Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Titolo: Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali D.L. 78/2009 - A.C. n. 2561
Riferimenti:
AC N. 2561/XVI     
Serie: Note per la I Commissione affari costituzionali    Numero: 85
Data: 08/07/2009
Descrittori:
AGEVOLAZIONI FISCALI   FORZE ARMATE
FORZE DI POLIZIA   MISSIONI INTERNAZIONALI DI PACE
MISURE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE   PROROGA DI TERMINI
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

 

8 luglio 2009

 

n. 85

Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali

D.L. 78/2009 - A.C. 2561

Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale

 

Numero del disegno di legge di conversione

A.C. 2561

Numero del decreto-legge

78

Titolo del decreto-legge

Conversione in legge del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali

Iter al Senato

No

Numero di articoli:

 

testo originario

26

testo approvato dal Senato

---

Date:

 

emanazione

1° luglio 2009

pubblicazione in Gazzetta ufficiale

1° luglio 2009

approvazione del Senato

---

assegnazione

1° luglio 2009

scadenza

30 agosto 2009

Commissione competente

V (Bilancio) e VI (Finanze)

Stato dell’iter

In corso l’esame in sede referente

 

 


Contenuto

Il decreto legge reca una serie di misure dirette a contrastare la crisi economica in atto, nonché disposizioni per la proroga di termini in scadenza e per assicurare la prosecuzione degli interventi di cooperazione allo sviluppo e la partecipazione italiana alle missioni internazionali.

L’articolo 1 reca misure a favore dell’occupazione e per il potenziamento di specifici ammortizzatori sociali.

L’articolo 2 reca misure per il contenimento del costo delle commissioni bancarie.

L’articolo 3 reca misure per la riduzione del costo dell’energia per imprese e famiglie, improntate sulla promozione dell’efficienza e della concorrenza nel mercato del gas naturale.

L’articolo 4 reca norme di semplificazione per gli interventi di produzione, trasmissione e distribuzione di energia da realizzare con capitale prevalentemente o interamente privato, qualora ricorrano particolari ragioni di urgenza in riferimento allo sviluppo socio-economico.

L’articolo 5 introduce, in favore dei titolari di reddito d’impresa, un regime didetassazione degli utili reinvestiti in determinati beni strumentali.

L’articolo 6 dispone la modifica di alcuni coefficienti di ammortamento fiscale dei beni ammortizzabili indicati nel decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988.

L’articolo 7 reca disposizioni dirette a favorire la deducibilità fiscale della svalutazione dei crediti in sofferenza da parte delle banche e degli istituti finanziari.

L’articolo 8 demanda ad una disciplina di rango secondario la definizione, a condizioni di mercato, di un nuovo sistema integrato di finanziamento e assicurazione , denominato “export banca”

L’articolo 9 introduce una disciplina volta a garantire il sollecito pagamento delle somme dovute dalle P.A. per somministrazioni, forniture ed appalti.

L’articolo 10 interviene sulla disciplina dei crediti IVA vantati dai contribuenti.

L’articolo 11 prevede l’integrazione tra i sistemi informativi del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali nonché dei soggetti ad essi collegati o da essi vigilati o controllati.

L’articolo 12, al fine di dare attuazione a convenzioni internazionali tra i paesi dell’OCSE, reca norme in materia di redditi detenuti entro i cosiddetti “paradisi fiscali”.

L’articolo 13 reca disposizioni volte a contrastare la pratica dell’indebito arbitraggio fiscale.

L’articolo 14 prevede una tassazione separata dall'imponibile complessivo mediante applicazione di un'imposta sostitutiva delle plusvalenze derivanti dalla valutazione ai corsi di fine esercizio delle disponibilità in metalli preziosi per uso non industriale.

L’articolo 15 reca diverse disposizioni in materia di accertamento e di riscossione.

L’articolo 16 reca una norma di copertura finanziaria.

L’articolo 17 modifica, con i commi 1-9, la disciplina sul riordino, trasformazione o soppressione e messa in liquidazione degli enti pubblici non economici.

I commi da 10 a 19 recano una serie di norme e di proroghe in materia di concorsi ed assunzioni nelle pubbliche amministrazioni.

I commi 20-22 modificano il numero dei componenti del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA).

I commi 23 e 24 modificano in più parti l’articolo 71 del D.L. 112/2008, relativo alle assenze per malattia e per permesso retribuito dei dipendenti pubblici.

