Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Titolo: Disposizioni in materia di violenza sessuale - A.C. 611 e 666
Riferimenti:
AC N. 611/XVI   AC N. 666/XVI
AC N. 688/XVI   AC N. 817/XVI
AC N. 924/XVI   AC N. 952/XVI
Serie: Note per la I Commissione affari costituzionali    Numero: 83
Data: 30/06/2009
Descrittori:
REATI SESSUALI     

 

30 giugno 2009

 

n. 83

Riconoscimento della personalità giuridica alla Scuola
per l’Europa di Parma

A.C. 2434

Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale

Numero del progetto di legge

A.C. 2434

Titolo

Riconoscimento della personalità giuridica alla Scuola per l'Europa di Parma

Iniziativa

Governativa

Iter al Senato

No

Numero di articoli

3

Date:

 

adozione quale testo base

-

richiesta di parere

25 giugno 2009

Commissione competente

VII Commissione (Cultura)

Sede e stato dell’iter

Concluso l’esame degli emendamenti in sede referente

Iscrizione nel programma dell’Assemblea

No

 


Contenuto

L’articolo 1, comma 1, attribuisce alla Scuola per l’Europa di Parma, qualificata quale istituzione ad ordinamento speciale, la personalità giuridica di diritto pubblico e l’autonomia amministrativa, finanziaria e patrimoniale. Prevede, inoltre, che la Scuola è associata al sistema delle Scuole europee ne adotta gli ordinamenti, i programmi, il modello didattico e il modello amministrativo.

Si ricorda che le Scuole europee sono state create nel 1953 per l’istruzione in comune dei figli dei dipendenti delle Comunità europee.

Ai sensi del comma 2, la Scuola è posta sotto la vigilanza del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

La Scuola per l’Europa di Parma è stata istituita con decreto interministeriale n. 41 del 23 luglio 2004 e funziona dal 1° settembre 2004. Il decreto è stato adottato a seguito della decisione assunta il 13 dicembre 2003 dal Consiglio dei Capi di governo europei, che ha assegnato alla città di Parma l’Agenzia europea per la sicurezza alimentare, e del conseguente Accordo di sede fra la Repubblica italiana e l’Autorità stessa, sottoscritto a Parma il 27 aprile 2004. L’ Accordo – poi ratificato con legge 10 gennaio 2006, n. 17 – all’art. 3, c. 5, prevede che l’Italia si impegna a fornire una adeguata istruzione scolastica materna, primaria e secondaria ai figli del personale dell’Agenzia, garantendo un apprendimento plurilingue coerente con il sistema delle Scuole europee, attraverso una istituzione scolastica statale o paritaria associata al sistema delle Scuole europee.

Il decreto n. 41/2004 ha, quindi, autorizzato l’attivazione della scuola per il triennio scolastico 2004/05-2006/07.

Nell’ottobre 2006, il Consiglio superiore delle Scuole europee ha accreditato la Scuola per l’Europa di Parma, associandola al sistema delle Scuole europee quale Scuola convenzionata.

Di conseguenza, il 26 luglio 2007 è stata sottoscritta la Convenzione di accreditamento e cooperazione, da cui risulta che l’accordo verte sull’insegnamento europeo impartito nei cicli materno, primario e secondario fino al 5° anno, nonché che l’onere derivante dalla sua esecuzione è di competenza esclusiva della Scuola.

Con decreto interministeriale n. 66 del 30 luglio 2007 è stata, quindi, autorizzata la prosecuzione del funzionamento della Scuola per l’Europa di Parma e ne sono stati disciplinati gli organi.

Il 14 gennaio 2009 è stata, infine, sottoscritta una Convenzione aggiuntiva.

I commi 3 e 4 individuano la platea dei soggetti che possono frequentare la Scuola e il tipo di istruzione prevista. La Scuola fornisce un’istruzione scolastica materna, elementare e secondaria. L’istruzione, articolata nelle sezioni linguistiche anglofona, francofona e italiana, è fornita ai figli dei dipendenti dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare - nonché, nei limiti stabiliti da apposito decreto (si veda infra, c. 7), ai figli dei dipendenti delle società convenzionate con la medesima Autorità e ai figli dei cittadini italiani. A conclusione del percorso di studi si consegue il titolo di “baccelliere europeo”.

Il comma 5 concerne la costituzione delle sezioni e delle classi, per la quale si conferma la deroga al numero di alunni frequentanti e ai parametri numerici previsti dalla normativa nazionale.

Il comma 6 disciplina gli organidella scuola, prevedendo il consiglio di amministrazione, il comitato tecnico-scientifico, il dirigente, il collegio dei revisori dei conti e gli organi collegiali presenti nelle 14 Scuole europee di tipo I. La relazione illustrativa, d’altro canto, evidenzia che la Scuola per l’Europa di Parma si colloca a pieno titolo nella categoria delle Scuole associate di tipo II.

