma 1-bis aggrava le sanzioni per la violazione delle norme di limitazione della circolazione connesse alla tutela dell’ambiente;

all’art. 5, il comma 2-ter estende la sanzione del fermo amministrativo del veicolo, già previsto per la circolazione con targa non propria o contraffatta, al caso di circolazione senza targa;

all’art. 8, il comma 1-sexies in materia di guida accompagnata, prevede che quando il conducente commette infrazioni dalle quali derivano la sospensione o la revoca della patente, l’autorizzazione alla guida accompagnata venga immediatamente revocata;

all’art. 8-bis si prevede, ai fini del conseguimento del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori, un’ulteriore lezione teorica di un’ora nell’ambito dei corsi svolti dalle autoscuole;

all’art. 12, il comma 2-bis prevede un decreto ministeriale con il quale venga dettata la disciplina per i corsi di guida sicura avanzata, e vengano individuate le violazioni per l e quali la frequenza dei corsi permette il recupero di punti sulla patente (fino a 5);

all’art. 13, il comma 01 prevede che gli accertamenti sanitari per il conseguimento della patente possano essere effettuati da personale medico militare, anche in quiescenza, e dai medici abilitati, anche dopo la cessazione del rapporto con le proprie amministrazioni, a condizione che abbiano svolto tale attività negli ultimi dieci anni o  abbiano fatto parte di commissioni medico locali per almeno 5 anni;

all’art. 15, il comma 1, lettera d), prevede che i proventi delle sanzioni derivanti da accertamenti effettuati con apparecchi di rilevamento della velocità a distanza (autovelox) siano attribuiti all’ente proprietario della strada su cui è stata accertata l’infrazione;

all’art. 22, i commi 2-bis e 2-ter introducono la possibilità per gli organi di polizia stradale di effettuare accertamenti su campioni di liquidi biologici, in modo da verificare lo stato di alterazione per aver assunto sostanze stupefacenti. Il conducente che risulti positivo ai suddetti accertamenti è considerato in stato di alterazione psicofisica;

all’art. 22, il comma 3-bis modifica l’art. 589 del codice penale, prevedendo che la pena prevista per l’omicidio colposo – reclusione da tre a dieci anni – commesso da conducente in stato di ebbrezza alcolica o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, si applichi anche in caso di rifiuto dell’accertamento del tasso alcolemico o dell’assunzione di sostanze stupefacenti. Viene modificato anche l’articolo 590 del codice penale, prevedendo che le pene relative a lesioni gravi e gravissime commesse da un conducente  in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti – rispettivamente reclusione da sei mesi a due anni e reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni - si applichino anche in caso di rifiuto dell’accertamento del tasso alcolemico o dell’assunzione di sostanze stupefacenti;

all’art. 22 bis si prevede una riduzione da 150 a 90 giorni del termine per la notifica dei verbali per le violazioni non immediatamente contestate;

all’art. 22-quater si prevede la possibilità di rateizzare il pagamento delle sanzioni per coloro che versano in disagiate condizioni economiche;

all’art. 22-quinquies vengono ridefinite, con finalità di semplificazione, le modalità del ricorso al giudice di pace, riducendo da 60 a 30 giorni il termine per la proposizione del ricorso, escludendo la possibilità di impugnare con ricorso al giudice di pace i verbali di accertamento delle violazioni connesse ai reati in dipendenza di guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, la cui competenza resta attribuita al giudice penale, e modificando le modalità di pagamento delle sanzioni (anche in relazione alla sentenza n. 114/2004 della Corte costituzionale, che ha dichiarato illegittimo il comma il comma 3 dell’articolo 204-bis, il quale prevedeva il deposito da parte del ricorrente, presso la cancelleria del tribunale, di una somma pari alla metà del massimo previsto come sanzione per la violazione);

all’art. 33-bis si prevede che, in deroga alla vigente normativa, per l'esercizio dell'attività professionale di trasportatore su strada che richieda la patente di guida di categoria C, C+E, D, D+E, l’interessato deve produrre apposita certificazione, con cui si esclude che faccia uso abituale di sostanze alcoliche o di sostanze stupefacenti o psicotrope.

 

 

 

 

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

La circolazione stradale non è esplicitamente menzionata tra le materie che il nuovo articolo 117, secondo comma, della Costituzione attribuisce allalegislazione esclusiva dello Stato, né tra quelle di legislazione concorrente, di cui all’articolo 117, terzo comma (per le quali spetta alle regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato).

Va tuttavia rilevato che la finalità esplicitamente perseguita dal progetto di legge – incremento della sicurezza stradale -  e lo stesso contenuto delle disposizioni, sembrano ricondurre il testo nell’ambito materiale, demandato alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, “ordine pubblico e sicurezza”, inteso il termine “sicurezza” come comprensivo di aspetti che riguardano la tutela della sicurezza delle persone, anche non direttamente afferenti l’ordine pubblico.

Occorre in proposito rammentare che la Corte costituzionale,  con sentenza n. 428 del 2004, ha rilevato che, in relazione ai vari profili sotto i quali essa può venire in esame, considerazioni di carattere sistematico inducono a ritenere che la circolazione stradale sia riconducibile, sotto diversi aspetti - con particolare riguardo a quello della sicurezza - a competenze statali esclusive, ai sensi dell’art. 117, secondo comma.

 

 

 

Attribuzione di poteri normativi

L’art. 1, comma 1-quater, nel prevedere una deroga fino ad una tonnellata ai limiti della massa consentita per i veicoli alimentati a metano, elettrica o ibrida, demanda ad un decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la definizione delle procedure relative alle verifiche per l’omologazione.

L’art. 2, comma 1-ter, prevede che con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti vengano individuate le esigenze di sicurezza per la circolazione stradale che giustificano per le strade C (extraurbane secondarie) i divieti relativi alle pubblicità lungo gli itinerari internazionali.

L’art. 8-bis prevede l’emanazione di un decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le modalità applicative della norma che la lezione teorica aggiuntiva per il conseguimento del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori.

L’art. 10 stabilisce che un decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti definisca i criteri per l’autorizzazione dei soggetti ad elevata specializzazione a svolgere corsi di informazione per insegnanti ed istruttori di autoscuola.

L’art. 12, al comma 2-bis, prevede un decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per dettare la disciplina dei corsi di guida sicura avanzata.

L’art. 15 prevede un decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per stabilire le modalità di versamento dei proventi all’ente al quale sono attribuiti e l’entità della quota relativa al recupero delle spese di accertamento;

L’art. 22, comma 2-ter, prevede che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell’interno e del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento delle politiche antidroga e il Consiglio superiore di sanità, vengano stabilite le modalità per gli accertamenti su campioni di liquidi biologici, in modo da verificare lo stato di alterazione per aver assunto sostanze stupefacenti;

l’art. 33-bis prevede un decreto del Ministro della salute, del lavoro e delle politiche sociali, da adottare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per disciplinare le certificazione richiesta per l’esercizio dell’attività di autotrasporto, al fine di escludere che l’interessato faccia uso di sostanze alcoliche o di sostanze stupefacenti o psicotrope.

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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File: Cost087-AC44 Emendamenti.doc