Il comma 25 stabilisce che il termine per l’adozione dei regolamenti di delegificazione volti ad attuare il piano programmatico di interventi per la scuola, si intende rispettato con l'approvazione preliminare degli schemi di regolamento da parte del Consiglio dei Ministri.

Il comma 26 modifica l’articolo 36 del decreto legislativo 165/2001, in materia di lavoro flessibile nelle pubbliche amministrazioni.

Il comma 27 disciplina il rapporto informativo sulle tipologie di lavoro flessibile e utilizzate dalle pubbliche amministrazioni.

I commi 28 e 29, modificano il Codice dell’amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005).

Il comma 30 e 31 modificano la disciplina della Corte dei conti, in materia di controllo preventivo di legittimità e di poteri delle sezioni riunite in sede di controllo.

Il comma 32 autorizza le regioni Lazio, Campania, Molise e Sicilia, in presenza di eccezionali condizioni economiche e dei mercati finanziari, a ristrutturare le operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari derivati.

I commi 33 e 34 recano disposizioni relative all’ENAC ad impiegare la quota dell’avanzo di amministrazione derivante da trasferimenti correnti

Il comma 35 destina ad obiettivi di protezione ambientale e sicurezza della circolazione le risorse già stanziate in favore delle imprese di autotrasporto merci, sotto forma di agevolazioni fiscali volte a ridurne i costi di esercizio.

L’articolo 18 prevede l’adozione di decreti del Ministro dell’economia volti a disciplinare la gestione delle disponibilità finanziarie delle società non quotate totalmente possedute dallo Stato e degli enti pubblici nazionali inclusi nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche.

L’articolo 19,comma 1, estende le disposizioni in materia di divieti o limitazioni alle assunzioni di personale alle società pubbliche.Il comma raddoppia la percentuale di rimborso riconosciuto ai titolari di obbligazioni Alitalia e concede un rimborso anche ai titolari di azioni della stessa società. Il comma 4 prevede l’applicazione delle attuali condizioni più favorevoli anche agli obbligazionisti che abbiano presentato domanda di rimborso prima dell’entrata in vigore del presente decreto-legge. Le disposizioni di cui al comma 2 e ai commi da 5 a 13 modificano la disciplina relativa agli organi societari, alla costituzione e alla partecipazione al capitale di società controllate dallo Stato,

L’articolo 20 detta disposizioni in tema di contrasto alle frodi in materia di invalidità civile

L’articolo 21 interviene in tema di rilascio di concessioni di giochi.

L’articolo 22 reca disposizioni relative al settore sanitario.

L’articolo 23 reca una serie di proroghe di termini in scadenza di disposizioni di legge.

I commi 17-19 prevedono un’ulteriore riduzione dei componenti del Consiglio della magistratura militare e recano le conseguenti modifiche nella composizione del Consiglio.

Le disposizioni introdotte dai commi 1-72 dell’articolo 24 sono volte ad assicurare, per il periodo dal 1° luglio al 31 ottobre 2009, la prosecuzione delle iniziative in favore dei processi di pace e di stabilizzazione nei Paesi coinvolti da eventi bellici e la proroga della partecipazione del personale delle Forze armate e di polizia alle missioni internazionali in corso. La norma di cui al comma 76 autorizza una spesa di 510 milioni di euro per le finalità indicate dall’insieme delle disposizioni.

L’articolo 24, comma 73, modifica lalegge di riforma dei servizi di informazione sotto il profilo della tutela amministrativa del segreto di Stato e delle classifiche di sicurezza.

Il comma 74, autorizza la proroga del piano di impiego delle Forze armate nel controllo del territorio in concorso con le Forze di polizia.

Il comma 75prevede la corresponsione di un’indennità al personale delle Forze di polizia impiegato nel presidio del territorio in concorso con il personale delle Forze armate.

Il comma 1dell’articolo 25 autorizza una spesa di 284 milioni di euro, per l’anno 2009, in soli di termini di competenza, destinati alla partecipazione dell’Italia a banche e fondi internazionali.

I commi 2 e 3 dispongono il recupero dei versamenti fiscali e contributivi sospesi per il periodo dal 6 aprile al 30 novembre 2009 nei territori della regione Abruzzo colpiti dagli eventi sismici.