La distinzione fra Scuole europee di tipo I, di tipo II, nonché di tipo III, compare nelle conclusioni della riunione ministeriale sul futuro delle Scuole europee svoltasi a Bruxelles il 13 novembre 2006, di cui al Documento 2007-D-151. Al tipo I, si legge nel documento, appartengono “le attuali classiche Scuole europee”. Le Scuole di tipo II sono scuole nazionali o internazionali che assicurano l’educazione europea ai figli del personale dell’UE nelle sedi dove si trovano le Agenzie europee o equivalenti e che sono autorizzate a proporre il Baccalaureato europeo. Esse devono ricevere l’accreditamento dal Consiglio superiore delle Scuole europee.

Il comma 7 affida ad un decreto interministeriale la disciplina dell’assetto amministrativo della Scuola e del trattamento giuridico-economico del personale (per il trattamento economico, però, si veda anche infra, c. 11), nonché l’indicazione delle funzioni e della composizione degli organi di cui al co. 6, del numero dei contratti a tempo determinato attivabili (si veda infra, c. 8) e dei criteri di accesso per gli alunni che non siano figli di dipendenti dell’Autorità.

I commi da 8 a 11 concernono le diverse figure professionali presenti nella Scuola.

Il comma 8 prevede che la Scuola si avvale di personale assunto con contratto a tempo determinato, biennale e rinnovabile a seguito di valutazione positiva. Il contratto è stipulato a seguito di una procedura concorsuale definita con regolamento della Scuola, anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia di svolgimento delle prove concorsuali La Scuola può anche procedere all’assunzione di personale mediante contratti di prestazione d’opera.

Il comma 9 riguarda il dirigente della Scuola, nominato dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca fra soggetti in possesso di specifiche competenze e di comprovate capacità di direzione, nonché di adeguata conoscenza degli ordinamenti delle Scuole europee e di proprietà di espressione in almeno 2 lingue comunitarie. Il dirigente è il rappresentante legale della Scuola e il suo incarico non può essere inferiore a 3 anni, né superiore a 5.

Il comma 10 prevede il collocamento in posizione di fuori ruolodi tutto il personale che presta servizio presso la Scuola, purché abbia superato il periodo di prova.

Il comma 11 stabilisce che a tutto il personale operante nella Scuola è corrisposta una retribuzione equiparata a quella vigente nelle Scuole europee di tipo I. Ai docenti di madre lingua straniera è, altresì, corrisposta una indennità di prima sistemazione.

 

L’articolo 2, comma 1, pone a carico del comune e della provincia di Parma gli oneri per la costruzione della nuova sede della Scuola. Resta fermo il finanziamento di 2,8 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2007-2009 disposto con la legge finanziaria 2007.

Il comma 2 pone a carico dei medesimi enti le spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria della sede della Scuola, nonché le spese per l’arredamento e quelle per le utenze (elettricità, telefono, acqua, gas, riscaldamento) e per i relativi impianti, sulla base di quanto prevede l’art. 3, c. 1 e 2, della l. n. 23/1996.

Il comma 3 prevede il parere obbligatorio preventivo della provincia e del comune di Parma sull’adeguatezza dei locali ai fini dell’allestimento e dell’impianto del materiale didattico e scientifico che implica rispetto delle norme sulla sicurezza e sull’adeguamento degli impianti. Ove i locali non siano adeguati, i medesimi enti assumono l’impegno ad adeguarli contestualmente all’impianto delle attrezzature. La disposizione corrisponde esattamente a quanto previsto dal c. 3 dell’art. 3 della già citata l. n. 23/1996.

 

L’articolo 3 reca la norma di copertura finanziaria, ponendo gli oneri per il 2009 a carico del fondo speciale di parte corrente del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e del Ministero dell’economia e delle finanze e coprendo gli oneri decorrenti dal 2010 con una riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (FISPE).

Relazioni allegate

Il disegno di legge è corredato dalla relazione illustrativa, dalla relazione tecnica e dalla relazione sull’analisi di impatto della regolamentazione (AIR), redatta secondo il modello stabilito dal regolamento di cui al D.P.C.M. 11 settembre 2008, n. 170.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Le disposizioni del disegno di legge sono riconducibili alle seguenti materie di competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, Cost.:

§          politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea;

§          ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;

§          ordinamento civile;

§          norme generali sull'istruzione.

Conformità con altri princìpi costituzionali

L’articolo 1, comma 3, prevede che, con regolamento ministeriale, possa essere consentito l’accesso alla Scuola per l’Europa di Parma ai figli di cittadini italiani, anche se non dipendenti dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare o di società con essa convenzionate; vengono così esclusi dall’accesso i figli dei cittadini comunitari

La disposizione deve essere valutata alla luce del principio comunitario di non discriminazione sulla base della nazionalità.

Più in generale, la disposizione in esame introduce una disciplina speciale per i cittadini rispetto ai residenti non cittadini.

Attribuzione di poteri normativi

Si veda contenuto dell’art. 1, commi 7 e 9.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servizio Studi – Dipartimento Istituzioni

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File: Cost083-AC2434.doc