Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento istituzioni | ||||||
Titolo: | Disposizioni in materia di violenza sessuale - A.C. 611 e 666 | ||||||
Riferimenti: |
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Serie: | Note per la I Commissione affari costituzionali Numero: 83 | ||||||
Data: | 30/06/2009 | ||||||
Descrittori: |
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30 giugno 2009 |
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n. 83 |
Riconoscimento della
personalità giuridica alla Scuola
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Numero del progetto di legge |
A.C. 2434 |
Titolo |
Riconoscimento della personalità giuridica alla Scuola per l'Europa di Parma |
Iniziativa |
Governativa |
Iter al Senato |
No |
Numero di articoli |
3 |
Date: |
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adozione quale testo base |
- |
richiesta di parere |
25 giugno 2009 |
Commissione competente |
VII Commissione (Cultura) |
Sede e stato dell’iter |
Concluso l’esame degli emendamenti in sede referente |
Iscrizione nel programma dell’Assemblea |
No |
L’articolo 1, comma 1, attribuisce alla Scuola per
l’Europa di Parma, qualificata quale istituzione ad ordinamento speciale, la
personalità giuridica di diritto pubblico e l’autonomia amministrativa,
finanziaria e patrimoniale. Prevede, inoltre, che
Si ricorda che le Scuole europee sono state create nel 1953 per l’istruzione in comune dei figli dei dipendenti delle Comunità europee.
Ai sensi del comma 2,
La Scuola per
l’Europa di Parma è stata istituita con decreto interministeriale n. 41 del
23 luglio 2004 e funziona dal 1° settembre 2004. Il decreto è stato adottato a
seguito della decisione assunta il 13 dicembre 2003 dal Consiglio dei Capi di
governo europei, che ha assegnato alla città di Parma l’Agenzia europea per la
sicurezza alimentare, e del conseguente Accordo di sede fra
Il decreto n. 41/2004 ha, quindi, autorizzato l’attivazione della scuola per il triennio scolastico 2004/05-2006/07.
Nell’ottobre 2006, il Consiglio superiore delle
Scuole europee ha accreditato
Di conseguenza, il 26 luglio 2007 è stata
sottoscritta
Con decreto interministeriale n. 66 del 30 luglio 2007 è stata, quindi, autorizzata la prosecuzione del funzionamento della Scuola per l’Europa di Parma e ne sono stati disciplinati gli organi.
Il 14 gennaio 2009 è stata, infine, sottoscritta una Convenzione aggiuntiva.
I commi 3 e 4 individuano la platea dei soggetti che possono
frequentare
Il comma 5 concerne la costituzione delle sezioni e delle classi, per la quale si conferma la deroga al numero di alunni frequentanti e ai parametri numerici previsti dalla normativa nazionale.
Il comma 6
disciplina gli organidella scuola,
prevedendo il consiglio di amministrazione, il comitato tecnico-scientifico, il
dirigente, il collegio dei revisori dei conti e gli organi collegiali presenti
nelle 14 Scuole europee di tipo I. La relazione illustrativa, d’altro canto,
evidenzia che
La distinzione fra Scuole europee di tipo I, di tipo II, nonché di tipo III, compare nelle conclusioni della riunione ministeriale sul futuro delle Scuole europee svoltasi a Bruxelles il 13 novembre 2006, di cui al Documento 2007-D-151. Al tipo I, si legge nel documento, appartengono “le attuali classiche Scuole europee”. Le Scuole di tipo II sono scuole nazionali o internazionali che assicurano l’educazione europea ai figli del personale dell’UE nelle sedi dove si trovano le Agenzie europee o equivalenti e che sono autorizzate a proporre il Baccalaureato europeo. Esse devono ricevere l’accreditamento dal Consiglio superiore delle Scuole europee.
Il comma 7 affida ad un decreto interministeriale la disciplina dell’assetto amministrativo della Scuola e del trattamento giuridico-economico del personale (per il trattamento economico, però, si veda anche infra, c. 11), nonché l’indicazione delle funzioni e della composizione degli organi di cui al co. 6, del numero dei contratti a tempo determinato attivabili (si veda infra, c. 8) e dei criteri di accesso per gli alunni che non siano figli di dipendenti dell’Autorità.
I commi da
Il comma 8 prevede
che
Il comma 9 riguarda il dirigente della Scuola, nominato dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca fra soggetti in possesso di specifiche competenze e di comprovate capacità di direzione, nonché di adeguata conoscenza degli ordinamenti delle Scuole europee e di proprietà di espressione in almeno 2 lingue comunitarie. Il dirigente è il rappresentante legale della Scuola e il suo incarico non può essere inferiore a 3 anni, né superiore a 5.
Il comma 10 prevede il collocamento in posizione di fuori ruolodi tutto il personale che presta servizio presso la Scuola, purché abbia superato il periodo di prova.
Il comma 11 stabilisce che a tutto il personale operante nella Scuola è corrisposta una retribuzione equiparata a quella vigente nelle Scuole europee di tipo I. Ai docenti di madre lingua straniera è, altresì, corrisposta una indennità di prima sistemazione.
L’articolo 2, comma 1, pone a carico del comune e della provincia di Parma gli oneri per la costruzione della nuova sede della Scuola. Resta fermo il finanziamento di 2,8 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2007-2009 disposto con la legge finanziaria 2007.
Il comma 2 pone a carico dei medesimi enti le spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria della sede della Scuola, nonché le spese per l’arredamento e quelle per le utenze (elettricità, telefono, acqua, gas, riscaldamento) e per i relativi impianti, sulla base di quanto prevede l’art. 3, c. 1 e 2, della l. n. 23/1996.
Il comma 3 prevede il parere obbligatorio preventivo della provincia e del comune di Parma sull’adeguatezza dei locali ai fini dell’allestimento e dell’impianto del materiale didattico e scientifico che implica rispetto delle norme sulla sicurezza e sull’adeguamento degli impianti. Ove i locali non siano adeguati, i medesimi enti assumono l’impegno ad adeguarli contestualmente all’impianto delle attrezzature. La disposizione corrisponde esattamente a quanto previsto dal c. 3 dell’art. 3 della già citata l. n. 23/1996.
L’articolo 3 reca la norma di copertura finanziaria, ponendo gli oneri per il 2009 a carico del fondo speciale di parte corrente del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e del Ministero dell’economia e delle finanze e coprendo gli oneri decorrenti dal 2010 con una riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (FISPE).
Il disegno di legge è corredato dalla relazione illustrativa, dalla relazione tecnica e dalla relazione sull’analisi di impatto della regolamentazione (AIR), redatta secondo il modello stabilito dal regolamento di cui al D.P.C.M. 11 settembre 2008, n. 170.
Le disposizioni del disegno di legge sono riconducibili alle seguenti materie di competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, Cost.:
§ politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea;
§ ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
§ ordinamento civile;
§ norme generali sull'istruzione.
L’articolo 1, comma 3, prevede che, con regolamento ministeriale, possa essere consentito l’accesso alla Scuola per l’Europa di Parma ai figli di cittadini italiani, anche se non dipendenti dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare o di società con essa convenzionate; vengono così esclusi dall’accesso i figli dei cittadini comunitari
La disposizione deve essere valutata alla luce del principio comunitario di non discriminazione sulla base della nazionalità.
Più in generale, la disposizione in esame introduce una disciplina speciale per i cittadini rispetto ai residenti non cittadini.
Si veda contenuto dell’art. 1, commi 7 e 9.
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