I commi 4 e 5 provvedono ad incrementare di 55 milioni per il 2009, 289 milioni per il 2010 e di 84 milioni per il 2011, le risorse finanziarie utilizzabili dal CIPE per gli interventi di ricostruzione e le altre misure di sostegno in favore dei medesimi territori.

Il comma 6 precisa che il finanziamento per i programmi di sviluppo della banda larga per il periodo 2007-2013 è garantito fino ad un limite massimo di 800 milioni di euro.

 

Motivazioni della necessità ed urgenza

Il preambolo del decreto-legge rileva la straordinaria necessità ed urgenza di:

§          emanare provvedimenti anticrisi;

§          emanare disposizioni per la proroga di termini in scadenza previsti da disposizioni di legge per consentire l'attuazione dei conseguenti adempimenti amministrativi;

§          emanare disposizioni volte ad assicurare la prosecuzione degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché la proroga della partecipazione del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia alle missioni internazionali.

 

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento in esame reca una serie di misure dirette a contrastare la crisi economica in atto, nonché disposizioni per la proroga di termini in scadenza e per assicurare la prosecuzione degli interventi di cooperazione allo sviluppo e la partecipazione italiana alle missioni internazionali.

Il contenuto del provvedimento risulta pertanto riconducibile nel suo complesso alla materia della tutela della concorrenza, di competenza esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.).

Si ricorda che, secondo la costante giurisprudenza costituzionale (si vedano in particolare le sent. nn. 14 e 272 del 2004, n. 175 e 242 del 2005, nn. 401, 430, 443 e 452 del 2007 nonché nn. 320 e 322 del 2008) l'attribuzione alla legislazione esclusiva dello Stato della competenza in materia di tutela della concorrenza (art. 117, secondo comma, lettera e) Cost.), pur non attribuendo in toto gli interventi in materia di sviluppo economico alla competenza dello Stato, tuttavia «evidenzia l'intendimento del legislatore costituzionale del 2001 di unificare in capo allo Stato strumenti di politica economica che attengono allo sviluppo dell'intero Paese» (sentenza n. 14 del 2004).

In proposito la Corte Costituzionale, sin dalla ricordata sentenza n. 14 del 2004, ha chiarito che “l’aver accorpato, nel medesimo titolo di competenza, la moneta, la tutela del risparmio e dei mercati finanziari, il sistema valutario, i sistemi tributario e contabile dello Stato, la perequazione delle risorse finanziarie e, appunto, la tutela della concorrenza, rende palese che quest’ultima costituisce una delle leve della politica economica statale e pertanto non può essere intesa soltanto in senso statico, come garanzia di interventi di regolazione e ripristino di un equilibrio perduto, ma anche in quell’accezione dinamica, ben nota al diritto comunitario, che giustifica misure pubbliche volte a ridurre squilibri, a favorire le condizioni di un sufficiente sviluppo del mercato o ad instaurare assetti concorrenziali”.

Nel sistema competenziale disegnato dall’art. 117 Cost., la materia della “tutela della concorrenza” si caratterizza dunque per la natura funzionale (individuando, più che degli oggetti, delle finalità in vista delle quali la potestà legislativa statale deve essere esercitata) e vale a legittimare l’intervento del legislatore statale anche su materie, sotto altri profili, di competenza regionale (in questo senso v. in particolare la sentenza n. 345/2004).

 

Con riferimento a specifiche disposizioni vengono altresì in rilievo:

§          le seguenti materie di competenza esclusiva dello Stato:

-          politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea;

-          difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato;

-          moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema tributario e contabile dello Stato;

-          ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;

-          ordine pubblico e sicurezza,

-          giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile;

-          determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

-          norme generali sull'istruzione;

-          previdenza sociale;

-          coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale;

-          tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

§          nonché le seguenti materie di competenza concorrente tra Stato e regioni:

-          tutela e sicurezza del lavoro;

-          istruzione;

-          tutela della salute;

-          protezione civile;

-          governo del territorio;

-          produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;

-          coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.

-           

***

Con riferimento a specifiche disposizioni si rileva quanto segue.

 

L’articolo 4 prevede che il Consiglio dei ministri, d'intesa con le regioni e le province autonome interessate, individua gli interventi relativi alla produzione, alla trasmissione e alla distribuzione dell'energia, da realizzare con capitale privato, per i quali ricorrono particolari ragioni di urgenza in riferimento allo sviluppo socio-economico e che devono essere effettuati con mezzi e poteri straordinari (comma 1). Per la realizzazione dei predetti interventi sono nominati uno o più Commissari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con DPR, su proposta del Presidente del consiglio, previa delibera del Consiglio dei Ministri, da adottare d'intesa con le regioni e le province autonome interessate (comma 2). Ciascun Commissario emana gli atti e i provvedimenti, nonché cura tutte le attività, di competenza delle amministra­zioni pubbliche, occorrenti all'autorizza­zione e all'effettiva realizzazione degli interventi, avvalendosi, ove necessario, dei poteri già previsti dal DL 185/2008 (art. 20, comma 4) per i commissari nominati per la velocizzazione delle procedure esecutive di progetti facenti parte del quadro strategico nazionale. Si tratti di poteri di sostituzione degli organi ordinari o straordinari e poteri di deroga ad ogni disposizione vigente nel rispetto della normativa comunitaria sull’affidamento dei contatti pubblici, nonché dei principi generali dell’ordinamento giuridico; i decreti di nomina contengono l’indicazione delle principali norme cui si intende derogare.

Si ricorda in proposito che la materia produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia è ascritta alla competenza concorrente tra Stato e regioni (art. 117, terzo comma, Cost). Gli interventi previsti sono altresì suscettibili di incidere su ulteriori materie di competenza concorrente e, soprattutto, sulla materia governo del territorio.

Per quanto attiene alla regolamentazione del settore energetico, si ricorda inoltre che la Corte costituzionale, a partire dalla sentenza n. 6 del 2004, ha ritenuto ammissibile un intervento dello Stato con una normativa di dettaglio nel settore, applicando il principio della “attrazione in sussidiarietà” elaborato nella sentenza n. 303 del 2003 (c.d. sentenza Mezzanotte).

A partire da tale sentenza, la Corte costituzionale ha dato, infatti, un'interpretazione dinamica dell'attribuzione di funzioni amministrative di cui al primo comma dell'art. 118 della Costituzione, in base al quale le funzioni amministrative, generalmente attribuite ai comuni, possono essere allocate ad un livello diverso di governo per assicurarne l'esercizio unitario, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. L'allocazione delle funzioni amministrative ha riflessi anche sulla distribuzione delle competenze legislative. Infatti il principio di legalità di cui all'art. 97 Cost. impone che le funzioni amministrative siano organizzate e regolate dalla legge. Ne consegue che l'attrazione allo Stato delle funzioni amministrative comporta la parallela attrazione della funzione legislativa.

Pertanto anche se – sulla base di un’interpretazione strettamente letterale del dettato costituzionale - in una materia di competenza concorrente come l'energia, lo Stato dovrebbe limitarsi a stabilire i principi fondamentali, in virtù della capacità ascendente del principio di sussidiarietà, la normativa statale può anche presentare norme di dettaglio. La valutazione della necessità del conferimento di funzioni amministrative ad un livello superiore rispetto a quello comunale (cui spetterebbero tali funzioni in base all'art. 118, co. 1) spetta al legislatore statale ma deve essere proporzionata, non irragionevole e operare  nel rispetto del principio di leale collaborazione.

In particolare, la sentenza n. 6 del 2004 ha fissato le condizioni per il funzionamento del “principio di sussidiarietà ascendente”: perché la legge statale possa legittimamente attribuire funzioni amministrative a livello centrale ed al tempo stesso regolarne l’esercizio, è necessario che:

1. rispetti i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza nella allocazione delle funzioni amministrative, rispondendo ad esigenze di esercizio unitario di tali funzioni;

2. detti una disciplina logicamente pertinente, dunque idonea alla regolazione delle suddette funzioni;

3. risulti limitata a quanto strettamente indispensabile a tale fine;

4. risulti adottata a seguito di procedure che assicurino la partecipazione dei livelli di governo coinvolti attraverso strumenti di leale collaborazione o (comunque)

5. preveda adeguati meccanismi di cooperazione per l’esercizio concreto delle funzioni amministrative allocate in capo agli organi centrali.

Tale impostazione è stata confermata dalle successive sentenze n. 383 del 2005, n. 248 del 2006 e n. 88 del 2009).

Prevedendo l’articolo in esame la nomina di un Commissario straordinario, può essere richiamato anche l’articolo 120, secondo comma, della Costituzione, relativo all’esercizio del potere sostitutivo dello Stato nei confronti degli enti territoriali. Tale comma prevede che Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di leale collaborazione.

La sentenza n. 240 della 2004 della Corte costituzionale ha ricordato i limiti entro i quali il legislatore statale può disciplinare il potere sostitutivo nei confronti delle regioni. La Corte ha ritenuto in proposito necessario che «l'esercizio dei poteri sostitutivi sia previsto e disciplinato dalla legge, la quale deve altresì definirne i presupposti sostanziali e procedurali; che la sostituzione riguardi il compimento di atti o attività prive di discrezionalità nell'an; che il potere sostitutivo sia esercitato da un organo di Governo o sulla base di una decisione di questo; che la legge predisponga congrue garanzie procedimentali, in conformità al principio di leale collaborazione.».

Si ricorda altresì che l’attuazione dell’art. 120, secondo comma, Cost. è recata dall’articolo 8 della L. 131/2003 (cd. “legge La Loggia”), che prevede che nei casi e per le finalità previsti dall'art. 120, secondo comma, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, anche su iniziativa delle Regioni o degli enti locali, assegna all'ente interessato un congruo termine per adottare i provvedimenti dovuti o necessari; decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei ministri, sentito l'organo interessato, su proposta del Ministro competente o del Presidente del Consiglio, adotta i provvedimenti necessari, anche normativi, ovvero nomina un apposito commissario. Alla riunione del Consiglio dei ministri partecipa il Presidente della Giunta della Regione interessata (comma 1). Qualora l'esercizio dei poteri sostitutivi riguardi Comuni, Province o Città metropolitane, la nomina del commissario deve tenere conto dei princìpi di sussidiarietà e di leale collaborazione. Il commissario provvede, sentito il Consiglio delle autonomie locali qualora tale organo sia stato istituito (comma 3). Nei casi di assoluta urgenza, qualora l'intervento sostitutivo non sia procrastinabile senza mettere in pericolo le finalità tutelate dall'articolo 120, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, anche su iniziativa delle Regioni o degli enti locali, adotta i provvedimenti necessari, che sono immediatamente comunicati alla Conferenza Stato-Regioni o alla Conferenza Stato-Città e autonomie locali, che possono chiederne il riesame (comma 4).

L’articolo 4, e, in particolare, il comma 3, deve essere valutato alla luce del principio di leale collaborazione richiamato sia dalla giurisprudenza costituzionale sull’”attrazione in sussidiarietà”, che dall’articolo 120, secondo comma, Cost. Con riferimento all’esercizio dei poteri sostitutivi nei confronti degli enti locali, il principio è richiamato altresì dall’art. 8, comma 3, della “legge La Loggia” (L 131/2003).

 

L’articolo 17, commi 10-13, reca una serie di disposizioni volte a favorire la stabilizzazione del personale precario delle pubbliche amministrazioni. Il comma 19 dispone altresì la proroga delle graduatorie dei concorsi pubblici indette da amministrazioni soggette a limitazione delle assunzioni, successive al 1° gennaio 2004. Sulla base della formulazione letterale, le norme appaiono applicabili anche al personale delle regioni.

Si ricorda in proposito che la sentenza n. 95/2008 della Corte costituzionale ha rilevato che «la regolamentazione delle modalità di accesso al lavoro pubblico regionale è riconducibile alla materia dell'organizzazione amministrativa delle Regioni e degli enti pubblici regionali e rientra nella competenza residuale delle Regioni di cui all'art. 117, quarto comma, della Costituzione» (nello stesso senso sentenza n. 380 del 2004).

L’articolo 17, commi 10-13 – a meno che non si ritenga che impongano una disciplina di carattere interamente facoltativo – e comma 17 devono essere valutati alla luce della competenza residuale delle regioni in materia organizzazione amministrativa regionale.

 

L’articolo 22, comma 2, prevede l’istituzione di un fondo ad destinato ad interventi relativi al settore sanitario, da definirsi con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-regioni.

Si ricorda in proposito che, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, nella perdurante mancata attuazione dell'art. 119 della Costituzione, tale disposizione pone comunque precisi limiti al legislatore statale nella disciplina delle modalità di finanziamento delle funzioni spettanti al sistema delle autonomie. In particolare, non sono consentiti finanziamenti a destinazione vincolata in materie di competenza regionale residuale ovvero concorrente, in quanto ciò si risolverebbe in uno strumento indiretto, ma pervasivo, di ingerenza dello Stato nell'esercizio delle funzioni delle Regioni e degli enti locali, nonché di sovrapposizione di politiche e di indirizzi governati centralmente a quelli legittimamente decisi dalle Regioni negli ambiti materiali di propria competenza (sentenza 50 del 2008; nello stesso senso, ex multis, sentenze n. 142 del 2008, nn. 77 e 51 del 2005, n. 423 del 2004)

Secondo la sentenza n. 168/2008, «nel caso in cui un fondo istituito con legge statale incida su àmbiti non riconducibili ad un'unica materia, devono distinguersi due ipotesi. Se una materia è nettamente prevalente sulle altre, essa determina la competenza legislativa e, qualora questa sia statale, determina anche la legittimità del fondo con vincolo di destinazione. Se, invece, non vi è una materia sicuramente prevalente, riconducibile alla competenza dello Stato, si applica il principio di leale collaborazione, che impone alla legge statale di predisporre adeguati strumenti di coinvolgimento delle Regioni, a salvaguardia delle loro competenze (sentenze n. 63 e n. 50 del 2008; n. 201 del 2007; n. 211 e n. 133 del 2006)». Nello stesso senso può altresì richiamarsi la recente sentenza n. 124/2009.

Il fondo previsto dall’articolo 22, comma 2, incide sulla materia tutela della salute, di competenza concorrente tra Stato e regioni; potrebbe peraltro essere richiamata anche la competenza statale esclusiva in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.

Si ricorda inoltre che l’attuale sistema di finanziamento integrativo nazionale della spesa sanitaria prevede come regola che le risorse stanziate siano ripartiteattraverso lo strumento dell’intesa, anche se inerenti ai livelli essenziali di assistenza (LEA).

 

L’articolo 22, comma 2, deve essere valutato alla luce della richiamata giurisprudenza costituzionale in materia di istituzione di fondi a destinazione vincolata e alla luce del principio di leale collaborazione alla base dell’attuale assetto del sistema sanitario.

 

L’articolo 22, comma 4, prevede che, in considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di tutelare l'erogazione delle prestazioni sanitarie comprese nei livelli essenziali di assistenza e di assicurare il risanamento, il riequilibrio economico-finanziario e la riorganizzazione del sistema sanitario della regione Calabria, tenuto conto dei risultati delle verifiche del Comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza e del Tavolo di verifica degli, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con la procedura di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (per la quale si rinvia all’art. 4), diffida la regione a predisporre entro settanta giorni un Piano di rientro contenente misure di riorganizzazione e riqualificazione del Servizio sanitario regionale, da sottoscriversi con l'accordo tra i ministri della salute e dell’economia e la regione,  nonché ad adottare i provvedimenti necessari per garantire il rispetto dell’equilibrio economico finanziario, inclusi gli aumenti dell’addizionale all’IRPEF e le maggiorazioni dell’aliquota IRAP previsti dalla normativa vigente (lett. a)). Decorso inutilmente il predetto termine, ovvero ove il Piano presentato sia valutato non congruo a seguito di istruttoria congiunta dei ministeri dell'economia, della salute e per i rapporti con le regioni, sulle cui conclusioni è sentita la regione in apposita riunione, il Consiglio dei Ministri nomina un Commissario per la predisposizione di un Piano triennale di rientro dai disavanzi, recante indicazione dei necessari interventi di contenimento strutturale della spesa; alla riunione del Consiglio dei Ministri partecipa il Presidente della giunta regionale ai sensi dell'articolo 8, comma 1, L. 131/2003 (lett. b)). Il Piano è approvato dal Consiglio dei ministri, che ne affida contestualmente l'attuazione al Commissario. Nello svolgimento dei compiti affidatigli e per tutto il periodo di vigenza del Piano di rientro, il Commissario sostituisce gli organi della regione nell'esercizio delle attribuzioni necessarie all'attuazione del Piano stesso. Contestualmente a tale nomina, cessa dal suo incarico il Commissario delegato per la realizzazione degli interventi urgenti per il superamento della situazione di emergenza socio-economico-sanitaria nella regione Calabria.

Si ricorda in proposito che con D.P.C.M. dell’11 dicembre 2007, è stato dichiarato, nel territorio della regione Calabria, lo stato di emergenza socio-economico-sanitaria, fino al 31 dicembre 2009. Con ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3635 del 2007 è stato nominato un Commissario delegato per la realizzazione degli interventi urgenti necessari. È stata seguita la procedura per la dichiarazione dello stato di emergenza prevista dalla legge 225/92; pertanto, tanto la dichiarazione dello stato di emergenza quanto la nomina del commissario sono intervenute dopo l’acquisizione dell’intesa con la regione interessata.

 

Si ricorda altresì che la normativa vigente prevede la nomina di commissari ad acta con poteri sostitutivi in caso in mancata attuazione dei piani di rientro adottati con accordo tra i ministri i ministri della salute e dell’economia e la regione.  In particolare l’art. 4 DL 159/2007 prevede che, qualora nel procedimento di verifica e monitoraggio dei singoli Piani di rientro si prefiguri il mancato rispetto da parte della regione degli adempimenti previsti dai medesimi Piani, in relazione alla realizzabilità degli equilibri finanziari nella dimensione e nei tempi ivi programmati, tale da mettere in pericolo la tutela dell'unità economica e dei livelli essenziali delle prestazioni, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con la procedura di cui all'articolo 8, comma 1, L 131/2003, diffida la regione ad adottare entro quindici giorni tutti gli atti normativi, amministrativi, organizzativi e gestionali idonei a garantire il conseguimento degli obiettivi previsti nel Piano (comma 1). Ove la regione non adempia alla diffida, ovvero gli atti e le azioni posti in essere, valutati dal Comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza e dal Tavolo di verifica degli adempimenti, risultino inidonei o insufficienti al raggiungimento degli obiettivi programmati, il Consiglio dei Ministri, nomina un commissario ad acta per l'intero periodo di vigenza del singolo Piano di rientro. Al fine di assicurare la puntuale attuazione del piano di rientro, il Consiglio dei Ministri, può nominare, anche dopo l'inizio della gestione commissariale, uno o più subcommissari.

 

L’articolo 22, comma 4, deve essere valutato alla luce dell’articolo 120, secondo comma, Cost, che disciplina il potere sostitutivo dello Stato nei confronti degli enti territoriali e del principio di leale collaborazione ivi richiamato.

Sul potere sostitutivo dello Stato, si rinvia all’art. 4.

 

 

L’articolo 22, comma 5, prevede che, in sede di verifica sull'attuazione dei Piani di rientro dal disavanzo sanitario delle regioni, al fine di prevenire situazioni di conflitto di interesse e di assicurare piena indipendenza e imparzialità di giudizio, i componenti designati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, appartenenti alla regione assoggettata alla valutazione, non possono partecipare alle relative riunioni del Comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza e del Tavolo di verifica degli adempimenti, previsti, rispettivamente, dagli articoli 9 e 12 dell'Intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005. In tali casi, la Conferenza provvede alla tempestiva designazione di altrettanti componenti supplenti, fermo restando che nelle more di tale designazione il Comitato ed il Tavolo possono proseguire e concludere i propri lavori.

 

La disposizione in esame modifica la disciplina della composizione del Comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza e del Tavolo di verifica degli adempimenti, prevista in un’intesa tra Stato e regioni stipulata sulla base dell’art. 8, comma 6, L. 131/2003 (cd. “legge La Loggia”).

L’art. 8, comma 6, L 131/2003 prevede che Il Governo può promuovere la stipula di intese in sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata, dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni. In tale caso è esclusa l'applicazione delle disposizioni (art. 3, commi 3 e 4 D.Lgs. 281/97) che prevedono che il Consiglio dei Ministri:

§          provvede con deliberazione motivata in caso di mancato raggiungimento dell’intesa entro trenta giorni;

§          provvede comunque in caso di motivata urgenza; i provvedimenti adottati sono sottoposti all'esame della Conferenza Stato-regioni nei successivi quindici giorni ed il Consiglio dei Ministri è tenuto ad esaminare le osservazioni della Conferenza ai fini di eventuali deliberazioni successive.

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servizio Studi – Dipartimento Istituzioni

( 066760-9475 – *st_istituzioni@camera.it

I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

File: Cost085-AC2561.doc